08442/2023 REG.PROV.COLL.
09791/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9791 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] Casagrande, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Lai, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Gallone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, anche ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.
del Decreto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” del 20 agosto 2021 n. 2279, recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per Settore Concorsuale 11/E4 – Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute – Facoltà di Medicina e Psicologia, con il quale è stato dichiarato «vincitore» della procedura il Prof. [#OMISSIS#] Lai;
di tutti gli atti della suddetta procedura, [#OMISSIS#] parte in cui risultano lesivi degli interessi dell’odierna ricorrente e, in particolare, del D.R. dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” del 12 gennaio 2021 n. 97, con il quale è stata indetta “ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute – Facoltà di Medicina e Psicologia” (d’ora in avanti “Bando” o “Procedura”);
del D.R. del 17 [#OMISSIS#] 2021, n. 1341, di nomina della Commissione per Procedura di selezione (“Commissione”);
del verbale n. 1 della riunione preliminare del 4 giugno 2021, con il quale la Commissione dichiara di prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti nel Bando, e dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi e della relazione finale dei lavori;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente ivi incluso l’eventuale ed allo stato non conosciuto provvedimento di chiamata del 16 settembre 2021 e presa di servizio del Prof. Lai e, ove occorrer possa, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia D.R. 1820/2019;
nonché per la condanna dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza e di [#OMISSIS#] Lai;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame la ricorrente, avendo partecipato – unitamente ad altri quattro candidati – alla procedura valutativa di chiamata in epigrafe individuata indetta dall’intimata Università ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, L. n. 240/2010 per la copertura di n. 1 posto di professore nel settore (concorsuale e scientifico-disciplinare) ivi indicato, ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva conducente all’individuazione come vincitrice dell’odierno controinteressato, i verbali della Commissione giudicatrice e gli ulteriori atti connessi.
2. Il ricorso è affidato a tre motivi di doglianza, volti alla prospettazione di plurimi [#OMISSIS#] di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti.
2.1. I primi due motivi, con valore assorbente secondo l’espressa indicazione in ricorso, sono rubricati nei termini di seguito riportati: “I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Falsa applicazione dell’art. 8 del Regolamento e art. 5 del Bando. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e contraddittorietà della motivazione, avendo la Commissione formulato un giudizio sui candidati senza tenere conto dei criteri di priorità fissati dal Bando e dal Regolamento d’Ateneo. – Eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo la Commissione formulato un giudizio sui candidati senza indicare le ragioni di prevalenza del giudizio. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, avendo la Commissione formulato il giudizio senza indicare il punteggio per ciascun sub-criterio”; “II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Falsa applicazione dell’art. 8 del Regolamento e art. 5 del Bando. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza e perplessità della motivazione avendo la Commissione reso giudizi sui candidati comunque positivi e omesso la valutazione comparativa. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza e perplessità della motivazione avendo la Commissione omessa la valutazione comparativa tra i candidati”.
2.2. Il terzo ed [#OMISSIS#] motivo, posto in via subordinata, è rubricato come “III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Falsa applicazione dell’art. 8 del Regolamento e art. 5 del Bando. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza, irragionevolezza ed illogicità della motivazione avendo la Commissione omesso di valutare i titoli e le pubblicazioni della candidata. Ingiustizia manifesta”.
2.3. Parte ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento degli atti gravati con conseguente rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione difensiva sui fatti di causa alla luce delle censure mosse in ricorso, unitamente alle controdeduzioni formulate dalla Commissione giudicatrice e all’allegata documentazione relativa [#OMISSIS#] atti della procedura.
4. Si è costituito in giudizio il controinteressato, depositando memoria recante l’articolazione delle ragioni difensive dedotte a supporto della sostenuta infondatezza dei motivi di ricorso.
5. Alla [#OMISSIS#] di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la ricorrente ha rinunciato alla sospensiva, come riportato a verbale.
6. In vista dell’udienza di merito, la ricorrente e la parte controinteressata hanno depositato rispettive memorie e relative repliche.
7. Con ordinanza collegiale n. 5175/2022 la Sezione ha disposto l’integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i candidati partecipanti alla procedura selettiva in epigrafe indicata, in qualità di controinteressati.
7.1. La ricorrente ha depositato in giudizio la documentazione attestante l’esecuzione del disposto incombente.
8. In vista del prosieguo della trattazione di merito, la ricorrente ha depositato memoria.
9. All’udienza pubblica del 22 marzo 2023 fissata per effetto della riassegnazione disposta con decreto del [#OMISSIS#] f.f. della Terza Sezione n. 11/2023, all’esito della discussione orale e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dal resistente Ateneo come riportato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, nei sensi e nei termini di seguito precisati.
2. Alla disamina delle censure formulate giova anteporre una sintetica esposizione del contenuto dei proposti motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente censura la predeterminazione dei sub-parametri di valutazione operata dalla Commissione giudicatrice in sede di riunione preliminare (cfr. verbale n. 1) con riguardo [#OMISSIS#] elementi rappresentati dalle pubblicazioni scientifiche, da un lato, e dai titoli e dal curriculum dall’altro, lamentando in particolare la contrarietà delle previste modalità di assegnazione del relativo punteggio con l’ordine di priorità dei criteri di valutazione posto dal Bando (art. 5) e dal Regolamento di Ateneo (art. 8).
2.1.1. In proposito, contesta innanzitutto l’attribuzione di un valore preminente alle pubblicazioni scientifiche (fino a complessivi 72 punti) rispetto all’attività didattica svolta da ciascun candidato (12 punti).
2.1.2. Deduce altresì l’impossibilità di ricostruire e comprendere l’iter motivazionale sotteso alla compiuta valutazione ad opera della Commissione giudicatrice.
Sul punto lamenta che dal contenuto degli atti della procedura (in specie, verbale n. 3, allegato n. 1) non risulterebbe il valore concretamente attribuito dalla Commissione alle pubblicazioni scientifiche, ai titoli ed al curriculum dei candidati rispetto ai parametri a tal fine prestabiliti, emergendo viceversa il solo punteggio complessivo assegnato al singolo candidato (non anche l’effettiva distribuzione dei punteggi tra i vari sub-parametri individuati in sede di riunione preliminare); denuncia, inoltre, l’assenza di un confronto comparativo tra i candidati, oltre che la mancata corrispondenza tra le formule lessicali utilizzate – rispettivamente, di “eccellente”, “ottimo” e “più che [#OMISSIS#]” – rispetto al valore indicato con riguardo al punteggio complessivo attribuito al singolo candidato (all’esito della valutazione analitica).
2.1.3. Parte ricorrente, infine, contesta la compiuta ricostruzione del profilo curriculare dell’odierno controinteressato ad opera della Commissione – con il ricorso ad una fonte esterna, quali “i lavori indicizzati e pubblicati sul database di Scopus” – a fronte dell’elenco non esaustivo delle pubblicazioni fornito dal medesimo candidato in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché la mancata esternazione delle ragioni poste alla base della preferenza accordata al controinteressato stesso.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza la ricorrente lamenta – in dichiarata connessione alle censure articolate nel precedente motivo di gravame – la manifesta illogicità ed irragionevolezza dell’operato della Commissione anche rispetto al risultato delle operazioni di giudizio dei singoli candidati in termini di prevalenza del controinteressato, in quanto dal raffronto dei giudizi formulati dalla Commissione nell’ambito della “valutazione complessiva”, rispettivamente, della ricorrente medesima e del controinteressato risulterebbe un giudizio complessivamente positivo per entrambi i candidati, dal quale non emergerebbe alcuna indicazione in merito alle ragioni conducenti al giudizio finale di prevalenza del controinteressato medesimo.
Sul punto in questione la ricorrente ribadisce altresì la prospettata violazione dell’ordine di priorità posto dal bando e dal Regolamento di Ateneo per quanto concerne i criteri di valutazione ai fini delle procedure di chiamata dei professori universitari.
2.3. Con il terzo ed [#OMISSIS#] motivo di doglianza parte ricorrente, nell’evidenziare il valore assorbente dei superiori motivi di gravame, prospetta una serie di elementi a supporto della dedotta erroneità della compiuta valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della ricorrente medesima, anche nel raffronto con il giudizio (di prevalenza) reso sul profilo del controinteressato.
3. Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente i primi due motivi di doglianza formulati in ricorso, in quanto aventi contenuto sostanzialmente coincidente ovvero involgenti [#OMISSIS#] strettamente connessi.
4. In proposito occorre muovere, per ragioni di priorità sul piano logico e giuridico, dalle contestazioni rivolte avverso la predeterminazione dei sub-criteri di valutazione ad opera della Commissione giudicatrice.
4.1. Al riguardo va preliminarmente osservato che non sussiste la pretesa carenza di interesse alla coltivazione delle relative censure, come eccepita dalla parte controinteressata – e altresì prospettata nell’ambito delle controdeduzioni prodotte dalla Commissione esaminatrice – sulla base dell’esito del giudizio valutativo riportato dalla ricorrente (cfr.: memoria depositata dal controinteressato il 2 marzo 2022, pag. 8 ss.; nota prot. n. 87407/2021, di cui all’allegato n. 9 depositato il 28 ottobre 2021, in specie pag. 2).
La natura del vizio dedotto in ricorso, infatti, in ragione della sua attitudine ad inficiare (per la parte interessata dalle doglianze sul punto prospettate) la complessiva fase valutativa inerente alla procedura de qua – includente l’operata individuazione ex ante dei sub-criteri di valutazione e la conseguente applicazione nell’ambito della concreta attività di giudizio ad opera della Commissione medesima – sottende la configurazione dell’interesse alla relativa contestazione in chiave di interesse strumentale alla ripetizione (parziale) della procedura ai fini della rinnovazione del giudizio, su base individuale e comparativa, in relazione ai candidati (tra cui, la ricorrente) partecipanti alla procedura (in termini analoghi, con riguardo alle procedure selettive cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 6 settembre 2018, n. 5232); nel [#OMISSIS#] di specie va altresì rilevato che rispetto ai medesimi candidati è stato integrato il contraddittorio nell’ambito del presente giudizio (come riportato [#OMISSIS#] superiore parte in fatto).
5. Ciò posto, il Collegio ravvisa la fondatezza delle censure incentrate sulla denunciata violazione delle previsioni riportate nel bando relativo alla procedura valutativa de qua, concernenti [#OMISSIS#] specifico l’individuazione dell’ordine di priorità assegnato ai previsti elementi di valutazione (cfr. D.D. n. 3337/2020, articolo 5).
5.1. La lex specialis della procedura, per quanto di interesse [#OMISSIS#] presente sede, all’articolo 5 – rubricato “Adempimenti della Commissione giudicatrice” – dispone testualmente che “La Commissione giudicatrice, [#OMISSIS#] prima seduta, … preso atto dei criteri selettivi previsti dall’art. 1 del presente bando per la specifica procedura valutativa, predetermina le procedure per la valutazione individuale e comparativa dei candidati”, specificando nel prosieguo – per quanto concerne l’attività di valutazione demandata alla Commissione medesima – che “Sono da considerare per rilievo, nell’ordine: – attività didattica prestata a livello universitario congruente con l’attività didattica prevista nel bando; – produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD, in particolare sotto i [#OMISSIS#] della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando; – altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi; – i risultati scientifici [#OMISSIS#] pregressa attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza; – attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza”.
La riportata previsione contemplata dal bando della procedura per cui è causa, peraltro, corrisponde al contenuto della pertinente disposizione posta dal Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia adottato dall’Ateneo odierno resistente – tramite il D.R. n. 1820 del 13 giugno 2019, espressamente menzionato nell’ambito del bando di indizione della procedura de qua – [#OMISSIS#] parte dedicata all’individuazione dei compiti affidati alla Commissione giudicatrice (cfr. articolo 8 del citato Regolamento, secondo capoverso).
Dal tenore della lex specialis della procedura – e dell’apposito regolamento universitario, costituente la fonte alla quale la [#OMISSIS#] di rango legislativo rimette la disciplina delle procedure di chiamata (ai sensi del comma 1 dell’articolo 18 L. n. 240/2010 – emerge dunque in termini inequivoci la preminenza accordata all’attività didattica universitaria rispetto a quella di produzione scientifica, ai fini della valutazione (individuale e comparativa) dei candidati.
6. Ciò posto, dalla documentazione depositata in giudizio relativa [#OMISSIS#] atti della procedura valutativa de qua risulta che la Commissione giudicatrice all’atto del relativo insediamento ha inteso declinare i criteri di valutazione fissati dal bando della procedura valutativa di chiamata, procedendo all’individuazione del punteggio [#OMISSIS#] attribuibile ai fini della “valutazione delle pubblicazioni scientifiche (n. 15)”, da un lato, e della “valutazione dei titoli e del curriculum”, dall’altro – in misura pari a 60 punti – nonché all’articolazione dei sub-criteri per la ripartizione e/o graduazione del punteggio medesimo, come elencati [#OMISSIS#] relativa tabella, rispettivamente ai punti A)-D) e A)-O) (cfr. allegato n. 1 al verbale n. 1).
6.1. Come evidenziato in sede giurisprudenziale, l’eventuale individuazione di sub-criteri di valutazione (e dei correlati punteggi) costituisce una mera facoltà demandata alle commissioni di concorso (ovvero di gara) nell’ambito del perimetro generale delineato dal bando: ove esercitata – nel rispetto della lex specialis della procedura – consente di rendere concreti i parametri generali di valutazione individuati dall’Amministrazione [#OMISSIS#] medesima lex specialis, così da esplicitare in maniera chiara e trasparente l’iter logico tramite il quale si perviene all’individuazione del candidato vincitore (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 25 marzo 2021, n. 784).
6.2. Dal tenore del richiamato verbale della procedura de qua emerge, in particolare, come l’attività didattica prestata a livello universitario dai candidati risulti inclusa nel predisposto elenco degli elementi di valutazione inerenti ai titoli e al curriculum prodotto (cfr. lettera M della relativa tabella) e al medesimo elemento sia correlata l’attribuzione di un punteggio [#OMISSIS#] di 12 punti.
Viceversa la produzione scientifica, oltre a costituire un autonomo elemento di valutazione conducente all’assegnazione di un punteggio [#OMISSIS#] di 60 punti – sulla base di una pluralità di sub-criteri puntualmente indicati – con riguardo alle pubblicazioni presentate (n. 15), appare altresì annoverata tra gli elementi di valutazione dei titoli e del curriculum individuati dalla Commissione medesima, legittimando l’attribuzione di un ulteriore punteggio ([#OMISSIS#]) pari a 12 punti, distribuito sulla base di una serie di indici (elencati ai punti A-F della relativa tabella).
Le delineate modalità di assegnazione del previsto punteggio mostrano indubbiamente il preminente rilievo attribuito dalla Commissione esaminatrice, in sede di predeterminazione dei sub-criteri di valutazione, alla produzione scientifica dei candidati (per un totale di [#OMISSIS#] 72 punti) rispetto all’attività di docenza universitaria (per un punteggio [#OMISSIS#] di 12 punti).
6.3. La definizione ex ante dei sub-parametri di valutazione ad opera della Commissione giudicatrice – nei termini sopra riportati – integra dunque violazione delle previsioni sul punto poste dalla lex specialis della procedura valutativa (e dall’apposito Regolamento di Ateneo), laddove è stabilito che “Sono da considerare per rilievo, nell’ordine: – attività didattica prestata a livello universitario congruente con l’attività didattica prevista nel bando; – produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD …” (cfr. articolo 5 del bando, sopra richiamato).
7. Dagli ulteriori atti della procedura selettiva depositati in giudizio emerge, inoltre, come l’accertato vizio – involgente la fase preliminare di predeterminazione dei sub-criteri (sopra indicati) di valutazione ad opera della Commissione esaminatrice – si sia inevitabilmente esteso alla successiva attività di valutazione compiuta dalla Commissione per la parte costituente concreta attuazione dei medesimi sub-criteri, stante l’espressa indicazione del punteggio complessivamente riportato da ciascun candidato per gli elementi in considerazione (titoli e curriculum, da un lato, e pubblicazioni presentate, dall’altro) in seno al giudizio reso nell’ambito della c.d. “valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca” (cfr., in particolare, allegato n. 1 al verbale n. 3), conducente all’espressione del giudizio finale (cfr. allegato n. 2 al predetto verbale n. 3).
8. La ravvisata fondatezza delle censure scrutinate (articolate in seno ai primi due motivi di gravame formulati in ricorso), nell’estendersi alla concreta attività di valutazione svolta dalla Commissione per la parte costituente diretta applicazione dei suddetti sub-criteri e/o sub-parametri individuati in via preliminare dalla Commissione medesima, comporta l’assorbimento degli ulteriori [#OMISSIS#] di doglianza formulati in ricorso.
9. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va accolto parzialmente, con specifico riguardo ai primi due motivi di gravame proposti limitatamente alla dedotta violazione della lex specialis della procedura (e dell’apposito Regolamento di Ateneo) nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento degli atti impugnati in parte qua; per l’effetto, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a., l’Università dovrà provvedere – per i [#OMISSIS#] indicati – alla rinnovazione (parziale) delle attività valutative (per la parte interessata dalla ravvisata fondatezza delle censure scrutinate), tenendo conto dei principi enunciati nell’ambito della presente pronuncia entro il [#OMISSIS#] di sessanta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) della pronuncia medesima; alla rinnovazione delle predette attività potrà provvedere la medesima Commissione incaricata, in applicazione dei principi sul punto espressi in sede giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 5 ottobre 2022, n. 8533, in specie punto 5.1 della parte in diritto), in ragione della natura del vizio riscontrato e stante in ogni [#OMISSIS#] la mancata prospettazione in ricorso di [#OMISSIS#] di contestazione avverso la composizione della Commissione stessa.
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, nei rapporti tra la ricorrente e l’Ateneo resistente, e sono liquidate come da dispositivo; si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione nei rapporti tra parte ricorrente e il controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Ateneo resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidandole forfetariamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre ad oneri di legge e rimborso del contributo unificato versato, mentre ne dispone la compensazione nell’ambito dei rapporti tra la ricorrente e la parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 17/05/2023