Per il Collegio, risulta fondato il primo motivo di doglianza della ricorrente, che contestava la graduatoria finale della prova di ammissione al corso di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia, sul presupposto che un quesito fosse ambiguo e non avesse risposte corrette. Come rileva il TAR, “con plurime Ordinanze del Consiglio di Stato (tra le tante CdS sez. VII, n° 2878/2022, n° 1578/2022, 1962/2022) rese nell’ambito di omologhi giudizi incardinati in relazione alla procedura per l’ammissione ai corsi di laurea programmato in Medicina e Chirurgia per l’annualità 2021-2022, è stata rilevata la necessità di accertare la corretta formulazione di una serie di quesiti predisposti dal Cineca, alla luce delle criticità evidenziate da numerosi candidati nell’ambito dei contenziosi proposti. E’ stata, pertanto, disposta, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., verificazione espletata dall’apposita Commissione incardinata presso l’Istituto Superiore di Sanità. All’esito dei lavori condotti, la Commissione, mediante apposita relazione, ha evidenziato, per ciò che rileva nel contenzioso all’esame del Collegio, che “il testo della domanda 21 e, maggiormente, della correlata risposta E) sono ambigui e tali da poter indurre in errore il candidato”. Sulla base degli esiti della suddetta verificazione, in ragione del fatto che l’appellante aveva espressamente contestato il quesito n. 21 e considerato che ella aveva totalizzato un punteggio di 34,10 nel test di accesso, veniva dato atto del fatto che tale risultato, incrementato del punteggio spettante per il quesito n. 21 di 1,90, (conseguente all’attribuzione di 1,50 spettante per ciascuna risposta esatta e all’eliminazione della penalizzazione spettante per le risposte errate pari a 0,40), avrebbe condotto all’attribuzione di un punteggio superiore a quello minimo necessario per il superamento della prova di resistenza. Il Collegio, in adesione alle risultanze della predetta verificazione, rileva come la censura inerente all’ambiguità della formulazione del quesito in parola che, nella sostanza, non recava nessuna possibile risposta esatta, risulti fondata e abbia finito per penalizzare in maniera determinante la ricorrente precludendole l’utile collocamento in graduatoria o, comunque, un migliore posizionamento della candidata in vista degli scorrimenti”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 novembre 2022, n. 15771
Ammissione ai corsi di laurea a numero programmato - Ambiguità dei quesiti
Pubblicato il 25/11/2022
N. 15771/2022 REG.PROV.COLL.
N. 12740/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12740 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cannuli, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Milano Bicocca, Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sugliano, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa adozione di misura cautelare,
1) del D.M. 25 giugno 2021, n. 730 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 21/22 e dei relativi allegati;
1 bis) del medesimo D.M. n. 730/21 anche [#OMISSIS#] parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;
1 ter) del medesimo D.M. n. 730/21 [#OMISSIS#] parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste [#OMISSIS#] soluzione di sessanta quesiti” così distinti “dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica” nonché del Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l’aumento delle domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all’inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione;
2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 730/21 e il Decreto del MINISTERO 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università in epigrafe;
4) della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee [#OMISSIS#] Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche [#OMISSIS#] parte in cui rammenta [#OMISSIS#] Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;
5) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2021/22 pubblicata sul [#OMISSIS#] www.universitaly.it, in data 28 settembre 2021, [#OMISSIS#] quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'[#OMISSIS#] posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti [#OMISSIS#] parte in cui non consentono l’iscrizione di parte ricorrente;
6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
8) dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA [#OMISSIS#] parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 730/21, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 21 e 28 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva ivi compreso quanto dedotto sul quesito già annullato n. 56 e [#OMISSIS#] perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;
11) del D.M. 730/21, [#OMISSIS#] parte in cui generano posti liberi in [#OMISSIS#] di chiusura anticipata della graduatoria o in [#OMISSIS#] di rinunce;
12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;
13) degli atti di programmazione di Ateneo [#OMISSIS#] parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
14) del D.M. n. 1071/21 inerente la definizione dei posti disponibili in Medicina [#OMISSIS#] parte in cui limita a soli 14.332 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto ministeriale D.M. 1 settembre 2021, n. 1067 inerenti la definizione dei posti disponibili in Medicina, Odontoiatria [#OMISSIS#] parte in cui limita a soli 1.231 il numero dei posti banditi per Odontoiatria;
15) degli stessi DD.MM. [#OMISSIS#] parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a [#OMISSIS#] nazionale e vincolante, in conformità all’art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all’art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell’art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto” e [#OMISSIS#] parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a [#OMISSIS#] conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l’interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”;
16) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
17) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, [#OMISSIS#] parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Milano Bicocca e di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. [#OMISSIS#] Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cannuli partecipava, in data 3 settembre 2021, alla selezione per l’accesso al corso di laurea magistrale unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2021/2022, indicando quale prima sede opzionata la facoltà di medicina di Milano-Bicocca;
2. In data 28 settembre 2021 veniva pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa, [#OMISSIS#] quale l’odierna ricorrente si vedeva collocata alla posizione n. 16374 con un punteggio finale di 34,70;
3. Per effetto del punteggio riportato, la signora Cannuli risultava non collocata entro il numero di posti disponibili per la facoltà di Medicina per nessuna delle Università prescelte, né tale situazione mutava all’esito dei primi scorrimenti di graduatoria, facenti seguito a rinunce di studenti rispetto alle diverse sedi indicate come preferenziali;
4. Avverso la graduatoria di merito e tutti gli atti correlati insorgeva la ricorrente che proponeva sette motivi di ricorso che si incentravano sull’affermata ambiguità ed erroneità dei quesiti formulati e delle risposte individuate come errate, sulla loro erronea composizione e quantificazione in relazione al novero delle materie previste dal bando, sull’attività istruttoria finalizzata alla programmazione dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea e alla individuazione del [#OMISSIS#] potenziale formativo, nonchè sull’asserita violazione dei principi in tema di segretezza e anonimato delle prove concorsuali;
4.1. Più nel dettaglio, con il primo motivo veniva censurata la presenza di un considerevole numero di domande (vengono citate la n° 21, 26, 28 e 56) che non presentavano alcuna risposta esatta o erano fuorvianti con conseguente indebita detrazione di punteggio alla parte ricorrente che, ove attribuito, le avrebbe consentito di collocarsi [#OMISSIS#] graduatoria in una posizione utile all’immatricolazione;
4.2. Con il secondo e il terzo motivo veniva dedotta la violazione degli artt. 3 e 4 della Legge 2.8.1999, n° 264 oltre ad eccesso di potere sotto plurimi [#OMISSIS#];
Sarebbe stata, infatti, illegittimamente sottoutilizzata l’offerta formativa universitaria con l’indebita finalità di limitare il numero degli accessi sulla base di logiche totalmente differenti da quelle costituzionalmente e legislativamente imposte, così frustrando le legittime aspettative dei candidati. Tale indebito sottoutilizzo sarebbe stato comprovato anche dallo sviluppo della didattica a distanza intervenuto negli ultimi anni.
4.3. Nel quarto motivo di gravame si censuravano la violazione degli artt. 3 e 6 della Legge 241/90 e degli artt. 3 e 4 della legge 264/99 con riguardo alla stima del fabbisogno individuato a livello ministeriale che sarebbe stato frutto di un’attività istruttoria erronea e che avrebbe condotto a fissare il numero dei posti disponibili in maniera illogica e comunque insufficiente a coprire le reali esigenze del sistema sanitario nazionale;
4.4. Con il [#OMISSIS#] motivo di gravame si censurava la violazione degli artt. 34 e 97 Cost. e della legge 264/1999 ad opera del Decreto Ministeriale 730/2021 laddove prevedeva che, in ipotesi di chiusura anticipata della graduatoria, i posti disponibili a seguito di rinunce sopravvenute, trasferimenti anche successivi etc, non sarebbero stati riassegnati [#OMISSIS#] idonei in graduatoria;
4.5. Con il sesto motivo di gravame parte ricorrente denunciava l’illegittimità della composizione delle domande oggetto del test d’accesso in ragione della violazione dell’art. 4, comma 1, l. 2 agosto 1999, n. 264 e del D.M. 25 giugno 2021, n. 730, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2021/2022” stante che erano state inserite un numero di domande specialistiche superiore a quelle di cultura generale;
4.6. Con il settimo motivo di impugnativa, infine, veniva dedotta la violazione del principio di segretezza e dell’anonimato della prova in ragione della presenza di un codice alfanumerico identificativo del candidato e della sua affermata esibizione alla commissione al momento della consegna dell’elaborato;
5. Si costituiva in giudizio, con memoria di mero stile, l’amministrazione resistente;
6. Con Ordinanza di questa Sezione n° 2901 del 6 [#OMISSIS#] 2022 veniva respinta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;
7. Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n° 3340 del 15 luglio 2022, riformava il suindicato provvedimento cautelare all’esito della verificazione condotta dalla Commissione incardinata presso l’Istituto Superiore di Sanità sui quesiti 10 e 21 somministrati ai candidati in occasione del test d’accesso, disponendo l’attribuzione all’appellante del punteggio aggiuntivo di 1,90 (conseguente all’attribuzione di 1,50 spettante per ciascuna risposta esatta e all’eliminazione della penalizzazione spettante per le risposte errate pari a 0,40), e disponendo -stante il riscontrato superamento della prova di resistenza- l’ammissione dell’appellante, con riserva e in sovrannumero, al corso di laurea in questione, facendo salve le determinazioni dell’Amministrazione sull’attribuzione della sede, tenuto conto del punteggio e delle preferenze espresse;
8. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente depositava apposita memoria, con allegata pertinente documentazione, [#OMISSIS#] quale dava atto del fatto che il Ministero resistente, in data 9 settembre 2022, con nota prot. 20225, aveva provveduto all’immatricolazione con riserva dell’istante e che la stessa pertanto risultava iscritta presso l’Università di [#OMISSIS#], risultando pertanto pienamente soddisfatte le pretese avanzate in giudizio dalla ricorrente;
9. All’udienza di merito del 23 novembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Risulta fondato il primo motivo di doglianza nei termini in appresso precisati.
1.1. Con plurime Ordinanze del Consiglio di Stato (tra le tante CdS sez. VII, n° 2878/2022, n° 1578/2022, 1962/2022) rese nell’ambito di omologhi giudizi incardinati in relazione alla procedura per l’ammissione ai corsi di laurea programmato in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’annualità 2021-2022, è stata rilevata la necessità di accertare la corretta formulazione di una serie di quesiti predisposti dal Cineca, alla luce delle criticità evidenziate da numerosi candidati nell’ambito dei contenziosi proposti;
1.2. E’ stata, pertanto, disposta, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., verificazione espletata dall’apposita Commissione incardinata presso l’Istituto Superiore di Sanità;
All’esito dei lavori condotti, la Commissione, mediante apposita relazione, ha evidenziato, per ciò che rileva nel contenzioso all’esame del Collegio, che “il testo della domanda 21 e, maggiormente, della correlata risposta E) sono ambigui e tali da poter indurre in errore il candidato.”
Sulla base degli esiti della suddetta verificazione, in ragione del fatto che l’appellante aveva espressamente contestato il quesito n. 21 e considerato che ella aveva totalizzato un punteggio di 34,10 nel test di accesso, veniva dato atto del fatto che tale risultato, incrementato del punteggio spettante per il quesito n. 21 di 1,90, (conseguente all’attribuzione di 1,50 spettante per ciascuna risposta esatta e all’eliminazione della penalizzazione spettante per le risposte errate pari a 0,40), avrebbe condotto all’attribuzione di un punteggio superiore a quello minimo necessario per il superamento della prova di resistenza;
1.3. Il Collegio, in adesione alle risultanze della predetta verificazione, rileva come la censura inerente all’ambiguità della formulazione del quesito in parola che, [#OMISSIS#] sostanza, non recava nessuna possibile risposta esatta, risulti fondata e abbia finito per penalizzare in maniera determinante la ricorrente precludendole l’utile collocamento in graduatoria o, comunque, un migliore posizionamento della candidata in vista degli scorrimenti.
1.4. La sig.ra Cannuli, all’esito del giudizio cautelare, ha provveduto ad immatricolarsi presso l’Ateneo di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] provvedimento di assegnazione del MUR prot. n° 20225 del 9 settembre 2022.
Il legale di parte ricorrente ha dato atto del pieno conseguimento del [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#] da parte dell’assistita, anche rispetto all’interesse alla delibazione degli altri motivi di ricorso dedotti e ha instato per la conferma dell’immatricolazione ottenuta in sede di ottemperanza cautelare.
Per [#OMISSIS#], l’Amministrazione resistente [#OMISSIS#] ha rappresentato in giudizio in ordine ad eventuali criticità e/o disfunzioni organizzative da ricondursi all’ottemperanza al predetto decisum;
1.5. Il Collegio osserva che, nel [#OMISSIS#] de quo, l’accoglimento del primo motivo di gravame consenta, dunque, l’integrale assorbimento dei restanti motivi di doglianza stante la portata pienamente satisfattiva della presente pronuncia alla luce della sopra delineata posizione [#OMISSIS#] da parte ricorrente e delle dichiarazioni da questa rese nelle memorie depositate in giudizio, e pertanto, a definizione della vicenda contenziosa, dispone la conferma dell’immatricolazione della ricorrente al corso di laurea presso l’Università di [#OMISSIS#] per l’anno accademico 2021-2022. con correlato scioglimento della riserva apposta;
2. Stante la natura del contenzioso e la peculiarità della questione sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Montixi, Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario