Relativamente alla presunta violazione del principio dell’anonimato nell’ambito delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso, il Collegio ha rilevato che “le regole sullo svolgimento delle operazioni, prescritte dal Ministero alle diverse Università sede delle prove ed al CINECA (quest’ultimo incaricato di attribuire i punteggi ai moduli di risposta, mentre schede anagrafiche, moduli di domanda e fogli di controllo dei plichi restavano in possesso dell’Ateneo) prevedevano che le operazioni di chiusura e riapertura dei plichi sigillati, si svolgessero con adeguata pubblicità nelle singole fasi. Sui moduli di risposta, tuttavia, compaiono due codici alfanumerici: uno sottostante al codice a barre, era contenuto nell’etichetta, applicata dagli stessi candidati al foglio risposte e alla scheda anagrafica dopo l’espletamento della prova, al momento della consegna; l’altro – già presente sulla scheda – risultava destinato a consentire la riformazione del plico, da attribuire ai singoli concorrenti dopo l’abbinamento con la scheda anagrafica. Entrambi detti codici – o in particolare il primo, connesso alla scheda anagrafica identificativa del concorrente – potendo essere trascritti o memorizzati avrebbero sostanzialmente vanificato, secondo i ricorrenti, il carattere apparentemente anonimo dei moduli di risposta.
Quanto sopra, in corrispondenza dell’astratta possibilità di comunicazione del codice stesso, da parte del concorrente interessato, ad uno o più addetti alle fasi di raccolta e controllo dei moduli in questione, e/o di verifica di esattezza delle risposte fornite. Tale non preclusa possibilità, secondo i medesimi ricorrenti, vizierebbe di per sé l’intera procedura. Il Collegio ha valutato attentamente le argomentazioni al riguardo sostenute, ma non le condivide”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III stralcio, 28 novembre 2022, n. 15876
Modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato - Violazione del principio dell'anonimato
N. 15876/2022 REG.PROV.COLL.
N. 14870/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14870 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ascioti, [#OMISSIS#] Ballocci, [#OMISSIS#] Bassi, [#OMISSIS#] Cuzzolin, Denaro [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Giada [#OMISSIS#], Gennuso [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Chiara, Massaia [#OMISSIS#], Menietti [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pasteris, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Piacenza [#OMISSIS#], Shahab [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Stoppani, 1;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Puccinelli, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale:
del diniego di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2015/2016 – risarcimento danni;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti del 17 marzo 2016:
del D.M. n. 50 dell’8 febbraio 2016;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 28 ottobre 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, avendo conseguito punteggi oscillanti tra un minino di 21,1 e un [#OMISSIS#] di 30,5 all’esito dei test preselettivi, impugnavano gli atti in epigrafe al fine di ottenere l’immatricolazione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno 2015/2016 [#OMISSIS#] sede di prima scelta e in via subordinata l’annullamento dell’intera prova concorsuale, nonché il risarcimento per equivalente dei danni asseritamente subiti.
Deducevano cinque motivi così sintetizzabili: 1) Violazione del principio di paternità e genuinità della prova; 2) Violazione del principio di anonimato delle prove; 3) Violazione della lex specialis sulla integrità delle scatole contenenti le schede anagrafiche; 4) Violazione dell’art. 13 del DPR 9 [#OMISSIS#] 1994 n. 487; 5) Violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e delle regole sulla verbalizzazione.
In particolare, lamentavano la violazione dei principi dell’anonimato e di segretezza dell’identità dei concorrenti fino alla conclusione delle operazioni di correzione, nonché la violazione del principio di paternità della prova, deducendo da un lato la presenza – per ciascun candidato – di due codici alfanumerici visualizzabili (dai candidati, dai membri della Commissione e dai controllori) [#OMISSIS#] lo svolgimento della procedura concorsuale, dall’altro la mancata adeguata identificazione dei candidati nel corso del test, nonché denunciando la presenza e l’utilizzo di cellulari e strumenti elettronici nelle aule d’esame [#OMISSIS#] lo svolgimento delle prove.
1.1 Si costituiva per le Amministrazioni resistenti l’Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso e depositando documentazione e memoria recante le ragioni addotte a supporto della sostenuta inammissibilità e/o infondatezza delle censure mosse.
In particolare le Amministrazioni resistenti eccepivano in via preliminare l’inammissibilità del ricorso collettivo e la carenza d’interesse per i ricorrenti Ballocci [#OMISSIS#], Denaro [#OMISSIS#], Massaia [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per non aver confermato l’interesse all’immatricolazione, come richiesto dal punto 10, lett. d. dell’Allegato 2 del D.M. n. 463 del 2015, per la ricorrente Shahab [#OMISSIS#], “che, negli scorrimenti della graduatoria nazionale successivi al 7 ottobre 2015, ha conseguito il [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#]”.
1.2 Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 21 aprile 2016 la richiesta cautelare veniva respinta con ordinanza n. 2040.
1.3 Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 17 marzo 2016 i ricorrenti impugnavano, altresì, il D.M. del MIUR n. 50 del 2016 con il quale era stata disposta la chiusura delle graduatorie di cui ai D.M. nn. 463 e 464 del 2015, per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2015/2016.
1.4 Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 16 [#OMISSIS#] 2017 la richiesta cautelare sui motivi aggiunti, presentata autonomamente in data 23 marzo 2017, veniva accolta con ordinanza n. 2475 stabilendo “che, pertanto, l’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti – tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse [#OMISSIS#] domanda di partecipazione – avuto esclusivo riguardo, [#OMISSIS#] predetta operazione di scorrimento, quanto alle posizioni da scorrere, ai soli candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito, con l’avvertenza, quanto alla posizione del singolo ricorrente interessato dai predetti provvedimenti giurisdizionali, che – avuto riguardo alla complessità della vicenda e alla non agevole determinazione sia del numero dei ricorrenti effettivamente interessati che dei posti effettivamente disponibili al fine – l’anteriorità o meno del conseguimento dei singoli provvedimenti cautelari o di merito di cui sopra e conseguentemente della loro esecuzione da parte dell’amministrazione non consuma in via definitiva il relativo posto attribuito in quella sede, potendosi verificare la situazione che, alla conclusione dell’intera vicenda giurisdizionale che ha interessato la procedura relativamente all’anno accademico di riferimento 2015/2016, risulti che, atteso il numero complessivo degli interessati, alcuni dei ricorrenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli sarebbero dovuti rimanere fuori dalla predetta attribuzione in sede di scorrimento della graduatoria per consumazione dei posti disponibili da attribuirsi ai candidati ricorrenti collocati in posizione più favorevole [#OMISSIS#] predetta graduatoria, e fatta salva, comunque, in tal [#OMISSIS#], la possibilità per l’amministrazione, per motivi di evidente opportunità, da un lato, di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui trattasi seguendo il relativo ordine anche con riguardo alle posizioni dei candidati non ricorrenti e, dall’altro, di mantenere [#OMISSIS#] l’immatricolazione dei ricorrenti di cui sopra;- che, pertanto, contrariamente a quanto rappresentato da parte resistente, l’accesso [#OMISSIS#] condizionato dalla disponibilità effettiva dei posti, con l’ulteriore precisazione che [#OMISSIS#] qualificate come illegittime eventuali postergazioni nelle immatricolazioni dei ricorrenti rispetto a candidati che abbiano comunque conseguito o conseguano [#OMISSIS#] graduatoria (riaperta) un punteggio di merito superiore (Cons. St., sez. VI, sentenza n. 2104 del 2017), non potendosi riconnettere alcun rilievo, ai fini di un differente apprezzamento, a [#OMISSIS#] che ineriscono all’organizzazione ovvero a disfunzioni dell’amministrazione nell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli; – che, infatti, in esito alle verifiche ed alle attività istruttorie che l’amministrazione dovrà svolgere, l’utile inserimento in graduatoria non potrà che essere assicurato nei limiti dei posti disponibili secondo i criteri sopra indicati, dovendosi, dunque, escludere l’iscrizione per quanti non abbiano ottenuto un punteggio adeguato a tal fine e ciò conformemente ai limiti stessi del disposto accoglimento cautelare; – dai nominativi dei singoli ricorrenti di cui in ricorso devono, comunque, essere eliminati i nominativi di quei candidati che risultino essere già stati dichiarati decaduti dalla graduatoria di cui trattasi in conseguenza della mancata conferma dell’interesse nei termini e con le formalità di cui ai decreti ministeriali che disciplinano la procedura in oggetto, e che non abbiano proposto ricorso nei termini di legge avverso la predetta decadenza operante automaticamente, e, altresì, indipendentemente dalla circostanza che i relativi nominativi siano o meno stati effettivamente già specificati in apposita nota chiarificatrice prodotta da parte delle amministrazioni resistenti e/o intimate, onerandosi, pertanto, le suddette amministrazioni di provvedere alla verifica sul punto specifico con le relative conseguenze;…”.
La decisione non risulta appellata.
1.7 Nel corso del giudizio i ricorrenti [#OMISSIS#] Ballocci, [#OMISSIS#] bassi, [#OMISSIS#] Cuzzolin, Chiara [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Pasteris rinunziavano al ricorso.
1.8 Da [#OMISSIS#] con memoria del 22 settembre 2022 il legale di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e rappresentato che in esecuzione della richiamata ordinanza cautelare 19 [#OMISSIS#] 2017, n. 2475, la ricorrente Shahab è stata immatricolata, con riserva, al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino.
1.9 All’udienza del 28 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare deve essere rilevato che gli atti di rinuncia versati in atti da parte dei signori [#OMISSIS#] Ballocci, [#OMISSIS#] bassi, [#OMISSIS#] Cuzzolin, Chiara [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Pasteris integrano i requisiti formali definiti dall’art. 84 c.p.a. per la rinuncia [#OMISSIS#] atti di causa, essendo stati depositati in segreteria e notificati almeno 10 giorni prima dell’udienza.
Da quanto osservato consegue che il Collegio deve prendere atto dei predetti atti abdicativi qualificandoli quali rinunce optimo iure, tipizzate all’art. 84, commi 1 e 2, c.p.a. e per l’effetto pronunciare, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a., l’estinzione del giudizio nei loro confronti.
3. Venendo all’esame del merito, come statuito [#OMISSIS#] ordinanza sopra riportata gli istanti hanno titolo, in relazione al punteggio conseguito, allo scorrimento della graduatoria definitiva per l’immatricolazione corso di laurea dei posti effettivamente vacanti, tenendo conto sia del punteggio conseguito, sia delle sedi disponibili e delle relative preferenze espresse.
4. Devono, invece, essere respinte le censure avanzate nel ricorso principale circa le irregolarità denunciate nell’espletamento della prova selettiva.
I ricorrenti espongono che anche [#OMISSIS#] procedura concorsuale in oggetto sarebbe stato, in buona sostanza, violato il principio dell’anonimato delle prove.
Ciò, innanzitutto, quale effetto della richiesta effettuata ai candidati di compilare per prima cosa la scheda anagrafica (rimasta esposta sul banco [#OMISSIS#] tutto lo svolgimento della prova, senza che fosse fornito alcuno strumento per sottrarla alla vista del personale), mentre il “numero segreto” del codice plico sarebbe rimasto leggibile sui fogli della prova di concorso su cui i candidati dovevano lavorare (questionario, modulo risposte e foglio di controllo).
Altra violazione dell’anonimato si sarebbe verificata nel momento in cui sul modulo risposte del candidato è stato apposto un codice plico prestampato (alfanumerico composto da 9 elementi fra numeri e cifre) ed un codice alfanumerico (c.d. “Etichetta MIUR”) che doveva essere applicato dal candidato, prima della consegna dell’elaborato, e aveva la funzione di ricondurre l’elaborato all’identità del candidato. Argomentano i ricorrenti che, peraltro, il candidato nel proprio foglio controllo, che conteneva il codice plico, ben avrebbe potuto inserire il proprio nome e cognome, rendendo abbinabile il compito, individuato dal codice plico, alla propria identità, ma paradossalmente sarebbe stato lo stesso “codice plico” il principale segno identificativo del candidato.
4.1 I motivi non colgono nel segno.
Sulla violazione del principio dell’anonimato il Collegio richiama quanto già ampiamente argomentato in modo del tutto pertinente al [#OMISSIS#] in esame da questo Tribunale nelle pronunce nn. 10129, 10130 e 10925 del 2017.
4.2 Le regole sullo svolgimento delle operazioni, prescritte dal Ministero alle diverse Università sede delle prove ed al CINECA (quest’[#OMISSIS#] incaricato di attribuire i punteggi ai moduli di risposta, mentre schede anagrafiche, moduli di domanda e fogli di controllo dei plichi restavano in possesso dell’Ateneo) prevedevano che le operazioni di chiusura e riapertura dei plichi sigillati, si svolgessero con adeguata pubblicità nelle singole fasi. Sui moduli di risposta, tuttavia, compaiono due codici alfanumerici: uno sottostante al codice a barre, era contenuto nell’etichetta, applicata dagli stessi candidati al foglio risposte e alla scheda anagrafica dopo l’espletamento della prova, al momento della consegna; l’altro – già presente sulla scheda – risultava destinato a consentire la riformazione del plico, da attribuire ai singoli concorrenti dopo l’abbinamento con la scheda anagrafica. Entrambi detti codici – o in particolare il primo, connesso alla scheda anagrafica identificativa del concorrente – potendo essere trascritti o memorizzati avrebbero sostanzialmente vanificato, secondo i ricorrenti, il carattere apparentemente anonimo dei moduli di risposta.
Quanto sopra, in corrispondenza dell’astratta possibilità di comunicazione del codice stesso, da parte del concorrente interessato, ad uno o più addetti alle fasi di raccolta e controllo dei moduli in questione, e/o di verifica di esattezza delle risposte fornite.
Tale non preclusa possibilità, secondo i medesimi ricorrenti, vizierebbe di per sé l’intera procedura. Il Collegio ha valutato attentamente le argomentazioni al riguardo sostenute, ma non le condivide, per tutte le ragioni sopra esposte.
5. A quanto sopra va aggiunto che le predette censure, riguardando presunte anomalie inficianti la procedura di svolgimento della prova selettiva di ammissione, appaiono focalizzate sulla deduzione di circostanze astrattamente idonee a determinare la caducazione dell’intera prova ovvero, in casi circoscritti, suscettibili al più di fondare motivi di esclusione di singoli candidati (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 2 luglio 2020, n. 4266): rispetto alle predette censure appare pertanto contraddittoria la formulata domanda di ammissione al corso di laurea ambito, prospettata in ricorso quale effetto del richiesto annullamento (per quanto di interesse) della graduatoria finale e dei connessi atti oggetto di impugnazione, in quanto non coerente alla portata – potenzialmente invalidante l’intera procedura concorsuale – delle doglianze articolate.
6. Quanto ai motivi aggiunti, rispetto ai quali il Collegio ritiene di prescindere dalla contraddittorietà rispetto all’effetto caducatorio affidato al ricorso principale e di cui al punto precedente, le censure meritano di essere accolte nei limiti e nei termini di seguito precisati.
Rileva il Collegio che con precedenti pronunciamenti resi da questo Tribunale è stato disposto l’annullamento del D.M. n. 50/2016 – oggetto di impugnazione da parte degli odierni ricorrenti tramite l’atto di motivi aggiunti – [#OMISSIS#] parte in cui “… il decreto di chiusura degli scorrimenti della graduatoria alla data del 10 febbraio 2016 [#OMISSIS#] dispone con riferimento all’assegnazione dei posti ancora liberi in quanto non assegnati a studenti extracomunitari, in considerazione della giurisprudenza amministrativa maggioritaria secondo cui la garanzia del diritto allo studio, sancita dall’art. 34, primo comma, della Costituzione, [#OMISSIS#] a privilegiare la tesi dello scorrimento degli studenti comunitari non utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati [#OMISSIS#] studenti extracomunitari rimasti non utilizzati” (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 13 ottobre 2016, n. 10248, nonché 11 aprile 2017, n. 4458 nonché da [#OMISSIS#] sez. III, 28 marzo 2022, n. 3503; idem, 24 luglio 2020, n. 8708).
6.1 Ciò premesso, il Collegio ritiene di confermare [#OMISSIS#] presente sede di merito quanto già sul punto delibato in ambito cautelare, con la richiamata ordinanza n. 2475 del 19.5.2017.
Con la predetta ordinanza, infatti, la Sezione Terza bis ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente (nei termini e per gli effetti ivi specificati) sulla base della ravvisata fondatezza, “… conformemente ai numerosi precedenti di questa Sezione (cfr. n. 10248/2016; 571/2017) …”, delle “deduzioni dirette a contestare, in relazione al D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, la chiusura degli scorrimenti della graduatoria sussistendo posti residui utilizzabili al momento dell’entrata in vigore del D.M. 50/2016”, disponendo per l’effetto che “l’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti”, con l’ulteriore precisazione che “l’utile inserimento in graduatoria non potrà che essere assicurato nei limiti dei posti disponibili secondo i criteri sopra indicati, dovendosi, dunque, escludere l’iscrizione per quanti non abbiano ottenuto un punteggio adeguato a tal fine e ciò conformemente ai limiti stessi del disposto accoglimento cautelare” e che “dai nominativi dei singoli ricorrenti di cui in ricorso devono, comunque, essere eliminati i nominativi di quei candidati che risultino essere già stati dichiarati decaduti dalla graduatoria di cui trattasi in conseguenza della mancata conferma dell’interesse nei termini e con le formalità di cui ai decreti ministeriali che disciplinano la procedura in oggetto, e che non abbiano proposto ricorso nei termini di legge avverso la predetta decadenza operante automaticamente …”.
Dagli atti di causa e dalla documentazione disponibile nel presente giudizio risulta, in particolare, che l’Amministrazione ha provveduto al prescritto scorrimento della graduatoria in esecuzione della menzionata ordinanza cautelare e che di esso si siano potute giovare solo la ricorrente Shahab alla luce dei criteri ivi fissati.
7. Ciò posto, conformemente ai precedenti pronunciamenti resi in sede di merito da questo Tribunale (cfr. ex multis le sentenze n. 3503 del 28 marzo 2022; n. 8708 del 24 luglio 2020; n. 10248/2016 e n. 4458/2017 nonché, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2018, n. 2097; sez. VI, 6 aprile 2018, n. 2133 e 4 giugno 2018, n. 3376), relativamente al disposto annullamento in parte qua del D.M. n. 50/2016, il ricorso per motivi aggiunti va accolto, nei limiti e nei termini – sopra riportati – di cui alla predetta ordinanza n. 2468 del 2017.
In conclusione, il proposto gravame va accolto limitatamente al ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento, in parte qua, dell’art. 10, comma 3, secondo capoverso del D.M. n. 50 del 2016, nonché degli atti ad esso riferiti e conseguenti, con effetti implicanti obbligo di scorrimento della graduatoria nazionale, in base ai punteggi riportati dai concorrenti che vi risultino iscritti, fino ad esaurimento dei posti disponibili; quanto sopra, tenuto conto dell’efficacia erga omnes dell’annullamento di atti amministrativi inscindibili, come quelli a carattere generale o a contenuto normativo (cfr. fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2018, n. 2097; sez. VI, 6 aprile 2018, n. 2133 e 4 giugno 2018, n. 3376).
8. È il [#OMISSIS#] di precisare che la giurisprudenza appena citata prevale sulle argomentazioni in base alle quali non potrebbe giovarsi dell’annullamento dell’atto chi fosse decaduto dalla relativa impugnazione.
Vale richiamare, sulla base dei più recenti arresti giurisprudenziali, al riguardo i principi espressi dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017 e numeri 4 e 5 del 2019 che (pur essendosi occupate dell’impugnazione proposta da diplomati magistrali) hanno -in sintesi- affermato il principio applicabile alla controversia in esame, per cui l’estensione soggettiva del giudicato amministrativo è regolata non solo dall’art. 2909 c.c. (per cui il giudicato fa stato tra le parti e i loro eredi ed aventi causa), ma anche dalla natura dell’atto amministrativo annullato: e, in quest'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’efficacia [#OMISSIS#] può estendersi ultra partes qualora si tratti dell’annullamento di atti di natura regolamentare (destinati a regolare una serie di casi indefinita sia a priori che ex post) o di atti amministrativi generali (rivolti a destinatari indeterminati ex ante, ma individuabili ex post).
Quest'[#OMISSIS#], per espressa affermazione delle pronunzie dell’adunanza plenaria, è per l’appunto il [#OMISSIS#] che ci occupa: “L’atto amministrativo generale, pur privo (a differenza dell’atto normativo) dell’astrattezza, si caratterizza per la generalità dei destinatari, intesa nell’unico modo compatibile con la natura “concreta” dell’atto amministrativo generale, ovvero come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post.
Tipico esempio è quello dei bandi di gara o di concorso, i cui destinatari non sono determinabili al momento della pubblicazione del bando, ma lo diventano quando scadono i termini per la presentazione delle domande (i destinatari sono solo coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione)”.
Non si tratta, pertanto, di fare “ritornare in gioco” soggetti cointeressati che non hanno proposto impugnazione, bensì di valutare la natura e gli effetti dell’atto annullato, come indicato dall’adunanza plenaria.
9. Ne consegue che l’Amministrazione dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti -tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse [#OMISSIS#] domanda di partecipazione- fino alla integrale copertura dei posti disponibili relativamente al suddetto contingente riservato ai candidati extracomunitari residenti all’[#OMISSIS#] limitatamente ai posti da questi ultimi candidati non occupati (in tal senso, cfr. ex multis la citata sentenza n. 11314/2017 e da [#OMISSIS#] TAR Lazio, III sez. n. 3503 del 28 marzo 2022).
Da tale annullamento potrà conseguire la immatricolazione definitiva dei ricorrenti, in base ai posti rivelatisi come disponibili, che sarà onere dell’Amministrazione individuare.
10. Si ravvisano giusti motivi, anche in ragione della peculiarità della fattispecie controversa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando, sul ricorso integrato dall’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
– lo dichiara estinto nei confronti dei signori [#OMISSIS#] Ballocci, [#OMISSIS#] bassi, [#OMISSIS#] Cuzzolin, Chiara [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Pasteris;
– respinge il ricorso introduttivo;
– accoglie i motivi aggiunti nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 28 ottobre 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater, disp. att. c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 28/11/2022