Consiglio di Stato, Sez. VII, 10 gennaio 2023, n. 318

Corso di laurea a numero programmato - Iscrizione ad anni successivo al primo

Data Documento: 2023-01-14
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Ll numero di posti messi annualmente a concorso per l’immatricolazione al primo anno dopo il superamento di apposito test d’ingresso è cosa diversa dal numero di posti che si rendono annualmente disponibili per l’iscrizione ad anni successivi, in forza di trasferimenti da altre facoltà o da altre sedi. I due contingenti di posti non sono in alcun modo correlati fra loro, dal momento che il primo è il frutto di un complesso procedimento di incrocio tra offerta formativa e fabbisogno formativo stimato sia su base nazionale sia su base regionale, il secondo è la risultante di un mero calcolo algebrico, ossia del conteggio dei posti che si liberano in conseguenza della scelta, di studenti già iscritti, di abbandonare gli studi o di cambiare sede o corso di studi.

Nella determinazione dei posti disponibili per iscrizioni ad anni successivi, l’Amministrazione non esercita alcun potere discrezionale, dovendosi limitare, di anno in anno, alla mera ricognizione dei posti che si sono liberati e, se ve ne sono stati, alla pubblicazione di un avviso o di un bando a cui possono partecipare studenti provenienti da altri corsi o da altri Atenei che intendano trasferirsi, iscrivendosi ad anni successivi al primo, nel rispetto di ulteriori requisiti.

Contenuto sentenza

N. 00318/2023REG.PROV.COLL.
N. 03645/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3645 del 2022, proposto da Universita’ degli Studi G. D'[#OMISSIS#] – Chieti e dal Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

contro

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 136/2022

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

L’Università degli Studi G. D’[#OMISSIS#] di Chieti e il Ministero dell’Università e della ricerca (MUR) hanno impugnato la sentenza in oggetto che ha accolto il ricorso di parte appellata per l’annullamento del provvedimento col quale la Segreteria Studenti dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara ne aveva rigettato l’istanza di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Medicina e Chirurgia, come studente ripetente e/o in sovrannumero.

La richiesta è stata respinta sia perché pervenuta oltre i termini indicati nell’Avviso di Selezione Trasferimenti, sia in ragione della carenza di posti disponibili.

Il TAR, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso limitatamente al motivo con il quale si contestava il difetto di istruttoria [#OMISSIS#] individuazione dei posti disponibili, pregiudiziale alla eventuale emanazione del bando o avviso pubblico per i trasferimenti.

L’Università di Chieti e il MUR proponevano appello affidandolo ai seguenti motivi: 1) Illegittimità della sentenza in ordine all’asserita carenza istruttoria circa la determinazione dei posti 2) Illegittimità della sentenza impugnata in ordine all’asserita disponibilità dei posti.

All’udienza pubblica del 18 ottobre 2022 la causa passava in decisione.

Con entrambi i motivi le amministrazioni appellanti deducono l’illegittimità della sentenza in ordine all’asserita carenza istruttoria circa la determinazione dei posti, di cui peraltro parte appellante contesta la disponibilità, quanto meno [#OMISSIS#] misura indicata.

Evidenziano che il TAR Pescara, senza chiarire quali fossero i vizi relativi alla quantificazione dei posti programmati per l’aa 2020/2021 e dei posti resisi liberi in corso d’anno accademico, abbiano ritenuto l’operato dell’Amministrazione errato.

Le censure da esaminarsi congiuntamente, sono fondate.

La sentenza afferma che “la ricognizione dei posti disponibili per ciascun anno di corso, ai sensi del punto 13 del d.m. 218 cit, deve tener conto, delle rinunce [#OMISSIS#] studi, dei trasferimenti di sede o passaggio ad altro corso in atenei esteri, del passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia, dei posti resisi vacanti in quanto non occupati da cittadini stranieri, e comunque, deve essere conteggiata in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione pubblicati dal Ministero dell’Università e Ricerca e restati vacanti; che, a tutto ciò, può inoltre aggiungersi la precisazione che, poiché la programmazione deve avvenire sulla base del fabbisogno e non viceversa (tenendo anche conto del rapporto tra il diritto fondamentale allo studio e la doverosa conseguente programmazione delle risorse di [#OMISSIS#], cfr. Corte Costituzionale sentenza 275 del 2016), in tale attività programmatoria dovrà anche tenersi conto della esigenza di riservare una significativa quota di posti disponibili per i trasferimenti, la cui esigenza e meritevolezza di tutela è emersa proprio dai numerosi contenziosi insorti e dai loro esiti finora favorevoli ai ricorrenti, che hanno fatto emergere la concorrente possibilità di accedere ai corsi di medicina tramite trasferimento da percorsi affini; possibilità di cui pertanto l’Ateneo e il Ministero non possono non tenere conto in modo congruo”.

In primo luogo e in generale, come rammentato [#OMISSIS#] sentenza della Sez. VI, n. 4266 del 2 luglio 2020, la programmazione dei posti ha “cadenza esclusivamente annuale, con impossibilità di estendere ad anni precedenti o successivi il numero dei posti previsto da ogni relativo decreto adottato distintamente anno per anno”.

Ancor più dirimente è la considerazione che il numero di posti messi annualmente a concorso per l’immatricolazione al primo anno dopo il superamento di apposito test d’ingresso è cosa diversa dal numero di posti che si rendono annualmente disponibili per l’iscrizione ad anni successivi, in forza di trasferimenti da altre facoltà o da altre sedi.

I due contingenti di posti non sono in alcun modo correlati fra loro, dal momento che il primo è il frutto di un complesso procedimento di incrocio tra offerta formativa e fabbisogno formativo stimato sia su base nazionale sia su base regionale, il secondo è la risultante di un mero calcolo algebrico, ossia del conteggio dei posti che si liberano in conseguenza della scelta, di studenti già iscritti, di abbandonare gli studi o di cambiare sede o corso di studi.

Non si possono porre in correlazione i due contingenti neanche sul piano della mera “probabilità”.

Invero, il fatto che più siano i posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno, [#OMISSIS#] possa essere il numero di studenti che, per le più varie ragioni, “abbandona”, rientra nel campo del “possibile” ma non necessariamente del “probabile”, trattandosi di variabile indipendente dal numero degli iscritti.

La scelta di rinunciare o di trasferirsi altrove è, infatti, il frutto di valutazioni personali dei singoli studenti: valutazioni che certamente non hanno nessuna relazione con il numero [#OMISSIS#] o minore di studenti iscritti a ciascun anno accademico.

Le conclusioni che precedono si pongono in linea, peraltro, con le statuizioni dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 28 gennaio 2015 la quale, nel concludere per la possibilità di iscriversi ad anni successivi al primo, trasferendosi da altre sedi (in quel [#OMISSIS#] straniere), senza dover necessariamente superare il test d’ingresso, normativamente prescritto solo per studenti che si affacciano per la prima volta all’esperienza universitaria, ha ritenuto che gli atenei, nell’esercizio della loro autonomia regolamentare, debbano stabilire, anche eventualmente condizionando l’iscrizione-trasferimento al superamento di una qualche prova di verifica del percorso formativo già compiuto, le modalità di valutazione dell’offerta potenziale dell’ateneo «ai fini della determinazione, per ogni anno accademico ed in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola “coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato” … e delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna “coorte”», stabilendo le modalità di graduazione delle domande «nell’ambito delle disponibilità per trasferimenti».

La sentenza dell’Adunanza plenaria precisa che la disponibilità di posti per trasferimenti è da verificare sulla base «delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna “coorte”» è, dunque, un presupposto indefettibile per l’accettazione di iscrizioni ad anni successivi, non essendo possibile “creare” o “prevedere” o “programmare” altrimenti posti da destinare ai trasferimenti ma dovendo tale contingente sempre essere determinato «sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola “coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato”».

Dunque, [#OMISSIS#] determinazione dei posti disponibili per iscrizioni ad anni successivi, l’Amministrazione non esercita alcun potere discrezionale, dovendosi limitare, di anno in anno, alla mera ricognizione dei posti che si sono liberati e, se ve ne sono stati, alla pubblicazione di un avviso o di un bando a cui possono partecipare studenti provenienti da altri corsi o da altri Atenei che intendano trasferirsi, iscrivendosi ad anni successivi al primo, nel rispetto di ulteriori requisiti.

Per le evidenziate ragioni il problema dei posti disponibili per le iscrizioni ad anni successivi non può essere superato neanche con la didattica a distanza, attuata sulla scorta della normativa emergenziale da Covid-19, dal momento che si tratta di mera “modalità” alternativa della somministrazione della didattica, tuttavia pur sempre [#OMISSIS#] studenti iscritti in base ai posti programmati e ripartiti annualmente dal Ministero, che, pertanto, in nessun [#OMISSIS#] può “ampliare” il numero di posti resisi disponibili per rinunce o cambi; ciò senza contare che l’organizzazione (e la gestione) del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, a differenza di quanto avviene per altri corsi, va a “gravare” su strutture sanitarie (tipicamente le aziende ospedaliero-universitarie) – chiamate ad erogare, in primo luogo, l’assistenza sanitaria ai pazienti e, dunque, richiede un controllo particolarmente accurato del numero di posti che possono essere destinati alle attività didattiche in modo che non si crei un vulnus alla erogazione dell’assistenza sanitaria.

Ne discende che all’Ateneo non è imputabile il difetto di istruttoria che il TAR gli ha ascritto.

L’appello deve essere, conseguentemente, accolto con assorbimento della trattazione degli altri motivi, peraltro non diretti specificamente a censurare il difetto di istruttoria [#OMISSIS#] individuazione dei posti disponibili su cui si fonda la ratio decidendi della sentenza riformata.

In considerazione della novità della questione trattata, all’epoca della proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge l’originario ricorso.

Spese dell’intero giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 10/01/2023