TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 10 febbraio 2016, n. 31

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Commission esaminatrice-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2016-02-10
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore, il giudizio espresso dalle Commissioni esaminatrici, essendo caratterizzato da discrezionalità tecnica, è soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta illogicità, discriminatorietà o del palese travisamento dei fatti o dei presupposti di fatto. Sono, in sostanza, da ritenersi rilevabili e apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni che, per la loro manifesta irrazionalità, rivelino il cattivo uso del potere amministrativo, sì da far ritenere che il giudizio reso sia frutto di errori ovvero il risultato di criteri impropri volti al raggiungimento di finalità estranee a quelle sottese alla formulazione della graduatoria. Sicché, la verifica di legittimità dell’operato dell’Amministrazione va condotta nell’alveo dei principi affermati dalla prevalente giurisprudenza amministrativa emanata in subjecta materia, non per giungere ad una non consentita riedizione delle valutazioni tecniche già rese dall’organo a ciò preposto con l’uso dell’ampia discrezionalità ad esso esclusivamente attribuita, bensì per verificarne la conformità a legge e la coerenza ed uniformità di applicazione del metro di giudizio.

Contenuto sentenza

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