TAR Lazio, Roma, Sez. III stralcio, 5 dicembre 2022, n. 16150

Modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato - Violazione del principio dell'anonimato

Data Documento: 2022-12-06
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Sulla violazione del principio dell’anonimato nell’ambito delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso, il Collegio afferma che “le regole sullo svolgimento delle operazioni, prescritte dal Ministero alle diverse Università sede delle prove ed al CINECA (quest’ultimo incaricato di attribuire i punteggi ai moduli di risposta, mentre schede anagrafiche, moduli di domanda e fogli di controllo dei plichi restavano in possesso dell’Ateneo) prevedevano che le operazioni di chiusura e riapertura dei plichi sigillati si svolgessero con adeguata pubblicità nelle singole fasi. Sui moduli di risposta, tuttavia, compaiono due codici alfanumerici: uno, sottostante al codice a barre, era contenuto nell’etichetta, applicata dagli stessi candidati al foglio risposte e alla scheda anagrafica dopo l’espletamento della prova, al momento della consegna; l’altro – già presente sulla scheda – risultava destinato a consentire la riformazione del plico, da attribuire ai singoli concorrenti dopo l’abbinamento con la scheda anagrafica. Entrambi detti codici – o in particolare il primo, connesso alla scheda anagrafica identificativa del concorrente – potendo essere trascritti o memorizzati avrebbero sostanzialmente vanificato, secondo i ricorrenti, il carattere apparentemente anonimo dei moduli di risposta.
Quanto sopra, in corrispondenza dell’astratta possibilità di comunicazione del codice stesso, da parte del concorrente interessato, ad uno o più addetti alle fasi di raccolta e controllo dei moduli in questione, e/o di verifica di esattezza delle risposte fornite. Tale non preclusa possibilità, secondo i medesimi ricorrenti, vizierebbe di per sé l’intera procedura. Il Collegio ha valutato attentamente le argomentazioni al riguardo sostenute, ma non le condivide”.

Contenuto sentenza

N. 16150/2022 REG.PROV.COLL.
N. 14874/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14874 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ferrentino, [#OMISSIS#] Fezza, [#OMISSIS#] Finizola, [#OMISSIS#] Galdi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], Bianca [#OMISSIS#] Leprotti, [#OMISSIS#] Maiorano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Papetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Perna, [#OMISSIS#] Petti, Liberato Pumpo, [#OMISSIS#] Stiuso, [#OMISSIS#] Toce, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via [#OMISSIS#] Stoppani, 1;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituito in giudizio;

nei confronti

[#OMISSIS#] Puccinelli, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del decreto n. 463 del 3 luglio 2015 dettante le modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a 2015/16;

– del decreto n. 517 del 29 luglio 2015 con i relativi allegati dettante la programmazione dei posti per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a 2015/2016;

– del decreto 5 agosto 2015 n. 544 pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 con i relativi allegati, dettante ¿Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2015/2016¿;

– del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’anno 2015-2016 dell’ateneo di [#OMISSIS#];

– dell’elenco del 22 settembre 2015, pubblicato sul [#OMISSIS#] www.accessoprogrammato.miur.it, riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;

– della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2015/2016, pubblicata il 7 ottobre 2015, [#OMISSIS#] quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’[#OMISSIS#] posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;

– dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle commissioni d’aula dell’università di [#OMISSIS#] richiamata in epigrafe;

– della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, [#OMISSIS#] parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nel questionario personalizzato delle domande e [#OMISSIS#] scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell’Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);

– della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, [#OMISSIS#] parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico tanto [#OMISSIS#] scheda anagrafica e [#OMISSIS#] scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell’Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);

– della scheda anagrafica distribuita ai candidati predisposta dal CINECA [#OMISSIS#] parte in cui non sono precompilate (ovvero non sono indicate le generalità del candidato) e [#OMISSIS#] parte in cui dispone come eventuale il c.d. Codice Ateneo, la cui predisposizione dovrebbe essere curata dall’ateneo stesso;

per l’accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2015-2016);

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del d.m. n. 50 del 2016 [#OMISSIS#] parte in cui, per quanto di interesse, il MIUR ha decretato la chiusura della graduatoria del corso di Laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, di cui al d.m. n. 463/2015.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di [#OMISSIS#];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 28 ottobre 2022 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, avendo conseguito punteggi oscillanti tra un minino di 20,4 e 29,8 all’esito dei test preselettivi, impugnavano gli atti in epigrafe al fine di ottenere l’immatricolazione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno 2015/2016 [#OMISSIS#] sede di prima scelta e in via subordinata l’annullamento dell’intera prova concorsuale, nonché il risarcimento per equivalente dei danni asseritamente subiti.

Deducevano due motivi così sintetizzabili: 1) Violazione del principio di paternità e genuinità della prova; 2) Violazione del principio di anonimato delle prove.

In particolare, lamentavano la violazione dei principi dell’anonimato e di segretezza dell’identità dei concorrenti fino alla conclusione delle operazioni di correzione, nonché la violazione del principio di paternità della prova, deducendo da un lato la presenza – per ciascun candidato – di due codici alfanumerici visualizzabili (dai candidati, dai membri della Commissione e dai controllori) [#OMISSIS#] lo svolgimento della procedura concorsuale, dall’altro la mancata adeguata identificazione dei candidati nel corso del test, nonché denunciando la presenza e l’utilizzo di cellulari e strumenti elettronici nelle aule d’esame [#OMISSIS#] lo svolgimento delle prove.

1.1 Si costituiva per le Amministrazione resistenti l’Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso e con memoria dell’8 febbraio 2016, eccependo via preliminare l’inammissibilità del ricorso collettivo e la carenza d’interesse per i ricorrenti Maiorano [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Papetti [#OMISSIS#] e Perna [#OMISSIS#] per non aver confermato l’interesse all’immatricolazione, come richiesto dal punto 10, lett. d. dell’Allegato 2 del D.M. n. 463 del 2015, per le ricorrenti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] perché in posizione di “attesa” [#OMISSIS#] graduatoria nazionale, e contestando nel merito il ricorso.

1.2 Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 21 aprile 2016 la richiesta cautelare veniva respinta con ordinanza n. 2002.

1.3 Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 3 marzo 2016 i ricorrenti impugnavano, altresì, il D.M. del MIUR n. 50 del 2016 con il quale era stata disposta la chiusura delle graduatorie di cui ai D.M. nn. 463 e 464 del 2015, per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2015/2016, e con istanza autonoma del 23 marzo 2017 chiedevano la tutela cautelare.

1.4 Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 18 [#OMISSIS#] 2017 la richiesta cautelare sui motivi aggiunti veniva accolta, stabilendo “che, pertanto, l’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti – tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse [#OMISSIS#] domanda di partecipazione – avuto esclusivo riguardo, [#OMISSIS#] predetta operazione di scorrimento, quanto alle posizioni da scorrere, ai soli candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito, con l’avvertenza, quanto alla posizione del singolo ricorrente interessato dai predetti provvedimenti giurisdizionali, che – avuto riguardo alla complessità della vicenda e alla non agevole determinazione sia del numero dei ricorrenti effettivamente interessati che dei posti effettivamente disponibili al fine – l’anteriorità o meno del conseguimento dei singoli provvedimenti cautelari o di merito di cui sopra e conseguentemente della loro esecuzione da parte dell’amministrazione non consuma in via definitiva il relativo posto attribuito in quella sede, potendosi verificare la situazione che, alla conclusione dell’intera vicenda giurisdizionale che ha interessato la procedura relativamente all’anno accademico di riferimento 2015/2016, risulti che, atteso il numero complessivo degli interessati, alcuni dei ricorrenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli sarebbero dovuti rimanere fuori dalla predetta attribuzione in sede di scorrimento della graduatoria per consumazione dei posti disponibili da attribuirsi ai candidati ricorrenti collocati in posizione più favorevole [#OMISSIS#] predetta graduatoria, e fatta salva, comunque, in tal [#OMISSIS#], la possibilità per l’amministrazione, per motivi di evidente opportunità, da un lato, di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui trattasi seguendo il relativo ordine anche con riguardo alle posizioni dei candidati non ricorrenti e, dall’altro, di mantenere [#OMISSIS#] l’immatricolazione dei ricorrenti di cui sopra;- che, pertanto, contrariamente a quanto rappresentato da parte resistente, l’accesso [#OMISSIS#] condizionato dalla disponibilità effettiva dei posti, con l’ulteriore precisazione che [#OMISSIS#] qualificate come illegittime eventuali postergazioni nelle immatricolazioni dei ricorrenti rispetto a candidati che abbiano comunque conseguito o conseguano [#OMISSIS#] graduatoria (riaperta) un punteggio di merito superiore (Cons. St., sez. VI, sentenza n. 2104 del 2017), non potendosi riconnettere alcun rilievo, ai fini di un differente apprezzamento, a [#OMISSIS#] che ineriscono all’organizzazione ovvero a disfunzioni dell’amministrazione nell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli; – che, infatti, in esito alle verifiche ed alle attività istruttorie che l’amministrazione dovrà svolgere, l’utile inserimento in graduatoria non potrà che essere assicurato nei limiti dei posti disponibili secondo i criteri sopra indicati, dovendosi, dunque, escludere l’iscrizione per quanti non abbiano ottenuto un punteggio adeguato a tal fine e ciò conformemente ai limiti stessi del disposto accoglimento cautelare; – dai nominativi dei singoli ricorrenti di cui in ricorso devono, comunque, essere eliminati i nominativi di quei candidati che risultino essere già stati dichiarati decaduti dalla graduatoria di cui trattasi in conseguenza della mancata conferma dell’interesse nei termini e con le formalità di cui ai decreti ministeriali che disciplinano la procedura in oggetto, e che non abbiano proposto ricorso nei termini di legge avverso la predetta decadenza operante automaticamente, e, altresì, indipendentemente dalla circostanza che i relativi nominativi siano o meno stati effettivamente già specificati in apposita nota chiarificatrice prodotta da parte delle amministrazioni resistenti e/o intimate, onerandosi, pertanto, le suddette amministrazioni di provvedere alla verifica sul punto specifico con le relative conseguenze;…”.

La decisione non risulta appellata.

1.7 Nel corso del giudizio i ricorrenti [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Perna Moro.

Pertanto, la questione oggetto del presente scrutinio deve essere valutata con riferimento ai restanti ricorrenti.

1.8 Da [#OMISSIS#] con memoria del 27 settembre 2022, il legale di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

1.9 All’udienza del 28 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In via preliminare occorre dare atto della rinuncia alla impugnazione da parte dei ricorrenti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Stiuso [#OMISSIS#], Toce [#OMISSIS#] e Pumpo Liberato, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Perna Moro.

3. Ritiene il Collegio di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento al ricorso introduttivo in ragione della infondatezza nel merito.

4. I ricorrenti espongono che anche [#OMISSIS#] procedura concorsuale in oggetto sarebbe stato, in buona sostanza, violato il principio dell’anonimato delle prove.

Ciò, innanzitutto, quale effetto della richiesta effettuata ai candidati di compilare per prima cosa la scheda anagrafica (rimasta esposta sul banco [#OMISSIS#] tutto lo svolgimento della prova, senza che fosse fornito alcuno strumento per sottrarla alla vista del personale), mentre il “numero segreto” del codice plico sarebbe rimasto leggibile sui fogli della prova di concorso su cui i candidati dovevano lavorare (questionario, modulo risposte e foglio di controllo).

Altra violazione dell’anonimato si sarebbe verificata nel momento in cui sul modulo risposte del candidato è stato apposto un codice plico prestampato (alfanumerico composto da 9 elementi fra numeri e cifre) ed un codice alfanumerico (c.d. “Etichetta MIUR”) che doveva essere applicato dal candidato, prima della consegna dell’elaborato, e aveva la funzione di ricondurre l’elaborato all’identità del candidato. Argomentano i ricorrenti che, peraltro, il candidato nel proprio foglio controllo, che conteneva il codice plico, ben avrebbe potuto inserire il proprio nome e cognome, rendendo abbinabile il compito, individuato dal codice plico, alla propria identità, ma paradossalmente sarebbe stato lo stesso “codice plico” il principale segno identificativo del candidato.

4.1 I motivi non colgono nel segno.

Sulla violazione del principio dell’anonimato il Collegio richiama quanto già ampiamente argomentato in modo del tutto pertinente al [#OMISSIS#] in esame da questo Tribunale nelle pronunce nn. 10129, 10130 e 10925 del 2017.

4.2 Le regole sullo svolgimento delle operazioni, prescritte dal Ministero alle diverse Università sede delle prove ed al CINECA (quest’[#OMISSIS#] incaricato di attribuire i punteggi ai moduli di risposta, mentre schede anagrafiche, moduli di domanda e fogli di controllo dei plichi restavano in possesso dell’Ateneo) prevedevano che le operazioni di chiusura e riapertura dei plichi sigillati, si svolgessero con adeguata pubblicità nelle singole fasi. Sui moduli di risposta, tuttavia, compaiono due codici alfanumerici: uno sottostante al codice a barre, era contenuto nell’etichetta, applicata dagli stessi candidati al foglio risposte e alla scheda anagrafica dopo l’espletamento della prova, al momento della consegna; l’altro – già presente sulla scheda – risultava destinato a consentire la riformazione del plico, da attribuire ai singoli concorrenti dopo l’abbinamento con la scheda anagrafica. Entrambi detti codici – o in particolare il primo, connesso alla scheda anagrafica identificativa del concorrente – potendo essere trascritti o memorizzati avrebbero sostanzialmente vanificato, secondo i ricorrenti, il carattere apparentemente anonimo dei moduli di risposta.

Quanto sopra, in corrispondenza dell’astratta possibilità di comunicazione del codice stesso, da parte del concorrente interessato, ad uno o più addetti alle fasi di raccolta e controllo dei moduli in questione, e/o di verifica di esattezza delle risposte fornite.

Tale non preclusa possibilità, secondo i medesimi ricorrenti, vizierebbe di per sé l’intera procedura. Il Collegio ha valutato attentamente le argomentazioni al riguardo sostenute, ma non le condivide, per tutte le ragioni sopra esposte.

5. A quanto sopra va aggiunto che le predette censure, riguardando presunte anomalie inficianti la procedura di svolgimento della prova selettiva di ammissione, appaiono focalizzate sulla deduzione di circostanze astrattamente idonee a determinare la caducazione dell’intera prova ovvero, in casi circoscritti, suscettibili al più di fondare motivi di esclusione di singoli candidati (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 2 luglio 2020, n. 4266): rispetto alle predette censure appare pertanto contraddittoria la formulata domanda di ammissione al corso di laurea ambito, prospettata in ricorso quale effetto del richiesto annullamento (per quanto di interesse) della graduatoria finale e dei connessi atti oggetto di impugnazione, in quanto non coerente alla portata – potenzialmente invalidante l’intera procedura concorsuale – delle doglianze articolate.

6. Deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità (rectius improcedibilità) del ricorso per motivi aggiunti sollevato dall’Amministrazione per carenza d’interesse dei ricorrenti.

Con la richiamata ordinanza n. 2431 del 18.5.2017 la Sezione Terza bis ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente (nei termini e per gli effetti ivi specificati) sulla base della ravvisata fondatezza, “… conformemente ai numerosi precedenti di questa Sezione (cfr. n. 10248/2016; 571/2017) …”, delle “deduzioni dirette a contestare, in relazione al D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, la chiusura degli scorrimenti della graduatoria sussistendo posti residui utilizzabili al momento dell’entrata in vigore del D.M. 50/2016”, disponendo per l’effetto che “l’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti”, con l’ulteriore precisazione che “l’utile inserimento in graduatoria non potrà che essere assicurato nei limiti dei posti disponibili secondo i criteri sopra indicati, dovendosi, dunque, escludere l’iscrizione per quanti non abbiano ottenuto un punteggio adeguato a tal fine e ciò conformemente ai limiti stessi del disposto accoglimento cautelare” e che “dai nominativi dei singoli ricorrenti di cui in ricorso devono, comunque, essere eliminati i nominativi di quei candidati che risultino essere già stati dichiarati decaduti dalla graduatoria di cui trattasi in conseguenza della mancata conferma dell’interesse nei termini e con le formalità di cui ai decreti ministeriali che disciplinano la procedura in oggetto, e che non abbiano proposto ricorso nei termini di legge avverso la predetta decadenza operante automaticamente …”.

Tuttavia dagli atti di causa e dalla documentazione disponibile nel presente giudizio e in particolare dalla relazione dell’Amministrazione recante la data del 22 settembre 2022 (prot. n. 20870) risulta che “dagli accertamenti presso il gestore informatico emerge che il ricorrente con il [#OMISSIS#] punteggio è incorso [#OMISSIS#] RINUNCIA prevista dalla lex specialis (D.M. MIUR n. 463/2015, Allegato 2, punto 10, lettera b), perché, pur essendo stato assegnato dal sistema informatico in ragione del punteggio ottenuto e della posizione raggiunta [#OMISSIS#] 13° SEDE PRESCELTA, NON risulta essersi immatricolato” e che “al seguito degli scorrimenti della graduatoria, il punteggio relativo all’[#OMISSIS#] studente che ha conseguito posto utile è stato di 61,8, pertanto notevolmente distante da quello ottenuto dagli odierni ricorrenti (basti pensare che [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], la migliore tra i ricorrenti odierni, ha conseguito il punteggio di 26,5..)”.

La stessa difesa di parte ricorrente [#OMISSIS#] ha specificato [#OMISSIS#] memoria da [#OMISSIS#] depositata sugli effetti favorevoli che sarebbero derivati ai ricorrenti dall’avvenuto prescritto scorrimento della graduatoria in esecuzione della menzionata ordinanza cautelare alla luce dei criteri ivi fissati.

7. Ne consegue che il ricorso per motivi aggiunti non appare assistito dalla necessaria prova di resistenza in ordine all’effetto utile che deriverebbe ai ricorrenti dall’accoglimento delle censure proposte; prova di resistenza che si è palesata insussistente allorchè, a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, nessuno dei ricorrenti ha beneficiato dello scorrimento effettuato in esecuzione dell’ordinanza cautelare.

Pertanto il ricorso per motivi aggiunti si palesa quantomeno improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

8. In conclusione, il proposto gravame va respinto con riferimento al ricorso principale e dichiarato improcedibile per carenza d’interesse con riferimento al ricorso per motivi aggiunti.

9. Si ravvisano giusti motivi, anche in ragione della peculiarità della fattispecie controversa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative al giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando, sul ricorso integrato dall’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:

– dà atto della rinuncia dei ricorrenti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Stiuso [#OMISSIS#], Toce [#OMISSIS#] e Pumpo Liberato, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Perna Moro;

– respinge il ricorso introduttivo;

– dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 28 ottobre 2022 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater, disp. att. c.p.a. con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

 

Pubblicato il 05/12/2022