- 07380/2023 REG.PROV.COLL.
- 07550/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7550 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] Pucciarelli, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Piloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Duri in Roma, p.zza della [#OMISSIS#] n. 44;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Donata [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Montefalcone, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del giudizio collegiale di inidoneità, della valutazione negativa, e dei giudizi individuali negativi, tutti espressi dalla Commissione per il Settore Concorsuale 05/C1 “Ecologia” (Bando D.D. 2175/2018), in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 05/C1 – “Ecologia” (Bando D.D. 2175/2018), e pubblicati sul [#OMISSIS#] del MIUR il 3 giugno 2020 ed in pari data comunicati alla ricorrente, di tutti gli altri atti, presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti, al fine di sottoporre la candidata [#OMISSIS#] Pucciarelli ad un nuovo giudizio, da parte di una commissione all’uopo nominata, che tenga conto del [#OMISSIS#] contenuto delle pubblicazioni presentate e della definizione del settore concorsuale Ecologia, fornita dall’all. B del DM n. 855, del 30 ottobre 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso la ricorrente in epigrafe ha impugnato il giudizio negativo ricevuto ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) quale professore di seconda fascia nel settore concorsuale 05/C1 – “Ecologia”.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.
3. Con memoria conclusionale del 24 marzo 2023 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie ragioni, che sarebbero avvalorate non soltanto da quanto riportato nell’atto introduttivo del giudizio, ma anche dalla circostanza che, successivamente alla proposizione dell’odierna causa, ben due progetti di ricerca dalla stessa proposti all’Università di Camerino e a quella di Pavia, sarebbero stati delibati favorevolmente avuto riguardo alla classe di concorso 05/C1, pur avendo ad oggetto gli stessi microorganismi antartici che la Commissione, in sede di valutazione delle pubblicazioni per il conseguimento dell’ASN, ha ritenuto essere poco pertinenti con detto settore concorsuale, concludendo per la non idoneità della candidata all’ottenimento dell’abilitazione anelata.
4. All’udienza del giorno 18 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il Collegio deve anzitutto precisare come l’odierno giudizio sia stato proposto nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca oltre che dell’Anvur, e non contro il Ministero dell’Istruzione, dovendosi individuare quali Amministrazioni resistenti soltanto le prime due.
Sebbene nell’atto di costituzione depositato dall’Avvocatura Generale dello Stato siano menzionate, tra le Amministrazioni difese, il Ministero dell’Istruzione e l’Anvur, appare evidente, sia alla luce della vocatio contenuta nel ricorso e sia avuto riguardo alla natura della controversia, oltre alla relazione depositata in giudizio dalla M.U.R., che l’odierna procedura sia espressione di un pubblico potere riservato, in via esclusiva, a quest’[#OMISSIS#] dicastero e non al Ministero dell’Istruzione, atteso che, come noto, i due Ministeri de quibus sono ormai divenuti rami autonomi e indipendenti della pubblica amministrazione, con proprie competenze e funzioni, in conseguenza della scissione del precedente Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), avvenuta per effetto dell’entrata in vigore del d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalle legge n. 12/2020.
6.1 Tanto premesso, il Collegio intende ora effettuare un pur breve richiamo al quadro normativo vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, ove statuisce “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
6.2 Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia, oggi di interesse), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
6.3 L’art. 6, co. 1, lett. b) del richiamato D.M. n. 120/2016 statuisce poi come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che presentano pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”, ove si precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
6.4 Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
7. Nel [#OMISSIS#] di specie, alla ricorrente sono stati riconosciuti quattro titoli tra i dieci prescelti dalla Commissione ed è stato positivamente riscontrato il superamento di tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica.
Tuttavia, all’unanimità, è stata giudicata non idonea al conseguimento dell’abilitazione tenuto conto che “[…] A livello curriculare, la Candidata mostra un bagaglio limitato di esperienze, responsabilità progettuali e riconoscimenti, per quanto riferito ad attività coerenti con le tematiche caratterizzanti il SC 05/C1 Ecologia, ma comunque sufficiente secondo i criteri definiti dalla Commissione per il livello di abilitazione cui si fa riferimento. A livello di produzione scientifica, la collocazione editoriale delle pubblicazioni è di livello ottimo in riferimento all’impatto scientifico per i criteri internazionali di valutazione delle riviste (10 Q1/12) e la Candidata ha un ruolo di primo piano [#OMISSIS#] metà delle pubblicazioni presentate per la valutazione. Le pubblicazioni poste in valutazione dalla Candidata riguardano per la maggior parte lo studio di aspetti genetici, molecolari, strutturali e metabolici di protozoi ciliati [#OMISSIS#] ed in particolare si concentrano sulla specie modello Euplotes focardii; la Commissione ritiene che tali tematiche siano scarsamente coerenti con quelle caratterizzanti il settore concorsuale Ecologia 05/C1 […]”.
8. Il gravame è affidato a due censure con cui viene contestata l’illegittimità dell’operato della Commissione per eccesso di potere, svelato dalla presenza degli indizi sintomatici del difetto di motivazione e di istruttoria, dell’illogicità e della contraddittorietà del giudizio, del travisamento dei fatti e dell’ingiustizia manifesta.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
9.1 A cogliere nel segno è la censura con cui parte ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del giudizio espresso dalla Commissione, dal momento che, della circostanza dirimente ai fini del mancato ottenimento dell’abilitazione scientifica, consistente [#OMISSIS#] mancata riconducibilità al settore concorsuale di riferimento delle pubblicazioni presentate dalla candidata, non è stata fornita alcuna concreta giustificazione che possa far comprendere, all’interprete esterno, le ragioni per cui gli studi compiuti dalla candidata non possano essere ricondotti, in nessun modo, nel settore 05/C1 “Ecologia”.
9.2 Al riguardo, va altresì evidenziato come l’art. 4, lett. a), del d.m. n. 120/2016, recante “Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche”, prevede espressamente che la coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi del successivo articolo 7, debba essere vagliata alla luce non soltanto delle tematiche del settore concorsuale di interesse, ma anche di materie interdisciplinari ad esso pertinenti, rispetto alle quali il giudizio non fa alcuna menzione.
Orbene, a fronte del citato quadro normativo di riferimento, il Collegio non può se non rilevare come le generiche esternazioni contenute nel giudizio collegiale oggi impugnato non siano supportate da alcuna indicazione precisa su quali siano i lavori scientifici ritenuti scarsamente coerenti con il settore concorsuale di riferimento, limitandosi a rilevare come le pubblicazioni presentate avessero ad oggetto “lo studio di aspetti genetici, molecolari, strutturali e metabolici di protozoi ciliati [#OMISSIS#] ed in particolare si concentrano sulla specie modello Euplotes focardii”, senza tuttavia specificare per quale ragione tali studi non possano essere ricondotti nel settore concorsuale richiamato e, soprattutto, senza evidenziare perché non possano essere neppure ritenuti affini a tematiche interdisciplinari comunque pertinenti con il settore 05/C1 “Ecologia”.
9.3 A venire in rilievo, dunque, sia con riferimento al giudizio collegiale che a quello reso dai singoli Commissari, è una motivazione del tutto tautologica e autoreferenziata, da cui dipende il successivo giudizio negativo complessivo sull’idoneità della candidata ai fini dell’ottenimento dell’ASN, a fronte del possesso degli altri due requisiti previsti dalla [#OMISSIS#] e di un giudizio complessivo comunque positivo sulle pubblicazioni presentate ai sensi dell’articolo 7 del richiamato decreto ministeriale, che non permette all’interprete di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione per giungere ad una valutazione finale di tal fatta.
9.4 Come più volte precisato dalla giurisprudenza, invero, “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020).
Sul punto, occorre evidenziare come non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere i giudizi individuali dei singoli Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Deve invero precisarsi che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza la normativa non pretende una motivazione ipertrofica del giudizio collegiale finale, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle singole pubblicazioni presentate da parte dei singoli Commissari, essendo possibile, [#OMISSIS#] successiva formulazione del giudizio collegiale che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi dei candidati.
9.5 Nel [#OMISSIS#] in questione, invece, sia il giudizio finale che i singoli giudizi individuali, con riferimento alla scarsa coerenza delle pubblicazioni presentate dalla ricorrente, sono espressi in maniera eccessivamente sintetica e apodittica, non consentendo di verificare la correttezza del percorso logico seguito dalla Commissione per giungere al giudizio negativo reso sui lavori scientifici presentati dalla candidata.
9.6 Quest’[#OMISSIS#], peraltro, ha depositato in giudizio dei documenti che attestano come i suoi studi sui batteri antartici, ritenuti non conferenti ad abrupto dalla Commissione rispetto al settore concorsuale 05/C1 “Ecologia”, abbiano consentito alla stessa studiosa di ottenere, nel 2021 presso l’Università di Camerino, l’incarico di Ricercatore universitario a tempo determinato, nell’ambito della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, avuto riguardo al s.c. 05/C1 “Ecologia” e al settore scientifico disciplinare BIO/07 “Ecologia”, nonché di ottenere l’approvazione di un ulteriore progetto di ricerca dal titolo “Biomolecole e biomateriali per la protezione degli ecosistemi e la salute umana” da parte del Comitato di Coordinamento del Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, presso l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, nell’aprile del 2022.
Con riferimento a questi ultimi due elementi fattuali, il Collegio deve rilevare come essi rappresentino eventi successivi ed estranei alla formulazione del giudizio impugnato nell’odierno giudizio che, pertanto, non sono idonei, di per sé soli, a far trasparire l’illegittimità dell’operato della Commissione di valutazione ASN avversato con l’atto introduttivo. Tuttavia, pare innegabile che gli stessi contribuiscano a svelare la necessità, così come sopra già rilevata, che il giudizio sulla coerenza delle pubblicazioni della candidata con il settore concorsuale di riferimento, ovvero con materie interdisciplinari ad esso riconducibili, sia effettuato in maniera esaustiva, con l’indicazione esatta di quali siano i lavori scientifici ritenuti non coerenti e delle ragioni per cui gli stessi sarebbero riconducibili ad altri settori concorsuali ritenuti estranei rispetto a quello per cui è stata chiesta l’ASN.
9.7 Né a diverse conclusioni pare potersi giungere valorizzando quanto esternato dall’Amministrazione resistente con la propria memoria difensiva con cui ha controdedotto che non sarebbe “priva di rilievo la circostanza che la medesima candidata, nell’ambito della tornata abilitativa 2018 ha presentato domanda di abilitazione anche per il settore 05/B1 – Zoologia e Antropologia, con esito positivo. Segno evidente di una [#OMISSIS#] attinenza del proprio profilo scientifico e della sua produzione scientifica a detto settore”.
In primo luogo, tale circostanza è stata riportata in via di mera allegazione, peraltro in modo generico, atteso che, ad esempio, non è stato dimostrato, né tantomeno indicato in via di mera approssimazione, che le pubblicazioni contestate come non conferenti nell’odierno giudizio fossero le stesse che la diversa Commissione, nell’ambito della tornata abilitativa del 2018, ha ritenuto essere attinenti al settore 05/B1 “Zoologia e Antropologia”.
In seconda battuta, poi, va rimarcato, ancora una volta, come il richiamato art. 4, co. 1, lett. a) del d.m. n. 120/2016, quando si riferisce alla coerenza delle pubblicazioni presentate dai candidati, fa riferimento, così come sopra anticipato, non soltanto allo specifico settore concorsuale di interesse ma anche a materie interdisciplinari ad esso comunque riconducibili, con ciò significando che alcuni argomenti, dalla intrinseca portata interdisciplinare, ben possano essere ricompresi nell’ambito di più settori concorsuali, proprio in virtù della natura trasversale degli studi che ne derivano.
9.8 Ciò comporta, pertanto, che la motivazione contenuta nel giudizio finale, ove statuisca in merito alla incoerenza dei lavori presentati rispetto al settore concorsuale di riferimento, deve essere in grado, ancorché in maniera sintetica, di far comprendere quali siano le ragioni per cui, non in astratto ma in concreto, gli argomenti trattati esulino in nuce dal settore concorsuale, non potendo neppure rientrare nell’ambito di materie interdisciplinari ad esso connesse, non essendo ammissibile, per [#OMISSIS#] che, così come occorso nel [#OMISSIS#] di specie, la valutazione si limiti ad affermare sic et simpliciter la mancata coerenza dei lavori scientifici presentati, senza fornire alcuna motivazione tangibile in merito alla decisione di adottare una tale valutazione di segno negativo, peraltro risultata essere determinante ai fini del mancato ottenimento dell’idoneità al conseguimento dell’ASN da parte dell’odierna candidata, a fronte di giudizi ampiamente positivi ottenuti dalla medesima Commissione avuto riguardo ai restanti aspetti da valutare ai sensi della sopra richiamata normativa di riferimento.
10. Per tali ragioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati per difetto di difetto di motivazione, con discendente obbligo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) di rivalutare la candidata a cura di una Commissione in diversa composizione.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) annulla i provvedimenti impugnati;
2) ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere nominata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il [#OMISSIS#] di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario