Deve essere ribadita la regola – suscettibile di applicazione anche nel caso di specie – per cui la mera ammissione con riserva per effetto di una pronunzia cautelare (per sua natura interinale e provvisoria) non consenta, di per sé, di ritenere consolidata la posizione asseritamente derivata dall’aver intrapreso il corso di studi ambito, tanto più in una vicenda come quella in esame in cui il ricorso è stato presentato da un numero davvero considerevole di candidati (almeno 50) con posizioni del tutto disomogenee.In tal senso militano anche alcune importanti pronunce del giudice di appello il quale ha ribadito la posizione già espressa con la sentenza della sesta sezione n. 531/2022 (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2304; idem, 20 aprile 2022, n. 2973).
Nelle predette decisioni il Consiglio di Stato ha osservato che dall’ammissione con riserva non può derivare il consolidamento della posizione dei candidati, in quanto il processo cautelare costituisce fase autonoma e distinta nell’ambito del giudizio di impugnazione, non in grado di consumare il rapporto processuale principale e senza, quindi, che l’eventuale sospensiva del provvedimento impugnato – destinata ad avere efficacia solo fino alla decisione di merito, al fine di evitare effetti negativi irreversibili prima di tale decisione – possa determinare cessazione della materia del contendere o improcedibilità dell’impugnativa (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 7864, 21 novembre 2006, n. 6807, 19 maggio 2010, n. 3165; Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2011, n. 2907, 25 marzo 2013, n. 1660, 6 giugno 2013, n. 5671; Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 12).
TAR Lazio, Roma, Sez. III stralcio, 16 novembre 2022, n. 15098
Ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso - Autonomia del giudizio cautelare da quello di cognizione
N. 15098/2022 REG.PROV.COLL.
N. 14701/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14701 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Berengan, [#OMISSIS#] Costantin, [#OMISSIS#] Laviano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Nava, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Vespa, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Stoppani, 1;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università dell’Insubria – Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Pedretti, non costituito in giudizio;
con il ricorso principale
per l’annullamento
del decreto 463 del 3.07.2015 dettante le modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato aa 2015/2016 nonché del decreto 517 del 29.07.2015 dettante la programmazione dei posti per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia aa 2015/2016 e per il risarcimento danni.
Con i motivi aggiunti
per l’annullamento
del d.m. 8.2.16 n. 50 con il quale è stata disposta la chiusura delle graduatorie dei corsi di laurea di al dm del 3.7.15 n. 463 e 464, [#OMISSIS#] parte in cui non consente la copertura dei posti disponibili, risultanti dall'[#OMISSIS#] scorrimento della graduatoria per il corso di laurea in medicina e chirurgia odontoiatrica e protesi dentaria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università dell’Insubria – Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 11 novembre 2022 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato gli atti del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2015/2016.
Con motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il d.m. n. 50/2016 con cui è stata decretata la chiusura delle graduatorie.
Con ordinanza n. 2545/2017, questo Tribunale, considerato che “appaiono fondate le deduzioni dirette a contestare, in relazione al D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, la chiusura degli scorrimenti della graduatoria sussistendo posti residui utilizzabili al momento dell’entrata in vigore del D.M. 50/2016”, ha accolto la richiesta misura cautelare statuendo che “l’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva”.
Il Ministero resistente si è costituto controdeducendo nel merito.
Con memoria dell’11 ottobre 2022, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che “il sig. Nava [#OMISSIS#] ha ottenuto l’agognata immatricolazione in data 20.7.2017 – con riserva – presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria (sua prima scelta)” e ha chiesto “la declaratoria d’improcedibilità per definitivo consolidamento della avvenuta immatricolazione in virtù del decorso del tempo”.
Per quanto riguarda gli altri ricorrenti la difesa ha insistito per l’accoglimento del ricorso sotto il profilo della violazione dell’anonimato.
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. In via preliminare il Collegio ritiene di dover confermare l’univoco orientamento, già espresso dalla Sezione, che esclude la possibilità di configurare l’improcedibilità dell’impugnativa per presunto “consolidamento della posizione del candidato”, ritenendo tale istituto, invero, estraneo alle norme processuali – che assegnano al provvedimento amministrativo di ammissione con riserva, assunto (come nel [#OMISSIS#] di specie) soltanto per doverosa esecuzione dell’ordinanza cautelare, [#OMISSIS#] meramente interinale ed e etti del tutto provvisori rispetto alla pronuncia definitiva di merito che, a seconda dell’esito, assorbe oppure travolge l’ordinanza stessa – e, comunque, non pertinente ad una procedura a carattere concorsuale (e non idoneativo) quale quella per cui è causa (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sezione III, sent. 7 aprile 2021, n. 4078; 2 ottobre 2020, n. 10044; 10 ottobre 2019, n. 11713; 11 settembre 2018, n. 9253; 13 aprile 2018, n. 4105; 14 novembre 2017, n. 11313 e n. 11312).
In linea generale deve essere ribadita la regola – suscettibile di applicazione anche nel [#OMISSIS#] di specie – per cui la mera ammissione con riserva per effetto di una pronunzia cautelare (per sua natura interinale e provvisoria) non consenta, di per sé, di ritenere consolidata la posizione asseritamente derivata dall’aver intrapreso il corso di studi ambito, tanto più in una vicenda come quella in esame in cui il ricorso è stato presentato da un numero davvero considerevole di candidati (almeno 50) con posizioni del tutto disomogenee.
Osserva, inoltre, il Collegio come non è nemmeno possibile ritenere che il consolidamento della posizione dei ricorrenti possa, nel [#OMISSIS#] di specie, derivare dalla documentazione versata in atti, non rinvenendosi in giudizio documenti provenienti dall’Amministrazione che, attestando l’immatricolazione in corso di causa degli istanti (e non con riserva), sia idoneo a superare la posizione (per sua natura interinale) ad essi attribuita dal favorevole provvedimento cautelare. Né analoga documentazione è stata versata dalla difesa di parte ricorrente, che si è limitata a depositare documenti in relazione a soli 4 candidati rispetto alle decine indicati nel ricorso.
In tal senso militano anche alcune importanti pronunce del [#OMISSIS#] di appello il quale ha ribadito la posizione già espressa con la sentenza della sesta sezione n. 531/2022 (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2304; idem, 20 aprile 2022, n. 2973).
Nelle predette decisioni il Consiglio di Stato ha osservato che dall’ammissione con riserva non può derivare il consolidamento della posizione dei candidati, in quanto il processo cautelare costituisce fase autonoma e distinta nell’ambito del giudizio di impugnazione, non in grado di consumare il rapporto processuale principale e senza, quindi, che l’eventuale sospensiva del provvedimento impugnato – destinata ad avere efficacia solo fino alla decisione di merito, al fine di evitare effetti negativi irreversibili prima di tale decisione – possa determinare cessazione della materia del contendere o improcedibilità dell’impugnativa (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 7864, 21 novembre 2006, n. 6807, 19 [#OMISSIS#] 2010, n. 3165; Cons. Stato, sez. III, 13 [#OMISSIS#] 2011, n. 2907, 25 marzo 2013, n. 1660, 6 giugno 2013, n. 5671; Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 12).
Il carattere interinale della pronuncia cautelare esclude la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la cessazione degli effetti, conseguente alla sospensione disposta dal [#OMISSIS#] amministrativo in via di urgenza, porterebbe inevitabilmente al ripristino dell’atto lesivo, ove non definitivamente annullato con pronuncia di merito. Non a [#OMISSIS#], d’altra parte, una significativa deroga ai principi ricordati è stata resa possibile solo con disposizione legislativa, da considerare per ciò stesso [#OMISSIS#] eccezionale e di stretta interpretazione, ovvero con l’art. 4, comma 2-bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, riferita [#OMISSIS#] esami di abilitazione per avvocato e, in più occasioni, dichiarata inapplicabile ai concorsi pubblici a numero chiuso o alle valutazioni scolastiche (fra la tante, Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7002, 8 luglio 2011, n. 41100, 11 gennaio 2012, n. 106, 21 [#OMISSIS#] 2013, n. 2727, 10 aprile 2014, n. 1722, nonché n. 12 del 2016).
Nell’occasione il [#OMISSIS#] di appello ha osservato che [#OMISSIS#] situazione in esame è contestata, tra l’altro, una [#OMISSIS#] e propria graduatoria di merito, finalizzata a ridurre il numero delle immatricolazioni al primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per ragioni legate alle capacità formative degli Atenei ed alle possibilità di inserimento dei nuovi laureati nel mondo del lavoro.
Dal momento, quindi, che il cosiddetto “numero chiuso”, per le immatricolazioni in questione, è connesso non all’esigenza di acquisizione di un ulteriore titolo idoneativo, ma alla ravvisata necessità di contenere il numero degli immatricolati al primo anno di corso – per le ragioni sopra specificate – non si vede perché il mero superamento di alcuni esami dovrebbe rappresentare ragione sufficiente per riconoscere, come ipotizzato, l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia, quale criterio sostanzialista, che renderebbe possibile una legittima interpretazione estensiva, ispirata ai canoni della ragionevolezza e della logicità.
Le regole del concorso -e le connesse esigenze di par condicio, nonché di adeguata preparazione dei futuri medici- impongono, infatti, la massima cautela nel disporre ammissioni “con riserva”, tenuto conto del significato di tale espressione, da intendere come subordinazione dell’efficacia del giudizio cautelare alla pronuncia definitiva di merito, dalla quale soltanto può discendere il consolidamento della posizione, originariamente acquisita in via interinale.
Ciò a maggior ragione in presenza di ricorsi collettivi –come quello in esame- presentati da decine e decine di ricorrenti con posizioni assai differenti, posto che (come accennato in precedenza) si oscilla da candidati che hanno conseguito un punteggio negativo ad altri con un punteggio di poco inferiore a quello necessario per ottenere l’accesso alla facoltà scelta. Circostanza che dovrebbe indurre ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso attesa la posizione conflittuale tra gli stessi, circostanza sulla quale il collegio di soffermerà nel prosieguo.
Pertanto non può in alcun modo invocarsi al riguardo alcun “legittimo affidamento”, anche nell’ottica comunitaria, sia in quanto il diritto processuale [#OMISSIS#] affidato alla disciplina interna degli Stati membri dell’Unione, sia perché la natura soltanto interinale delle ammissioni con riserva, a qualsiasi titolo, è chiaramente determinata a livello legislativo (art. 55, commi 1, 10 e 11, cod. proc. amm.).
Tale conclusione, rifacendosi a un principio generale valevole in ambito concorsuale è, peraltro, in linea con quanto espresso dalla giurisprudenza per i concorsi a pubblici impieghi, secondo cui, in materia di impugnazioni degli atti di un concorso, l’ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, “con riserva” di accertarne la definitiva fondatezza nel merito (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 7410).
Né rileva che nel frattempo alcuni dei ricorrenti si sia iscritti al Corso di laurea, avendo superato i relativi esami, non essendo idoneo tale elemento a derogare al principio suindicato e ben dovendo essere avveduti, i soggetti ammessi con riserva alla frequenza in base a un provvedimento cautelare, che la loro posizione è subordinata all’esito del giudizio di merito.
2. Nel merito, il proposto gravame è suscettibile di accoglimento per la parte relativa all’impugnativa per motivi aggiunti, nei limiti e nei termini di seguito precisati, in conformità ad alcuni precedenti di questo Tribunale (cfr. sentenza n. 9842/2018; 11314/2017; 11047/2017; n. 10248/2016; 571/2017 nonché, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2018, n. 2097; sez. VI, 6 aprile 2018, n. 2133 e 4 giugno 2018, n. 3376).
2.1. In particolare, appaiono fondate le deduzioni dirette a contestare, in relazione al D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, la chiusura degli scorrimenti della graduatoria sussistendo posti residui utilizzabili.
A tal riguardo richiamando la più recente decisione n. 102 del 7.1.2022 di questo Tribunale, ritiene il Collegio che l’art. 2, comma 3, del DM citato sia illegittimo, e vada annullato, per le seguenti ragioni.
Come noto, la sentenza n. 383 del 1998 della Corte Costituzionale, nel giudicare la conformità a Costituzione dell’art. 9 della previgente legge n. 341 del 1990, aveva ritenuto che fosse “possibile dare alla disposizione censurata un’interpretazione adeguata alle esigenze della riserva di legge esistente in materia: interpretazione secondo la quale il potere che la legge riconosce al Ministro può essere esercitato solo se e nei limiti in cui da altre disposizioni legislative risultino predeterminati criteri per l’individuazione in concreto delle scuole e dei corsi universitari rispetto ai quali valgono esigenze particolari di contenimento del sovraffollamento e si giustifichi quindi la previsione – con l’atto ministeriale cui l’impugnato art. 9, comma 4, si riferisce – delle limitazioni nelle iscrizioni”.
Questa esigenza è stata raccolta dal legislatore mediante – per quanto qui specificamente interessa – l’art. 3 della legge n. 264 del 1999, il quale fissa i seguenti criteri direttivi volti a disciplinare l’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia:
“a) determinazione annuale, per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;
b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell’esigenza di equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio;
c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui all’articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;
d) previsione di attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell’obbligo di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell’offerta
potenziale degli atenei.
La valutazione dell’offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base:
a) dei seguenti parametri:
1) posti nelle aule;
2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
3) personale docente;
4) personale tecnico;
5) servizi di assistenza e tutorato;
b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel [#OMISSIS#] di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;
c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell’utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza”.
Pertanto, la scelta del legislatore è caduta sulla attribuzione al MIUR del potere di scelta annuale del numero complessivo di posti da bandire sul territorio nazionale secondo due criteri fondamentali, che, per loro natura, devono essere necessariamente contemperati tra di loro: ovvero, da una parte, la valutazione dell’offerta formativa potenziale delle Università, e, dall’altra, l’esigenza di reperire un adeguato numero di professionisti sanitari secondo il concreto fabbisogno in atto.
È quindi evidente che, da un punto di vista della realizzazione dell’interesse pubblico generale e [#OMISSIS#] restando quanto sopra dedotto sul fabbisogno generale per l’a.a. 2015-16, una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni.
Quest’[#OMISSIS#], infatti, in assenza di indicazioni istruttorie che depongano per un fabbisogno professionale limitato, si palesa essere quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili, che costituisce affermazione del diritto ad accedere [#OMISSIS#] studi, costituzionalmente garantito.
Questa esigenza non trova – né potrebbe trovare, visto il rango costituzionale degli interessi in gioco – limitazione [#OMISSIS#] normativa che disciplina l’accesso degli studenti extracomunitari non residenti alle Università italiane, in quanto l’art. 46 del d.P.R. n. 394 del 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a [#OMISSIS#] dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), al primo comma, si limita a prevedere che “in armonia con gli orientamenti comunitari sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all’istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l’anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi”.
La disposizione in questione, quindi, si limita a disciplinare l’adempimento ad un obbligo dello Stato rispetto alla domanda di istruzione proveniente da cittadini stranieri, ma non contiene sbarramenti alla possibilità che, una volta adempiuti detti obblighi, torni ad espandersi (anche per gli studenti comunitari) il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, di cui è espressione la piena occupazione di tutti i posti disponibili nelle facoltà interessate.
Ne deriva l’annullamento, in parte qua, dell’art. 10, comma 3, secondo capoverso del D.M. n. 50 del 2016, nonché degli atti ad esso riferiti e conseguenti, con effetti implicanti obbligo di scorrimento della graduatoria nazionale, in base ai punteggi riportati dai concorrenti che vi risultino iscritti, fino ad esaurimento dei posti disponibili; quanto sopra, tenuto conto dell’efficacia erga omnes dell’annullamento di atti amministrativi inscindibili, come quelli a carattere generale o a contenuto normativo (cfr. fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2018, n. 2097; sez. VI, 6 aprile 2018, n. 2133 e 4 giugno 2018, n. 3376).
2.2. È il [#OMISSIS#] di precisare che la giurisprudenza appena citata prevale sulle argomentazioni in base alle quali non potrebbe giovarsi dell’annullamento dell’atto chi fosse decaduto dalla relativa impugnazione.
Vale richiamare, sulla base dei più recenti arresti giurisprudenziali, al riguardo i principi espressi dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017 e numeri 4 e 5 del 2019 che (pur essendosi occupate dell’impugnazione proposta da diplomati magistrali) hanno -in sintesi- affermato il principio applicabile alla controversia in esame, per cui l’estensione soggettiva del giudicato amministrativo è regolata non solo dall’art. 2909 c.c. (per cui il giudicato fa stato tra le parti e i loro eredi ed aventi causa), ma anche dalla natura dell’atto amministrativo annullato: e, in quest'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’efficacia [#OMISSIS#] può estendersi ultra partes qualora si tratti dell’annullamento di atti di natura regolamentare (destinati a regolare una serie di casi indefinita sia a priori che ex post) o di atti amministrativi generali (rivolti a destinatari indeterminati ex ante, ma individuabili ex post).
Quest'[#OMISSIS#], per espressa affermazione delle pronunzie dell’adunanza plenaria, è per l’appunto il [#OMISSIS#] che ci occupa: “L’atto amministrativo generale, pur privo (a differenza dell’atto normativo) dell’astrattezza, si caratterizza per la generalità dei destinatari, intesa nell’unico modo compatibile con la natura “concreta” dell’atto amministrativo generale, ovvero come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post.
Tipico esempio è quello dei bandi di gara o di concorso, i cui destinatari non sono determinabili al momento della pubblicazione del bando, ma lo diventano quando scadono i termini per la presentazione delle domande (i destinatari sono solo coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione)”.
Non si tratta, pertanto, di fare “ritornare in gioco” soggetti cointeressati che non hanno proposto impugnazione, bensì di valutare la natura e gli effetti dell’atto annullato, come indicato dall’adunanza plenaria.
Né lo scorrimento inteso nel senso sopra indicato (esteso a tutti i candidati inseriti [#OMISSIS#] graduatoria) si ritiene possa integrare “un significativo vulnus in punto di dispendio di risorse e attività in danno sia del privato interessato sia della p.a., integrando un pregiudizio all’interesse pubblico perseguito ed all’efficienza dell’azione amministrativa” (come affermato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 9208 del 2022).
In proposito il Ministero intimato non ha rappresentato alcuna difficoltà nell’operare lo scorrimento sia nel [#OMISSIS#] di specie, sia nelle altre numerose occasioni in cui è stato stabilito da decisioni del [#OMISSIS#] sia di primo, che di secondo grado. Viceversa, ove si consentisse uno scorrimento limitato ai soli ricorrenti, si finirebbe per pregiudicare la posizione di coloro che (pur non avendo impugnato la mancata ammissione alla facoltà) hanno beneficiato dello scorrimento della graduatoria effettuato, in modo ordinario ed automatico, dai diversi atenei sulla base delle rinunce, mancate immatricolazioni o decadenze pronunciate nei confronti di altri partecipanti alla selezione, ovvero sulla base della ordinanza cautelare di accoglimento sopra menzionata (peraltro non impugnata) e di altri analoghi provvedimenti cautelari pronunciati sia dal [#OMISSIS#] di primo sia di secondo grado.
Ne consegue che l’amministrazione dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti -tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse [#OMISSIS#] domanda di partecipazione- fino alla integrale copertura dei posti disponibili relativamente al suddetto contingente riservato ai candidati extracomunitari residenti all’[#OMISSIS#] limitatamente ai posti da questi ultimi candidati non occupati (in tal senso, cfr. ex multis la citata sentenza n. 11314/2017 e da [#OMISSIS#] TAR Lazio, III sez. n. 3503 del 28 marzo 2022).
Da tale annullamento potrà conseguire la immatricolazione definitiva dei ricorrenti, in base ai posti rivelatisi come disponibili, che sarà onere dell’Amministrazione individuare.
In proposito, infine, non appaiono estensibili alla vicenda in esame le conclusioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 9208 del 2022, in primo luogo perché quella decisione riguarda un unico candidato ricorrente, che nel frattempo aveva completato il corso di laurea, a differenza della vicenda in esame caratterizzata dalla presenza di decine di candidati, per i quali (come anticipato) è stata chiesta da [#OMISSIS#] una indistinta pronuncia di consolidamento, senza alcuna specificazione circa la posizione dei singoli interessati.
3. Non risulta, viceversa, suscettibile di accoglimento il ricorso introduttivo, per l’assorbente ragione che le censure mosse, riguardando presunte anomalie inficianti la procedura di svolgimento della prova selettiva di ammissione, appaiono focalizzate sulla deduzione di circostanze astrattamente idonee a determinare la caducazione dell’intera prova ovvero, in casi circoscritti, suscettibili al più di fondare motivi di esclusione di singoli candidati (in tal senso, cfr. ex multis C. di St. n. 4266/2020; TAR Lazio, Roma n. 4159/2022): rispetto alle predette censure appare pertanto contraddittoria la formulata domanda di ammissione al corso di laurea ambito, prospettata in ricorso quale effetto del richiesto annullamento (per quanto di interesse) della graduatoria finale e dei connessi atti oggetto di impugnazione, in quanto non coerente alla portata – potenzialmente invalidante l’intera procedura concorsuale – delle doglianze articolate.
3.1. Comunque, in relazione alla dedotta violazione del principio dell’anonimato, ritiene il Collegio sufficiente richiamare la copiosa giurisprudenza in materia che ha avuto modo di affermare la non ravvisabilità del vizio in questione, tenuto conto delle modalità automatiche di correzione tramite lettore ottico in una sede diversa da quella in cui sono state svolte le prove.
È stato precisato, che <<“il principio di anonimato richiede peculiare valutazione quando, come nel [#OMISSIS#] di specie, la correzione avvenga automaticamente, tramite lettore ottico, mentre effettive manipolazioni, o altre segnalate forme di frode [#OMISSIS#] svolgimento delle prove in alcune sedi richiedono accertamenti di natura penale, senza che al momento emergano fattori di pregiudizialità al riguardo e con conseguenze comunque autonome, ove in qualsiasi momento fossero accertati reati, fonte di nullità totale o parziale delle prove svolte” (cfr Tar Lazio sez. III 12.10.2020, n° 10380.) Alla luce della prospettazione in ricorso non emerge comunque, con sufficiente certezza, che in concreto si siano verificati fatti di manipolazione o sostituzione degli elaborati, né altri indebiti aiuti esterni ai candidati. Più [#OMISSIS#] specifico, il Collegio non può non osservare come non risulti in ricorso evidenziato in modo convincente in che modo il codice alfanumerico (indispensabile garanzia per l’identificazione della scheda, in [#OMISSIS#] di non funzionamento del codice a barre) potesse condurre, stante la riferita attività di correzione in altra sede, ad una alterazione dei risultati (cfr CdS sez VI ord n° 304 del 22.1.2018). Ciò anche alla luce “dell’assenza di momenti valutativi nell’assegnazione del punteggio insieme all’automatismo e all’immediatezza della correzione della prova a quiz, che rende l’imputabilità della scheda ad un singolo soggetto di per sé inidonea ad agevolare ipotetici favoritismi [#OMISSIS#] valutazione, ove non riscontrabili eventuali manomissioni o sostituzioni delle schede, [#OMISSIS#] fattispecie del tutto indimostrate.” (Cfr TAR Lazio III, n° 26.1.2018, n° 395);
Si è avuto modo di precisare che “in relazione alla selezione effettuata in base a questionari e quiz è previsto un giudizio oggettivo e meccanicamente determinato per il quale il principio di anonimato deve mirare a prevenire ogni possibilità di scelta nell’assegnazione dei test ai singoli candidati, nonché ogni possibilità di sostituzione e manipolazione del foglio risposta e dell’esito della correzione automatica: pertanto diventa irrilevante in sé l’identificazione del candidato, che anzi può facilitare le procedure informatizzate. Ciò in quanto il principio dell’anonimato e le regole di condotta prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali che commissari, operatori e concorrenti sono tenuti ad adottare per evitare l’identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscano il [#OMISSIS#] di sicurezza dell’automazione [#OMISSIS#] individuazione dei quesiti e [#OMISSIS#] correzione degli stessi, nonché alle procedure seguite dagli operatori nel momento in cui il foglio risposta sia stato compilato e, in quello successivo, in cui si procede alla stampa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 2019, n. 7005).”
“La stessa Adunanza plenaria (nelle pronunce n. 26, 27 e 28 del 2013) ha evidenziato che nei casi di correzione degli elaborati a carattere non valutativo ma strettamente vincolato, come [#OMISSIS#] specie, demandata ad un organo terzo “non basterebbe lamentare genericamente violazioni dell’anonimato da parte della Commissione, occorrendo invece l’indicazione di elementi concreti dai quali desumere che si sia in effetti verificata una lesione della par condicio tra i candidati” (cfr.Tar Lazio V^ 3226 del 21 marzo 2022) .
In definitiva, il Tribunale rileva come le concrete modalità seguite per l’espletamento dalla prova non siano tali da ritenere violato il suesposto principio di anonimato, né il ricorrente appare aver corroborato le proprie affermazioni con specifici elementi probatori atti a dare evidenza dell’effettiva violazione affermata.
Non emergono, infatti, [#OMISSIS#] atti di causa sufficienti elementi per invalidare le prove di selezione effettuate, in ragione dell’inidoneità a tal fine di mere presunzioni a tal proposito prospettate da parte ricorrente in atti, osservando il Collegio come le asserite irregolarità possano eventualmente giustificare la presentazione di eventuali denunce penalmente rilevanti e come le relative prove di ammissione potranno, infatti, essere considerate nulle per i soggetti che risultassero colpevoli di frode [#OMISSIS#] svolgimento delle stesse solo sulla base di accertamenti rimessi al [#OMISSIS#] penale, le cui decisioni avrebbero (ed eventualmente avranno) autonoma rilevanza per i soggetti coinvolti>> (Tar Lazio, sez. III, 31 [#OMISSIS#] 2022, n.7050).
4. Deve, infine, respingersi la domanda di risarcimento del danno, sia in quanto inammissibilmente generica, sia in quanto gli effetti della pronuncia non consentono di ritenere accertata alcuna effettiva ed illegittima lesione della posizione soggettiva dei ricorrenti.
5. In conclusione, il proposto gravame va accolto limitatamente al ricorso per motivi aggiunti, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
6. In ragione del solo parziale accoglimento e della violazione da parte dei ricorrenti del principio di sinteticità degli atti processuali espresso dall’art. 3, comma 2, del D.lgs. 104/2010 e valorizzato dall’art. 26 del medesimo d.lgs., le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafi proposti, li accoglie nei limiti e sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 16/11/2022