É illegittimo il giudizio di abilitazione scientifica nazionale espresso da una Commissione illegittimamente costituita, laddove, in particolare, la nomina di uno dei componenti è avvenuta senza che l’Università di appartenenza avesse adottato il regolamento interno di Ateneo relativo alla valutazione dei candidati professori.La valutazione compiuta da tale commissario, infatti, in tal caso, non rispetta l’art. 6, commi7 e 8 della legge n. 240/2010, determinando l’annullamento di di tutti gli atti della procedura abilitativa.
TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 2950
Abilitazione scientifica nazionale - Composizione della Commissione - Illegittimità della nomina di un commissario
N. 02950/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02227/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2227 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Minnei, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] 44;
contro
– Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio, pubblicato nel [#OMISSIS#] del MUR, di non idoneità del candidato alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale;
– di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione composta dai proff.ri [#OMISSIS#] Nobolo, [#OMISSIS#] Pavan, [#OMISSIS#] Pollifroni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Tiscini, a partire dal verbale di primo insediamento n. 1 del 24/11/2018, e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati richiamati i criteri di valutazione e poi formulati i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente, il decreto direttoriale n. 2175/2018 di indizione della procedura ASN 2018-2020 e quelli di nomina della Commissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Espone il ricorrente di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale, indetta con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2175/2018.
Il giudizio conclusivo in contestazione, rassegnato dalla Commissione all’unanimità, è stato negativamente espresso sulla base della seguente motivazione: “la Commissione rileva che il candidato raggiunge le tre soglie ministeriali e mostra titoli adeguati; le pubblicazioni, tuttavia, NON si presentano tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca come emerge dai risultati poco significativi della ricerca in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate”.
Avverso tale giudizio, la parte ricorrente ha articolato i seguenti argomenti di doglianza:
– “In principalità 1) Illegittimità dell’intera procedura derivata dall’illegittimità della nomina della Commissione di valutazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. h) e art. 6, commi 7 e 8, l. 30.12.2010, n. 240. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, sviamento ed ingiustizia manifesta”.
Il ricorrente lamenta che “si ha motivo di dubitare che tutti i professori entrati a far parte della Commissione di valutazione siano stati effettivamente oggetto di positiva valutazione con modalità conformi alla legge, da parte dell’Ateneo di afferenza, per la semplice ragione che, da un primo esame compiuto sui siti istituzionali dei diversi Atenei, è emerso che non per tutti si trovano prove certe dell’esistenza di un regolamento per la valutazione ex art. 6, commi 7 e 8, l. n. 240/2010 applicabile ratione temporis (2018) e conforme ai “criteri oggettivi” fissati dall’ANVUR con delibera n. 132/2016”; evidenzia, in particolare, che “per la posizione del commissario [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Università degli Studi della Campania-[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il regolamento è stato adottato il 25 ottobre 2018 ed è entrato in vigore solo il 26 ottobre 2018”.
– “In via subordinata 2. Illegittimità del diniego di abilitazione impugnato per contrarietà alla legge e alle previsioni regolamentari laddove presuppone ex post l’inedito requisito del possesso di lavori monografici. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, co. 3, l. 30.12.2010, n. 240 e degli artt. 4 e 8 d.P.R. n. 95/2016, artt 4 e 6, d.m. n. 120/2016 Violazione del principio di buon andamento della p.a. (v. artt. 51 e 97 Cost.)”.
Il ricorrente contesta che “la commissione ha utilizzato come criterio di valutazione della “personalità scientifica del candidato”, la presenza o l’assenza di lavori monografici, criterio che non è contemplato, per il settore concorsuale qui interessato, in termini generali ed ex ante, da nessuna parte, né [#OMISSIS#] legge, né nei regolamenti attuativi, né dalla commissione stessa [#OMISSIS#] prima seduta di insediamento”.
– “3. Illegittimità del diniego di abilitazione impugnato per motivazione carente. Sovrapponibilità dei giudizi individuali. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), l. 30.12.2010, n. 240; degli artt. 4 e 8 d.P.R. 04.04.2016, n. 95; artt. 3, 5, 6, e dell’allegato A, D.M. 07.06.2016, n. 120, Violazione degli artt. 1 e 3 l. 07.08.1990, n. 241. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 3, 97 Cost. e art. 1 l. 07.08.1990, n. 241). Eccesso di potere. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, contraddittoria o perplessa. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Travisamento”.
Il ricorrente si duole del difetto di motivazione del gravato giudizio, come sarebbe reso evidente dal fatto che “una semplice lettura dei giudizi individuali palesa che le valutazioni espresse sulle pubblicazioni sono praticamente sovrapponibili”.
– “4. Illegittimità del diniego di abilitazione impugnato per motivazione carente, contraddittoria, perplessa ed erronea relativamente alle pubblicazioni a fronte della necessità di una motivazione particolarmente rigorosa in ragione del superamento degli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica. Disparità di trattamento Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), l. 30.12.2010, n. 240; degli artt. 4 e 8 d.P.R. 04.04.2016, n. 95; artt. 3, 5, 6, e dell’allegato A, D.M. 07.06.2016, n. 120. Violazione degli artt. 1, 3 l. 07.08.1990, n. 241. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 3, 97 Cost. e art. 1 l. 07.08.1990, n. 241). Eccesso di potere. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, contraddittoria o perplessa. Sviamento. Ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti”.
Il ricorrente assume che “benché il candidato [#OMISSIS#] superasse abbondantemente tutte le mediane, la Commissione è [#OMISSIS#] a negare l’elevata qualità della produzione, già premiata in contesti internazionali, non già in virtù di un giudizio di merito serio sulle pubblicazioni, quanto piuttosto a causa della mancanza di un lavoro monografico non richiesto ex lege, il che ha privato di qualunque contenuto assiologico il giudizio di merito sulle pubblicazioni”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con mera memoria di stile.
Con ordinanza n. 11513 del 2 novembre 2021 il Tribunale ha ordinato “al resistente Ministero di depositare in giudizio, entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, la documentazione comprovante il possesso da parte dei componenti della Commissione che ha emesso il contestato giudizio negativo, delle positive valutazioni rilasciate dagli Atenei di appartenenza, ai sensi del combinato disposto degli artt.16, comma 3, e 6, comma 7, della L. n.240/2010”.
Con deposito effettuato in data 13 gennaio 2022 l’Amministrazione ha depositato la documentazione richiesta.
All’udienza pubblica del 8 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve trovare accoglimento con riferimento al primo motivo di ricorso, afferente il vizio di nomina della commissione per la mancata adozione del regolamento di ateneo di cui all’art. 6, comma 7, della l. 240/2010.
Va premesso che dal combinato disposto dell’art. 6, comma 7 (secondo cui è “fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti”; “le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio [#OMISSIS#] studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca”; “l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca”) e comma 8 (a [#OMISSIS#] del quale “in [#OMISSIS#] di valutazione negativa i professori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico”), e 16, comma 3, lett. h (che prevede l’inclusione nelle liste dei candidati a componenti delle commissioni nazionali “dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7”), della l. n. 240/2010 si ricava che, per essere inseriti nelle liste degli aspiranti Commissari per l’abilitazione scientifica nazionale, i professori candidati devono essere valutati – sotto il profilo dell’effettivo proficuo svolgimento della didattica – esclusivamente dalle Università di appartenenza, secondo le modalità definite con regolamento di ateneo e nel rispetto dei criteri indicati dall’ANVUR.
Ciò posto, nel [#OMISSIS#] di specie, il ricorrente ha dimostrato che la nomina di uno dei componenti della Commissione (il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) è avvenuta senza che l’Università di appartenenza (l’Università degli studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) avesse adottato il regolamento interno di Ateneo relativo alla valutazione dei candidati professori, come si ricava:
– dalla nota 75704 del 4 giugno 2018, prodotta in giudizio dal ricorrente, con la quale il Rettore dell’Università degli studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha stabilito che “nelle more dell’emanazione del Regolamento di Ateneo, in materia di valutazione dei professori e ricercatori di ruolo ex art. 6, comma 7 e 8, L. 240/2010, ai fini del rilascio della predetta attestazione, si rendono note le modalità operative da seguire per la valutazione dei docenti di I fascia”;
– dal fatto che il regolamento di Ateneo della suddetta Università è stato adottato in data 25 ottobre 2018 (cft. doc. all. n. 8 al ricorso), laddove la valutazione del ricorrente ai sensi dell’art. 6, comma 7 e 8, l. 240/2010, è stata espressa in data 29 giugno 2018.
Come osservato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cft. Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2018, n. 6675), “in ordine alla valutazione di esclusiva competenza delle Università, la disciplina non mette in alternativa l’utilizzazione dei criteri adottati dall’ANVUR e le modalità fissate nei regolamenti, prevedendo piuttosto la necessità di rispettare tutte e due. Le Università devono, pertanto, adottare specifici regolamenti per la valutazione dei commissari, ma tenendo presente i criteri generali definiti dall’ANVUR”.
Nel [#OMISSIS#] in esame, con riferimento alla posizione del Commissario [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], la valutazione dell’Università di appartenenza non è stata compiuta secondo le modalità definite con il regolamento di ateneo – nemmeno adottato all’epoca della valutazione del ricorrente – ma esclusivamente in applicazione della citata circolare emanata in via transitoria dal Rettore dell’Università medesima.
È, pertanto, evidente che la valutazione del suddetto Commissario non rispetti l’art. 6, commi 7 e 8, della L. n. 240/2010.
Discende, da quanto precede, la fondatezza del primo motivo di gravame, il quale, investendo la legittimità della composizione della Commissione, determina l’annullamento di tutti i successivi atti concorsuali, nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente alla rivalutazione della sua posizione da parte di una commissione in diversa composizione.
L’accoglimento del motivo, stante la sua evidente pregiudizialità logico-giuridica, determina, inoltre, l’assorbimento delle ulteriori censure proposte.
Visto l’art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l’Amministrazione dovrà procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il [#OMISSIS#] di novanta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del ricorrente [#OMISSIS#] complessiva somma di € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 21/02/2023