Consiglio di Stato, Sez. VII, 25 gennaio 2023, n. 882

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario - Motivazione

Data Documento: 2023-01-25
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

La Commissione non è tenuta a dar conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati, essendo la valutazione che è chiamata a compiere globale e non per singole voci. Sul punto, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa può aggiungersi che “la prescrizione della valutazione specifica dei titoli… deve essere rapportata alla finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione” (Cons. St., sez. VI, 4 marzo 2019 n. 1496).

Contenuto sentenza

00882/2023REG.PROV.COLL.
N. 03511/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3511 del 2022, proposto da
[#OMISSIS#] Cosci, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Università degli studi di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Pastore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

[#OMISSIS#] Dettore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 194/2022

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di [#OMISSIS#] e del prof. [#OMISSIS#] Dettore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il consigliere [#OMISSIS#] Fratamico e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pastore e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] Damonte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

 

FATTO

L’appellante ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR per la Toscana n. 194 del 16 febbraio 2022 di rigetto del ricorso proposto in primo grado contro il decreto del rettore dell’Università di [#OMISSIS#] n. 300 del 4 marzo 2021 di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e dinamica, di cui è risultato vincitore il prof. [#OMISSIS#] Dèttore e contro tutti gli atti connessi.

A sostegno della propria impugnazione, l’appellante ha lamentato l’errata considerazione da parte del TAR dei motivi svolti nel ricorso di primo grado in relazione 1) al fatto che [#OMISSIS#] procedura in questione le pubblicazioni per le quali non fosse stato evincibile l’apporto individuale del candidato non avrebbero meritato l’attribuzione di punteggio alcuno; 2) alla formulazione da parte della Commissione di valutazioni non analitiche sulle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun concorrente; 3) alla finalizzazione dei rilievi mossi all’operato della Commissione a far emergere “macroscopici errori di fatto” e non a modificare il punteggio conseguito, sostituendo la propria valutazione a quello dell’organo specificamente a ciò preposto; 4) all’illegittimità dei criteri di valutazione utilizzati [#OMISSIS#] procedura; 5) alle gravi inesattezze che avevano influito sulla valutazione del suo curriculum.

Si sono costituiti in giudizio l’Università degli studi di [#OMISSIS#] ed il controinteressato, prof. [#OMISSIS#] Dèttore, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza, in ogni [#OMISSIS#], nel merito dell’appello.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2022 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appellante, professore associato di Psicologia clinica presso il dipartimento di Scienze della salute dell’Università degli studi di [#OMISSIS#], ha partecipato alla procedura indetta dall’Università stessa per il reclutamento di un professore ordinario di Psicologia clinica e dinamica, ma avendo conseguito un totale di 75 punti contro i 78 punti ottenuti dal controinteressato prof. Dèttore non ne è risultata vincitrice.

L’appellante ha, dunque, impugnato dinanzi al TAR gli esiti del concorso vedendo, però, respinto il suo ricorso.

Nel presente giudizio ha, quindi, proposto appello al Consiglio di Stato per l’annullamento e/o la riforma della pronuncia di primo grado, erronea, a suo dire, sotto molteplici [#OMISSIS#].

L’appellante ha, in primo luogo, lamentato che la Commissione, dopo essersi autovincolata ad accertare [#OMISSIS#] valutazione delle pubblicazioni l’apporto individuale del candidato nel [#OMISSIS#] di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, sulla base di numerosi criteri, avesse successivamente disatteso tale regola, “limitandosi a riscontrare per ciascuna pubblicazione la sola posizione del nome di ciascuno dei tre concorrenti senza trarne alcuna conseguenza, senza cioè annotare, in contrasto con il criterio da essa stessa elaborato, la rilevanza (o irrilevanza) dell’apporto personale del candidato in relazione alla posizione del nome”.

Ciò avrebbe comportato, secondo la sua ricostruzione, una illegittima sopravvalutazione dei lavori scientifici del controinteressato prof. Dèttore, il cui nome in molte opere non compariva né tra i primi, né come [#OMISSIS#] degli autori indicati.

I [#OMISSIS#] di prime cure avrebbero, inoltre, errato nel ritenere sufficientemente motivati i giudizi sulle pubblicazioni presentate, che avrebbero anch’essi violato i canoni di specificità che la Commissione si era data all’inizio della procedura, risultando illogici e non imparziali e nel reputare che con le doglianze articolate nel ricorso l’appellante avesse inteso “…modificare il punteggio, sostituendosi alle valutazioni della Commissione” e non segnalare, invece, i “macroscopici errori di fatto” che rendevano le valutazioni “totalmente inattendibili”, nonché affette da disparità di trattamento in rapporto ai giudizi espressi sugli altri candidati.

Illegittimo, in quanto volto a premiare sostanzialmente l’anzianità di servizio e, dunque, a privilegiare i docenti più anziani sarebbe, poi, stato il criterio che attribuiva fino ad un [#OMISSIS#] di 10 punti per il “volume e la continuità dell’attività, con particolare riferimento [#OMISSIS#] insegnamenti e ai moduli di cui si è [#OMISSIS#] la responsabilità, nonché la congruenza con il settore concorsuale messo a bando e in subordine anche col relativo macrosettore”.

Parimenti incongrua sarebbe risultata la previsione relativa alla possibilità di assegnare “25 punti discrezionali … per tutta l’attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni …”, considerata “a corpo”, ossia “in blocco”, nonostante il riferimento ad attività curriculari molto diverse tra loro, come la partecipazione a convegni, a collegi di docenti, il conseguimento di premi ecc.

Numerose attività svolte dall’appellante non sarebbero state, infine, considerate dalla Commissione [#OMISSIS#] valutazione di tale [#OMISSIS#] profilo, con conseguente grave disparità di trattamento, anche in questo [#OMISSIS#], rispetto al giudizio espresso sul controinteressato.

A prescindere dall’eccezione preliminare di complessiva inammissibilità dell’appello che non conterrebbe alcuna specifica contestazione alla sentenza impugnata, ma consisterebbe [#OMISSIS#] mera riproposizione dei motivi svolti in primo grado, tali censure non sono fondate e devono essere respinte nel merito.

La Commissione ha, infatti, valutato le pubblicazioni scientifiche presentate dai concorrenti tenendo conto sia del numero totale di coloro che ne venivano indicati come autori, sia dell’ordine e della posizione ricoperta dagli stessi, applicando puntualmente le regole che si era data e in assenza, tra l’altro, di qualsiasi previsione che imponesse di privare di valore uno scritto nel [#OMISSIS#] in cui il candidato suo coautore non fosse stato indicato né al primo né all’[#OMISSIS#] posto tra gli autori.

Le argomentazioni dell’appellante circa la necessità di ridurre del 40% il punteggio del controinteressato per le pubblicazioni in funzione delle suddette criticità sono, poi, per le medesime ragioni, infondate, in quanto, come evidenziato dal TAR [#OMISSIS#] sua pronuncia, il punteggio attribuito ai candidati deriva dalla ponderazione e dalla valutazione delle pubblicazioni in ragione di un complesso di criteri – tra i quali l’originalità, il rigore metodologico, la congruenza con il settore concorsuale e la rilevanza scientifica – e non solo di quello relativo all’ordine e al numero degli autori.

Parimenti infondate sono le doglianze svolte in rapporto alla eccessiva sinteticità e al carattere meramente assertivo dei giudizi espressi dalla Commissione, che si sarebbe limitata, secondo l’appellante, ad utilizzare per le sue valutazioni delle formule stereotipate senza analizzare specificamente le pubblicazioni di ciascun candidato.

Dai documenti in atti e, in particolare, dal verbale n. 4 emerge come i singoli giudizi siano sorretti da una sufficiente motivazione, idonea a far comprendere l’argomento delle pubblicazioni e le ragioni logiche della valutazione espressa e vengano integrati e completati dal giudizio conclusivo e globale, cui il punteggio finale è parametrato.

Non idonei ad inficiare la correttezza sostanziale della sentenza di primo grado sono, poi, i calcoli proposti dall’appellante in alternativa a quanto ritenuto dall’Amministrazione, volti a produrre un non consentito effetto di sostituzione dei giudizi di parte (caratterizzati da un ineliminabile grado di opinabilità), a quelli effettuati dalla Commissione, organismo specializzato, deputato dal legislatore ad esercitare la discrezionalità tecnica in materia (cfr. Cons. St., sez. VII, 27 aprile 2022 n. 3305)

Al riguardo occorre evidenziare che la giurisprudenza amministrativa è [#OMISSIS#] nel riconoscere all’amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità anche nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione pure in quest’ambito del relativo sindacato di legittimità del [#OMISSIS#] amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso [#OMISSIS#] formulazione di queste (Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917; sez. V, 26 agosto 2020, n. 5208; sez. V, 24 settembre 2019, n. 6358).

Analoghe considerazioni conducono a disattendere anche le ulteriori censure sviluppate dall’appellante attraverso il riferimento ad un indicatore bibliometrico i cui risultati, però, singolarmente considerati, non appaiono in grado di dimostrare la palese illegittimità o la manifesta erroneità del giudizio espresso dalla Commissione, come già evidenziato, del resto, da questo Consiglio nell’ordinanza n. 4743/2021 del 10 settembre 2021 emessa in sede di appello avverso l’ordinanza del TAR di rigetto dell’istanza cautelare presentata in primo grado.

Correttamente i [#OMISSIS#] di prime cure hanno respinto anche le doglianze relative all’illegittimità dei parametri usati dalla Commissione per la valutazione e al carattere asseritamente discriminatorio del rilievo attribuito all’attività didattica svolta, “aspetto di giudizio indispensabile nell’ambito dell’attività di un professore universitario”, previsto, tra l’altro, sia dal regolamento di Ateneo che dalla lex specialis della procedura in questione.

Neppure i motivi riproposti in appello in rapporto alla incongruità e all’ingiustizia della valutazione “a corpo” di tutta l’attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni risultano cogliere nel segno, in presenza, da un lato, di una sub-ripartizione del punteggio per il curriculum tra un [#OMISSIS#] di 25 punti, da assegnare per l’attività scientifica [#OMISSIS#] e propria, e un [#OMISSIS#] di ulteriori 10 punti per attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionali ed internazionali e, dall’altro, di un giudizio che non deve essere atomistico e frammentato.

Come riconosciuto dal TAR, la Commissione non è, in verità, tenuta a dar conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati, essendo la valutazione che è chiamata a compiere globale e non per singole voci. Sul punto, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa può aggiungersi che “la prescrizione della valutazione specifica dei titoli… deve essere rapportata alla finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto [#OMISSIS#] altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione” (Cons. St., sez. VI, 4 marzo 2019 n. 1496).

Anche sotto questo profilo, nonostante la dettagliata esposizione da parte dell’appellante di tutte le attività del suo curriculum che non sarebbero state adeguatamente considerate dalla Commissione, non emergono, dunque, palesi irragionevolezze o manifeste incongruità tali da permettere al [#OMISSIS#] di estendere il proprio sindacato all’esercizio della discrezionalità tecnica.

Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame della Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a [#OMISSIS#] dell’art. 112 c.p.c. e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.

In conclusione l’appello deve essere, dunque, come anticipato integralmente respinto.

Per la complessità delle questioni trattate sussistono sicuramente giusti motivi per compensare tra le parti le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

– lo rigetta;

– compensa le spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Francola, Consigliere

[#OMISSIS#] Fratamico, Consigliere, Estensore

Pubblicato il 25/01/2023