N. 16915/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03631/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3631 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] Colacino, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Verbaro, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Lima n. 28;
contro
– Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità e, quindi, mancata abilitazione a Professore universitario di II fascia relativamente al Settore Concorsuale 12/A1 (Diritto Privato) Bando D.D. 1532/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Espone il ricorrente – ricercatore universitario del settore IUS/01/Diritto Privato presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro – di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica per la seconda fascia di professore universitario, indetta con decreto direttoriale MIUR n. 1532/2016, in relazione al settore concorsuale 12/A1 (“Diritto privato”).
Il giudizio conclusivo rassegnato dalla Commissione preposta alla valutazione della posizione degli aspiranti è stato negativamente espresso, a maggioranza dei 3/5, sulla base della seguente motivazione: “le pubblicazioni, pur risultando complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti e non possono essere valutate, a giudizio della maggioranza della Commissione, di elevata qualità attesa la mancanza di carattere innovativo e l’assenza di originalità. In particolare, per la maggioranza della Commissione, la monografia dal titolo “Il volontariato nel ‘sistema’ delle relazioni gratuite” non evidenzia spunti di originalità ed è prevalentemente descrittiva al pari della monografia dal titolo “Autonomia privata e direttive anticipate”. Complessivamente le pubblicazioni presentate NON dimostrano pertanto, per la maggioranza della Commissione, un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati e NON sono ritenute dalla maggioranza della Commissione di qualità elevata in relazione al settore concorsuale”.
Avverso tale giudizio, la parte ricorrente ha articolato il seguente argomento di doglianza: “Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per contraddittorietà. Carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione ed errata applicazione del D.M. n. 120/2016 e del D.M. n. 602/2016”.
Il ricorrente lamenta che il giudizio di non originalità delle pubblicazioni compiuta dalla maggioranza dei commissari risulti contraddittorio rispetto alla positiva valutazione espressa sul punto da parte di due dei componenti della Commissione, evidenziando “l’assoluta incompatibilità dei giudizi negativi con i due positivi”.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 12 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Le doglianze poste a fondamento del ricorso non sono meritevoli di favorevole considerazione per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto considerato che, nel [#OMISSIS#] di specie, la valutazione relativa all’assenza di originalità delle opere, nei giudizi sfavorevoli dei Commissari, non viene espressa genericamente ma, al contrario, specificamente contestualizzata rispetto al contenuto delle singole pubblicazioni, come risulta dalla piana lettura dei giudizi, nei quali ogni singola pubblicazione allegata dal candidato è descritta nei suoi contenuti e nei risultati raggiunti.
In particolare, dai suddetti giudizi individuali, dei quali si riportano solo i passaggi più significativi, emergono specifici argomenti a supporto del giudizio di non sufficiente originalità delle pubblicazioni:
– il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con riguardo alla prima monografia (“Il volontariato nel ‘sistema’ delle relazioni gratuite”), dopo aver rilevato che “il discorso prende avvio da un’indagine sul volontariato nell’accezione delle c.dd. “nuove gratuità”, ne esamina i caratteri strutturali per poi passare alla sua analisi giuridica, evidenziando il suo carattere di gratuità, e si conclude con una disamina della riconduzione del fenomeno allo schema della gestione di affari altrui”, ha osservato che “la monografia non evidenzia spunti di originalità e l’analisi è prevalentemente descrittiva”; con riguardo alla seconda monografia, (“Autonomia privata e direttive anticipate”), dopo aver premesso che “l’avvio del discorso riguarda la nozione di direttiva anticipata e i due orientamenti che si sono affermati sul tema, ossia quello laico e quello confessionale. L’Autore prosegue evidenziando le differenti chiavi di lettura del fenomeno proposte dalla dottrina, premettendo un’analisi comparatistica e, infine, analizza la fattispecie dell’autonomia privata nel contesto del nuovo sistema delle persone incapaci”, ha concluso nei seguenti termini: “la monografia non evidenzia spunti di originalità e l’analisi è prevalentemente descrittiva”; quanto alle ulteriori pubblicazioni: “negli scritti di minore dimensione sono ripresi o approfonditi i [#OMISSIS#] delle monografie. Il candidato è pertanto un buon conoscitore della materia studiata dal punto di vista teorico e pratico, ma non dimostra versatilità né caratteri di originalità”;
– il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dopo aver compiutamente descritto il contenuto delle principali opere presentate, ha osservato che tanto le monografie, quanto i lavori minori, “denotano una buona propensione alla ricerca ma un ancora in divenire livello di maturità scientifica, che sicuramente potrà essere conseguito nel prosieguo della carriera … Il candidato non consegue l’ottenimento di una valutazione positiva, non avendo presentato pubblicazioni complessivamente della qualità richiesta, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che forniscono al progresso della ricerca, per il conseguimento dell’abilitazione”;
– la prof.ssa [#OMISSIS#] Di Sabato, con riguardo alla prima monografia, dopo aver indicato le tematiche affrontate in ciascun capitolo dell’opera, è [#OMISSIS#] alla conclusione secondo cui “alcuni aspetti delle questioni trattate avrebbero meritato un [#OMISSIS#] approfondimento”; con riguardo alla seconda monografia, dopo aver indicato i [#OMISSIS#] affrontati nei singoli capitoli dell’opera, è pervenuta alla conclusione secondo cui “il risultato tuttavia non è particolarmente innovativo rispetto alle conoscenze acquisite in materia”; quanto alle ulteriori pubblicazioni ha rilevato: “La nozione di consumatore, Questioni ermeneutiche e riflessi applicativi”, “Le forme negoziali fra tradizione civilistica e nuove prospettive” e “Le forme negoziali nel nuovo diritto dei contratti: le c.d. forme di protezione”: si tratta di saggi che costituiscono l’uno la continuazione dell’altro e contengono un resoconto ragionato, ma privo di carattere innovativo, delle principali questioni relative all’argomento trattato. “Il disegno di legge sul c.d. testamento biologico” riprende il tema della monografia con le medesime argomentazioni per cui si rinvia al giudizio espresso sulla stessa. “Inadempimento, danno non patrimoniale e regole di responsabilità”: è un saggio ben strutturato, ma non particolarmente originale. Sullo stesso tema infine sono il contributo in volume su “I confini applicativi degli istituti di protezione dei soggetti inabili: un discrimen ancora difficile da individuare” e un articolo di qualche anno prima intitolato “La legge 9 gennaio 2004 n. 6 ed il nuovo statuto di protezione dei soggetti ‘deboli’”. Quest’[#OMISSIS#] costituisce un resoconto sulla legge di poco successivo alla sua emanazione”; in conclusione, ha ritenuto che “le pubblicazioni sono significative del percorso di crescita in corso ma non ancora del tutto compiuto. La produzione complessivamente non arricchisce le conoscenze scientifiche della comunità che si occupa delle materie trattate”.
La lettura dei giudizi mostra chiaramente come la conclusione di insufficiente originalità della produzione scientifica sia stata contestualizzata rispetto al contenuto di ogni singola pubblicazione e ben argomentata con riferimento alla ripresentazione di risultati già acquisiti [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, alla conferma di ipotesi già assunte in dottrina e al carattere solo divulgativo di alcune pubblicazioni, nelle quali, peraltro, sono spesso riproposte le medesime tematiche (come rilevato anche dal commissario [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che ha favorevolmente giudicato il ricorrente: “Le pubblicazioni c.dd. minori, che vertono, tuttavia, su [#OMISSIS#] quasi sempre già approfonditi negli studi monografici”).
Siffatte conclusioni della Commissione, espressione massima di discrezionalità tecnica, non appaiono affette da evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, né di difetto di motivazione ove si consideri che:
– è del tutto fisiologico che, in relazione ad una valutazione complessa come quella relativa alla qualità scientifica delle pubblicazioni, i commissari possano avere opinioni diverse – e proprio per tale ragione il legislatore ha previsto un numero dispari di componenti: nell’eventualità non infrequente che le divergenze valutative non si appianino, difatti, non può che operare il principio della maggioranza – specie considerando che, nel [#OMISSIS#] sottoposto al presente scrutinio le divergenze riguardano un aspetto (l’originalità delle pubblicazioni) in relazione al quale la discrezionalità di valutazione è comprensibilmente massima, stante le diverse “sensibilità” dei commissari (cft. TAR Lazio, Roma, sez. IV, 17 ottobre 2022, n. 13155);
– il ricorrente non ha offerto alcun elemento, neppure sul piano meramente indiziario, che possa mettere in dubbio l’attendibilità scientifica della predetta valutazione di “assenza di originalità e innovatività” espressa a maggioranza dall’organo collegiale.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dalla resistente Amministrazione, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 15/12/2022