Consiglio di Stato, Sez. VII, 21 marzo 2023, n. 2858

Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia - mancanza interesse a ricorrere

Data Documento: 2023-03-22
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Le parti appellanti non risultano avere alcuna possibilità di utile collocazione nel corso di laurea per cui è giudizio, né presso la loro prima scelta, né presso le altre sedi opzionate), avendo un punteggio effettivamente basso ed occupando una correlata posizione in graduatoria molto lontana da quella dell’ultimo candidato che ha occupato il posto utile.
Nel caso all’esame, in definitiva, deve confermarsi il ragionamento logico-giuridico seguito dal TAR circa l’insussistenza di un interesse concreto, attuale e specifico degli odierni istanti allo scorrimento per quanto concerne il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, non avendo i medesimi alcuna chance di raggiungere il risultato sperato, per la considerevole distanza in termini di punteggio e di ordine in graduatoria rispetto all’ultimo candidato con proficua collocazione.

Contenuto sentenza

Pubblicato il 21/03/2023
N. 02858/2023REG.PROV.COLL.
N. 05042/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5042 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] Crescenti e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di [#OMISSIS#], Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Policlinico, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Polo Pontino, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” S. [#OMISSIS#], Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi di [#OMISSIS#], Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Vercelli “[#OMISSIS#]”, Università degli Studi di Verona, in persona del rispettivo Rettore pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Università degli Studi di Modena e Reggio [#OMISSIS#], Università degli Studi [#OMISSIS#] “Alma Mater Studiorum”, Università degli Studi Brescia, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi Catania, Università “Magna Græcia” di Catanzaro, Università degli Studi [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] – Chieti, Università degli Studi Molise, Università degli Studi [#OMISSIS#], Università degli Studi [#OMISSIS#], Università degli Studi [#OMISSIS#], Università degli Studi Genova, Università degli Studi L’Aquila, Università degli Studi [#OMISSIS#], Università degli Studi Milano, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Pavia, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Pisa, Università Politecnica delle Marche – Ancona, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università La Sapienza Polo Pontino – Latina, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi di [#OMISSIS#] – Fisciano, Università degli Studi Siena, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Trieste, Università degli Studi Udine, Università degli Studi dell’Insubria – Varese, Università del [#OMISSIS#] Orientale, Università degli Studi Verona, in persona del rispettivo Rettore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

[#OMISSIS#] Nicolai, [#OMISSIS#] Butti e [#OMISSIS#] Costa, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza, n. 11358/2020, resa tra le parti

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’università e della ricerca e delle Università di cui all’epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il Cons. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];

Udito l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. I signori [#OMISSIS#] Crescenti e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] hanno impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza n. 11358 del 4 novembre 2020, con cui il TAR del Lazio, sede di Roma, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai medesimi e da altri ricorrenti (che non hanno proposto appello) per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento di non ammissione degli istanti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria presso le Università di cui all’epigrafe per l’anno accademico 2018/2019, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti ad esso presupposti, fra cui: la graduatoria unica, i successivi scorrimenti, gli avvisi, i bandi con cui le Università hanno istituito il numero programmato e gli atti con cui hanno determinato la potenziale offerta formativa; più a monte, le disposizioni interministeriali del 2018 recanti le Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2018-2019; il Decreto Ministeriale del 26 aprile 2018 n. 337 recante le Modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale per l’a.a. 2018/2019; il Decreto Ministeriale del 14 [#OMISSIS#] 2018 n. 385 recante le Modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua [#OMISSIS#] a.a. 2018-2019; il Decreto Ministeriale n. 523 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto la Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a.2018/2019; il Decreto Interministeriale n. 524 del 28 giugno 2018 concernente la Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2018/2019; il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il quale è stata

costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai

corsi di laurea e tutti gli atti e i verbali redatti dalla suddetta Commissione.

2. A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti rappresentavano di avere partecipato, in data 4 settembre 2018, alla prova unica selettiva per l’accesso al corso di medicina e chirurgia, riportando i seguenti punteggi: nei limiti dell’interesse degli odierni appellanti, Crescenti [#OMISSIS#] conseguiva presso l’Università di [#OMISSIS#] il punteggio di 23,40 con collocazione al 474° posto; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] otteneva invece presso l’Università di Tor Vergata il punteggio di 29,10 con collocazione al 26908° posto).

Essi prospettavano, quindi, i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 [#OMISSIS#] 1989 n. 168 (autonomia universitaria) – Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti – Eccesso di potere – illogicità – sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del [#OMISSIS#] procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – T.A.R. del Lazio, Sezione III bis, sentenza n. 2788/09 – Segnalazione, pubblicata in data 21 aprile 2009, da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Osservazioni in merito alle modalità di individuazione del numero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea in odontoiatria);

II. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione. – Violazione del principio dell’anonimato. Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio;

III. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33 e 34 Cost. – artt. 3 L. n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175). – Mancanza degli atti presupposti. Eccesso di potere – illogicità – sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del [#OMISSIS#] procedimento;

IV. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 [#OMISSIS#] 1989 n.168 (autonomia universitaria) – Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti – Eccesso di potere – illogicità – Violazione del [#OMISSIS#] procedimento;

V. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa 17 applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti – Eccesso di

potere – illogicità – Violazione del [#OMISSIS#] procedimento;

VI. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Eccesso di potere – illogicità – Violazione del [#OMISSIS#] procedimento. – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione. – Eccesso di potere per carenza di par condicio e

trasparenza;

VII. Violazione artt. 3, 24, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione Legge 23 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione Legge. n. 264 del 2 agosto 1999 – Violazione e falsa applicazione Decreto Ministeriale 28 giugno 2012 n. 196 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione. – Eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio;

VIII. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 [#OMISSIS#] 1989 n. 168 (autonomia universitaria) – Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti – Eccesso di potere – illogicità – sviamento (per carente od insufficiente motivazione).

3. Con l’ordinanza n. 2695 del 1° marzo 2019, il TAR del Lazio ha sottoposto al contraddittorio fra le parti la questione della ammissibilità del ricorso collettivo, con la motivazione che “i motivi di gravame prospettati potrebbero essere dichiarati inammissibili per genericità e potenziale conflitto di interessi tra i proponenti, i quali, a prescindere dalla specificazione dei punteggi rispettivamente conseguiti, espongono censure eterogenee e non necessariamente coerenti con gli interessi di tutti, giacché solo alcuni dei ricorrenti risulterebbero decaduti dalla graduatoria e, quindi, non più

interessati alla promozione di motivi (come quello finalizzato all’ampliamento dei posti da mettere a concorso), che non abbiano carattere meramente demolitorio dell’intera procedura”.

4. Con la successiva ordinanza n. 3457 del 4 giugno 2019, il medesimo TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza cautelare con la motivazione “[…] Rilevato il carattere assorbente, nel [#OMISSIS#] di specie, di una questione preliminare di ammissibilità del gravame, tenuto conto dei limiti che caratterizzano il ricorso collettivo, proponibile – per pacifica giurisprudenza – soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti; Ritenuto evidente che, nei predetti ricorsi collettivi, sia potenzialmente conflittuale la situazione di soggetti, non utilmente collocati in una graduatoria, per l’impossibilità di configurare in modo univoco la cosiddetta “prova di resistenza” (inerente il risultato utile, perseguibile in via giudiziale, quale fonte di legittimazione al ricorso), date le diverse posizioni occupate dai singoli; […]Considerato che i motivi di gravame prospettati potrebbero essere dichiarati inammissibili per genericità e potenziale conflitto di interessi tra i proponenti, dei

quali in ricorso non sono neppure specificati i punteggi rispettivamente conseguiti; […]”.

5. Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con l’ordinanza n. 5087 del 8 ottobre 2019, riformando la suddetta ordinanza, ha accolto l’istanza cautelare di primo grado e ha ammesso gli istanti ai corsi di laurea indicati in prima o diversa opzione, con riserva.

6. Il MIUR non ha dato esecuzione alla predetta ordinanza.

7. Nell’impugnare la sentenza, gli odierni istanti hanno lamentato l’erroneità del ragionamento logico-giuridico posto dal primo [#OMISSIS#] a sostegno della declaratoria di inammissibilità del ricorso, argomentando intorno a tre ordini di considerazioni.

La prima considerazione è che il sistema congeniato dal Ministero per la formazione e lo scorrimento della graduatoria unica impedirebbe al candidato sia di potere formulare specifiche censure avverso l’ordine della graduatoria, sia di fornire la cd. prova di resistenza in ordine al proprio posizionamento all’interno della stessa.

La seconda considerazione è che la qualificazione dell’azione e del suo contenuto deve essere effettuate dal [#OMISSIS#] secondo un criterio di apprezzamento che necessariamente tenda a salvaguardare, per quanto possibile, l’accesso al giudizio e alla sua definizione con decisione nel merito. Una interpretazione restrittiva o irragionevolmente formalistica, a loro dire, per un verso si tradurrebbe in un vulnus per l’inviolabile diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. (ribadito anche dall’art. 13 CEDU), per altro verso, invece, finirebbe con il costituire, essa stessa, una limitazione di tale diritto.

La terza considerazione è che il ricorso ha contestato, fra l’altro, le reali capacità ricettive degli atenei, sicché l’aumento dei posti disponibili eliderebbe alla radice il pericolo, anche astratto, di conflittualità interna fra le posizioni dei ricorrenti.

8. Nel costituirsi in giudizio, il Ministero dell’istruzione e della ricerca e le Università interessate hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di

interessi tra i ricorrenti e l’inammissibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, non avendo gli istanti provveduto ad effettuare la dichiarazione prevista dal D.M. n. 337/2018, All. II, punto 10 lett. d).

Nel merito, hanno comunque insistito per il rigetto del ricorso atteso il mancato superamento della prova di resistenza e l’impossibilità di utile collocazione degli istanti nel corso di laurea per cui è giudizio.

Soltanto l’Università degli Studi di Padova ha preliminarmente eccepito anche il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio, in considerazione del fatto che gli appellanti non risultano pre-immatricolati presso l’Ateneo, né è emerso che essi si siano successivamente iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, neppure in esecuzione dell’ordinanza cautelare di accoglimento del Consiglio di Stato, senza contare il fatto che gli istanti non hanno presentato alcuna domanda nei confronti dell’Ateneo, né svolto la prova di ammissione presso lo stesso.

9. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, memorie integrative e note di udienza.

10. All’udienza pubblica del 31 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione nei confronti dell’Università degli Studi di Padova, trattandosi di questione che afferisce alla corretta instaurazione del rapporto processuale.

Il Collegio ritiene che l’eccezione sia fondata e che la stessa debba essere, pertanto, accolta, in quanto gli odierni istanti non hanno mai formulato alcuna domanda nei confronti dell’Ateneo in questione.

Occorre anche rilevare, a questo proposito, che nel primo grado del giudizio la domanda di annullamento era stata in effetti proposta da un altro ricorrente che si era collocato [#OMISSIS#] graduatoria con il punteggio di 32,60 e che aspirava ad iscriversi presso l’Ateneo di Padova (l’[#OMISSIS#] studente immatricolato aveva conseguito il punteggio soglia di 49.40), ma il suddetto ricorrente non ha poi proposto appello avverso la sentenza del TAR, apprestandovi acquiescenza, con la conseguenza che alcuna ulteriore pretesa può essere azionata nel presente grado nei confronti del suddetto Ateneo.

12. Nel merito, il Collegio ritiene che l’appello non sia fondato e che lo stesso debba essere, pertanto, respinto.

Più in particolare, il Collegio ritiene che siano decisive, nel senso della reiezione del gravame, le seguenti considerazioni.

In linea generale, va ribadito il principio secondo cui il ricorso collettivo che sia presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto è ammissibile nel solo [#OMISSIS#] in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 1° giugno 2020, n. 3449).

Senonché, la validità del principio, evocato dalla parte appellante [#OMISSIS#] sua astratta formulazione, va vagliata sul piano pratico, occorrendo la verifica in concreto della posizione occupata dagli istanti rispetto alla graduatoria in generale.

Sotto questo specifico aspetto, sono corrette le affermazioni che la parte appellante fa circa il fatto che il ricorso di primo grado abbia censurato, fra l’altro, anche l’illegittimità degli atti di determinazione del fabbisogno, e che la giurisprudenza della Sezione, consolidatasi con riferimento all’anno accademico 2018/2019, oggetto anche del presente contenzioso, abbia dato atto dell’avvenuto annullamento della determinazione del contingente dei posti rispetto alle effettive capacità ricettive degli Atenei (Consiglio di Stato, sentenze 11 settembre 2020, n. 5429 e 15 gennaio 2021, nn. 476 e 478).

Tuttavia, secondo l’ordine delle questioni (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 5/2015), è preliminare l’attività di verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione in generale (legittimazione attiva e interesse al ricorso) e di quelle del ricorso collettivo in particolare (omogeneità delle situazioni giuridiche e mancanza di conflittualità interna, anche solo potenziale, fra le medesime), rispetto all’esame del merito delle domande proposte, quando tali condizioni appaiono difettare prima facie, sulla base di elementi oggettivi immediatamente ritraibili dagli atti processuali e dai documenti di causa.

Rimane imprescindibile per i ricorrenti, infatti, dimostrare la prova di resistenza, ovverossia che, in ipotesi di accoglimento del ricorso, si avrebbe diritto a un punteggio mediante il quale ci si troverebbe immediatamente a ridosso dell’[#OMISSIS#] immatricolato e che tale condizione ricorra in modo omogeneo tra i ricorrenti.

Nel [#OMISSIS#] all’esame, tale circostanza non è stata oggetto né di specifica allegazione, né di dimostrazione, essendosi le parti appellanti limitate a prospettare l’impossibilità di ricostruire le rispettive posizioni in graduatoria.

Senonché il Collegio, nel mentre ribadisce il principio, consolidato [#OMISSIS#] giurisprudenza amministrativa, secondo cui la prova di resistenza può essere fornita anche in termini astratti, soprattutto quando viene in rilievo, come in questo [#OMISSIS#], una graduatoria unica nazionale, tiene comunque a precisare che, sulla base del principio di effettività della tutela e dell’effetto utile che scaturisce dall’annullamento degli atti impugnati, comportante ex sé la riedizione del potere, non possa mai prescindersi da un giudizio prognostico circa la prossimità della posizione del candidato (o di quella presumibile alla quale lo stesso avrebbe diritto) rispetto alla graduatoria esistente.

Risulta corretta, in definitiva, l’argomentazione difensiva delle parti appellate, secondo cui il fatto che ogni candidato abbia la facoltà di formulare diverse opzioni di sede, non incide in alcuna maniera sulla sua possibilità di ingresso al corso di laurea desiderato, purché egli abbia conseguito (o dimostrato di potere conseguire) un punteggio tale da poterlo – almeno in astratto – prendere in

considerazione per quello specifico Ateneo prescelto.

Sotto questo aspetto, come risulta dalle schede individuali (cfr. All. 1.A ed All. 1.B dell’indice- foliario), le parti appellanti non risultano avere alcuna possibilità di utile collocazione nel corso di laurea per cui è giudizio, né presso la loro prima scelta, né presso le altre sedi opzionate), avendo un punteggio effettivamente basso ed occupando una correlata posizione in graduatoria molto lontana da quella dell’[#OMISSIS#] candidato che ha occupato il posto utile (segnatamente, Crescenti [#OMISSIS#], per il corso di medicina e chirurgia presso l’Università di [#OMISSIS#], ha conseguito il punteggio di 23,40 con collocazione al 474° posto; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per il corso di medicina e chirurgia presso l’Università di Tor Vergata, ha ottenuto il punteggio di 29,10 con collocazione al 26908° posto).

Nel [#OMISSIS#] all’esame, in definitiva, deve confermarsi il ragionamento logico-giuridico seguito dal TAR circa l’insussistenza di un interesse concreto, attuale e specifico degli odierni istanti allo scorrimento per quanto concerne il summenzionato corso di laurea in Medicina e Chirurgia, non avendo i medesimi alcuna chance di raggiungere il risultato sperato, per la considerevole distanza in termini di punteggio e di ordine in graduatoria rispetto all’[#OMISSIS#] candidato con proficua collocazione e circa la disomogeneità delle pretese azionate con il ricorso di primo grado (alcune dirette al travolgimento dell’intera procedura e altre alla rideterminazione della graduatoria e dei posti disponibili).

Né l’appello ha introdotto specifici ed oggettivi elementi di prova sulla base dei quali potere affermare il contrario.

Se quanto appena illustrato rileva sul piano della verifica delle condizioni dell’azione in generale, non va inoltre sottaciuta la correttezza del ragionamento seguito dal TAR anche in ordine alla verifica delle condizioni particolari del ricorso collettivo, che parimenti l’appello non è riuscito a scalfire.

Più nel dettaglio, il TAR ha motivato che “date le diverse posizioni occupate dai singoli, con configurabilità di possibili censure “comuni” solo nei seguenti casi:

a) prospettazione di vizi implicanti, ove ne sia riconosciuta la sussistenza, annullamento dell’intera procedura, con nuove opportunità per tutti gli originari concorrenti non ammessi, a seguito di ripetizione della prova;

b) rivendicazione di posti aggiuntivi, tali da assicurare ai medesimi non ammessi nuove possibilità di soddisfacimento della pretesa azionata, ove collocati in posizione utile, per corrispondente scorrimento della graduatoria.

Ma in realtà, nessuna delle due ipotesi enunciate può essere prospettata [#OMISSIS#] specie, in quanto: sotto il primo profilo (a), vi è contraddittorietà delle censure caducatorie proposte rispetto alla richiesta immatricolazione da parte dei ricorrenti (cfr. per il principio, fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 4362/17 del 9 ottobre 2017, nonché sentenze 18 settembre 2017, n. 4358 e 8 febbraio 2016, n. 506; TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenza 11 febbraio 2019, n. 1789); quanto al secondo punto (b), poiché la correttezza delle valutazioni, effettuate dall’Amministrazione per determinare il numero dei posti da mettere a concorso, postula adeguata istruttoria e – in [#OMISSIS#] di accoglimento – annullamento della previsione al riguardo contenuta nel bando, con conseguente scorrimento erga omnes della graduatoria, senza che al momento risulti possibile – in rapporto alle posizioni dei singoli candidati – alcun apprezzamento della ricordata prova di resistenza”.

L’appello non ha introdotto neppure in questo [#OMISSIS#] elementi specifici di critica avverso il ragionamento del primo [#OMISSIS#], limitandosi ad esporre considerazioni di carattere generale sulla proponibilità del ricorso collettivo (precisamente, dalla pagina 5 alla pagina 6 del ricorso in appello), e per il resto limitandosi a riproporre espressamente tutte le originarie censure di primo grado.

13. In definitiva, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Università degli Studi di Padova e va respinto l’appello.

14. Le spese del giudizio possono compensarsi in considerazione delle particolari ragioni e delle specifiche circostanze di fatto poste a base della decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5042/2021, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Università degli Studi di Padova e respinge l’appello.

Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] Chieppa, [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere