Pubblicato il 29/03/2023
N. 03250/2023REG.PROV.COLL.
N. 09580/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9580 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] 14;
contro
Università della [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
[#OMISSIS#] Imbrogno, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC albertosaggiomo@avvocatinapoli.legalmail.it;
Università della [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC [#OMISSIS#].macri@avvocatirossano.legalmail.it e adelegreco@pec.it;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] (Sezione Prima) n. 01538/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Imbrogno e dell’Università della [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’appellante e [#OMISSIS#] Saggiomo per parte controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso introduttivo proposto per l’annullamento del decreto rettorale dell’Università della [#OMISSIS#], con cui sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice nominata per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010, per il settore concorsuale 05/D1, settore scientifico disciplinare BIO/09 (fisiologia), presso il dipartimento di biologia, ecologia e scienze della terra dell’Università della [#OMISSIS#] (DIBEST).
Alla luce degli esiti del ricorso principale il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti, con il quale parte ricorrente impugnava la proposta di chiamata della controinteressata quale professore universitario di II Fascia.
Tali atti venivano impugnati per illegittimità derivata dai medesimi vizi già denunciati con il ricorso principale.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
La ricorrente contestava la legittimità dell’attività della commissione la quale, sia in punto di valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti (art. 3 del D.M. 344 del 2011) sia in punto di valutazione dell’attività di ricerca scientifica (art. 4 del D.M.) sia ancora in punto di valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4, comma 3 del medesimo D.M.) – avrebbe a suo dire sistematicamente proceduto ad una capziosa ed illegittima (s)valutazione dei suoi titoli e dall’altro, ad una sopravalutazione dei titoli della candidata poi risultata vincitrice.
In sintesi il Tar ha ritenuto che la ricorrente, analizzando singolarmente i singoli criteri e subcriteri, piuttosto che dimostrare un’evidente insostenibilità ed illogicità del giudizio complessivo posto in essere dalla Commissione tenda a rinnovare in sede giurisdizionale un’attività di valutazione comparativa già svolta in via amministrativa, rispetto alla quale, però, non è dato rinvenire, nel suo complesso ed in disparte l’opinabilità delle scelte (rientrante nel merito insindacabile), una situazione di evidente irragionevolezza come tale censurabile.
2.1 Si sono costituite in giudizio per resistere all’appello l’Università della [#OMISSIS#] e la controinteressata [#OMISSIS#] Imbrogno.
L’appello è infondato.
Il collegio condivide l’osservazione generale, contenuta [#OMISSIS#] sentenza appellata, secondo cui la ricorrente, analizzando singolarmente i singoli criteri e subcriteri, piuttosto che dimostrare un’evidente insostenibilità ed illogicità del giudizio complessivo posto in essere dalla Commissione, vorrebbe rinnovare in sede giurisdizionale un’attività di valutazione comparativa già svolta in via amministrativa, rispetto alla quale, però, non è dato rinvenire, nel suo complesso ed in disparte l’opinabilità delle scelte (rientrante nel merito insindacabile), una situazione di evidente irragionevolezza come tale censurabile.
2.2 Secondo parte appellante la commissione una volta insediata, anziché specificare e dettagliare i criteri da utilizzare per la valutazione comparativa dei candidati, si sarebbe limitata a riportare pedissequamente le generiche previsioni di cui al DM 344/2011.
2.2 – bis La censura è infondata perché la commissione ha effettuato la valutazione non solo sulla base dei criteri e degli standard qualitativi di cui al d. m. n° 344 del 2011, ma anche sulla base degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal dipartimento e ritenuti necessari per il posto messo a concorso, così come riportati all’art. 1 del bando, come si desume dal verbale d’insediamento della commissione.
Si tratta di criteri che nel loro insieme guidano la commissione a garantire imparzialità e trasparenza nell’esercizio dei poteri di discrezionalità tecnica.
La commissione infatti individuava così i seguenti specifici criteri, come da d. m. n° 344/2011:
a) valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti, attraverso:
-) numero dei corsi di insegnamento tenuti presso l’Università degli Studi della [#OMISSIS#] e presso altre Università e continuità della tenuta degli stessi con particolare riferimento [#OMISSIS#] insegnamenti del SSD BIO/09 ed ai corsi di cui gli stessi hanno assunto la titolarità;
-) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
-) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
-) quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
b) valutazione dell’attività di ricerca scientifica, attraverso:
-) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione [#OMISSIS#] stessi;
-) conseguimento della titolarità di brevetti;
-) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
-) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Inoltre, ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione prevedeva, sulla base di quanto stabilito dal predetto D.M. n. 344/2011:
-) la valutazione ponderata delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali;
-) la valutazione in maniera ponderata della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
-) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
-) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
-) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
-) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento dell’apporto individuale del ricercatore nel [#OMISSIS#] di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
La commissione faceva altresì riferimento ai seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) “impact factor” totale;
4) impact factor” medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
2.3 L’appellante lamenta che la commissione, relativamente al macrocriterio “valutazione dell’attività di ricerca” abbia di fatto omesso qualsiasi giudizio e si sia limitata, invece, a fotografare i due [#OMISSIS#] curriculari.
La commissione avrebbe anche descritto l’attività di ricerca documentata da ciascun candidato in modo volutamente piatto ed acritico, tale da uniformare i candidati, così celando/mascherando la differenza esistente tra gli stessi.
Tale descrizione non avrebbe consentito di ricostruire l’iter logico che ha portato la commissione a preferire un candidato rispetto all’altro.
2.3 – bis. La censura è infondata.
Infatti, come si è correttamente espresso sul punto il Tar, la Commissione si è così espressa:
– la candidata [#OMISSIS#] “ha ottenuto riconoscimenti per la sua attività scientifica, tra i quali è stata invited speaker a congressi, vincitrice di un award per comunicazione scientifica, componente dell’editorial board di una rivista ISI e Referee per diverse riviste internazionali. Ha ottenuto finanziamenti per progetti di ricerca scientifica inerenti al settore concorsuale. Molteplici sono le collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali”;
– la candidata Imbrogno “ha ottenuto finanziamenti per progetti di ricerca scientifica inerenti al settore concorsuale ed ha partecipato a molte collaborazioni scientifiche a livello sia nazionale sia internazionale. Riconoscimenti della sua attività scientifica sono anche indicati da partecipazioni a congressi scientifici come invited speaker. La candidata svolge attività di Referee per diverse riviste scientifiche internazionali”.
Ne consegue che tanto per la appellante quanto per la controinteressata sono state evidenziate, e dunque valorizzate, l’attitudine alla ricerca e alla capacità di attrarre fondi per la ricerca, di modo che non si ritiene di pregio l’assunto di parte ricorrente sull’asserita situazione di svalutazione della sua posizione (nel senso di aver la Commissione abbia solo apparentemente “fotografato” i due [#OMISSIS#] curriculari), non essendo evincibili, sul punto, elementi specifici e pregnanti dai quali inferire una significativa illogicità o un travisamento dei presupposti di fatto, idonei a mettere in discussione – per quanto consentito in sede giurisdizionale – la correttezza delle valutazioni della Commissione, i cui apprezzamenti (in merito alla rilevanza, a fini valutativi, della temporalità e della numerosità di progetti, riconoscimenti o finanziamenti) sono comunque presenti nel giudizio.
Inoltre la valutazione dell’attività di ricerca ha concorso insieme [#OMISSIS#] altri criteri di valutazione a determinare la preferenza dei candidati.
2.4 L’appellante lamenta che [#OMISSIS#] valutazione dell’attività di ricerca la commissione avrebbe omesso di rilevare i numerosi errori presenti nel CV della vincitrice.
Ritiene che tra i progetti presentati dalla dr.ssa Imbrogno sotto la voce finanziamenti per l’attività scientifica:
i) il primo di cui risulta coordinatore (2017) non sarebbe un progetto, ma una convenzione con un ente;
ii) il secondo di cui risulta partecipante non sarebbe stato finanziato dal MIUR ma solo in minima parte dall’ateneo;
iii) il progetto POR [#OMISSIS#] 2007-2013 di cui risulta coordinatore non sarebbe un progetto ma il finanziamento di un assegno di ricerca;
iv) il finanziamento della Provincia di [#OMISSIS#] a favore del Master non sarebbe un progetto di ricerca ma un sostegno alla didattica;
v) i progetti di ricerca dell’ateneo ex 60% non sarebbero bandi competitivi ma finanziamento ordinario a tutti i ricercatori.
2.4 –bis. La censura è infondata perché la commissione ha specificamente valutato nell’ambito di tali progetti la capacità di ottenere finanziamenti per progetti di ricerca scientifica.
L’appellante non ha dimostrato il contrario.
2.5 L’appellante lamenta che con riferimento al sotto criterio della “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione [#OMISSIS#] stessi” la commissione avrebbe pure ignorato l’attività di direzione di laboratori di ricerca delle due candidate.
2.5 – bis. La censura è infondata.
Resiste alla censura dell’appellante la motivazione della sentenza appellata, secondo cui l’appellante non ha prodotto alcun atto formale dal quale si possa evincere la sussistenza di tali titoli.
Quanto sopra risulta confermato dalla memoria della controinteressata, che fa riferimento ai verbali dei Consigli di Senato Accademico cui spetta la ratifica dell’Istituzione dei laboratori dipartimentali e dei responsabili degli stessi, in cui i titoli cui fa riferimento l’appellante non risultano.
2.6 Anche con riferimento al macro-criterio della “valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti l’appellante lamenta la commissione avrebbe omesso di esprimere un giudizio di valore e/o qualitativo dell’attività svolta dai singoli candidati, limitandosi ad una mera descrizione/fotografia dei loro [#OMISSIS#] curriculari.
La commissione avrebbe così illegittimamente azzerato la portata selettiva di tali macro-criteri.
2.6 – bis. La censura è infondata.
La commissione, con riferimento alla controinteressata, ha accertato l’avvenuto svolgimento della seguente attività didattica:
“la candidata ha svolto attività didattica ininterrottamente dal 2003 quale titolare di molti Corsi di insegnamento, tutti interni al SSD BIO/09, e, dal 2005, in qualità di Componente del Collegio docente del Corso di Dottorato di Ricerca in Biologia Animale e, più recentemente, del Corso di Dottorato in Scienze della [#OMISSIS#]. La Candidata, inoltre, svolge funzioni di docenza in Scuole dì Specializzazione e Master di I e di II livello, per quest'[#OMISSIS#] fungendo anche da Coordinatore scientifico. La Candidata ha svolto anche una cospicua attività didattica integrativa, organizzativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti fra cui il tutoraggio di dottorandi, di specializzandi e di assegnista di ricerca ed è stata tutor per tirocini curricolari di formazione e orientamento per corsi di laurea triennali.”
Con riferimento all’appellante la commissione ha accertato l’avvenuto svolgimento della seguente attività didattica:
la candidata ha svolto attività didattica continua quale titolare di Corsi di insegnamento tutti interni al SSD BIO/09 in diversi corsi di laurea con elevato grado di soddisfazione degli studenti ed in corsi post-laurea. La Candidata ha svolto anche attività didattica integrativa, organizzativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti, in particolare seguendo gli studenti per tesi di laurea, di dottorato e Master di I livello. E’ [#OMISSIS#] o Componente di numerose commissioni di esami di profitto. Dal 2003 al 2016 è stata membro del Collegio del dottorato di Ricerca in Biologia Animale prima e in Scienze della [#OMISSIS#] presso Unical dopo. Attualmente, è membro aggregato del dottorato di Ricerca in Scienze della [#OMISSIS#] presso Unical.”
Il collegio osserva che la commissione ha specificamente delineato il profilo di attività didattica svolta con ciò motivando congruamente le ragioni di preferenza.
2.7 L’appellante ritiene che, anche con riferimento al macro-criterio relativo alla “valutazione delle pubblicazioni scientifiche”, non sia possibile comprendere l’iter logico che ha seguito la commissione per giungere alla propria decisione finale.
Secondo l’appellante non corrisponderebbe al vero che tutte le pubblicazioni presentate dalla dr.ssa Imbrogno sarebbero indicizzate ISI, ma solo 30 delle 32 pubblicazioni vantate.
Con riferimento alle pubblicazioni della controinteressata ritiene quanto segue:
– la pubblicazione 25 non sarebbe un lavoro in extenso come dichiarato, ma una semplice nota di sole due pagine pag 85-86;
– la rivista su cui è pubblicata tale nota non solo non sarebbe indicizzata ISI, ma risulta presente sul database scopus con un indice di citazione di 0.04 e non 1.2 o 0.57 come dichiarato dalla Imbrogno;
– relativamente alla pubblicazione sub n. 5 la dr.ssa Imbrogno avrebbe dichiarato che la stessa sarebbe pubblicata sulla rivista “Current Medicinal Chemistry” con IF attuale di 3.25, si tratterebbe però all’evidenza di un falso poiché tale lavoro risulta invece pubblicato sulla rivista “Current Medicinal Chemistry: Immunology, Endocrine and Metabolic Agents” che sarebbe una rivista priva di IF;
– la dr.ssa Imbrogno dichiara sulle 32 pubblicazioni un IF totale di 87.7 (IF medio su 30= 2.92) riferito all’anno di pubblicazione ed un IF totale di 97.56 (IF medio su 30= 3.25) come dato aggiornato, ciò mentre, dai dati ufficiali ISI risulterebbero questi differenti valori: IF totale di 82.957 (IF medio su 28= 2.96) riferito all’anno di pubblicazione ed un IF totale di 61.558 (IF medio su 26= 2.36) come dato aggiornato.
Contesta la motivazione della sentenza appellata sul punto, secondo cui “non spetta alla Commissione effettuare le verifiche amministrative in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, circostanza da cui discende l’infondatezza della censura”.
Ritiene non motivato il “giudizio” della commissione sulla produzione scientifica, perché farebbe riferimento a due laconiche asserzioni secondo cui la produzione scientifica della Imbrogno sarebbe di “qualità elevata”, mentre quella della ricorrente sarebbe di soltanto di “buona qualità”.
Al contrario di quanto ritenuto dalla commissione, il numero di citazioni e l’IF sarebbero superiori per l’appellante.
L’appellante ritiene altresì non motivato il giudizio della collocazione editoriale delle pubblicazioni, ritenuta “buona o [#OMISSIS#]” per la vincitrice e solamente “buona” per l’appellante.
L’appellante avrebbe presentato all’interno delle 15 pubblicazioni molti più lavori in fascia alta (Q1 e Q2) rispetto alla dr.ssa Imbrogno.
Secondo l’appellante soltanto ad un osservatore distratto la produzione scientifica della dr.ssa Imbrogno potrebbe risultare in sensibile aumento negli anni più recenti e ciò solo in quanto quest’[#OMISSIS#] ha dichiarato dal 2012 ben 16 pubblicazioni su riviste internazionali e tre capitoli di libro.
Senonché, ove la commissione avesse verificato la veridicità di quanto affermato/dichiarato dalla candidata, si sarebbe accorta, innanzitutto, che le pubblicazioni non sono 16 ma piuttosto 14:
– una, infatti, sarebbe una mera nota (25 dell’elenco);
– una sarebbe un capitolo di libro (31 dell’elenco);
La commissione avrebbe dovuto rilevare che di queste 14 pubblicazioni solo 10 sono lavori scientifici mentre 4 sono reviews.
Laddove per review si intende lo studio di un argomento attraverso una mera disamina critica dei lavori originali pubblicati fino a quel momento da soggetti terzi: non è pertanto un lavoro sperimentale.
Ciò mentre per articolo scientifico si intende il resoconto di uno studio completo e originale, con struttura ben definita e [#OMISSIS#] (introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, conclusione, bibliografia).
Peraltro, secondo l’appellante, anche con riferimento ai soli 10 lavori scientifici prodotti dal 2012 risulta che dr.ssa Imbrogno avrebbe un ruolo prevalente (primo o [#OMISSIS#] nome) solo in 5 di essi (nn. 29, 28, 24, 22, 21), un ruolo paritetico in uno (n. 17), mentre, negli altri 4 (nn. 32, 30, 19,18), avrebbe un ruolo decisamente secondario.
L’affermazione della commissione, secondo cui la produzione della dr.ssa Imbrogno sarebbe negli ultimi anni in sensibile aumento, ove attentamente verificata, risulterebbe in realtà errata/sviata, visto che non terrebbe conto del [#OMISSIS#] numero delle pubblicazioni e neppure della natura oggettiva di tale produzione.
Altrettanto sviata sarebbe la contestuale affermazione relativa alla leggera flessione della produzione scientifica della ricorrente relativamente all’[#OMISSIS#] periodo.
2.7 – bis. La censura è infondata.
Il collegio osserva che, con riferimento alle pubblicazioni, la commissione ha fatto riferimento ai seguenti [#OMISSIS#].
Per la controinteressata: “la produzione scientifica complessiva della candidata consiste in 32 !avori in extenso, tutte in riviste indicizzate lSI, e 4 capitoli di libro dal 2001 ad ora. La produzione scientifica, di qualità elevata, è pienamente coerente con la tipologia dell’impegno scientifico richiesto dal bando dì selezione, risulta continua sia in termini temporali sia in termini di tematiche affrontate, è caratterizzata da una buona o [#OMISSIS#] collocazione editoriale su riviste di rilievo internazionale e risulta in sensibile aumento negli anni più recenti. Nell’ambito delle 15 pubblicazioni presentate a valutazione, l’ impact factor medio per pubblicazione e l’indice delle citazioni bibliografiche, opportunamente normalizzati in funzione dell’arco temporale della produzione e sulla base di criteri riconosciuti [#OMISSIS#] comunità scientifica internazionale di riferimento, complessivamente, risultano rispettivamente di [#OMISSIS#] e di ottimo livello e l’apporto individuale della candidata alle attività di ricerca e sviluppo eseguite in collaborazione risulta ben enucleabile ed è preminente in 5 pubblicazioni nelle quali è [#OMISSIS#] autore e 9 pubblicazioni nelle quali è primo autore. Inoltre, è correspondìng author in 10 delle 15 pubblicazioni.”
Per l’appellante: “la produzione scientifica complessiva consiste in 33 lavori in extenso, 30 dei quali in riviste 151, e 6 capitoli di libro dal 1994 ad ora. Sono presenti inoltre numerosi contributi a congressi nazionali e internazionali. Tale produzione, di buona qualità, è pienamente coerente con la tipologia dell’impegno scientifico richiesto dal bando di selezione, risulta continua in termini temporali, anche se con una leggera flessione negli anni più recenti, e nelle tematiche affrontate, ed è caratterizzata da una buona collocazione editoriale su riviste di rilievo internazionale. Nell’ambito delle 15 pubblicazioni presentate a valutazione, l’impact factor medio per pubblicazione e l’indice delle citazioni bibliografiche, opportunamente normalizzati sia in funzione dell’arco temporale della produzione sia sulla base di criteri riconosciuti [#OMISSIS#] comunità scientifica internazionale di riferimento, risultano entrambi di buon livello e l’apporto individuale della candidata alle attività di ricerca e sviluppo eseguite in collaborazione è enucleabile e risulta preminente in 6 pubblicazioni nelle quali è [#OMISSIS#] autore, e in 4 nelle quali è primo autore.”
Con tale premessa il collegio ritiene di condividere la motivazione sul punto espressa dal Tar, secondo cui:
– l’apprezzamento delle pubblicazioni indicate in curriculum, la formulazione di un giudizio con riferimento a numero, natura, collegialità, continuità e collocazione delle pubblicazioni in riviste internazionali, da considerarsi ai fini della complessiva formulazione del giudizio con riferimento ai singoli candidati, costituisce di [#OMISSIS#] attività riservata all’amministrazione e la sua contestazione sic et simpliciter si sostanzia in un’inammissibile ripetizione dell’apprezzamento di merito dell’Amministrazione;
– nei concorsi a docente universitario l ‘impact factor (cioè il numero di citazioni che una certa pubblicazione ha avuto su riviste in un determinato arco temporale) non è criterio vincolante in via esclusiva per misurare l’originalità scientifica della pubblicazione che è rimessa alla diretta valutazione della commissione;
– le censure di parte appellante finiscono, per un verso, con lo svolgere, di fatto, funzione di integrazione dell’istruttoria alla base del giudizio reso dalla commissione (attività di per sé non consentita in sede giurisdizionale), circostanza, peraltro, ancora più delicata per il fatto che, l’assenza di un vincolo a ricorrere ad una specifica banca dati, rende più marcatamente soggettivo l’apprezzamento della commissione, circostanza da cui si consegue che le deduzioni dell’appellante non possono essere considerate quale “indice rivelatore” di una “discriminazione” nei suoi confronti.
Il collegio osserva che nel proprio giudizio la commissione per la controinteressata ha fatto riferimento ad un giudizio di “[#OMISSIS#] e ottimo livello”, anche con riferimento alla “normalizzazione in funzione dell’arco temporale della produzione ossia la controinteressata ha dimostrato una [#OMISSIS#] produzione scientifica per anno.
La commissione, con riferimento all’appellante, ha fatto riferimento ad un “buon” livello, anche tenuto conto dell’arco temporale della produzione e quindi della circostanza che l’appellante ha riscontrato una leggera flessione negli anni più recenti.
Tale [#OMISSIS#] circostanza non è stata in concreto smentita dall’appellante.
Sotto tale profilo la controinteressata, [#OMISSIS#] memoria depositata in giudizio in data 9 febbraio 2023 (pagina 17,) ha invece evidenziato che “anche considerando che la prof.ssa Imbrogno abbia 29 pubblicazioni, come contestato in ricorso (sempre infondatamente), normalizzando per età accademica, si perviene ad un valore superiore rispetto a quello della dott.ssa [#OMISSIS#], laddove nel mentre per la prof. Imbrogno la media sarebbe di 1,7 lavori/anno (29 pubblicazioni/17anni), per la d.ssa [#OMISSIS#] di appena 1,25 lavori/anno (pari a 30 pubblicazioni/24anni).”
2.8 L’appellante lamenta che la controinteressata “abbia sistematicamente dichiarato il falso” (pagina 26 dell’appello).
2.8 – bis. Il collegio osserva trattasi di censura infondata perché non dimostrata, come risulta confermato dalla circostanza che sul punto l’appellante chiede al collegio di esercitare i propri poteri istruttori.
2.9 L’appellante lamenta che la preferenza accordata alla controinteressata non sarebbe correttamente motivata dalla commissione sulla base di un idoneo giudizio comparativo.
2.9 – bis. La censura è infondata.
Il collegio ritiene che resista alle censure dell’appellante la motivazione della sentenza appellata, secondo cui dall’esame dei verbali di gara si apprezza la formulazione di un giudizio su ciascuno dei candidati, alla luce dei criteri di bando richiamati nel verbale n. 1 e la conseguente valutazione comparativa.
In conclusione l’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese del giudizio d’appello segue la soccombenza in favore dell’amministrazione resistente e dell’avv. [#OMISSIS#] Saggiomo, difensore antistatario della controinteressata Imbrogno [#OMISSIS#], liquidandole, per ciascuna delle parti, in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, [#OMISSIS#] e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante alle spese del giudizio d’appello in favore dell’amministrazione resistente e dell’avv. [#OMISSIS#] Saggiomo, difensore antistatario della controinteressata Imbrogno [#OMISSIS#], liquidandole, per ciascuna delle parti, in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, [#OMISSIS#] e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
IL SEGRETARIO