TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 27 dicembre 2022, n. 1369

Procedura di chiamata riservata a esterni - docenti a contratto - autovincolo - art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, antecedente alla novella introdotta dal decreto-legge n. 76/2020 - criteri di valutazione e specifiche funzioni a cui è chiamato il vincitore della procedura

Data Documento: 2023-01-02
Autorità Emanante: TAR Lombardia
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di una procedura concorsuale riservata ad esterni per la copertura di un professore di seconda fascia, il bando di concorso, riproducendo all’interno il testo originario dell’art. 18 comma 4 della L. 240/2010 (antecedente alla novella introdotta dal D.L. n. 76/2020), ha operato un rinvio palesemente recettizio alla norma di rango primario, vincolando l’ateneo a non ammettere alla procedura “coloro che nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università” che ha indetto la procedura.
È noto – cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 04/08/2022, n. 6872 – che “Quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni”.
Se l’Università avesse voluto, in conseguenza della modifica intervenuta nel testo dell’art. 18 comma 4 della L. 240/2010, svincolarsi dall’osservanza della difforme previsione del bando di concorso, avrebbe dovuto provvedere in autotutela alla modifica della legge di gara, nel rispetto delle forme procedimentalizzate previste dalla legge; ma non essendo questo avvenuto, la commissione esaminatrice era vincolata al rispetto della disciplina di gara così come cristallizzata nel bando di concorso; bando che, come detto, non consentiva la partecipazione alla procedura a tutti coloro che, nell’ultimo triennio, avessero prestato servizio a qualsivoglia titolo presso l’ateneo, inclusi quindi anche i docenti “a contratto”, come il controinteressato vincitore della procedura, titolare da circa un decennio di incarichi contrattuali di docenza presso l’ateneo in questione.
In sostanza, tale soggetto avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura concorsuale, in conseguenza della doverosa applicazione di una clausola della legge di gara che, benchè divenuta illegittima – e quindi annullabile, ma non nulla – per effetto della riforma legislativa, ha continuato ad essere vigente ed efficace per l’intera durata della procedura concorsuale, in mancanza di una sua modifica in autotutela da parte dell’amministrazione interessata o di un suo annullamento in sede giurisdizionale.

Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale (TAR Milano, sez. III, 3 settembre 2020, n. 1638; Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2018 n. 5050; T.A.R. Firenze, sez. I, 27/10/2017, n. 1284), l’art. 18, comma 1, lett. a) della legge n. 240/2010, pur nella sua asciutta formulazione, pone la regola secondo cui i criteri di selezione dei candidati alla copertura dei posti di professore universitario devono essere individuati esclusivamente facendo riferimento alle materie e alle funzioni che caratterizzano i singoli settori scientifico-disciplinari a loro volta individuati, in attuazione dell’art. 15, comma 1, della stessa legge n. 240 del 2010, da un apposito decreto ministeriale (si tratta del D.M. n. 855 del 2015). Lo scopo della disposizione è quello di evitare che i singoli atenei, individuando criteri di valutazione che danno rilievo allo svolgimento di particolari attività diverse da quelle generali che caratterizzano il settore scientifico disciplinare, avvantaggino deliberatamente i candidati che abbiano già svolto tali particolari attività.
La stessa giurisprudenza ha quindi chiarito che le “specifiche funzioni” cui è chiamato il vincitore (e a cui pure fa riferimento l’art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240 del 2010) non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti e possono costituire solo oggetto di “informazioni” contenute nel bando che, proprio in quanto informazioni, al pari di quelle relative ai diritti e ai doveri nonché al relativo trattamento economico e previdenziale, sono funzionali a far conoscere al candidato tali elementi, al fine esclusivo di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura.
Nel caso in esame, il bando è stato confezionato con la previsione di un requisito di qualificazione eccentrico rispetto alla declaratoria dello specifico settore scientifico disciplinare, in violazione dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010; il che ha poi orientato in senso sostanzialmente discriminatorio sia la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione, sia – almeno in parte – le stesse valutazioni di quest’ultima.

Contenuto sentenza

N. 01369/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. [#OMISSIS#], 6;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

a) del d.r. n. 36/2021 del 20 gennaio 2021 di approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, delle legge n. 240/2010, per il Settore concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale, Settore scientifico – disciplinare IUS/16 – Diritto processuale penale presso il dipartimento di Giurisprudenza – Codice di selezione n. 1, che ha individuato nel dott. -OMISSIS-il candidato maggiormente qualificato;

b) dell’estratto del verbale del Consiglio di dipartimento di Giurisprudenza n. 2 del 22 gennaio 2021, contenente la proposta di chiamata del dott. -OMISSIS-a coprire il ruolo di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale – settore scientifico disciplinare IUS/16 – Diritto processuale penale e dell’eventuale atto di nomina, non conosciuto dal ricorrente;

c) del d.r. n. 381/2020 del 25 agosto 2020 di indizione della procedura di selezione per la copertura di n. 7 posti di professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, di cui 1 per il dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale 12/G2 – diritto processuale penale, codice selezione 1, contenente il bando della procedura;

d) del d.r. n. 547/2020 del 3 novembre 2020, con cui è stata nominata la Commissione di valutazione per la procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale;

e) dei giudizi e delle valutazioni della Commissione di valutazione della procedura, di cui ai verbali n. 1, n. 2 e n. 3 ed alla relazione riassuntiva;

f) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto al ricorrente, ivi compresa la presa in servizio del prof. -OMISSIS–.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Bergamo e di -OMISSIS–;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con bando pubblicato il 25 agosto 2020, l’Università degli Studi di Bergamo ha indetto una procedura concorsuale, riservata [#OMISSIS#] esterni, per la copertura mediante chiamata di sette posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, di cui uno per il Dipartimento di Giurisprudenza, Settore concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale – Settore Scientifico Disciplinare IUS/16 – Diritto processuale penale.

2. Entro i termini prescritti dal bando, hanno presentato istanza di partecipazione i professori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-(quest’[#OMISSIS#] già docente a contratto presso l’ateneo bergamasco dal 2010).

3. Con decreto rettorale del 3 novembre 2020 è stata nominata la commissione esaminatrice, nelle persone dei professori: -OMISSIS-, professore di I fascia di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Roma “-OMISSIS-”; -OMISSIS-, professore di I fascia di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi “-OMISSIS-” di Chieti-Pescara; e -OMISSIS-, professore di I fascia di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Bari.

4. La commissione esaminatrice:

– [#OMISSIS#] prima seduta del 9 dicembre 2020, ha predeterminato le modalità di svolgimento della procedura selettiva e i criteri di valutazione dei candidati;

– [#OMISSIS#] seconda seduta del 15 gennaio 2021, ha ammesso tutti e tre i candidati alla selezione e proceduto all’apertura dei “file” inviati dai medesimi; quindi, dopo “aver esaminato brevemente in seduta comune i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati e aver esposto le proprie valutazioni personali”, ha deciso “di aggiornarsi a data immediatamente successiva per l’approntamento del giudizio collegiale”.

– infine, [#OMISSIS#] terza e [#OMISSIS#] seduta del 16 gennaio 2021, “dopo lunga e approfondita discussione”, ha constatato l’esistenza di una unanimità di vedute in ordine alla valutazione dei candidati e per tale ragione ha deciso di prescindere dalla formulazione di giudizi individuali e di procedere direttamente alla formulazione dei giudizi collegiali, “dovendo quelli individuali ritenersi assorbiti nei primi”; ha quindi proceduto alla comparazione dei candidati sulla base dei giudizi collegiali e, sulla scorta di questi, ha individuato all’unanimità nel prof. -OMISSIS-il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca oggetto della procedura selettiva; [#OMISSIS#] stessa riunione, la commissione ha proceduto alla stesura della relazione riassuntiva delle operazioni concorsuali.

5. Gli atti della procedura concorsuale sono stati approvati con decreto rettorale del 20 gennaio 2021.

6. Con ricorso notificato il 19 marzo 2021 e ritualmente depositato, il prof. -OMISSIS-, professore associato di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha impugnato l’esito e gli ulteriori atti interni della procedura selettiva, incluso in bando (in parte qua), e ne ha chiesto l’annullamento ai fini della “riedizione della procedura di selezione che ha condotto alla nomina del prof. -OMISSIS-”.

7. L’Università degli Studi di Bergamo si è costituita in giudizio depositando relazione del competente ufficio sui fatti di causa, con la pertinente documentazione, e resistendo al gravame con difese di stile dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, successivamente integrate, in prossimità dell’udienza di merito, da articolata memoria difensiva, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.

8. Anche la parte controinteressata prof. -OMISSIS-si è costituito in giudizio con atto di stile, successivamente integrato dal deposito di documentazione e di memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso con diffuse argomentazioni.

9. All’udienza pubblica del 9 novembre 2022, in prossimità della quale la parte ricorrente e la parte controinteressata hanno depositato memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto, nei sensi e per gli effetti qui di seguito precisati.

1. Per ragioni di antecedenza logica e giuridica, è opportuno principiare dall’esame del secondo motivo di ricorso, attesa la sua rilevanza potenzialmente assorbente.

Con il secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione dell’art. 18 della legge n. 30 novembre 2020 n. 240, degli artt. 1, 2 e 3 del bando di concorso, dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché di eccesso di potere per sviamento.

Secondo la parte ricorrente il professor -OMISSIS-, in quanto già docente a contratto presso l’ateneo bergamasco dal 2010, avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura selettiva, essendo stata quest’[#OMISSIS#] espressamente “riservata [#OMISSIS#] esterni” ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della L. 240/2010.

D’altra parte, lo stesso bando di gara ha previsto all’art. 2 che alla procedura non sarebbero stati ammessi, «in conformità a quanto disposto dall’art. 18 comma 4 della legge 240/2010, coloro che nell’[#OMISSIS#] triennio abbiano prestato servizio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università di Bergamo», introducendo in tal modo un requisito di partecipazione preordinato a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Per l’effetto, sarebbero illegittimi l’atto di ammissione alla procedura del prof. -OMISSIS-e tutti gli atti conseguenti della procedura concorsuale.

La censura, osserva il Collegio, è fondata.

1.1. L’art. 2 del bando ha previsto che “Alla procedura selettiva non sono ammessi: – in conformità a quanto disposto dall’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, coloro che nell’[#OMISSIS#] triennio abbiano prestato servizio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli Studi di Bergamo”.

1.2. Nelle proprie difese, l’Università ha sostenuto di aver disapplicato la legge di gara, dal momento che, alla data di pubblicazione del bando di concorso (25 agosto 2020) l’art. 18 comma 4 della L. 240/2010 era già stato modificato dall’art. 19 comma 1 lett. d) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (entrato in vigore il 17 luglio 2020), nel senso di limitare la preclusione all’accesso alle procedure concorsuali “riservate [#OMISSIS#] esterni” ai soli professori ordinari di ruolo, ai professori associati di ruolo, ai ricercatori a tempo indeterminato, ai ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), ai titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa; in sostanza, per effetto di tale novella legislativa, alla data di pubblicazione del bando era venuta meno (a far data dal 17 luglio 2020) ogni preclusione all’accesso per i docenti a contratto, come il prof. -OMISSIS-, il che avrebbe indotto l’amministrazione ad ammettere il candidato alla procedura, ritenendo superata la contraria previsione del bando di concorso.

1.3. L’argomento dell’Università non può essere condiviso.

Il bando di concorso, riproducendo all’interno dell’art. 2 il testo originario dell’art. 18 comma 4 della L. 240/2010 (antecedente alla novella introdotta dal D.L. n. 76/2020) ha operato un rinvio palesemente recettizio alla [#OMISSIS#] di rango [#OMISSIS#], vincolando l’ateneo a non ammettere alla procedura “coloro che nell’[#OMISSIS#] triennio abbiano prestato servizio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli Studi di Bergamo”.

È noto – cfr. da [#OMISSIS#] Consiglio di Stato, sez. III, 04/08/2022, n. 6872 – che “Quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni”.

1.4. Se l’Università avesse voluto, in conseguenza della modifica intervenuta nel testo dell’art. 18 comma 4 della L. 240/2010, svincolarsi dall’osservanza della difforme previsione del bando di concorso, avrebbe dovuto provvedere in autotutela alla modifica della legge di gara, nel rispetto delle forme procedimentalizzate previste dalla legge; ma non essendo questo avvenuto, la commissione esaminatrice era vincolata al rispetto della disciplina di gara così come cristallizzata nel bando di concorso; bando che, come detto, non consentiva la partecipazione alla procedura a tutti coloro che, nell’[#OMISSIS#] triennio, avessero prestato servizio a qualsivoglia titolo presso l’ateneo bergamasco, inclusi quindi anche i docenti “a contratto”, come il prof. -OMISSIS-, titolare da circa un decennio di incarichi contrattuali di docenza presso l’ateneo in questione.

1.5. In sostanza, il prof. -OMISSIS-– come giustamente dedotto dal ricorrente – avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura concorsuale, in conseguenza della doverosa applicazione di una clausola della legge di gara che, benchè divenuta illegittima – e quindi annullabile, ma non [#OMISSIS#] – per effetto della predetta novella legislativa, ha continuato ad essere vigente ed efficace per l’intera durata della procedura concorsuale, in mancanza di una sua modifica in autotutela da parte dell’amministrazione interessata o di un suo annullamento in sede giurisdizionale.

1.6. A questo riguardo, va altresì osservato che, nel costituirsi nel presente giudizio, lo stesso prof. -OMISSIS-ha omesso impugnare in via incidentale (e subordinata) la predetta clausola del bando di concorso, ciò che avrebbe consentito a questo [#OMISSIS#] di sindacarne la legittimità in relazione allo ius superveniens ai fini del suo eventuale annullamento, con le conseguenze del [#OMISSIS#] in ordine alla valutazione della censura qui in esame.

1.7. In definitiva, alla luce delle considerazioni di cui sopra, la censura in esame è fondata e va accolta, dovendosi pertanto accertare l’illegittima ammissione del prof. -OMISSIS-alla procedura concorsuale qui in esame, e, quale effetto necessariamente conseguente, l’illegittimità dell’intera procedura concorsuale, che dovrà essere ripetuta, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, previa esclusione del predetto candidato, e quindi limitando le valutazioni di meritevolezza [#OMISSIS#] altri due concorrenti.

1.8. Il carattere di per sé dirimente della censura appena esaminata esimerebbe il Collegio dall’esaminare gli ulteriori motivi di ricorso; peraltro, per completezza e anche al fine di prevenire il ripetersi di analoghe illegittimità in sede di riedizione della procedura concorsuale, appare opportuno analizzare anche i restanti motivi.

2. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità in parte qua del bando di gara e, per l’effetto, degli atti conseguenti della procedura concorsuale, lamentando vizi di violazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, dell’art. 6 del regolamento di ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e di seconda fascia, nonché di eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di imparzialità.

Secondo il ricorrente il bando di gara sarebbe illegittimo [#OMISSIS#] parte in cui ha previsto, tra i requisiti di “qualificazione didattica” dei candidati, che il candidato “dovrà inoltre garantire, attraverso una spiccata esperienza del learning by doing, la gestione delle attività didattiche scaturenti dai rapporti, disciplinati da apposite Convenzioni, tra uffici giudiziari e dipartimento”.

Tale previsione – che peraltro è stata riprodotta tra i criteri di valutazione predeterminati dalla commissione e avrebbe assunto un ruolo decisivo nei giudizi collegiali formulati da quest’[#OMISSIS#] – violerebbe l’art. 18 comma 1 lettera a) della L. 30.12.2010 n. 240, il quale, allo scopo di impedire il confezionamento di bandi “profilati” o “fotografati” sui [#OMISSIS#] di taluni dei candidati, ha previsto che il bando possa individuare il posto messo a concorso facendo esclusivo riferimento ad uno o più settori scientifico-disciplinari, così come individuati con apposito decreto ministeriale, non invece alle specifiche correlate al posto messo a concorso, le quali possono essere oggetto di mere “informazioni” ma non costituire requisiti di qualificazione dei candidati idonei a restringere indebitamente la platea degli interessati.

Peraltro, negli atti di gara non sarebbe stata motivata la ragione di questo requisito esperienziale eccentrico rispetto alla declaratoria del settore concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale; e comunque si tratterebbe di un requisito estraneo alle finalità dell’insegnamento universitario, che non è per sua natura orientato alla formazione professionale.

Il requisito in parola avrebbe avvantaggiato il prof. -OMISSIS-in virtù della decennale esperienza da lui svolta nell’attività di learning by doing (ovvero, metodologia dell’apprendimento anche mediante attività pratiche: il “fare”) come docente a contratto presso la stessa Università degli Studi di Bergamo, il che emergerebbe dal giudizio collegiale formulato dalla commissione, nel quale si sottolinea l’”impegno formativo particolarmente caratterizzato dal learnig by doing, testimoniato da una continuativa attività didattica presso la scuola forense e la scuola di formazione per dottori commercialisti di Bergamo”.

2.1. La difesa erariale ha eccepito la tardività della censura, in quanto rivolta contro una prescrizione del bando non impugnata tempestivamente nel [#OMISSIS#] di rito.

L’eccezione va disattesa – oppone il Collegio – dal momento che, secondo noti principi giurisprudenziali, l’onere di immediata impugnazione dei bandi di gara si [#OMISSIS#] soltanto per le clausole immediatamente escludenti, non per quelle che, per quanto lesive, non siano comunque impeditive della partecipazione alla procedura e siano quindi tali da palesare l’effetto concretamente lesivo nei confronti del candidato soltanto all’esito della stessa, con conseguente facoltà per l’interessato di impugnarle unitamente al provvedimento conclusivo della procedura: così come avvenuto [#OMISSIS#] procedura qui in esame, in cui il requisito in questione non ha impedito la partecipazione del ricorrente alla selezione, ma ha influito sul suo svolgimento e sul suo esito in senso sostanzialmente discriminatorio.

Nel merito, la censura è fondata.

2.2. L’art. 18, primo comma, lett. a), della legge n. 240 del 2010 prevede che le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge n. 168 del 1989, disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia attenendosi, fra l’altro, al seguente criterio: «…specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale».

Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale (TAR Milano, sez. III, 3 settembre 2020, n. 1638; Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2018 n. 5050; T.A.R. [#OMISSIS#], sez. I, 27/10/2017, n. 1284), questa [#OMISSIS#], pur [#OMISSIS#] sua asciutta formulazione, [#OMISSIS#] la regola secondo cui i criteri di selezione dei candidati alla copertura dei posti di professore universitario devono essere individuati esclusivamente facendo riferimento alle materie e alle funzioni che caratterizzano i singoli settori scientifico-disciplinari a loro volta individuati, in attuazione dell’art. 15, primo comma, della stessa legge n. 240 del 2010, da un apposito decreto ministeriale (si tratta del d.m. n. 855 del 2015). Lo scopo della disposizione è quello di evitare che i singoli atenei, individuando criteri di valutazione che danno rilievo allo svolgimento di particolari attività diverse da quelle generali che caratterizzano il settore scientifico disciplinare, avvantaggino deliberatamente i candidati che abbiano già svolto tali particolari attività.

La stessa giurisprudenza ha quindi chiarito che le “specifiche funzioni” cui è chiamato il vincitore (e a cui pure fa riferimento l’art. 18, comma primo, lett. a, della legge n. 240 del 2010) non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti e possono costituire solo oggetto di “informazioni” contenute nel bando che, proprio in quanto informazioni, al pari di quelle relative ai diritti e ai doveri nonché al relativo trattamento economico e previdenziale, sono funzionali a far conoscere al candidato tali elementi, al fine esclusivo di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura.

2.3. Nel [#OMISSIS#] concreto il bando di gara (art. 1), dopo aver indicato il settore scientifico disciplinare afferente al posto messo a concorso (IUS/16 – Diritto processuale penale), ha inserito il seguente requisito di “Qualificazione didattica”“Il candidato deve garantire capacità di insegnamento nel settore classico del diritto processuale penale e a tal fine dovrà possedere anche quelle adeguate esperienze che gli consentano di fornire apprezzati contributi nell’ambito di percorsi didattici professionalizzanti; dovrà inoltre garantire, attraverso una spiccata esperienza del learning by doing, la gestione delle attività didattiche scaturenti dai rapporti, disciplinati da apposite Convenzioni, tra uffici giudiziari e dipartimento”.

2.4. Il bando ha dunque inserito un “requisito di qualificazione” di carattere esperienziale in relazione ad una attività – quella di learinig by doing – non direttamente pertinente alla declaratoria del settore scientifico-disciplinare IUS/16 Diritto processuale penale, così come riportata nel d.m. 18 marzo 2005: “Il settore comprende gli studi relativi alla disciplina del fenomeno processuale nell’ambito civilistico (dal procedimento di cognizione al procedimento di esecuzione), al diritto processuale del lavoro, al diritto dell’arbitrato ed al diritto fallimentare (con particolare riferimento [#OMISSIS#] aspetti processuali), nonché gli studi relativi alle dottrine generali del processo per quanto attiene al versante civilistico”.

2.5. Come si evince dalla stessa terminologia utilizzata dal bando, non si è trattato di una mera informazione relativa alle “specifiche funzioni” a cui sarebbe stato adibito il docente dopo la chiamata – oggetto, queste ultime, di un distinto paragrafo all’interno dello stesso articolo 1 – ma di un requisito di “Qualificazione didattica” di cui il candidato avrebbe dovuto essere già in possesso alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, avendo già maturato “adeguate esperienze che gli consentano di fornire apprezzati contributi nell’ambito di percorsi didattici professionalizzanti”, e in particolare una “spiccata esperienza del learnig by doing.

2.6. Tale requisito di qualificazione ha assunto un rilievo indiscutibile nell’ambito della procedura concorsuale:

– sia perché è stato successivamente previsto dalla commissione esaminatrice tra i criteri di valutazione dei candidati, in termini innovativi rispetto ai restanti criteri (tutti sostanzialmente riproduttivi di quelli già previsti dal D.M. n. 344/2011), laddove ha previsto come criterio sub d) il possesso da parte del candidato di “spiccata esperienza del learning by doing, con particolare attenzione alla gestione delle attività didattiche scaturenti dai rapporti, disciplinati da apposite Convenzioni, tra uffici giudiziari e dipartimento”;

– sia in sede di valutazione dei tre candidati, dove soltanto in relazione al candidato “interno” prof. -OMISSIS-la commissione ha messo in rilievo “un impegno formativo particolarmente caratterizzato dal learnig by doing, testimoniato da una continuativa attività didattica presso la scuola forense e la scuola di formazione per dottori commercialisti di Bergamo”;

– sia [#OMISSIS#] formulazione del giudizio conclusivo di carattere comparativo, laddove uno degli elementi differenziali del prof. -OMISSIS-apprezzati dalla commissione in rapporto [#OMISSIS#] altri candidati è stata “l’esperienza didattica presso l’Università sede del bando e nei corsi di formazione professionale”.

2.7. Il bando è stato quindi confezionato con la previsione di un requisito di qualificazione eccentrico rispetto alla declaratoria dello specifico settore scientifico disciplinare, in violazione dell’art. 18 comma 1 L. 24072010; il che ha poi orientato in senso sostanzialmente discriminatorio sia la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione, sia – almeno in parte – le stesse valutazioni di quest’[#OMISSIS#], valorizzando un profilo posseduto dal candidato interno se non in via esclusiva, quanto meno in misura preponderante rispetto [#OMISSIS#] altri due, tanto da essere l’unico ad aver beneficiato di una specifica valutazione da parte della commissione esaminatrice in relazione a tale profilo.

2.8. Le censura in esame è pertanto fondata, e da tanto consegue l’annullamento del bando di gara e del verbale del 9 dicembre 2022 della commissione esaminatrice [#OMISSIS#] parte in cui è stato previsto il criterio del “learning by doing” rispettivamente come requisito di qualificazione e criterio di valutazione dei candidati.

2.9. Tale annullamento parziale degli atti di gara rileverà in sede di riedizione della procedura concorsuale, nei sensi precisati [#OMISSIS#] parte finale della presente sentenza.

3. Con il terzo motivo, la parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, dell’art. 4 del d.p.r. 23 marzo 2000 n. 117, dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 10 del regolamento di ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata per professori di ruolo di prima e seconda fascia, dei principi di trasparenza e buon andamento, nonché vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà, violazione dei criteri autolimitativi.

Secondo il ricorrente, la procedura concorsuale sarebbe stata condotta in violazione delle prescrizioni del bando e del regolamento di ateneo, sotto plurimi [#OMISSIS#]; in particolare:

(i) la commissione avrebbe omesso di formulare i giudizi individuali sui singoli candidati e di compararli tra loro, in violazione del criterio che essa stessa aveva predeterminato in occasione della prima seduta nonché dell’art. 4 comma 12 del D.P.R. n. 117/2000;

(ii) la commissione avrebbe omesso di formulare le proprie valutazioni, in relazione a ciascun candidato, sulle singole voci previste dall’art. 8 del bando e dell’art. 10 del regolamento di ateneo (curriculum, pubblicazioni scientifiche, attività didattica e di ricerca), rispetto alle quali, peraltro, la stessa commissione aveva predeterminato criteri di valutazione precisi e dettagliati; la valutazione si sarebbe invece risolta in un giudizio complessivo e generico, da cui non sarebbe possibile evincere il peso assegnato ai singoli elementi e neppure se gli stessi siano stati effettivamente esaminati;

(iii) la commissione avrebbe altresì omesso di procedere alla “valutazione comparativa” dei candidati prevista dall’art. 8 del bando, dall’art. 10 del regolamento di ateneo e dalla stessa commissione esaminatrice all’atto di predeterminare i criteri di valutazione; in particolare, nel giudizio assegnato al prof. -OMISSIS- sarebbe assente ogni profilo di comparazione con gli altri due concorrenti, ed in modo particolare con il vincitore.

Osserva il Collegio che anche tali censure sono fondate, nei sensi e nei limiti qui di seguito precisati.

3.1. È fondata la censura concernente la mancata formulazione dei giudizi individuali da parte dei singoli commissari.

La necessità della formulazione dei giudizi individuali derivava:

– dal disposto di cui all’art. 4 comma 12 del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 (regolamento concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di professori universitari di ruolo e dei ricercatori), laddove si prevede che “i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato” costituiscono “parte integrante e necessaria” degli atti della procedura concorsuale;

– soprattutto, da quanto previsto e verbalizzato dalla stessa commissione esaminatrice in occasione della prima seduta, laddove il [#OMISSIS#] aveva ricordato in apertura “gli adempimenti previsti” per la procedura in questione richiamando “le fasi in cui essa si articola”, tra cui – per ciò che rileva – la “formulazione di un motivato giudizio individuale da parte dei singoli commissari e di uno collegiale espresso dall’interra Commissione attraverso la comparazione dei giudizi individuali”.

3.2. Va osservato che, in generale, la previa formulazione di giudizi individuali da parte di ciascun commissario è essenziale, in primo luogo per rendere trasparente la circostanza che ciascun commissario abbia effettivamente esaminato i [#OMISSIS#] dei singoli candidati e la documentazione da essi allegata alla domanda di partecipazione, formandosi un convincimento autonomo e debitamente motivato; e in secondo luogo per ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione nel pervenire alla formulazione del giudizio conclusivo di [#OMISSIS#] meritevolezza, consentendo [#OMISSIS#] interessati e, in [#OMISSIS#] analisi, al [#OMISSIS#], di verificare che l’esito della selezione abbia costituito lo sviluppo logico e coerente delle valutazioni espresse dai commissari dapprima individualmente e poi collegialmente, e non invece il frutto di decisioni arbitrarie o, peggio, precostituite.

3.3. Nel [#OMISSIS#] di specie, la formulazione dei giudizi individuali e la comparazione dei medesimi sono state omesse dalla commissione esaminatrice in quanto, “dopo ampia e approfondita discussione”, sarebbe stata raggiunta una unanimità di vedute tra i commissari in ordine al candidato più meritevole, di modo che la commissione ha ritenuto possibile procedere direttamente alla formulazione del giudizio collegiale, “dovendo quelli individuali ritenersi assorbiti nei primi”.

Tale modus procedendi, osserva il Collegio, deve ritenersi illegittimo perché posto in essere in violazione della normativa primaria sopra richiamata e dei criteri procedimentali autovincolanti predeterminati dalla stessa commissione, nonché dei principi di trasparenza e di imparzialità che sono sottesi alla regola procedimentale qui in esame. Principi di trasparenza e di imparzialità che appaiono peraltro compromessi anche dalla sorprendente celerità con cui si è svolta l’intera fase di valutazione dei tre candidati, se si considera che nel verbale della seduta del 15 gennaio 2021, durata 28 minuti (dalle 18:30 alle 18:58), la commissione ha dato atto di aver proceduto all’apertura dei “file” inviati dai candidati e di avere quindi esaminato “brevemente”, in seduta comune, i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati, per poi aggiornarsi al giorno successivo “per l’approntamento del giudizio collegiale”; il giorno successivo, 16 gennaio 2021, i commissari sono arrivati alla riunione già completamente preparati sull’intera produzione scientifica dei candidati, composta da decine di pubblicazioni e di monografie, a tal punto da sentirsi in grado di passare direttamente, sia pure dopo “lunga e approfondita discussione” (dalle 16.30 alle 18:00) alla formulazione dei giudizi collegiali, con tanto di valutazioni di merito sulla [#OMISSIS#] o minore originalità, completezza, approfondimento critico, carattere interdiciplinare di questa o quell’altra pubblicazione e monografia dei diversi candidati; e per di più con una assoluta unanimità di vedute circa la [#OMISSIS#] meritevolezza, sotto ogni profilo, del candidato interno prof. -OMISSIS-.

3.4. La violazione delle regole procedimentali afferenti alla procedura selettiva e l’assenza di sufficienti garanzie di trasparenza e di imparzialità nell’operato della commissione giustificano, pertanto, l’accoglimento anche della censura in esame e il conseguente assorbimento delle ulteriori due censure dedotte con lo stesso motivo di ricorso (in ordine all’insufficiente motivazione dei giudizi collegiali e all’assenza di valutazioni comparative dei candidati), rispetto alle quali i [#OMISSIS#] di illegittimità sopra evidenziati assumono un rilievo obiettivamente pregiudiziale e preponderante, non consentendo di escludere l’ipotesi di un esito concorsuale arbitrario e precostituito.

4. Con il quarto motivo la parte ricorrente ha lamentato la mancata redazione della graduatoria finale da parte della commissione, in violazione dell’art. 10 del bando e dell’art. 8 del regolamento di ateneo.

La censura, osserva il Collegio, è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che nel presente giudizio il ricorrente non ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati ai fini dello scorrimento della graduatoria, ma ai fini della riedizione della procedura selettiva, obiettivo rispetto al quale la mancata redazione della graduatoria non assume alcun rilievo lesivo per il ricorrente.

5. Infine, con il [#OMISSIS#] motivo, la parte ricorrente ha dedotto ulteriori vizi di violazione dell’art. 8 del bando di selezione, dei criteri di valutazione di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e dei principi di trasparenza e imparzialità, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta.

Secondo la parte ricorrente, nel formulare i giudizi collegiali la commissione non avrebbe applicato correttamente i criteri che essa stessa aveva predeterminato in occasione della prima seduta, atteso che: (i) non avrebbe considerato il titolo di dottore di ricerca in “diritto e procedura penale” conseguito dal prof. -OMISSIS- nel giugno 2003 presso l’Università di Genova, né l’abilitazione a professore di I fascia nel settore disciplinare IUS/16 conseguita nel 2018; elementi differenziali rispetto al prof. -OMISSIS-che invece non avrebbe conseguito né il titolo di dottore di ricerca né l’abilitazione a professore di I fascia; (ii) non avrebbe considerato che il prof. -OMISSIS- ha partecipato ad importanti gruppi di ricerca (3 importanti progetti “PRIN”, un progetto “ILL buster”, e svariati progetti di Ateneo), a differenza del prof. -OMISSIS-che non avrebbe maturato una paragonabile esperienza nell’ambito dei gruppi di ricerca (avendo partecipato ad una sola ricerca, presso l’Università di Bergamo); (iii) non avrebbe considerato che il prof. -OMISSIS- avrebbe partecipato, in qualità di relatore, ad un numero di convegni incomparabilmente [#OMISSIS#] rispetto al prof. -OMISSIS-, ed anche in contesti più autorevoli; (iv) avrebbe limitato arbitrariamente la valutazione della continuità della produzione scientifica del prof. -OMISSIS-al solo quinquennio antecedente al bando, in assenza di un siffatto criterio di valutazione; (v) avrebbe valorizzato in modo decisivo l’esperienza maturata dal prof. -OMISSIS-presso l’Università sede del bando, in tal modo premiando indebitamente la circostanza che il candidato fosse già inserito all’interno dell’ateneo, in violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, e soprattutto avrebbe attribuito un rilievo determinante alla “spiccata esperienza del learning by doinig” stabilito dal bando e ribadito dalla commissione tra i criteri di valutazione, con previsione illegittima alla stregua di quanto esposto nel primo motivo.

Il Collegio ritiene che l’articolata censura formulata dalla parte ricorrente debba essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, per effetto dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso: il ricorrente, infatti, non ha più interesse ad invocare la [#OMISSIS#] meritevolezza rispetto ad altro candidato che, alla luce di quanto sopra esposto, avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura selettiva e che, parimenti, dovrà essere escluso dalla prossima riedizione della medesima procedura, in esecuzione della presente sentenza.

6. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto in relazione alle censure dedotte con i primi tre motivi, con il conseguente annullamento degli atti impugnati ai fini della riedizione parziale della procedura selettiva, nei termini qui di seguito precisati:

(i) la riedizione della procedura selettiva consisterà unicamente [#OMISSIS#] rivalutazione, ad opera della medesima commissione già nominata e sulla base degli atti e dei documenti già acquisiti alla procedura concorsuale, dei candidati professori -OMISSIS- e -OMISSIS-, con esclusione del candidato prof. -OMISSIS–;

(ii) la commissione procederà alla rivalutazione degli aventi diritto applicando pedissequamente i criteri procedimentali e valutativi predeterminati dalla stessa commissione nel verbale del 9 dicembre 2020, con esclusione del criterio del “learnig by doing”;

(iii) all’esito, la commissione individuerà, con adeguata motivazione, il candidato maggiormente meritevole a ricoprire il posto messo a concorso, adottando gli atti conseguenti;

(iv) per l’espletamento dei predetti incombenti, si assegna all’amministrazione resistente il [#OMISSIS#] di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente sentenza.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi nei limiti e per gli effetti precisati in motivazione.

Condanna l’Università degli Studi di Bergamo e il controinteressato prof. -OMISSIS–, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove versato).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti costituite e altri soggetti comunque menzionati in sentenza.

Così deciso in Brescia [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] Tagliasacchi, Consigliere

Pubblicato il 27/12/2022