N. 06818/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10339/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10339 del 2020, proposto da
Jacob Zeitani, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Cianca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] n. 86;
contro
Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata, Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pignatiello, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Giuffre’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ii;
per l’annullamento
– del Decreto Direttoriale numero 1730 del 7.10.2020, pubblicato in data 8.10.2020, adottato dal Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con cui all’esito della Procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 per la chiamata di n. 1 Professore Universitario di Ruolo di Seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Settore Concorsuale 06/E1 – Settore Scientifico disciplinare MED/23 – Chirurgia Cardiaca, veniva decretato l’approvazione degli atti della Commissione esaminatrice della procedura valutativa ed individuato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emesso il bando [#OMISSIS#] Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– del Verbale n. 4 – Relazione Finale, comprensivo di tutti gli allegati adottato dalla Commissione Giudicatrice della procedura in commento in data 21.09.2020 in cui viene assegnato al ricorrente un giudizio inferiore a quello conferito alla Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] risultata poi aggiudicatrice della procedura in parola;
– del Bando adottato con Decreto Direttoriale numero 2915 del 4.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 17.12.2019 – Rif. 1543 adottato dal Rettore dell’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA, (All. 3) con cui, veniva indetta la procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010 per la chiamata di n. 1 Professore Universitario di Ruolo di Seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche per il settore concorsuale e per il settore scientifico disciplinare di seguito elencati: Macrosettore: 06/E– Clinica chirurgica specialistica; Settore concorsuale: 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare; Settore scientifico disciplinare: MED/23 – Chirurgia Cardiaca; Struttura di afferenza: Dipartimento di Scienze Chirurgiche;
– del Verbale n. 1-bis delle operazioni di gara del 28.4.2020, adottato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell’art. 8 del disciplinare, con cui sono stati stabiliti i criteri generali a cui attenersi (contenuti nell’allegato A-Bis) per procedere alla valutazione dei titoli, dell’attività didattica e delle pubblicazioni scientifiche, facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
– di ogni altro atto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per il ricorrente, ancorché non conosciuto.
Accertamento del diritto del Prof. Zeitani ad essere nominato candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata indetta la procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. [#OMISSIS#] Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. Con ricorso depositato il 7 dicembre 2020 e precedentemente notificato il 4 dicembre 2020, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe inerenti l’esito della procedura comparativa per la chiamata di un Professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata, settore concorsuale 06/E1 – Settore scientifico disciplinare MED/23 – Chirurgia Cardiaca.
Con il gravame, assistito da domanda cautelare, il ricorrente ha mosso le seguenti censure.
Primo motivo di diritto. Violazione del bando di concorso, del principio costituzionale di buon andamento della p.a., eccesso di potere.
Si deduce, in sintesi, l’illegittimità dell’intera procedura a causa degli asseriti numerosi errori in cui sarebbe incorsa la commissione di valutazione.
Secondo motivo di ricorso. Violazione del bando di concorso, eccesso di potere.
Si dice in sintesi che, relativamente all’attività (valutabile ex lex specialis) di coordinamento, di organizzazione e di partecipazione a gruppi di ricerca, la controinteressata vincitrice della procedura comparativa, avrebbe indicato alcuni progetti di ricerca nei quali non avrebbe, in realtà, svolto il ruolo di principale investigator o co-investigator, come, viceversa, da lei affermato.
Di [#OMISSIS#], si afferma, che, relativamente ai progetti presentati dal ricorrente, risulterebbe sempre la tracciabilità, su riviste indicizzate, della sua partecipazione.
Si afferma, poi, che la Commissione in mancanza di “elementi validi, completi e, quindi, in assenza di elementi comparativi” non avrebbe dovuto, nel giudizio inerente l’attività di ricerca, esprimere il giudizio “Ottimo” nei confronti della vincitrice.
Terzo motivo. Eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento e falsa rappresentazione della realtà. Pur assente [#OMISSIS#] rubrica del motivo, nel suo svolgimento è dedotta violazione della lex specialis.
Con riguardo all’attività didattica frontale e al coordinamento di iniziative in campo didattico (valutabile ex lex specialis), si dice in sintesi, nel motivo, che la vincitrice non avrebbe specificato il tipo di attività didattica svolta; avrebbe indicato erroneamente di essere titolare, invece di co titolare di un corso di medicina e chirurgia; avrebbe indicato corsi “non maturati” alla scadenza del bando.
Si rappresenta, quindi, che a fronte di un totale di 4 anni e 8 mesi di attività didattica vantata dalla vincitrice, il ricorrente evidenzia un totale di 16 anni di insegnamento.
La Commissione, si afferma, avrebbe travisato la realtà giungendo ad esternare, [#OMISSIS#] parte motiva della relazione finale, dei giudizi non allineati con le risultanze curriculari.
Quarto motivo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà, violazione del bando.
Sempre in tema di coordinamento di iniziative in campo didattico, si deduce che la commissione avrebbe errato nel valutare taluni eventi (ritenuti dal ricorrente meri meetings o seminari) dichiarati dalla candidata, perché non rivestirebbero i caratteri dell’attività didattica frontale e di coordinamento, come da criteri di valutazione decisi dalla commissione.
Viceversa, si afferma, non sarebbe stata adeguatamente valorizzata l’attività di coordinamento di iniziative in campo didattico del ricorrente.
[#OMISSIS#] motivo di diritto. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà, violazione del bando di gara.
In relazione all’attività (valutabile in base al bando) in campo clinico, in sintesi, si deduce che quanto alla Fellowship clinica, la commissione ha considerato a favore della vincitrice anche il periodo di Clinical Clerkship effettuato a Malta dal 1° agosto al 30 agosto 2005, in qualità di studentessa universitaria.
Secondo il ricorrente, poi, il periodo da valutare come Fellowship clinica sarebbe di soli 12 mesi.
Infatti, la stessa candidata, si dice, ha dichiarato a tal fine 12 mesi, mentre la commissione
ne avrebbe attribuiti 18, più di quanto dalla stessa vincitrice dichiarato.
Di [#OMISSIS#], il ricorrente avrebbe dichiarato tre anni di Fellowship clinica, di cui 2 anni prima della specializzazione, 1 anno [#OMISSIS#] la specializzazione.
Inoltre, si dice il Dottorato di ricerca PHD in Fisiopatologia Sperimentale presso l’Università di Roma Tor Vergata, conseguito dal ricorrente, sarebbe stato meramente menzionato dalla commissione, ma non inserito nel processo di valutazione comparativa.
Infine, il ricorrente elencando la propria attività ospedaliera, in varie e crescenti funzioni (assistente, [#OMISSIS#], fino alle funzioni primariali) decorrenti dall’anno 2000, in Italia e all’[#OMISSIS#], deduce travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la commissione [#OMISSIS#] valutazione dei [#OMISSIS#] dei due candidati.
Sesto motivo di diritto. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà, violazione del bando. Erronea valutazione.
In relazione all’attività chirurgica (valutabile in base al bando), si dice nel motivo, che la vincitrice avrebbe dichiarato di aver eseguito 905 interventi di cui 159 come primo operatore, 630 da [#OMISSIS#] e 166 da assistente (pur non rilevando quest’[#OMISSIS#] dato, in realtà va precisato che gli interventi dichiarati in c.v. dalla controinteressata sono 116, non 166, come affermato nel motivo). Prescindendo da tali dichiarazioni, si afferma [#OMISSIS#] censura, la commissione avrebbe attribuito alla candidata un numero di interventi superiore a quello dichiarato: riconoscendole di aver “effettuato in qualità di primo operatore o primo [#OMISSIS#] circa 900 interventi di cardiochirurgia [#OMISSIS#]”.
Il ricorrente, rimarcando di avere all’attivo oltre 2000 interventi come primo operatore, “con evidenza della loro importanza e complessità”, deduce che il ridetto errore della commissione sul numero di interventi e sulla funzione svolta dalla ricorrente nel loro ambito, si è riflesso sulla valutazione finale dei candidati.
Settimo motivo di diritto. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà, violazione del bando di gara. Erronea valutazione.
In merito all’attività, valutabile in base alla lex specialis, di partecipazione in qualità di relatore a congressi nazionali ed internazionali, il ricorrente deduce che la Commissione avrebbe dovuto valutare la qualità degli argomenti trattati, quindi dare un giudizio analitico. Evidenzia inoltre di aver prodotto un numero limitato di partecipazioni (presentando solo quelle su invito degli organizzatori) attenendosi alle prescrizioni del bando che limitavano il numero di partecipazioni valutabili. Cosa che, viceversa, non avrebbe fatto la vincitrice.
Ottavo motivo di diritto. Violazione del bando di concorso, del principio costituzionale di buon andamento della p.a., eccesso di potere.
Si dice nel motivo che la commissione, in merito al servizio svolto in qualità di associato o ricercatore presso atenei italiani o stranieri (valutabile in base al bando), ha riconosciuto alla vincitrice, dal luglio 2017 alla data di valutazione, un incarico di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata (in particolare, il ricorrente rimanda a pag. 7 della tabella, [#OMISSIS#] 2, compresa [#OMISSIS#] Relazione Finale).
Si afferma, poi, che la commissione avrebbe dovuto, al fine di una corretta valutazione del titolo, considerare anche l’esperienza del ricorrente, che dall’anno 2006 sarebbe stato ricercatore non confermato e dall’anno 2009 ricercatore confermato a tempo indeterminato.
Tuttavia, si dice, lo spazio dedicato all’inserimento dei dati inerenti l’attività di associato o ricercatore del ricorrente (viene indicata a tal fine la pagina n. 10 della Relazione Finale) risulta, invece, essere vuoto.
Tale mancata valutazione, si afferma, si sarebbe riverberata nel giudizio finale, viziandolo.
Nono motivo di diritto. Violazione del bando di gara, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, omessa valutazione delle reali circostanze di fatto.
In relazione alla titolarità di brevetti, valutabile in base al bando, si deduce nel motivo che mentre la vincitrice non ne ha evidenziato alcuno, il ricorrente ne vanta cinque attinenti il settore concorsuale specifico.
[#OMISSIS#] motivo di diritto. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà, violazione del bando di gara, errore di valutazione.
In relazione al servizio prestato presso enti di ricerca italiani o esteri, valutabile in base al bando, si afferma che in maniera illogica la vincitrice è stata valutata per la sola pozione di “membro” in società scientifiche e l’iscrizione “all’ordine dei medici in Inghilterra”.
Viceversa, il ricorrente avrebbe dato evidenza dei servizi prestati presso enti di ricerca nazionali e internazionali correlati ai suoi progetti di ricerca finanziati e non finanziati (di asserita importanza e risonanza anche internazionale).
La commissione avrebbe operato in spregio al principio di imparzialità, laddove non attenendosi ai criteri da essa stessa imposti, avrebbe accettato la qualità di “membro”, pur avendo richiesto la qualità di “partecipante”.
Undicesimo motivo di ricorso. Eccesso di potere per omessa valutazione dei titoli, relativamente al titolo valutabile in base al bando, di partecipazione a board di riviste.
La commissione, si deduce, avrebbe riportato a vantaggio della vincitrice la sua partecipazione a quattro riviste di settore, mentre relativamente al ricorrente avrebbe omesso di riferire sulla sua partecipazione [#OMISSIS#] associazione dei Giovani Cardiochirurghi “[#OMISSIS#] Società SPIGC”.
Dodicesimo motivo di diritto. Violazione del bando di concorso, del principio costituzionale di buon andamento della p.a., eccesso di potere. Omessa valutazione di titoli.
In relazione al titolo valutabile inerente i lavori in collaborazione con i commissari o con terzi e “sul lavoro multicentrico”, si deduce nel motivo che alla vincitrice, [#OMISSIS#] Relazione finale, sono stati attribuiti “12 lavori +1”, a dispetto del criterio adottato dalla commissione stessa, che prevedeva fossero valutabili al [#OMISSIS#] 12 lavori.
La vincitrice, inoltre, risulterebbe essere primo autore solo in due lavori (considerando, si dice, i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione, secondo cui dovrebbero essere presi in considerazione solo il primo e l’[#OMISSIS#] nome tra gli autori).
In nessun lavoro della vincitrice, si afferma, viene indicata la collaborazione internazionale, inoltre, i lavori non sarebbero attinenti al settore disciplinare oggetto del bando.
Si dice che la maggior parte dei lavori sarebbero stati ideati, coordinati e seguiti da un ricercatore di un settore disciplinare diverso (MED/05) e pubblicati su riviste, [#OMISSIS#] maggior parte, non attinenti al settore concorsuale. Si dice che in massima parte i lavori tratterebbero solo aspetti di genetica e istologia, mentre non sembrerebbe essercene alcuno con le caratteristiche indicate per lo “studio multicentrico”.
Viceversa, il ricorrente afferma di aver depositato, come richiesto dal bando, 12 lavori, di cui 9 come primo autore e uno come [#OMISSIS#] autore. Evidenzia, altresì un errore (seppur in eccesso e a favore del ricorrente) in cui sarebbe incorsa la commissione nell’attribuirgli 13 lavori (11 come primo nome e 2 come [#OMISSIS#] nome).
Tredicesimo motivo di diritto. Violazione della lex specialis. Eccesso di poter per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa valutazione dei titoli, illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione del principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione.
Si afferma nel motivo che, con riferimento alla coerenza con il resto dell’attività scientifica, il giudizio espresso dalla Commissione non rispetterebbe tale criterio, perché la valutazione di ciascun titolo indicato non è stata effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
Inoltre, si dice che [#OMISSIS#] riunione del 28.4.2020 la commissione ha fissato i criteri per la valutazione delle pubblicazioni (lettera C), poi di fatto disattesi.
In particolare, si afferma che l’organo valutativo avrebbe omesso di apprezzare il peso specifico dei diversi programmi di ricerca del ricorrente.
Quattordicesimo motivo di diritto. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà.
Con riferimento alla valutazione collegiale del profilo curricolare, si afferma che la commissione ha attribuito alla vincitrice un training di cardiochirurgia all’[#OMISSIS#] per circa 21 mesi, periodo che sarebbe stato riportato in termini diversi “in altri settori della valutazione” e con [#OMISSIS#] diversa, superiore a quanto dichiarato dalla stessa candidata.
Per [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] valutazione collegiale del profilo curriculare del ricorrente non sarebbero menzionati i quattro anni di Fellowship, effettuati in tre diversi paesi.
Quindicesimo motivo. Difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.
Con riferimento alla valutazione collegiale dell’attività di ricerca scientifica, si dice che alla vincitrice la commissione avrebbe attribuito 60 lavori (un numero asseritamente indicato dalla stessa in c.v.) e non 42 (“come indicano [#OMISSIS#] tabella lettera C) a pag. 7 del Verbale”) che corrisponderebbe a quello indicato su “Scopus” (si dice, [#OMISSIS#] di valutazione scientifica espressamente preso a riferimento dalla commissione).
La commissione, inoltre, avrebbe affermato, si deduce, che il contributo della candidata sarebbe sempre identificabile. Tuttavia, dall’esame dei lavori presentati, considerando l’argomento e il soggetto della ricerca (di settore scientifico-disciplinare, si dice, distinto dalla cardiochirurgia), leggendo la dichiarazione delle attribuzioni dei ruoli nei singoli lavori effettuata dagli autori stessi, risulterebbe, ad avviso del ricorrente, discutibile l’affermazione secondo cui la candidata avrebbe svolto un ruolo di coordinamento fondamentale.
Quindi, la valutazione collegiale della commissione inerente la ricerca scientifica della vincitrice, sarebbe erronea sia quantitativamente che qualitativamente.
Viceversa, con riferimento al ricorrente, la commissione avrebbe attribuito 32 lavori scientifici indicizzati su “Scopus” tralasciando che hanno avuto risonanza a livello nazionale ed internazionale. Si afferma che tutti i lavori sono stati pubblicati su riviste attinenti al settore concorsuale, di cui 15 risultano lavori come primo nome e due come [#OMISSIS#] nome.
La commissione avrebbe, si afferma, attribuito erroneamente a carico del ricorrente discontinuità [#OMISSIS#] produzione scientifica dall’anno 2008 al 2012. Detta circostanza non risponderebbe al vero, infatti, si sostiene che se la Commissione avesse consultato il motore di ricerca indicato nel Bando ossia “Scopus”, sarebbe risalita alle pubblicazioni svolte dal candidato nel periodo contestato.
Sedicesimo motivo di diritto. Eccesso di potere per illogicità della motivazione.
In riferimento all’attività didattica, si sostiene che la ricorrente avrebbe ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale nel luglio 2018 mentre avrebbe preso servizio presso l’Università di Roma Tor Vergata nel luglio 2017. In sintesi, si dice, la sua attività didattica sarebbe stata sopravvalutata dalla commissione, mentre alcuni insegnamenti non sarebbero attinenti il concorso.
Diciassettesimo motivo di ricorso. Illogica e contraddittoria valutazione della commissione in merito all’attività assistenziale.
Si mette in evidenza nel motivo che, relativamente alla vincitrice, a pag. 8 della Relazione finale, la Commissione dichiara: “dirigente medico presso UOC di Cardiochirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma (2005 ad oggi) dal 2019 responsabile di laboratorio delle valvulopatie del PTV. Dal 2013 al 2017 dirigente medico presso la UOC dell’ospedale di Palermo. Ha effettuato in qualità di primo operatore o primo [#OMISSIS#] a circa 900 interventi di cardiochirurgia [#OMISSIS#]”.
Si afferma, poi, per il vero in modo non perspicuo, che “L’anno 2005 deve essere attribuito al Prof. Zeitani, data in cui si è trasferito con l’equipe cardiochirurgica dall’European Hospital all’Università Tor Vergata.
In realtà, il Prof. Zeitani ha avuto dall’anno 2000 al 2005 incarico in qualità di assistente cardiochirurgo presso European Hospital e dal 2005 al 2014 [#OMISSIS#] presso UOC di Cardiochirurgia Università di Roma Tor Vergata al PTV”.
Diciottesimo motivo di diritto. Senza rubricazione del vizio dedotto, si allega [#OMISSIS#] svolgimento che il giudizio finale della Commissione giudicatrice sarebbe censurabile “sul piano della legittimità”, per superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere.
Nel motivo, in sostanza, si riassumono le censure e gli asseriti vizi della procedura già sopra evidenziati e si evidenzia che “nel giudizio finale pagina 15 del Verbale la Commissione dichiara che “la Dott..sa [#OMISSIS#] ha conseguito la specializzazione in Cardiochirurgia presso l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma nel 2000. In realtà nel 2000 si è specializzato all’Università Tor Vergata il Prof. Zeitani, mentre la Dott.ssa [#OMISSIS#] si è specializzata a Palermo nell’anno 2013. L’errore sulla data di specializzazione anno 2000 invece che 2013 attribuisce impropriamente alla candidata una anzianità di specializzazione [#OMISSIS#], di ben 13 anni”.
Si evidenzia inoltre che “la Commissione erroneamente riporta l’inizio dell’attività scientifica anno 1983 (la Candidata è nata nel 1982)”.
B. Il 29 dicembre 2020 si è costituita per resistere, difendendosi con memorie e documenti, la controinteressata in epigrafe.
L’8 gennaio 2021 si sono costituite le amministrazioni resistenti in epigrafe, l’Università di Tor Vergata si è difesa con memoria e documenti.
Con decreto n. 7560/2020 e ordinanza n. 618/2021, è stata respinta la domanda cautelare.
Deduce [#OMISSIS#] propria memoria (depositata l’8 gennaio 2021) la resistente Università che il primo motivo di ricorso appare generico, in quanto meramente descrittivo delle norme disciplinanti la valutazione dei candidati, senza che la controparte muova alcuna specifica censura all’operato della Commissione giudicatrice.
Inoltre, si afferma che nei successivi motivi di ricorso (dal secondo al diciottesimo), il ricorrente si limita a sollevare obiezioni con le quali, in sostanza, tende a sostituire il proprio giudizio di valore a quello della Commissione di concorso, operazione questa non consentita, secondo la unanime giurisprudenza.
Si dice, inoltre, che, dall’esame del Verbale n. 2, Allegato B, della seduta del 27 agosto 2020, relativo alla Valutazione dei titoli, dell’attività didattica e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, si evincerebbe chiaramente l’iter logico valutativo seguito dalla Commissione, ritenuto trasparente, tutt’altro che contraddittorio, incongruo o affetto dai [#OMISSIS#] di illegittimità lamentati.
Si dice, altresì, che “la docenza universitaria medica è invero fondata su tre elementi inscindibili, ai sensi del Decreto legislativo n. 517/1999: ricerca, didattica, assistenza. L’assistenza, però, non va confusa con la mera attività professionale – come erroneamente ritenuto dal ricorrente – ma, al contrario, rappresenta la [#OMISSIS#] verifica attuativa dei punti di arrivo della ricerca e della didattica”.
C. La controinteressata, [#OMISSIS#] propria memoria depositata l’8 gennaio 2021, deduce, in sintesi, inammissibilità – per disorganicità, incomprensibilità, difetto di giurisdizione e difetto di interesse – delle avverse censure, proposte in modo artatamente frammentato e non contestualizzato in relazione a effettivi vizi di valutazione.
Tale deduzione di inammissibilità viene, altresì, ribadita [#OMISSIS#] svolgimento dedicato alla confutazione nel merito dei motivi di ricorso, dove si afferma, in sostanza, che censure frammentarie su aspetti asseritamente ininfluenti, non sarebbero idonee a inficiare il giudizio globale della commissione.
Viene anche prefigurato ricorso incidentale, poi non proposto.
Nel merito, si afferma che, al di là della [#OMISSIS#] esperienza in campo clinico, per dedotte oggettive ragioni anagrafiche, il ricorrente non avrebbe rappresentato un profilo didattico e scientifico migliore di quello della controinteressata vincitrice (si dice, del tutto ragionevolmente preferita ai fini della selezione di cui è causa per la sua [#OMISSIS#] specializzazione scientifica e capacità didattica [#OMISSIS#] specifico ambito messo a concorso).
Si deduce, poi, che il ricorrente avrebbe sottoposto alla valutazione della Commissione 7 su 12 pubblicazioni anteriori al quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando e dunque non comprese nell’arco temporale indicato dalla stessa Commissione come criterio preferenziale di valutazione. Avrebbe indicato nel proprio CV solo 20 pubblicazioni, prevalentemente espressione di un filone monotematico di ricerca non coincidente con quello messo a concorso, che denoterebbero una discontinuità temporale e, pur partendo dal 2006, hanno ottenuto una indicizzazione inferiore a quella della produzione scientifica della controinteressata vincitrice, che (per la suddetta differenza di età anagrafica) partono solo dal 2011.
In particolare, la controinteressata sostiene che, coerentemente con la finalità del concorso, la commissione ha espresso uno specifico giudizio di valore solo sui [#OMISSIS#] attinenti alla produzione scientifica, all’attività didattica e all’attività di ricerca scientifica; che le avverse censure si sostanziano in una elencazione, disordinata, difficilmente comprensibile e strumentalmente frammentaria, di pretese incongruenze, errori od omissioni nel riportare, [#OMISSIS#] parte descrittiva della Relazione finale (e solo in qualche [#OMISSIS#] nei giudizi), specifici – e spesso marginali – “elementi” dei [#OMISSIS#] dei due candidati.
[#OMISSIS#] memoria vengono riportati le valutazioni e i giudizi conseguiti dai candidati, nonché gli esiti della prova di accertamento dell’idoneità didattica e delle competenze linguistiche di ciascun candidato.
Si evidenzia, poi, che la procedura in esame è diretta alla selezione di un professore universitario e non di un medico ospedaliero.
Ne conseguirebbe, a detta della controinteressata, che, per un verso, l’attività di ricerca scientifica, documentata attraverso pubblicazioni con significativo impatto, la partecipazione in qualità di relatore a convegni di rilevanza nazionale e internazionale e la collaborazione a importanti gruppi di ricerca, ha, insieme all’attività didattica e alla prova pratica, un valore logicamente preminente rispetto all’esperienza in campo chirurgico e assistenziale.
Sotto quest’[#OMISSIS#] profilo (esperienza in campo chirurgico e assistenziale) si evidenzia che la commissione significativamente non ha espresso una specifica “valutazione”, e che tale profilo non è contestato dal ricorrente.
Secondo parte controinteressata occorre considerare la rilevanza scientifica delle 12 pubblicazioni che la medesima ha sottoposto alla valutazione della commissione e per le quali (nell’apposito giudizio sulla “produzione scientifica”) ha significativamente ottenuto un giudizio di “ottimo” (contro il “[#OMISSIS#]” del ricorrente), elemento che il ricorrente avrebbe trascurato, assieme ai risultati della prova didattica.
Tale preminenza [#OMISSIS#] produzione scientifica, secondo la controinteressata, costituirebbe il fulcro del profilo di un professore universitario e il principale parametro di una procedura selettiva tra candidati.
[#OMISSIS#] memoria, viene poi valorizzata la continuità temporale della produzione scientifica della vincitrice, nonché la rilevanza degli esiti della prova per l’accertamento dell’idoneità didattica e delle competenze linguistiche, che avrebbero visto la netta prevalenza della vincitrice.
Si ribadisce che la commissione ha espresso giudizi solo sui tre [#OMISSIS#] centrali, in coerenza con le finalità del concorso e che il ricorrente mirerebbe, in sostanza, a sostituire la “valutazione insindacabile dell’organo tecnico universitario”.
La memoria, poi si focalizza sulla dettagliata confutazione delle singole censure, la cui fondatezza viene puntualmente contrastata.
Il primo motivo viene indicato come generico. In merito al secondo motivo, si afferma che la vincitrice ha specificamente documentato, per tutti e 10 i progetti di ricerca, il proprio ruolo o contributo effettivo (in 4 progetti come principale investigator e negli altri 6 come collaboratrice (co-investigator).
Quanto ai motivi terzo e quarto, si dice che dal c.v. della vincitrice si evincerebbe in modo chiaro e puntuale l’attività didattica da essa svolta negli ultimi 6 anni e non 4 come viceversa affermato. Nega di aver affermato di essere titolare di un corso di laurea, bensì di un insegnamento in “Cardiac Surgery” nel corso di “Systematic Pathology I”.
Quanto alle censure di parte ricorrente inerenti la dichiarazione (e valutazione da parte della commissione) di attività didattica non effettuata, afferma la controinteressata testualmente “Il dr Z deduce poi che la dr P ha indicato, ai fini della didattica, corsi non ancora iniziati al momento della pubblicazione del Bando. Il riferimento è, ancora una volta, all’insegnamento di “Cardiac Surgery”. È tuttavia evidente che, dal momento che esso era calendarizzato per il II semestre, la dr P, mentre non poteva avere già svolto lezioni frontali al momento della presentazione della domanda, aveva comunque già svolto attività didattiche integrate, quale componente della Commissione di esami del 3 12 19, come evincibile dal [#OMISSIS#] DelphiDocenti, oltre che dalla mail di convocazione”.
Quanto alla critica inerente la partecipazione a meri meetings o seminari, la controinteressata, deduce che si tratterebbe, in realtà, di eventi che rivestono i caratteri dell’attività didattica frontale e non semplici meeting in cui la candidata è stata relatrice.
Sui motivi cinque e sei, si contestano le avversarie deduzioni in merito alla asserita brevità dell’attività clinica della vincitrice e si afferma che, ad ogni modo, tale attività sarebbe subalterna a quella scientifica e che, coerentemente, la commissione non avrebbe espresso su di essa “alcuno specifico giudizio”.
In merito alla Fellowship clinica, si dice che correttamente la commissione avrebbe considerato la Clinical Clerkship svolta a Malta nel 2005, perché “la dr [#OMISSIS#] ha preso parte all’attività clinica e chirurgica dell’UOC Cardiochirurgia presso il St. Luke’s Hospital di Malta sotto la supervisione del Cardiochirurgo Responsabile Mr. Alexander Marchè, così come dallo stesso attestato [#OMISSIS#] lettera di referenza allegata al CV della candidata”.
Si afferma, poi, che l’aver attribuito 900 interventi come primo operatore o primo [#OMISSIS#] sarebbe irrilevante e frutto di errore materiale.
In merito al settimo motivo, la controinteressata, confutando le avversarie deduzioni, afferma di aver partecipato, in qualità di relatrice, a 23 congressi internazionali e a 6 nazionali, tutti di alto impatto scientifico.
Sull’ottavo motivo di diritto del ricorso, [#OMISSIS#] memoria di parte controinteressata, si afferma che avendo il macro profilo di valutazione inerente la didattica ricevuto per entrambi il giudizio di “[#OMISSIS#]” non vi sarebbe stata alcuna prevalenza di uno o dell’altro candidato e che, comunque, al ricorrente, sono stati riconosciuti 17 anni di attività didattica.
Con riferimento al nono motivo e alla critica inerente i brevetti, si deduce che, in realtà, gli stessi sono stati riconosciuti al ricorrente e che la loro valutazione sarebbe confluita nel giudizio finale omnicomprensivo di “[#OMISSIS#]”. Ad ogni modo i brevetti non essendo stati citati dal bando, non potevano essere previsti tra i criteri di valutazione da parte della commissione, come questa ha, invece, poi fatto, avvantaggiando di fatto il ricorrente.
Sul [#OMISSIS#] motivo, si afferma che la pretesa mancata valorizzazione del “servizio prestato presso enti di ricerca italiani e esteri” è infondata, dato che il ricorrente non avrebbe dato prova di tali servizi prestati, che dovrebbero essere in definitiva ricondotti alla partecipazione a progetti di ricerca.
In merito all’undicesimo motivo, si afferma che il ricorrente non ha motivo di dedurre la mancata valutazione di propri titoli, in quanto “consulente” della Società SPIGC (Società
Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi), non comparendo il suo nome nel Comitato Direttivo.
Sul dodicesimo motivo, si afferma [#OMISSIS#] memoria di parte controinteressata che “Dai CV dei 2 candidati si evince invero agevolmente che, applicando il criterio stabilito dalla Commissione, che prende in considerazione solo le pubblicazioni in cui il candidato compare come 1° o [#OMISSIS#] nome, in accordo con la Rel finale,
– il dr Z riporta 20 pubblicazioni, di cui 11 come 1° autore e 2 come [#OMISSIS#];
– la dr P riporta 43 pubblicazioni, di cui 12 come 1° autore e 1 studio multicentrico.
Non si riscontra, dunque, alcuna incongruenza”.
Si contestano, poi, le avversarie affermazioni circa la mancata attinenza al bando di concorso delle pubblicazioni prodotte.
Quanto alla quantità e qualità delle pubblicazioni, afferma la controinteressata che la stessa “ha 42 pubblicazioni indicizzate su Scopus (cfr doc 3, p 7) a fronte delle 32 del dr Z (cfr, doc 3, p 11);
– è autrice di 60 pubblicazioni (43 articoli pubblicati in rivista, 15 abstract, 2 capitoli di libro) a fronte delle 23 del dr Z (20 articoli pubblicati in rivista e 3 capitoli di libro).
I dati riportati dalla Commissione, che confermano la netta preferibilità della dr P sotto il profilo scientifico, sono quindi assolutamente corretti.
Quanto alla QUALITA’, bisogna tenere conto di 3 indicatori oggettivi: numero di citazioni delle pubblicazioni nell’ambito della comunità scientifica internazionale; IF delle riviste dove gli articoli vengono pubblicati; il contenuto del lavoro scientifico stesso. – sotto il primo profilo, come evincibile da Scopus, il numero delle citazioni dei lavori della dr P è pari a 414 e dunque superiore a quello del dr Z, pari (nonostante la differenza di età) a 404; anche riferendosi esclusivamente alle 12 pubblicazioni sottoposte alla valutazione, quelle della dr P hanno complessivamente ottenuto 161 citazioni, contro le 105 di quelle del dr Z (dato vieppiù significativo in quanto la prima ha presentato lavori pubblicati a partire dal 2014, mentre quelli del dr Z partono dal 2006, con ovvio aumento della [#OMISSIS#] possibilità di venire citato, anche in contributi scientifici pubblicati tra il 2006 e il 2014!);
– sotto il secondo profilo, l’IF totale delle 12 pubblicazioni presentate dalla dr P è di circa 43 mentre quello del dr Z è di circa 24”.
Sul quattordicesimo motivo, si deduce che la commissione ha correttamente considerato a vantaggio del ricorrente i periodi di Fellowship.
Sui successivi motivi di censura del ricorso introduttivo, osserva la controinteressata che il ricorrente ritorna di fatto sui rilievi già svolti, cercando di riproporli sub specie di difetto di motivazione e di eccesso di potere della valutazione collegiale espressa dalla Commissione sui diversi macroprofili già oggetto di censura.
Afferma anche che “significativamente il dr z non muove specifiche censure sulla valutazione “ottimo” espressa dalla commissione sul macroprofilo della produzione scientifica e sui giudizi di “eccellente” e “ottimo” sulla prova didattica, che costituiscono la [#OMISSIS#] motivazione della preferenza accordata alla dr p”.
D. Dopo lo scambio delle repliche e la discussione alla pubblica udienza del 1° marzo 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto nei termini e per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte controinteressata.
Il ricorso, nel suo complesso, è formulato in termini sintetici e specifici, in aderenza al dovere di cui all’art. 3 c. 2 c.p.a. e nel rispetto dell’art. 40 c.p.a.
Le singole censure portate con il ricorso, inoltre, ancorché “frammentarie” (come dedotto da parte controinteressata) non appaiono aprioristicamente inidonee a influire sull’attendibilità del giudizio complessivo della commissione, il quale pur costituendo un giudizio globale, non può prescindere dalla corretta applicazione dei vincoli imposti dal bando e dalla commissione stessa.
D’altra parte, le censure non possono che essere speculari ai criteri valutativi e se il bando da un lato e la commissione dall’altro individuano, come nel [#OMISSIS#] di specie, 24 tra criteri e sotto criteri di valutazione, oltre alla prova di idoneità, le critiche, possono, almeno astrattamente, riguardare ognuno dei criteri o sottocriteri.
Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità (peraltro sollevata in commistione con le controdeduzioni di merito, cfr. ad es. pag. 10 memoria di parte controinteressata depositata l’8 gennaio 2021) delle censure per difetto di interesse, allorquando entrambi i candidati hanno ottenuto pari giudizio (“[#OMISSIS#]” vs “[#OMISSIS#]”).
Il ricorrente, infatti, da un lato deducendo eccesso di potere per carenza istruttoria mira a evidenziare inattendibilità dell’operato della commissione e dall’altro, criticando contemporaneamente la (asserita) [#OMISSIS#] valutazione di controparte e la (asserita) minore valutazione propria, mira proprio a porre in discussione il giudizio di equilibrio emergente dalla Relazione finale della commissione.
Nel merito è opportuno riportare le previsioni del bando e i criteri di valutazione stabiliti dalla commissione.
Il bando, D.R. n. 2915 del 04/12/2019, all’art. 1 prevede quanto segue.
“Criteri Generali di Valutazione dei Titoli.
Per quanto riguarda l’attività scientifica e didattica, nonché i servizi prestati, la Commissione valuterà:
I. L’attività di coordinamento e di organizzazione a gruppi di ricerca e la partecipazione ad essi.
II. L’attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master universitari, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale.
III. L’attività in campo clinico relativamente al settore concorsuale nonché al settore scientifico-disciplinare.
IV. Partecipazione in qualità di relatore c congressi e convegni nazionali e internazionali.
V. Conseguimento di premi nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Criteri Generali di Valutazione delle Pubblicazioni:
Per quanto riguarda la produzione scientifica del candidato, da effettuarsi previa individuazione dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione, la commissione valuterà:
I. Originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico.
II. Congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari di cui alla procedura.
III. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica.
IV. Continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze dello specifico settore scientifico-disciplinare”.
L’art. 8 c. 5 del Bando, dedicato alla prova didattica, così prevede.
“5. È previsto lo svolgimento di una prova didattica, con esclusione dei candidati che siano già professori di seconda fascia in Università italiane, le cui modalità sono definite dalla Commissione [#OMISSIS#] medesima seduta in cui vengono definiti i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell’attività didattica dei candidati.
6. Il candidato giudicato non idoneo è escluso dal prosieguo della procedura di valutazione”.
La commissione di valutazione (verbale 1 bis all.to A bis del 28 aprile 2020) ha stabilito i seguenti criteri di valutazione.
“A) per quanto riguarda l’attività scientifica e didattica, nonché i servizi prestati:)
I) l’attività di coordinamento e di organizzazione a gruppi di ricerca e la partecipazione a essi;
II) l’attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di
master universitari, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in
campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale;
III) l’attività in campo clinico relativamente alle competenze ricomprese nel settore scientifico disciplinare di riferimento (Settore concorsuale 06/E1 SSD MED/23)
IV) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
V) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
VI) servizio in qualità di associato, ricercatore (RTI, RTD 230/2005, RTD tipo a o b 240/2010)
presso Atenei italiani o stranieri
VII) servizio prestato presso Enti di Ricerca italiani e Esteri
VIII) titolarità di brevetti
IX) partecipazione a board di riviste e/o Società Scientifiche nazionali e/o internazionali
B) per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari o con i terzi:
– posizione del nome del candidato quale primo o [#OMISSIS#] autore e, negli studi multicentrici, anche e
solo in posizione di secondo autore;
– coerenza con il resto dell’attività scientifica
– la continuità temporale della produzione scientifica in relazione anche alla evoluzione delle
conoscenze [#OMISSIS#] specifico settore scientifico-disciplinare.
C) per quanto riguarda la produzione scientifica del candidato, da effettuarsi previa
individuazione dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione:
I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
II) congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale 06/E1,
SSD MED/23;
III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione
all’interno della comunità scientifica;
IV) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle
conoscenze dello specifico settore scientifico disciplinare.
Nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale la Commissione si
avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
-numero totale delle citazioni
-numero medio di citazioni per pubblicazione
-“impact factor” totale
-combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)
D) per quanto riguarda la prova di idoneità didattica, che verrà effettuata avvalendosi degli
strumenti telematici proposto dalla Commissione tra gli argomenti del settore scientifico
disciplinare oggetto della procedura con esclusione dei candidati che siano già professore di
seconda fascia in università italiane:
I) conoscenza del tema;
II) capacità di inquadramento sistematico;
III) ampiezza e qualità delle argomentazioni.
IV) chiarezza, completezza ed efficacia nell’esposizione.
E) per quanto riguarda l’accertamento della conoscenza della lingua [#OMISSIS#] esso avverrà
tramite lettura e traduzione di un brano”.
Occorre in primo luogo rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla resistente Università e dalla controinteressata, le censure proposte dal ricorrente non mirano (esclusivamente) nel loro complesso a sindacare la discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, né a sostituire, nel complesso, le valutazioni tecniche della stessa con quelle, di parte, del ricorrente.
Esse mettono in evidenza travisamento di fatti, difetti di istruttoria e manchevolezze nell’operato della commissione esaminatrice che si sarebbero riverberate sul giudizio finale eccessivamente positivo verso la controinteressata ed eccessivamente negativo o non adeguatamente positivo del ricorrente.
Va, poi, rilevato che non essendo stato proposto ricorso incidentale, le critiche portate con semplice memoria da parte controinteressata verso le presunte erronee valutazioni ricevute dal ricorrente, sono irrilevanti.
In secondo luogo non può condividersi la tesi di parte controinteressata, secondo cui l’attività clinica avrebbe, nell’economia complessiva della procedura comparativa in oggetto, un ruolo meramente ancillare.
Da un lato è la stessa Università, lo si è visto, che sottolinea come “la docenza universitaria medica è invero fondata su tre elementi inscindibili, ai sensi del Decreto legislativo n. 517/1999: ricerca, didattica, assistenza”.
Infatti, ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.lgs 517/1999 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università) “Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca”.
Dall’altro, e soprattutto, è lo stesso bando che prevede, tra i primi criteri, la valutazione dell’attività in campo clinico, specificamente al criterio “A III”.
La commissione, poi, nel verbale 1 bis all.to A bis del 28 aprile 2020, riprende (necessariamente) espressamente tale criterio tra quelli da essa individuati e a cui attenersi nel proprio operato.
Pertanto, l’assunto di parte controinteressata, non trova riscontro nelle prescrizioni obiettive del bando, né nell’operato della commissione.
Peraltro, non è vero che la commissione non ha espresso sull’attività clinica “alcuno specifico giudizio”. In realtà la valutazione dell’attività clinica è svolta per entrambi i candidati (cfr. Relazione finale, pagine 8 e 12), solamente che, a differenza di quanto fatto con riferimento all’attività scientifica (distintamente per la ricerca e le pubblicazioni) e didattica, tale valutazione non è, nel finale, compendiata da alcun giudizio di sintesi.
Qualora l’attività clinica non fosse stata rilevante per la valutazione del profilo dei candidati non si capisce il perché della sua valutazione collegiale.
Delle due l’una, o tale attività rileva e allora merita la valutazione collegiale, oppure non rileva, e non merita la valutazione collegiale.
Che rilevi, per le ragioni esposte, ad avviso del Collegio, è indubbio.
Rimane, allora, l’incongruenza irragionevole di una valutazione a metà, senza giudizio di sintesi finale.
Sia in memoria che in pubblica udienza, parte controinteressata ha insistito sull’assenza di censure specifiche in punto di mancanza di giudizio sintetico su tale versante.
Premettendo che tale aspetto non assume carattere dirimente, va, comunque, posto in evidenza che il ricorrente, nei motivi [#OMISSIS#] e sesto di ricorso ha lamentato proprio carenze istruttorie [#OMISSIS#] comparazione effettuata tra i candidati, con specifico riferimento all’attività clinico ospedaliera, specificando di avere all’attivo circa 2000 interventi e lamentando la mancata loro adeguata considerazione che si è riverberata inevitabilmente [#OMISSIS#] valutazione finale.
Altro assunto dedotto da parte controinteressata, che non può essere condiviso, alla luce delle previsioni della lex specialis, è quello secondo cui la prevalenza della stessa sulla prova didattica sarebbe, assieme alla prevalenza [#OMISSIS#] ricerca scientifica, il vero motivo per cui la commissione ha decretato la sua vincita.
In disparte la contraddittorietà di tale assunto, posto che, avuto riguardo all’attività didattica pluriennale [#OMISSIS#] e propria valutabile in base al bando (non, quindi, alla mera prova di idoneità didattica svolta in un singolo giorno, propedeuticamente in occasione di questa procedura comparativa), questa sia dalle risultanze curricolari (dove emerge che il ricorrente vanta almeno 10 anni di attività didattica in più rispetto alla controinteressata), sia dalla stessa valutazione della commissione esaminatrice (che ha attribuito ad entrambi i candidati “[#OMISSIS#]”), non emerge affatto la prevalenza della controinteressata in campo didattico.
Va sotto questo aspetto posto [#OMISSIS#] dovuta evidenza, che la prova didattica non rientra tra i titoli valutabili. Essa è, infatti, disciplinata all’art. 8 del bando, dedicato [#OMISSIS#] adempimenti della commissione, non all’art. 1 dedicato ai criteri di valutazione. Il suo esito, stando alle previsioni del bando riportate sopra, è previsto come binario “idoneo/non idoneo” e non soggetto a valutazioni di tipo “[#OMISSIS#]”, “ottimo” e simili.
L’art. 8 c. 6 del bando prevede che “Il candidato giudicato non idoneo è escluso dal prosieguo della procedura di valutazione”. Quindi la prova didattica precede la valutazione e il suo esito negativo comporta l’esclusione del candidato, mentre il suo esito positivo consente di proseguire [#OMISSIS#] procedura valutativa.
D’altra parte una prova di idoneità, prevista espressamente dal bando come meramente eventuale (non vi sono sottoposti quanti sono già professori di seconda fascia, cfr. art. 8 c. 5 del bando), ben difficilmente potrebbe legittimamente costituire tassello fondamentale di una prevalenza concorsuale.
Per la semplice ragione che, dovendosi rispettare la par condicio tra candidati, non potrebbe ragionevolmente ammettersi che solo alcuni di essi ricevano la relativa valutazione (positiva o negativa che sia) confluente in quella finale e possibilmente determinante per l’esito comparativo.
Fatte queste premesse e passando, per economia processuale, all’esame delle sole censure che maggiormente evidenziano le carenze istruttorie e motivazionali degli atti impugnati, deve rilevarsi che la Relazione finale relativa alla vincitrice attesta erroneamente che la stessa ha conseguito la specializzazione nell’anno 2000, anziché, come avvenuto in realtà, nell’anno 2013 (attribuendo un’esperienza curricolare [#OMISSIS#] di 13 anni) e che la sua attività di ricerca è iniziata nel 1983 (tale affermazione è ripetuta ben due volte in parti diverse della Relazione finale: pag. 8 e pag. 15), quando invece la stessa è nata l’anno precedente, cioè nel 1982 (cfr. diciottesimo motivo di ricorso e pag. 15 della Relazione finale).
Va, poi, rilevato che alla vincitrice, andando oltre le dichiarazioni dalla stessa rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sono stati attribuiti erroneamente [#OMISSIS#] valutazione collegiale (cfr. pag. 8 Relazione finale) 900 interventi come primo operatore o primo [#OMISSIS#], anziché come, dichiarato
159 come primo operatore e 630 come [#OMISSIS#] (cfr. sesto motivo di ricorso).
Alla vincitrice, inoltre, è stato attribuito (cfr. [#OMISSIS#] motivo di ricorso), a titolo di Fellowship, un periodo di Clerkship a Malta, mentre era studentessa universitaria, [#OMISSIS#] il quale, analizzando la documentazione versata in atti dalla stessa controinteressata, emerge che l’attività dedotta è consistita nell’assistere all’attività chirurgica effettuata dal docente, non nell’effettuazione di interventi chirurgici (che, ragionevolmente, nemmeno nell’ordinamento britannico si presume possano essere effettuati da soggetti non laureati).
Relativamente all’attività di ricerca, con particolare riferimento alla produzione scientifica, alla vincitrice, sono stati attribuiti [#OMISSIS#] valutazione collegiale 60 lavori “con 414 indicizzazioni su Scopus”, a pag. 8 della Valutazione finale.
Tuttavia, viceversa, [#OMISSIS#] pagina immediatamente precedente della stessa Valutazione finale, i lavori totali sono indicati nel diverso numero di 42 (cfr. quattordicesimo motivo di ricorso).
Risulta, per tabulas, dunque, la contraddittorietà e la perplessità della motivazione (esitata in “ottimo” vs “[#OMISSIS#]”), nel settore della produzione scientifica (secondo lo stesso assunto di parte controinteressata, esiziale nell’economia della selezione in esame,), non essendo chiaro quale sia il numero dei lavori effettivamente considerato dalla commissione nel dare il proprio giudizio valutativo.
Sempre con riferimento al settore della ricerca, si legge a pag. 8 della Valutazione finale, dedicata alla “valutazione collegiale” della “Ricerca scientifica”, che la vincitrice è “dal 2017 principal investigator o co investigator in numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali”.
Tuttavia, è la stessa controinteressata (cfr. pag. 10 memoria depositata l’8 gennaio 2021) a riconoscere che [#OMISSIS#] maggioranza dei progetti (6 su 10) era stata collaboratrice (in diversi casi con ruolo di mera raccolta dati, cfr. pag. 11 memoria cit.).
Sotto questo aspetto, se è vero, come sostenuto da parte controinteressata che il bando prendeva in considerazione, oltre all’attività di coordinamento e organizzazione di gruppi di ricerca, anche la mera partecipazione [#OMISSIS#] stessi, è altrettanto vero che i ruoli di investigator, co investigator e collaboratore (così come quelli di coordinatore, organizzatore o partecipante; termini, pur espressamente previsti dal bando e stabiliti dalla commissione nel fissare i criteri di valutazione, ma inspiegabilmente non utilizzati [#OMISSIS#] valutazione finale) non possono essere ragionevolmente confusi e messi tutti sullo stesso piano.
Né, come assunto da parte controinteressata, i ruoli di co investigator e quello di collaboratore possono essere considerati sinonimi.
Non sono sinonimi, né [#OMISSIS#] terminologia anglosassone, inerente i ruoli nei team di progetti di ricerca universitaria sostenuti da sussidi pubblici, né nelle prescrizioni del bando in discorso, che individua attività di coordinamento, organizzazione e partecipazione a gruppi di ricerca, laddove l’attività di raccolta dati (come visto), non può [#OMISSIS#] ricondursi al coordinamento, né all’organizzazione di gruppi di ricerca, ruoli che presuppongono responsabilità e capacità direttive del team.
Sotto questo rilevante aspetto, dunque, la motivazione emergente dalla Relazione finale, sconta una carenza censurabile (cfr. secondo motivo di ricorso).
Relativamente al ricorrente, viceversa, una pluriennale attività di ricercatore, prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, ha trovato valutazione [#OMISSIS#] (cfr. tabella a pag. 10 della Relazione finale, il cui “campo” relativo è rimasto vuoto; cfr. ottavo motivo di ricorso).
Sempre nell’ambito dell’attività di ricerca, se da un lato è vero che la titolarità in capo al ricorrente di 5 brevetti viene menzionata, è altrettanto vero che non emerge alcun apprezzamento, positivo o negativo, circa la loro qualità o le loro caratteristiche, quando, posto che uno specifico sotto criterio di valutazione era stato individuato dalla commissione (criterio “A VIII” dedicato ai brevetti – cfr. verbale 1 bis, tab A bis allegata), sarebbe stato ragionevole attendersi una congrua motivazione in tema (cfr. nono motivo di ricorso).
Relativamente all’attività didattica, come visto, la controinteressata riconosce che non aveva svolto lezioni frontali, al momento della presentazione della domanda, nell’insegnamento di “Cardiac Surgery”, ma che aveva semplicemente fatto parte della commissione di esami del giorno 3.12.19.
Posto che le due attività (tenere lezioni in un corso per un insegnamento completo e la partecipazione a una commissione di esame in un determinato giorno) non possono ragionevolmente ritenersi equivalenti, la valutazione della commissione sotto questo aspetto è risultata erronea, perché basata su di un fatto diverso da quello che in realtà si era verificato (cfr. terzo motivo di ricorso).
Se si considera che già appare di per sé irragionevole un giudizio di equivalenza (“[#OMISSIS#]” vs “[#OMISSIS#]”, cfr. Valutazione finale pagg. 8 e 12) [#OMISSIS#] valutazione della didattica, quando a confrontarsi sono 16 anni di attività del ricorrente contro i (al [#OMISSIS#]) 6 anni della vincitrice (cfr. terzo motivo di ricorso), aggiungendo l’inattendibilità della valutazione del corso (non tenuto) summenzionato, emerge palese l’illogicità di tale valutazione.
E. In conclusione, l’insieme delle incongruenze, erroneità, illogicità, travisamento dei fatti evidenziati, depongono a favore dell’accoglimento del ricorso, con specifico riferimento alle censure recate nei motivi secondo, terzo, [#OMISSIS#], sesto, ottavo, nono, quattordicesimo e diciottesimo di ricorso, con assorbimento dei restanti [#OMISSIS#] di censura degli ulteriori motivi di diritto.
Per l’effetto [#OMISSIS#] annullati gli atti impugnati, con onere dell’Università resistente di ripetere la valutazione dei candidati, mediante una commissione esaminatrice in composizione soggettivamente completamente diversa.
La domanda di accertamento in epigrafe (assente in epigrafe del ricorso, ma presente nelle sue conclusioni), va, viceversa, dichiarata inammissibile, non rientrando in alcuna azione contemplata al Titolo III capo II del c.p.a., oltre che in virtù dell’art. 34 c. 2 c.p.a.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo a carico della resistente Università a favore del ricorrente, con rimborso del contributo unificato, se versato.
Vi sono sufficienti ragioni per compensare le altre.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Dichiara inammissibile la domanda di accertamento.
Condanna la resistente Università al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, quantificate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato. Compensa le altre spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Belfiori, Referendario, Estensore
Pubblicato il 20/04/2023