Consiglio di Stato, Sez. VII, 9 gennaio 2023, n. 246

Prova selettiva per l'ammissione ai corsi di specializzazione - prova di resistenza - erroneità quesito

Data Documento: 2023-01-17
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Laddove, in tesi, si accogliesse il motivo che censura l’ambiguità del quesito, ciò implicherebbe la necessità di assegnare a tutti i candidati che hanno errato nella risposta al quesito, così come pure a tutti coloro che non hanno dato risposta allo stesso, lo 0,5 di punteggio in più con conseguente necessità di ricalcolare tutta la graduatoria della selezione, senza che la parte abbia dato dimostrazione della cd. “prova di resistenza”, ossia che otterrebbe una posizione utile ai fini della futura partecipazione al corso di specializzazione. Oltretutto è altamente probabile che egli non raggiungerebbe detta soglia, considerato che il confine del punteggio utile sarebbe irrimediabilmente “traslato” su di un valore più alto, non più identificabile al vecchio livello di 22,5 ma verosimilmente, per questioni logico-matematiche, su di una soglia più elevata.

L’eventuale pronuncia di accoglimento da parte di questo giudice di appello, invero, porterebbe seco l’annullamento del questionario in parte quaproducendo la sua efficacia nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato alla procedura selettiva, la diversa (e restrittiva) interpretazione risolvendosi altrimenti in un’iniqua alterazione della par condicio fra i concorrenti.

Contenuto sentenza

N. 00246/2023REG.PROV.COLL.
N. 00401/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 401 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] Micaletto, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Mormandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Universita’ del Salento – Lecce, Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pastore, non costituiti in giudizio

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 1502/2020

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ del Salento – Lecce e del Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito l’avvocato [#OMISSIS#] Mormandi per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Col ricorso di primo grado la parte appellante ha impugnato l’esito della prova selettiva per l’ammissione ai Corsi di specializzazione per il sostegno di cui [#OMISSIS#] articoli 5 e 13 del D.M. 249/2020 per l’anno accademico 2019/2020 banditi dall’Università del Salento per n.150 posti.

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso e avverso la stessa il sig. Micaletto deduce i seguenti motivi di appello: 1) Erroneità della formulazione dei quesiti n. 49 della versione “a” e della conseguente attribuzione del relativo punteggio a parte ricorrente – Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis del concorso – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34, comma 3, Cost. – eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa – difetto dei presupposti di fatto e di diritto 2) Con riferimento al capo della sentenza sulla [#OMISSIS#] infondatezza del ricorso in primo grado – Error in judicando – Errata e/o falsa interpretazione dei fatti – Manifesta illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione

Si è costituita in giudizio l’Università del Salento, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’appello.

Con l’atto di appello la parte reitera la censura già formulata in primo grado, con riferimento al quesito n. 49 somministrato nel test di ingresso.

[#OMISSIS#] sua prospettazione – avvalorata da una consulenza di parte – la risposta da lui data al quesito n. 49, quella contenuta [#OMISSIS#] lettera “E”, anche grazie all’ambiguità della sua formulazione era da ritenersi corretta, mentre al contrario la risposta indicata come corretta dall’autorità procedente era quella sub lettera D. Di conseguenza avrebbe meritato un punteggio maggiorato di 0,50 punti, che gli avrebbe consentito di raggiungere un utile collocamento in graduatoria.

Osserva il Collegio che, in disparte la fondatezza nel merito dell’obiezione – discutibile sia alla luce delle repliche contenute [#OMISSIS#] memoria di costituzione dall’appellata, e sia in considerazione dell’alto tasso di discrezionalità tecnica che permeava sia la fase di elaborazione del test che la successiva valutazione – deve ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità del gravame per come articolata dall’Università appellata, come del resto già anticipato da questo [#OMISSIS#] nell’ordinanza di rigetto della domanda cautelare dell’11 febbraio del 2021.

Invero laddove, in tesi, si accogliesse il motivo che censura l’ambiguità del quesito n. 49 ciò implicherebbe la necessità di assegnare a tutti i candidati che hanno errato [#OMISSIS#] risposta al quesito, così come pure a tutti coloro che non hanno dato risposta allo stesso, lo 0,5 di punteggio in più con conseguente necessità di ricalcolare tutta la graduatoria della selezione, senza che la parte abbia dato dimostrazione della cd. “prova di resistenza”, ossia che otterrebbe una posizione utile ai fini della [#OMISSIS#] partecipazione al corso di specializzazione. Oltretutto è altamente probabile che egli non raggiungerebbe detta soglia, considerato che il confine del punteggio utile sarebbe irrimediabilmente “traslato” su di un valore più alto, non più identificabile al vecchio livello di 22,5 ma verosimilmente, per questioni logico-matematiche, su di una soglia più elevata.

La difesa dell’appellante obietta che un’eventuale pronuncia di accoglimento gioverebbe solo alla sua posizione, ma la prospettazione non è accoglibile. L’eventuale pronuncia di accoglimento da parte di questo [#OMISSIS#] di appello, invero, porterebbe seco l’annullamento del questionario in parte qua producendo la sua efficacia nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato alla procedura selettiva, la diversa (e restrittiva) interpretazione risolvendosi altrimenti in un’iniqua alterazione della par condicio fra i concorrenti.

Non è stata quindi fornita neppure [#OMISSIS#] presente sede di appello la prova in ordine al fatto che l’eventuale accoglimento dei motivi qui riproposti potrebbe in concreto giovare all’appellante.

L’appello in epigrafe non può dunque trovare accoglimento.

Le ragioni della controversia rappresentano un giustificato motivo per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 09/01/2023