TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 maggio 2023, n. 8759

Ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato - Favor partecipationis - Tassatività delle cause di annullamento delle prove di ammissione

Data Documento: 2023-05-25
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di un giudizio ove il ricorrente impugnava la non ammissione a un corso di laurea ad accesso programmato alla luce del fatto che la sua prova era stata annullata dall’amministrazione per aver “erroneamente inserito, alla fine dell’espletamento della prova selettiva di ammissione, la busta contenente il modulo risposto con la soluzione fornita ai quesiti somministrati, nell’urna destinata a raccogliere, anziché i moduli risposte, le schede anagrafiche indicative dei dati di identificazione dei concorrenti”, il Collegio ha rilevato che tale errore riveste natura meramente formale e da esso stesso non è derivata alcuna lesione per gli altri concorrenti, né per la genuinità delle operazioni di correzione. Ragion per cui la sanzione esiziale dell’annullamento della prova si risolve in una misura non proporzionata all’evento occorso.

Inoltre, per il Collegio, va rilevato che l’inserimento del modulo risposte nell’urna dedicata alle schede anagrafiche non rientra nel novero delle causali di annullamento della prova definite dal bando di concorso (che ricalca analoga previsione del decreto ministeriale regolante lo svolgimento della procedura). Al riguardo, ritiene il Collegio che le relative fattispecie di esclusione elencate dal bando di concorso e dalla presupposta norma di cui al D.M. 24 giugno 2022, n. 583 costituiscono un numerus clausus insuscettibile di interpretazione estensiva ad altre ipotesi non espressamente contemplate, in ossequio ai canoni di certezza del diritto e al principio generale vigente nell’ambito delle procedure concorsuali, secondo cui le cause di esclusione sono soggette ad interpretazione restrittiva nella debita considerazione del favor partecipationis (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 711; TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404 e TAR Puglia, Bari, Sez. II , 13 dicembre 2006, n. 4344). Deve altresì osservarsi, nella stessa ottica, che il pedissequo rispetto delle regole della lex specialis non può costituire un ostacolo alla più ampia partecipazione dei candidati alla prova di ammissione al corso di laurea in questione, poiché diversamente opinando si correrebbe il rischio di frustrare le istanze pubblicistiche sottese al principio meritocratico che informa le procedure selettive pubbliche, vieppiù nei casi, quali quello di specie, nel quale viene in rilievo un mero errore formale di carattere non intenzionale, inidoneo a vulnerare interessi sia della p.a. che dei controinteressati.

Contenuto sentenza
  1. 08759/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 13610/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13610 del 2022, proposto da
[#OMISSIS#] Trovato, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, via [#OMISSIS#] Nenni n.2;

contro

Universita’ degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

– della graduatoria unica nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protei Dentaria per l’a.a. 2022/2023 pubblicata il 29.09.2022 sul [#OMISSIS#] www.universitaly.it, nonché dei successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, [#OMISSIS#] parte in cui la ricorrente non è stata inserita [#OMISSIS#] stessa;

– della Comunicazione relativa alla prova della ricorrente, risultante dal [#OMISSIS#] www.accessoprogrammato.cineca.it , del 29.09.2022 con esito “Prova annullata dall’ateneo. Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Università”;

– della comunicazione della Università del 26.10.2022, con l’invio dei verbali con la motivazione dell’annullamento della prova: “il candidato ha erroneamente imbucato il correttore nell’urna delle schede anagrafiche” verbale del 14.09.2022 “Apertura urne schede anagrafiche”, nonché del verbale del 19.09.2022 “Accoppiamento codice etichette schede anagrafiche ai dati anagrafici dei candidati”, con il quale si dà atto che il modulo risposte rinvenuto nelle anagrafiche non veniva inviato per la correzione al Cineca;

– dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della procedura di apertura delle scatole contenenti le schede anagrafiche consegnate dai candidati e comunque relativi all’espletamento della prova selettiva presso l’Ateneo di Catanzaro;

– di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell’Ateneo di Catanzaro con cui viene [#OMISSIS#] la determinazione di annullare la prova;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuti;

per l’accertamento del diritto di parte ricorrente alla correzione dell’elaborato, con conseguente suo inserimento [#OMISSIS#] graduatoria unica nazionale [#OMISSIS#] posizione spettante in base al punteggio conseguito;

conseguentemente, per la condanna in forma specifica ex art. 30 co. 2 c.p.a. delle amministrazioni resistenti, per quanto di propria competenza, all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea di cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento di tutti i danni morali, nessuno escluso, subiti e subendi dalla ricorrente, a causa degli illegittimi provvedimenti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Magna Graecia Catanzaro e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la sig.ra [#OMISSIS#] Trovato impugna il provvedimento recante la sua esclusione dalla graduatoria unica nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in Medicina e chirurgia per l’a.a. 2022/2023, determinato dall’avere ella erroneamente inserito, alla fine dell’espletamento della prova selettiva di ammissione, la busta contenente il modulo risposto con la soluzione fornita ai quesiti somministrati, nell’urna destinata raccogliere anziché i moduli risposte, le schede anagrafiche indicative dei dati di identificazione dei concorrenti.

Rappresenta in fatto di aver segnalato alla commissione siffatto erroneo inserimento e di aver chiesto che potesse essere recuperato il modulo risposte dall’urna ove era stato per errore inserito, ma di aver ricevuto risposta negativa con l’indicazione di inserire anche la scheda anagrafica nel relativo contenitore.

Al che, al momento della pubblicazione della graduatoria la ricorrente prendeva contezza dal portale dell’Università dell’avvenuto annullamento della sua prova (doc.2 e del ricorso) e dall’acquisito verbale del 19.9.2022 (doc. 3 del ricorso) e della relativa motivazione, incentrata sul descritto errore.

1.2. Si è costituita in resistenza al ricorso l’amministrazione intimata.

2. Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 7 dicembre 2022 la Sezione accoglieva la domanda cautelare profusamente motivando la sussistenza del fumus [#OMISSIS#] iuris del gravame con ordinanza 12 dicembre 2022, n. 7588.

3.Alla pubblica Udienza del 5 aprile 2023 la causa è stata trattenuta a sentenza con nota di passaggio in decisione prodotta dalla ricorrente, sulla base degli scritti depositati.

4. Con il primo motivo di ricorso la deducente espone che in data 29 settembre 2022, al momento della pubblicazione della graduatoria unica nazionale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia, l’odierna ricorrente accedendo alla propria pagina personale dal [#OMISSIS#] universitaly.it accesso programmato.cineca.it, apprendeva l’annullamento dall’Ateneo della prova sostenuta.

A seguito di accesso [#OMISSIS#] atti, pervenuti il 26.10.2022, dal verbale di apertura delle urne delle Schede anagrafiche del 14.09.2022, risultava che nell’urna delle schede anagrafiche 4 dell’aula G2-G3, come già segnalato dalla candidata nel verbale di aula del 6.09.2022, veniva inserito per sbaglio un correttore/compito. Invece, nel verbale del 19.09.2022 relativamente alle operazioni di associazione dei dati anagrafici dei singoli candidati ai relativi codici etichetta per la trasmissione presso il Cineca, si dava atto che il correttore trovato in anagrafica con il seguente codice etichetta: 202220010042330, non veniva mai inviato per la correzione al Cineca.

Rubricando Violazione e/o falsa applicazione del DM n. 583 del 24.06.2022 e dell’allegato 1 al decreto. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost.. Insufficienza della Motivazione Eccesso di potere per Difetto dei Presupposti, Arbitrarietà, Ingiustizia Manifesta, deduce quindi la ricorrente che l’Amministrazione resistente perviene all’impugnata esclusione facendo erronea applicazione sia delle indicazioni contenute nelle Informazioni preliminari, che della lex specialis del Bando di Concorso.

4.1. Evidenzia in proposito che l’art. 6, Modalità e contenuti della prova d’esame del Decreto Rettorale n. 840/2022 approvativo del bando di concorso per l’ammissione al corso di medicina e chirurgia, fissa in maniera puntualmente e tassativamente le cause di annullamento della prova individuandole nelle sequenti:

1) lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d’esame e di tanto sia dato atto a verbale;

2) l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;

3) l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della commissione;

4) l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;

5) l’utilizzo da parte del candidato, [#OMISSIS#] le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo riposte all’interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni eo correzioni al modulo risposte.

Sostiene pertanto che dalla riportata elencazione deriva che solo nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la commissione procede ad annullare la prova ed il CINECA non determina il punteggio della prova annullata. Il disguido che si è verificato nel [#OMISSIS#] che di specie, consistente nell’erroneo inserimento del Modulo risposte [#OMISSIS#] urna destinata invece alla raccolta e custodia delle Schede anagrafiche, non costituisce dunque ai sensi del Decreto Rettorale dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro n. 840/2022, in esecuzione di quanto indicato nel D.M. 583 del 24.06.2022, causa di annullamento della prova di esame.

5. A parere del Collegio la sintetizzata doglianza si presta a favorevole considerazione e va per l’effetto accolta.

Come già enunciato in sede cautelare, infatti, dai documenti in atti e, in particolare, dal “verbale d’aula” del 6 settembre 2022 e dal “verbale apertura urne schede anagrafiche” del 14 settembre 2022, versati in atti risulta effettivamente il divisato errore commesso dalla deducente, ovverosia avere erroneamente introdotto, nell’urna contenente le schede anagrafiche, il modulo risposte compilato [#OMISSIS#] lo svolgimento della prova di ammissione al corso di laurea per cui è causa.

Purtuttavia tale errore riveste natura meramente formale e da esso stesso non è derivata alcuna lesione per gli altri concorrenti, né per la genuinità delle operazioni di correzione.

Ragion per cui la sanzione esiziale dell’annullamento della prova della ricorrente si risolva in una misura non proporzionata all’evento occorso.

5.1. Merita inoltre consenso l’assunto difensivo in ordine alla non previsione dell’erroneo inserimento del modulo risposte nell’urna dedicata alle schede anagrafiche, nel novero delle causali di annullamento della prova definite dall’art. 6 del bando di concorso (che ricalca analoga previsione del decreto ministeriale regolante lo svolgimento della procedura).

Al riguardo ritiene il Collegio che le relative fattispecie di esclusione elencate dal bando di concorso e dalla presupposta [#OMISSIS#] di cui al D.M. n. 583 del 24.06.2022 costituiscano un numerus clausus insuscettivo di interpretazione estensiva ad altre ipotesi non espressamente contemplate, in ossequio ai canoni di certezza del diritto e al principio generale vigente nell’ambito delle procedure concorsuali, secondo cui le cause di esclusione sono soggette ad interpretazione restrittiva [#OMISSIS#] debita considerazione del favor partecipationis.

Sul tema la Sezione si è già espressa puntualizzando che “Le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l’Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità [#OMISSIS#] loro interpretazione.” (T.A.R. Lazio – Roma, sez. III , 13/01/2015 , n. 404, in terminis anche T.A.R. Puglia – Bari , sez. II , 13/12/2006 , n. 4344 ); in analoghi sensi si è espresso il [#OMISSIS#] d’appello: Consiglio di Stato, sez. VI, 09/02/2009, n.711.

Deve altresì osservarsi, [#OMISSIS#] stessa ottica, che il pedissequo rispetto delle regole della lex specialis non può costituire un ostacolo alla più ampia partecipazione dei candidati alla prova di ammissione al corso di laurea in questione, poiché diversamente opinando si correrebbe il rischio di frustrare le istanze pubblicistiche sottese al principio meritocratico che informa le procedure selettive pubbliche, vieppiù nei casi, quali quello di specie, nel quale viene in rilievo un mero errore formale di carattere non intenzionale, inidoneo a vulnerare interessi sia della p.a. che dei controinteressati.

6.In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni fin qui esposte il primo motivo di ricorso si prospetta fondato e consente, stante la sua portata tranciante, di accogliere il ricorso con assorbimento delle residue censure, in omaggio al principio della ragione più liquida.

Il provvedimento di annullamento impugnato, già sospeso con l’ordinanza cautelare n. 7588/2022, deve quindi essere annullato.

7. La domanda risarcitoria va invece respinta atteso che la ricorrente ha conseguito piena soddisfazione dell’interessa azionato, grazie alla sospensione dell’impugnato annullamento della sua prova, decretato con l’Ordinanza cautelare della Sezione n. 75 88 pubblicata il 12 dicembre 2022

8.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate [#OMISSIS#] misura indicata in dispositivo da distrarsi a favore del difensore per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e epr l’effetto annulla il provvedimento di annullamento della prova della ricorrente.

Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna l’amministrazione a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l’intervento dei Magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

Pubblicato il 23/05/2023