Convertito in legge il cd. decreto PNRR 3: le disposizioni in materia di Università e ricerca

24 Aprile 2023

Con legge 21 aprile 2023, n. 41 è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune“.

Il capo 3 di tale decreto (artt. 26-28) contiene le disposizioni d’interesse per l’Università e la ricerca. In particolare, è previsto quanto segue.

Art. 26

Disposizioni in materia di Università e ricerca

Comma 1

Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento e’ riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unita’ di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che e’ o e’ stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Comma 2

Ciascuna impresa puo’ far richiesta del beneficio di cui al comma 1 nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». L’esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unita’ di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 4.

Comma 3

Con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, si provvede a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio al comma 1 nel limite massimo di spesa di 150 il periodo 2024-2026.

Comma 4

Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3, si provvede mediante le risorse assegnate per l’Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021.

Comma 5

All’articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

b) le parole: «nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, per una durata non inferiore a un anno».

Comma 5-bis

All’articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, le parole: «Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

Comma 6

Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di spesa di cui all’articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Comma 6-bis

L’articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta come riferito anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24 della medesima legge, assunti con regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico dal quale far decorrere l’opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Comma 7

All’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-bis ̧ e’ inserito il seguente: «4-ter. Ciascuna universita’, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia gia’ in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale».

Comma 8

Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all’investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le università statali possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

Comma 9

All’articolo 12 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo le parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti «, scelto fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all’articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

Comma 9-bis

Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«abis) previsione dell’abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l’accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell’abilitazione non dà diritto all’assunzione in ruolo».

Art. 27

Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’universita’ e della ricerca

Comma 1

Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell’universita’ e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonche’ del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine l’integrazione dei propri organi statutari di gestione con uno o piu’ rappresentanti designati dal Ministero, nonchè, su indicazione di quest’ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalita’ per l’attuazione del primo periodo sono definite con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le designazioni effettuate ai sensi del presente comma non determinano la cessazione dall’incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti di cui al primo periodo e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2

Al fine di rendere tempestiva l’attuazione del PNRR e del relativo PNC, le universita’ statali, gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e le Istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonche’ il raggiungimento degli obiettivi in conformita’ alle disposizioni generali di contabilita’ pubblica, attestando al Ministero dell’universita’ e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo Ministero di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico.

Comma 3

I soggetti di cui al comma 2 adempiono alle disposizioni del presente articolo nell’esercizio della propria autonomia responsabile. Resta ferma la facolta’ del Ministero dell’universita’ e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.

Comma 4

Le universita’ statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonche’ del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell’universita’ e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.

Comma 5

Per i soggetti di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attivita’ progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonche’ del relativo PNC.

Art. 27-bis

Semplificazioni in  materia  di  affidamento  dei contratti  pubblici  per  le  università  statali,  le   istituzioni dell’AFAM  e  gli  enti  pubblici  nazionali  di   ricerca   per   la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza  del Ministero dell’università e della ricerca

Comma 1

All’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro».

Art. 28

Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari

Comma 1

Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all’edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.

Comma 1-bis

In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l’articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

«Art. 1-ter. – (Regime autorizzatorio per l’esercizio di una struttura residenziale universitaria) – 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria delle risorse di cui all’articolo 1-bis è soggetto al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

Comma 2

Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all’articolo 1-bis, comma 7, lettera f).

Comma 3

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni disciplinano le modalità operative per l’emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della struttura residenziale universitaria.

Comma 4

Le normative relative all’autorizzazione all’esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro efficacia fino all’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

Comma 5

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6

Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle risorse a valere sul PNRR».