TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 16 febbraio 2023, n. 2799

Abilitazione scientifica nazionale - Originalità della produzione scientifica - Motivazione del diniego di abilitazione - Giudizi individuali

Data Documento: 2023-02-17
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il diniego di abilitazione scientifica nazionale è illegittimo laddove sia impossibile ricostruire quali specifici aspetti di ogni singola pubblicazione siano rivelatori (e perché) dei limiti evidenziati. In particolare, nel caso di specie, il vero aspetto critico della produzione scientifica del candidato era ravvisato nell’assenza di originalità. Tuttavia tale giudizio risultava supportato solo dall’affermata dell’autoreferenzialità delle citazioni e della ripetitività dei temi trattati; aspetti, questi ultimi, che oltre a non rientrare in alcuno dei criteri di valutazione normativamente previsti ed in premessa richiamati, si rivelano inidonei a motivare perché non ancorati a specifici presupposti di fatto, ovvero il contenuto di ogni singola pubblicazione.

É censurabile che i giudizi siano formulati con valutazioni sostanzialmente identiche (anche quanto a terminologia utilizzata e a struttura espositiva della valutazione). Ciò difatti non fa emergere quale è stato il contributo di ogni singolo Commissario nell’articolato processo di valutazione finalizzato a valutare l’idoneità del candidato all’abilitazione in discussione.
Difatti, pur non potendosi pretendere da parte dei Commissari una “recensione” di ogni singola pubblicazione, è però imprescindibile che i giudizi, sia pur letti nel loro complesso, prendano posizione sul contenuto, quantomeno, delle pubblicazioni di maggior rilievo, ovvero quelle che più caratterizzano la produzione scientifica del candidato; in assenza di ciò la motivazione, poiché non ancorata a specifici presupposti di fatto, si presenta apodittica, rendendo impossibile ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione.

Contenuto sentenza

N. 02799/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10098/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10098 del 2022, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Reggio D'[#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento,

previa concessione delle opportune misure cautelari collegiali ex art. 55 cod.proc.amm.:

– del provvedimento recante il “giudizio collegiale e i giudizi individuali”, con il quale la Commissione del M.U.R. (nominata con decreti direttoriali n. 1671 del 9 luglio 2021 e n. 456 del 24 marzo 2022) ha negato al dott. [#OMISSIS#] l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di II^ fascia per il settore concorsuale 08/B3 “Tecnica delle costruzioni” sulla base della seguente motivazione: “La Commissione ritiene che lo stesso non presenti complessivamente titoli e pub-blicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca in relazione al settore concorsuale. Conseguentemente si ri-tiene che il candidato non possieda la maturità scientifica per le funzioni di professore di II fascia”;

– di tutti i verbali dei lavori della suddetta Commissione e in particolare dei verbali n. 4 dell’8 aprile 2022, n. 7 del 29 aprile 2022 e n. 11 del 26 [#OMISSIS#] 2022, laddove la suddetta Commissione (avente sede presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” ed i cui membri si sono riuniti, per lo svolgimento delle attività di valutazione della procedura in questione, sempre in collegamento telematico, mediante Teams) dichiara: (dapprima) di aver “preso visione” (anche) della domanda, dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché della relativa documentazione presentata dall’odierno ricorrente; (poi) di “procedere con l’attività di analisi dei titoli e delle pubblicazioni”; ed (infine) di completare la discussione sui titoli e sulle pubblicazioni presentate da quest'[#OMISSIS#], così procedendo al caricamento dei relativi giudizi [#OMISSIS#] piattaforma telematica;

– nonché di tutti gli atti presupposti e/o successivi e/o connessi e/o conseguenti rispetto all’illegittimo “diniego” dell’abilitazione scientifica nazionale all’odierno ricorrente, ivi compresi, per quanto occorra e ove ritenuti lesivi, quelli di natura regolamentare posti a monte del giudizio negativo sopra indicato, quali il d.P.R. 95/2016, il d.m. n. 120/2016, il d.m. 589/2018, il d.d. n. 553 del 26 febbraio 2021 recante l’indizione della procedura (come rettificato dal D.D. n. 589 del 5 marzo 2021) nonché i decreti di nomina della Com-missione, come sopra già indicati negli estremi conosciuti;

– per l’accertamento:

del possesso da parte dell’odierno ricorrente di tutti i requisiti previsti per il conseguimento della da Lui richiesta abilitazione scientifica nazionale, con la conseguente attribuzione di tale abilitazione;

– per la condanna ex art. 30 cod.proc.amm. del Ministero dell’Università e della Ricerca:

a) al risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dallo stesso ricorrente in conseguenza dell’illegittimo operato della suddetta Commissione;

b) alla rifusione di tutte le spese e compensi di causa;

c) ed al pagamento della rivalutazione e degli interessi su tutte le somme dovute ai sensi delle precedenti lettere, dalla data della decisione fino all’effettivo saldo.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le funzioni di professore universitario di II^ fascia per il settore concorsuale 08/B3 “Tecnica delle costruzioni”, indetta con decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 553 del 26 febbraio 2021.

Al candidato è stato riconosciuto il possesso di tre dei titoli prescelti dalla Commissione, nonché il superamento, in relazione a tutti e tre gli indicatori previsti dal D.M. 120 del 2016, dei valori soglia previsto dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica. La Commissione, tuttavia, all’unanimità, lo ha giudicato non idoneo al conseguimento dell’abilitazione in ragione dell’insufficiente qualità della produzione scientifica, sulla base della seguente motivazione: «Complessivamente le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un discreto rigore metodologico e una certa ripetitività nei contenuti, che riguardano prevalentemente casi studio impostati su metodologie generalmente consolidate, con limitati elementi di originalità e innovatività e con risultati che difficilmente si prestano ad una generalizzazione. La bibliografia mette in evidenza una significativa autoreferenzialità. Si ritiene pertanto che la qualità complessiva della produzione scientifica e il conseguente impatto siano al momento ancora limitati e non forniscano un contributo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca del Settore Concorsuale 08/B3. Si ritiene di conseguenza che le pubblicazioni non possano essere ritenute di qualità elevata secondo la definizione riportata nel D.M. 120/2016 e che il candidato non abbia raggiunto una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca.

Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del Candidato, la Commissione, all’unanimità, ritiene che lo stesso non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca in relazione al settore concorsuale. Conseguentemente si ritiene che il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia.».

2. Con il presente gravame il ricorrente agisce avverso il predetto giudizio e gli atti ad esso presupposti, come in epigrafe specificati.

A fondamento del gravame ha fatto valere i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 1 c.p.a.); violazione ed elusione dei limiti sanciti dal giudicato di cui alle pregresse sentenze del TAR Lazio, Sez. III, nn. 12518 del 20/12/2017 e 10584 del 02/11/2018; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 6 e 21-septies della L. n. 241 del 1990, nonché del principio del c.d. “one shot” temperato.”;

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, nonché degli artt. 1, 3 e 6 della L. n. 241 del 1990; Violazione degli indicatori di cui all’art.6 lett. a) e Allegati A) e C) del D.M. 120/2016; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta.”;

III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 della citata Legge n. 240 del 2010; dell’art. 8 (comma 6) del D.P.R. n. 95 dello 04/04/2016 (“Regolamento recante modifiche al decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 14 settembre 2011 n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a [#OMISSIS#] dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010 n. 240”); degli artt. 3, 4, 5 e 6 e degli Allegati B e C del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 dello 07/06/2016 (“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del 20 [#OMISSIS#] della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”); dell’art. 5 (comma 5) del citato D.D. n. 553 del 26/02/2021; degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza manifesta”;

IV. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria sotto altro profilo”;

V. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 51, 97 e 98 della Costituzione e degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per contraddittorietà e per disparità di trattamento”.

3. L’Amministrazione si è costituita per resistere al ricorso deducendone l’infondatezza.

4. All’esito dell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

5.1. Con un primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e l’elusione del giudicato scaturente dalle sentenze di questo Tribunale, sez. III, nn. 12518 del 20 dicembre 2017 e 10584 del 2 novembre 2018, con le quali sono stati annullati precedenti giudizi di inidoneità del dott. [#OMISSIS#] all’ASN per la seconda fascia di Professore ed invoca l’applicazione del c.d. principio del c.d. “one shot temperato”.

Ai fini dello scrutinio delle censure in discussione, deve puntualizzarsi in punto di fatto che le richiamate pronunce hanno annullato i giudizi ricevuti dal ricorrente nel corso delle tornate abilitative, rispettivamente, del 2012 e del 2016. La diversità della presente tornata abilitativa rispetto a quelle oggetto di valutazione con le citate sentenze esclude che nel [#OMISSIS#] di specie la Commissione fosse vincolata dal giudicato scaturente dalle predette pronunce, la cui portata conformativa, peraltro, il ricorrente non si è nemmeno fatto carico di definire con la necessaria puntualità. Sotto tale profilo le censure, oltreché infondate, presentano criticità anche sotto il profilo della loro stessa ammissibilità.

Per le medesime ragioni è inconferente il richiamo al principio del c.d. “one shot temperato”, il quale presuppone che l’Amministrazione abbia a pronunciarsi sulla medesima vicenda; viceversa, nel [#OMISSIS#] di specie, come chiarito, le contestazioni riguardano una procedura abilitativa diversa da quelle sulle quali si erano espresse le precedenti Commissioni e pronunce. Né può deporre a favore di una considerazione sostanzialmente unitaria delle diverse procedure abilitative la circostanza, valorizzata dal ricorrente, che il CV del candidato sia sempre lo stesso così come medesime siano le regole disciplinanti la procedura concorsuale; e ciò in quanto parametri quali l’innovatività delle pubblicazioni e la continuità temporale delle stesse possono essere diversamente valutati a seconda del periodo in cui vengono presi in considerazione, anche considerato che la ricerca è in continua evoluzione e che l’originalità di un risultato non può che essere riguardato rispetto al contesto scientifico di riferimento esistente in un dato periodo temporale.

Alla luce di quanto precede il primo motivo di ricorso va respinto.

5.2. Con il secondo motivo parte ricorrente, dopo aver evidenziato il pieno soddisfacimento di «tutti i parametri “di sbarramento” indicati nell’art. 6 lett. a) e negli Allegati A e C del D.M. n. 120/2016 ai fini della concessione della abilitazione scientifica ossia almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione» e rappresentato di aver ottenuto «una valutazione ampiamente positiva dell’impatto della produzione scientifica in ben 3 indicatori (6 – 295 – 10; rispetto alle soglie 6 – 70 – 6) a fronte dei due soli richiesti dall’art. 3 lett. b) del suddetto Allegato C» conclude che «una (così) abbondante positiva valutazione del titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A (“elenco dei titoli”) dell’appena citato D.M. 120/2016 (“Impatto della produzione scientifica”) – come specificato nel successivo Allegato C – presuppone necessariamente la valutazione positiva della qualità elevata delle pubblicazioni, richiesta anche dalla citata lettera b) dell’art. 6 del D.M. 120/2016».

Ai fini dello scrutinio della censura è opportuno richiamare, anzitutto, il contenuto dell’art. 6 del d.m. n. 120/2016, il quale dispone che l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni: 1) siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; 2) ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; 3) presentino pubblicazioni, giudicate complessivamente di qualità “elevata”»).

La piana lettura della disciplina di riferimento rende evidente che il mero soddisfacimento delle condizioni sub 1) e sub 2) non è sufficiente a far conseguire l’abilitazione scientifica, stante la necessità, normativamente prevista, di soddisfare anche il parametro sub 3). In altri termini, non è possibile ritenere che i risultati favorevoli ottenuti in sede di valutazione dei titoli ed il positivo superamento degli indicatori dimostrino la qualità dei lavori scientifici presentati, venendo in rilievo giudizi cui sono riservati autonomi ambiti di apprezzamento (in senso analogo cfr. T.a.r. Lazio – Roma, sez. terza bis, n. 6338 del 18 [#OMISSIS#] 2021).

A ben vedere, la tesi del ricorrente secondo cui il superamento positivo degli indicatori sarebbe di per sé sintomatico della qualità delle pubblicazioni è frutto di una incomprensione della complessità del giudizio che la Commissione è chiamata ad effettuare quando valuta la sussistenza dei requisiti per concedere l’ASN a Professore universitario.

Il raggiungimento degli indicatori si limita ad attestare il superamento di un dato quantitativo relativo alla produzione scientifica, laddove, invece, la valutazione delle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 120/2016 è frutto di un apprezzamento qualitativo. Si tratta, quindi, di due criteri distinti che hanno ad oggetto differenti [#OMISSIS#] di indagine, quantitativo il primo e qualitativo il secondo; il che è sufficiente ad escludere l’influenza, quantomeno automatica, dell’un criterio sull’altro.

La Commissione, dunque, lungi dall’esprimere un giudizio contraddittorio, ha, in applicazione del citato articolo 6, dichiarato inidoneo il candidato per il mancato raggiungimento di uno dei parametri in esso previsti, sub specie quello riguardante la qualità delle pubblicazioni (cfr. tra le moltissime: T.a.r. Lazio – Roma, n. 2428, sez. III-bis, del 1° marzo 2021: «Ai sensi dell’art. 6, d.m. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni: siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; presentino pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 del sopra citato decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”»).

5.3. Alla luce delle suesposte considerazioni il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.

6. Il terzo ed il quarto motivo, con cui si deducono diffusamente vizi di eccesso di potere, difetto di motivazione e di violazione della disciplina riguardante le abilitazioni scientifiche nazionali possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione.

6.1. Ai fini dello scrutinio dei suddetti motivi, occorre richiamare, per quanto di interesse, il contenuto del d.m. n. 120/2016, recante il regolamento per la valutazione dei candidati ai fini dell’ASN (di seguito anche solo regolamento).

L’art. 3 del regolamento, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia“, dispone quanto segue: “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca“.

Per quel che attiene la qualità delle pubblicazioni, l’articolo 4 del d.m. n. 120/2016, prevede che la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il richiamato allegato B, infine, precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale“.

6.2. Appare altresì utile, al fine di un più compiuto inquadramento della fattispecie, richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, e condivisi dal Collegio: “(…) stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto; c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse (…) ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo; d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in [#OMISSIS#] contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità (…)”. (T.a.r. Lazio – Roma, sez. III bis, 10 febbraio 2020, n.1758).

6.3. Applicando tali principi al [#OMISSIS#] di specie, emerge la fondatezza dei dedotti vizi di difetto di istruttoria e motivazione, considerato che la lettura dei giudizi rivela il mancato rispetto delle esposte coordinate ermeneutiche. Questi ultimi, difatti, passano dalla descrizione, invero sintetica, del contenuto delle pubblicazioni, senza l’evidenziazione di alcuna puntuale nota critica, all’enunciazione di un giudizio complessivo di carattere negativo, il quale tuttavia si presenta eccessivamente generico, perché non contestualizzato rispetto ai contenuti della singola pubblicazione.

Si riproducono di seguito, a fini di chiarezza, i giudizi individuali:

– «Complessivamente la produzione scientifica del candidato, valutata all’interno del panorama nazionale ed internazionale della ricerca, risulta caratterizzata da un discreto rigore metodologico, originalità ed innovatività limitate in quanto basata prevalentemente su metodologie consolidate in letteratura e [#OMISSIS#] maggior parte dei casi riferita a specifici casi di studio, con risultati non generalizzabili. La bibliografia riportata nelle pubblicazioni presenta una significativa autoreferenzialità. In sostanza, tenuto conto del livello qualitativo atteso con riferimento al ruolo di Professore Universitario di II fascia, si valutano le pubblicazioni presentate complessivamente di “qualità non elevata”, secondo la definizione riportata nel D.M. 120/2016. Conclusione: Sulla base di quanto riportato, in relazione ai requisiti previsti dall’Art.6 del D.M. 120/2016, si ritiene che il candidato non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca e che, quindi, non possieda ancora la maturità scientifica richiesta per le funzioni di Professore di II fascia.» (prof.ssa [#OMISSIS#]);

– «Nel complesso, le pubblicazioni sono caratterizzate da un buon rigore metodologico. Tuttavia i lavori presentati sono contraddistinti da una certa ripetitività nei contenuti e riguardano prevalentemente casi studio impostati su metodologie in gran parte consolidate, con limitati elementi di originalità e innovatività e con risultati che non si prestano a una immediata generalizzazione. Si rileva inoltre una significativa percentuale di autocitazioni. Tali elementi influenzano la qualità complessiva della produzione scientifica, il cui impatto nell’ambito della comunità scientifica e nel panorama nazionale della ricerca appare al momento ancora limitato.» (prof. [#OMISSIS#]);

– «In generale, i lavori presentati hanno una limitata originalità ed innovatività in quanto consistono principalmente [#OMISSIS#] sviluppo di semplici applicazioni di procedure consolidate. Peraltro, seppure l’analisi dei casi studio in esame venga svolta con un sufficiente rigore metodologico la generalizzazione dei risultati appare piuttosto limitata a causa delle specificità dei casi analizzati. Inoltre, i lavori hanno una bibliografia in molti casi autoreferenzialeriducendone l’impatto sulla comunità scientifica del settore 08/B3. Pertanto, si ritiene che al momento la produzione scientifica del candidato non proponga sufficienti elementi di originalità ed innovatività e presenti una qualità non elevata secondo la definizione riportata nel D.M. 120/2016, non dimostrando una posizione riconosciuta del candidato nel panorama nazionale della ricerca. Conclusioni: Alla luce di quanto sopra, dopo un approfondito esame del profilo scientifico del candidato e delle pubblicazioni presentate, in relazione ai requisiti previsti dall’ art. 6 del D.M. 120/2016, si ritiene che il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia.” (prof. [#OMISSIS#])»;

– «Le pubblicazioni presentate sono coerenti con le tematiche del SC 08/B3. Dall’esame delle pubblicazioni presentate emerge un discreto rigore metodologico, non sempre accompagnato da originalità ed innovatività adeguate. In alcune pubblicazioni si rileva anche una certa ripetitività dei contenuti, con risultati difficilmente generalizzabili essendo spesso riferiti a casi studio. La percentuale di autocitazioni nei lavori presentati rispetto al totale delle citazioni appare non trascurabile. Il contributo del candidato appare riconoscibile soprattutto per la coerenza con le attività di ricerca che emergono dal curriculum e per la posizione di primo autore in 8 delle 10 pubblicazioni presentate. In definitiva, sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentati dal candidato, che evidenziano un discreto rigore metodologico, ma originalità ed innovatività non adeguate, nonché un impatto ancora limitato [#OMISSIS#] comunità scientifica, non emergono ancora elementi sufficienti che conferiscano al candidato una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca» (prof. [#OMISSIS#]);

– «[6] Le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del SC 08/B3. [7] Nel complesso, le pubblicazioni sono caratterizzate da un discreto rigore metodologico con alcuni contenuti ripetitivi e riferiti a casi studio affrontati con metodologie generalmente consolidate, con limitati elementi di originalità e innovatività, e non forniscono un significativo contributo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca del Settore Concorsuale 08/B3. Si evidenzia inoltre che la bibliografia mette in evidenza una significativa autoreferenzialità. Ciò non consente di esprimere una valutazione positiva tale da conferire al candidato una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca. Si ritiene di conseguenza che le pubblicazioni non possano essere ritenute di qualità elevata secondo la definizione riportata nel D.M. 120/2016 e che il candidato non abbia raggiunto una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca. Conclusioni: Alla luce delle valutazioni fatte in precedenza e dopo approfondito esame del profilo scientifico, in relazione ai requisiti previsti dall’Art. 6 del D.M. 120/2016, il sottoscritto ritiene che il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia» (prof. Pellizzari).

La lettura dei giudizi [#OMISSIS#] dimostra la fondatezza del dedotto vizio di difetto di motivazione, essendo impossibile ricostruire quali specifici aspetti di ogni singola pubblicazione siano rivelatori (e perché) dei limiti evidenziati. A ben vedere il vero aspetto critico della produzione scientifica del candidato è ravvisato nell’assenza di originalità. Tuttavia tale giudizio risulta supportato solo dall’affermata dell’autoreferenzialità delle citazioni e della ripetitività dei [#OMISSIS#] trattati; aspetti, questi ultimi, che oltre a non rientrare in alcuno dei criteri di valutazione normativamente previsti ed in premessa richiamati, si rivelano inidonei a motivare perché non ancorati a specifici presupposti di fatto, ovvero il contenuto di ogni singola pubblicazione. (cfr. T.a.r. Lazio – Roma, sez. III, 14 ottobre 2019, n. 1185 “In mancanza di una motivazione particolarmente accurata […] la possibilità di una mera enunciazione di non idoneità del candidato renderebbe possibili conclusioni indimostrabili e potenzialmente arbitrarie, apparendo perplesse e irrisolte le ragioni del negativo giudizio sulle pubblicazioni, in ragione della mancata specificazione, nemmeno in forma sintetica, dei presunti limiti e delle asserite insufficienze che connoterebbero i singoli lavori del ricorrente”).

6.4. Del pari, è censurabile che i giudizi siano formulati con valutazioni sostanzialmente identiche (anche quanto a terminologia utilizzata e a struttura espositiva della valutazione). Ciò difatti non fa emergere quale è stato il contributo di ogni singolo Commissario nell’articolato processo di valutazione finalizzato a valutare l’idoneità del candidato all’abilitazione in discussione (“il carattere sostanzialmente identico dei due giudizi in parola deve essere ritenuto inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario, nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari (cfr. TAR Lazio, sez. III n. 309/2017, n. 2781/2018, n. 5916/2019)” (così T.a.r. Lazio – Roma, sez. III, 3 aprile 2020, n. 3761).

Difatti, pur non potendosi pretendere da parte dei Commissari una “recensione” di ogni singola pubblicazione, è però imprescindibile che i giudizi, sia pur letti nel loro complesso, prendano posizione sul contenuto, quantomeno, delle pubblicazioni di maggior rilievo, ovvero quelle che più caratterizzano la produzione scientifica del candidato; in assenza di ciò la motivazione, poiché non ancorata a specifici presupposti di fatto, si presenta apodittica, rendendo impossibile ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione (cfr: T.a.r. Lazio – Roma, III bis, 1° settembre 2021, n. 9480, che, pur non ritenendo imprescindibile la valutazione di ogni singolo titolo o pubblicazione, afferma la necessità di valutare gli elementi “costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato. Il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla Commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma con la possibilità di sceverare – ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico – i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati da quelli non significativi e di esprimere il giudizio sui dati così (motivatamente) enucleati (…)..

7. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto limitatamente alla richiesta di annullamento dei giudizi negativi impugnati, per difetto di motivazione e istruttoria, dedotti nel terzo e nel quarto motivo.

8. [#OMISSIS#] assorbito l’esame del [#OMISSIS#] motivo, considerato che l’accoglimento delle censure di cui ai precedenti punti soddisfa in maniera piena l’interesse al ricorrente ad un riesame della propria posizione ed un eventuale scrutinio ed accoglimento della quinta censura non determinerebbe effetti conformativi più ampi di quelli che già conseguono all’accoglimento del gravame nei termini precisati.

9. Va viceversa respinta la richiesta di concessione dell’abilitazione scientifica in favore del candidato, considerato residuano margini di valutazione discrezionale in capo all’Amministrazione in ordine alla qualità della produzione scientifica del candidato.

10. Va, parimenti, respinta la domanda di risarcimento del danno, in quanto, in disparte la sua eccessiva genericità, essa si fondata sull’erroneo presupposto che l’Amministrazione fosse obbligata a concedere l’abilitazione scientifica richiesta; circostanza, viceversa, smentita [#OMISSIS#] motivazione della presente sentenza (cfr. precedenti punti 5.1, 5.2, 5.2 e 9) e anche considerata l’eventualità di una rideterminazione favorevole al ricorrente, da parte della nuova Commissione, la quale soddisferebbe in forma specifica la pretesa con tale domanda azionata.

11. All’accoglimento del ricorso nei limiti precisati accede, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo, in capo alla soccombente Amministrazione, di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierno ricorrente, senza incorrere nei vizi accertati nel presente giudizio, a mezzo di organo avente composizione diversa, rispetto a quella che ha rassegnato la valutazione oggetto di censura. Al rinnovato esame del candidato l’Amministrazione dovrà provvedere nel [#OMISSIS#] di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini precisati e per l’effetto:

– dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati nei sensi e ai fini di cui in motivazione;

– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato, a mezzo di una nuova Commissione, entro il [#OMISSIS#] di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida [#OMISSIS#] misura di euro 2.500,00, oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato [#OMISSIS#] misura di quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

Pubblicato il 16/02/2023