- 07709/2023 REG.PROV.COLL.
- 15643/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15643 del 2022, proposto da
[#OMISSIS#] Torromeo, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Giuffre’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Principessa [#OMISSIS#] n. 2;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del settore concorsuale 06/N1, Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti della ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati in data 5.10.2022;
– per quanto di interesse di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi compreso il verbale di insediamento n. 1 del 28.07.2021, e dei relativi giudizi della ricorrente;
– per quanto di interesse ed ove occorrer possa del D.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, del D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 e del Decreto direttoriale n. 553/2021, come rettificato con Decreto Direttoriale n. 589/2021;
– di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso la ricorrente in epigrafe ha impugnato il giudizio negativo ricevuto ai fini del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) quale professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/N1 – “Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate”.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.
3. Con memoria conclusionale del 24 marzo 2023 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie ragioni.
4. All’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5.1 Il Collegio ritiene opportuno effettuare, in via preliminare, un pur breve richiamo al quadro normativo vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, ove statuisce “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
5.2 Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia, oggi di interesse), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
5.3 L’art. 6, co. 1, lett. b) del richiamato D.M. n. 120/2016 statuisce poi come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che presentano pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”, ove si precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
5.4 Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
6. Nel [#OMISSIS#] di specie, alla ricorrente sono stati riconosciuti solo due titoli tra i nove prescelti dalla Commissione, mentre è stato positivamente riscontrato il raggiungimento di tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica.
Tuttavia, all’unanimità, è stata giudicata non idonea al conseguimento dell’abilitazione tenuto conto che “[…] I lavori presentati per la valutazione affrontano tematiche prevalentemente di ambito clinico. Sulla base della documentazione allegata alla domanda e dei lavori presentati per la valutazione, si evince che la candidata non ha mai avuto responsabilita’ di progetti di ricerca ma soltanto collaborazioni. Nell’ambito delle collaborazioni di ricerca l’attivita’ della candidata si e’ focalizzata sugli aspetti clinici delle malattie cardiovascolari senza sviluppare aspetti traslazionali. Infatti, non emerge un contributo fornito al progresso della ricerca nell’ambito delle tematiche del settore concorsuale per il quale è stata richiesta l’abilitazione. Pertanto, la valutazione complessiva dei titoli e delle pubblicazioni fa ritenere che il profilo scientifico della candidata sia piu’ congruente con quello della medicina interna/malattie cardiovascolari. Per le motivazioni di cui sopra, considerata la mancanza di almeno tre titoli richiesti, e dopo analitica valutazione delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la Commissione, all’unanimità dei Commissari, ritiene che la candidata non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia nel SC 06/N1 […]”.
7. Il gravame è affidato a due censure con cui viene contestata l’illegittimità dell’operato della Commissione per:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, co. 2 e 6, del d.m. n. 120/2016, dei criteri di valutazione per i candidati di seconda fascia, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sviamento di potere e ingiustizia manifesta;
– violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, degli artt. 3, 4, 7 del d.m. n. 120/2016, dei criteri di valutazione per i candidati di prima fascia, settore concorsuale 14/C2, individuati con verbale n. 1 del 21.11.2018, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, erronea valutazione dei fatti e contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sviamento di potere e ingiustizia manifesta.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
8. Con il primo mezzo di impugnazione parte ricorrente lamenta l’illegittima mancata valutazione di alcuni titoli dalla stessa presentati, da cui sarebbe discesa la favorevole delibazione di soltanto due di essi, facendo emergere un primo elemento per il provvedimento impugnato di non idoneità al conseguito dell’ASN da parte della candidata, non avendo ella raggiunto la soglia normativamente fissata che prevede il possesso di almeno tre titoli.
Più precisamente, alla ricorrente sono stati riconosciuti i titoli di seguito elencati:
b – Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale;
l – Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita’ di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui e’ presentata la domanda per l’abilitazione.
Non sono stati invece riconosciuti validi i seguenti titoli, per le ragioni appresso evidenziate che con il ricorso sono state contestate:
a) Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’[#OMISSIS#] – la candidata dichiara la partecipazione ad una serie di convegni nazionali su tematiche cliniche non coerenti con il SC 06/N1;
c) Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private – Il titolo (c) non viene ammesso in quanto la documentazione allegata dalla candidata si riferisce ad un trial clinico;
g) Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali – Il titolo (g) non viene ammesso perché la documentazione dichiarata dalla candidata non soddisfa la richiesta della commissione;
La censura è parzialmente fondata [#OMISSIS#] parte in cui mette in evidenza il difetto di motivazione dei giudizi su due dei tre titoli contestati come di seguito precisato.
8.1 Avuto riguardo al titolo a), segnatamente, la Commissione si è limitata a non riconoscere la bontà della documentazione presentata dalla candidata sulla scorta del mero fatto che i convegni cui ha partecipato non sarebbero coerenti con il settore concorsuale 06/N1, senza null’altro specificare in merito.
A venire in rilievo, dunque, è una motivazione apodittica e autoreferenziata, che non consente all’interprete esterno di comprendere per quali ragioni i [#OMISSIS#] trattati nei convegni cui la ricorrente ha partecipato non possano essere ritenuti conferenti con il settore concorsuale di riferimento.
Al fine di smentire tale valutazione, parte ricorrente ha ampiamente rappresentato nel gravame le ragioni per cui dette attività accademiche dovrebbero essere considerate come riconducibili nell’ambito del settore di cui trattasi.
[#OMISSIS#] premessa dell’atto introduttivo del giudizio, in particolare, viene precisato come il settore 06/N1 ricomprenda, al suo interno, anche il settore scientifico-disciplinare MED/50 “Scienze tecniche mediche applicate”, nell’ambito del quale, a sua volta, riveste particolare importanza la medicina traslazionale.
Quest’[#OMISSIS#], in particolare, è una disciplina in rapida crescita all’interno della ricerca biomedica, che mira a velocizzare la scoperta di nuove terapie e strumenti diagnostici usando un approccio multidisciplinare e collaborativo. [#OMISSIS#] salute pubblica la medicina traslazionale si focalizza sull’assicurare che strategie comprovate per il trattamento e la prevenzione di malattie vengano conosciute e implementate dalla comunità. Essa, dunque, è ricompresa nell’ambito delle scienze tecniche mediche applicate, proprio perché l’attività clinica ne rappresenta una parte integrante, peraltro di importante rilievo al fine fornire adeguata concretezza a tale scienza sul piano pratico.
Il carattere trasversale del settore concorsuale 06/N1, peraltro, è stato già messo in evidenza da questo T.A.R. in diverse due pronunce passate, con le quali è stato rilevato che “non può in alcun modo essere ritenuto sufficiente il mero accenno del giudizio collegiale al fatto che l’attività di ricerca del ricorrente aveva riguardato il settore “MED/03 non congrua con il settore SC 06/N1”. E’ infatti evidente che, proprio per il carattere “trasversale” del settore 06/N1, la motivazione avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui i lavori del ricorrente non potessero essere ascritti al campo della “Scienze tecniche delle professioni sanitarie diagnostiche”, ambito che è compreso nel settore scientifico in esame 06/N1, come si evince dal D.M. 12 giugno 2012, n. 159 che ha ad oggetto la “rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 29 luglio 2011”. Pertanto il giudizio finale di incongruenza con il settore scientifico disciplinare 06/N1 7 risulta del tutto immotivato e contraddittorio, specie con riguardo al settore della “medicina traslazionale” che concerne “gli aspetti tecnologici e biotecnologici delle attività di interesse” (cfr. verbale della prima riunione della commissione del 17.6.2013), tanto più attesa la assoluta cripticità dei giudizi individuali espressi dai Commissari, che, nelle poche righe del loro giudizio, non danno modo di comprendere per quale ragione le opere ed i titoli del ricorrente non attengano al settore 06-N1 (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza, sent. nn. 3962/2017 e 2601/2017).
Sulla stessa scorta, sempre questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare che “il giudizio finale di incongruenza con il settore scientifico disciplinare 06/N1 risulta del tutto immotivato e contraddittorio, specie con riguardo al settore della “medicina traslazionale” che concerne “l’innovazione [#OMISSIS#] organizzazione – gestione – valutazione delle professioni sanitarie e delle attività sanitarie (organizzazione e prevenzione) oppure aspetti tecnologici o biotecnologici delle attività di interesse clinico (medicina traslazionale)”, tanto più attesa la assoluta cripticità dei giudizi individuali espressi dai Commissari, che, nelle poche righe del loro giudizio, non danno modo di comprendere per quale ragione le opere ed i titoli della ricorrente non attengano al settore 06-N1. Né, peraltro, il giudizio collegiale contiene indicazioni utili ad integrare il giudizio di non coerenza dei singoli commissari” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza, sent. nn. 3962/2017 e 10586/2016), concludendo nel senso che “è infatti evidente che, proprio per il carattere “trasversale” del settore 06N1, la motivazione avrebbe dovuto curare di spiegare le ragioni per cui i lavori del ricorrente non possano – per ipotesi – neppure essere ascritti al campo della medicina traslazionale, e rimangano ascritti al settore disciplinare legato al solo aspetto teorico, e non applicativo, della specifica disciplina” (sent. n. 3692/2017, cit.).
A fronte della richiamata giurisprudenza, che ha già accertato la peculiarità del settore concorsuale di cui trattasi, alla luce della trasversalità delle materie in esso ricomprese, con particolare riferimento alla medicina traslazionale, il Collegio non può se non rilevare il difetto di motivazione relativamente al giudizio negativo espresso dalla Commissione avuto riguardo al richiamato titolo a).
8.2 Le doglianze relative al mancato riconoscimento del titolo c) non paiono meritevoli di accoglimento alla luce delle seguenti osservazioni.
La Commissione ha ritenuto di non poter valutare favorevolmente la documentazione fornita dalla candidata in quanto riferibile a un trial clinico.
Al riguardo, va rammentato come i titoli in argomento dovevano afferire ad attività di “Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”.
Orbene, dalla documentazione versata [#OMISSIS#] atti emerge che la ricorrente abbia ottenuto l’autorizzazione, in qualità di responsabile del Centro Policlinico [#OMISSIS#] I, all’effettuazione dello studio “COPE Contemporary clinical management of acute pulmonary embolism” che, pertanto, nel ricorso si ritiene non essere un mero trial clinico, quanto piuttosto uno studio osservazionale di tipo prospettico.
Va anzitutto precisato come con il [#OMISSIS#] trial clinico venga definito uno studio clinico farmacologico, biomedico o salute-correlato sull’uomo, che segue dei protocolli predefiniti, al fine di accertare se una nuova terapia sia sicura, efficace e migliore di quella normalmente impiegata e somministrata. Il trial clinico, dunque, costituisce parte integrante di quella che è definita la medicina basata sull’evidenza, offrendo modalità organizzate e scientifiche per le migliori prove e sperimentazioni possibili e ottenendo risultati sui vantaggi e gli svantaggi dei diversi trattamenti.
Prendendo le mosse da tali premesse, il Collegio ritiene parzialmente non condivisibili le argomentazioni contenute nel gravame, [#OMISSIS#] parte in cui intendono smentire la qualificazione effettuata dalla Commissione dello studio de quo alla stregua di un trial clinico, non foss’altro che, nel provvedimento autorizzativo al suo svolgimento il Comitato Etico insediato presso il Policlinico [#OMISSIS#] I di Roma, viene fatto espresso riferimento ai requisiti di cui al d.m. 17 dicembre 2004, col quale il Ministero della Salute ha adottato le “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria”.
Peraltro va rilevato come dai criteri elaborati dalla Commissione per la valutazione del titolo in argomento emerge che “Il titolo verrà valutato positivamente ove la ricerca scientifica affidata abbia previsto il ruolo di responsabile scientifico ovvero abbia partecipato a progetti di ricerca su tematiche di ricerca originali ed innovative avallate da pubblicazioni in cui il candidato sia in un ruolo preminente o di coautore, su tematiche di transalazionalità della ricerca coerenti con la declaratoria del SC 06/N1, negli ultimi 10 anni”.
Per tali ragioni, avuto riguardo al titolo c), le doglianze di parte ricorrente non colgono nel segno, atteso che il trial clinico dalla stessa presentato non pare soddisfare i requisiti pocanzi indicati.
8.3.1 Per quanto attiene, poi, al titolo sub g), relativo alla Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali, va rilevato come la documentazione fornita a corredo dalla ricorrente non sia stata valutata in senso favorevole in quanto “non soddisfa la richiesta della commissione”.
Ancora una volta viene in rilievo una motivazione eccessivamente stringata e apodittica che non consente di comprendere, in maniera chiara ed esaustiva, le ragioni per cui non sarebbero state rispettate le richieste effettuate dalla Commissione.
Avuto riguardo ai criteri fissati dallo stesso organo collegiale per la valutazione del titolo in commento si legge che “Il titolo verrà valutato positivamente ove il candidato abbia svolto una fellowship di una durata non inferiore a 6 mesi consecutivi oppure abbia tenuto un ciclo di lezioni di livello universitario o post-universitario presso Atenei esteri”.
Come è agevole rilevare le richieste della Commissione sono molteplici, per cui la motivazione fornita con riferimento alla mancata valutazione del titolo di cui trattasi non consente ad un interprete esterno di individuare quale sarebbe il requisito (o i requisiti) che l’attività svolta dalla ricorrente non soddisfi in concreto, con discendente difetto di motivazione del giudizio così espresso.
8.3.2 Peraltro, per quanto attiene alla formulazione del criterio di valutazione in argomento, il Collegio deve rilevare altresì la sua illegittimità, quantomeno [#OMISSIS#] parte in cui circoscrive la possibilità di ottenere una valutazione degli incarichi di insegnamento effettuati in via esclusiva presso Atenei stranieri, e non anche presso istituti di ricerca esteri o sovranazionali, contravvenendo alla lettera dell’Allegato A al d.m. n. 120/2016 che, evidentemente, prevede che siano valutate le fellowships e gli incarichi di insegnamento ottenuti “presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”, e non soltanto presso Atenei stranieri.
Al riguardo, va rammentato come l’art. 5 del medesimo decreto ministeriale, con particolare riferimento alla valutazione dei titoli, riconosce alla Commissione il potere di scegliere “in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11”, definendo “ove necessario, i criteri di valutazione”. Orbene, appare evidente come l’attività opzionale intesa a definire gli anzidetti criteri per la successiva delibazione dei titoli presentati dai candidati non può [#OMISSIS#] risolversi in statuizioni che, come avvenuto nel [#OMISSIS#] di specie, finiscano per escludere dalla valutazione titoli che, invece, il decreto ministeriale espressamente contempla.
9. Accolta parzialmente la prima articolata censura formulata con il ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione dei giudizi resi avuto riguardo a due dei tre titoli sopra indicati, il Collegio può ora procedere con la delibazione del secondo mezzo di impugnazione, col quale parte ricorrente ha contestato l’illegittimità della valutazione negativa delle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 120/2016.
Anche tale doglianza coglie nel segno, avuto riguardo al profilo del difetto di motivazione del giudizio espresso dalla Commissione.
9.1 Per quanto attiene alle pubblicazioni scientifiche l’organo di valutazione collegiale ha appuntato il suo responso di segno negativo facendolo poggiare sulle seguenti circostanze:
– i lavori presentati per la valutazione affrontano tematiche prevalentemente di ambito clinico;
– la candidata non avrebbe mai avuto responsabilità di progetti di ricerca ma soltanto collaborazioni, nell’ambito delle quali la sua attività si sarebbe focalizzata sugli aspetti clinici delle malattie cardiovascolari senza sviluppare aspetti traslazionali, non emergendo un contributo fornito al progresso della ricerca nell’ambito delle tematiche del settore concorsuale per il quale è stata richiesta l’abilitazione;
– il profilo scientifico della candidata sarebbe più congruente con quello della medicina interna/malattie cardiovascolari;
– il nominativo della ricorrente figurerebbe, nei lavori in collaborazione, solo in un [#OMISSIS#] quale [#OMISSIS#] autore.
9.2 Tuttavia, dalla lettura dei giudizi individuali e di quello collegiale resi dalla Commissione emerge come tali affermazioni siano, in realtà, eccessivamente generiche, se non addirittura contrastanti in alcune parti, attese le considerazioni positive espresse dagli stessi Commissari avuto riguardo al riconoscimento dei titoli per le esperienze maturate dalla candidata nel settore concorsuale di riferimento e per la presentazione di pubblicazioni riconducibili al settore disciplinare.
Al riguardo, peraltro, va evidenziato come l’art. 4, lett. a), del d.m. n. 120/2016, recante “Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche”, prevede espressamente che la coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi del successivo articolo 7, debba essere vagliata alla luce non soltanto delle tematiche del settore concorsuale di interesse, ma anche di tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, rispetto alle quali il giudizio non fa alcuna menzione.
Orbene, a fronte del citato quadro normativo di riferimento, il Collegio non può se non rilevare come le generiche esternazioni contenute nel giudizio collegiale oggi impugnato non siano supportate da alcuna indicazione precisa su quali siano i lavori scientifici ritenuti scarsamente coerenti con il settore concorsuale di interesse, limitandosi a rilevare, in generale, la loro scarsa attinenza al settore 06/N1, senza specificare per quale ragione essi debbano essere più propriamente ricondotti al settore della medicina interna e/o delle malattie cardiovascolari e, soprattutto, senza evidenziare perché non possano essere neppure ritenuti affini a tematiche interdisciplinari comunque pertinenti con il settore 06/N1, alla luce della peculiare natura trasversale dei settori scientifico disciplinari che lo caratterizzano.
9.3 Il giudizio pare non tenere in adeguata considerazione la circostanza che nel settore concorsuale in parola rientri anche il s.s.d. MED/50 – “Scienze tecniche mediche applicate”, che ricomprende attività cliniche di notevole importanza per la medicina traslazionale, non potendosi ritenere pertanto sufficiente la mera indicazione della circostanza che le pubblicazioni presentate abbiano ad oggetto aspetti clinici per delinearne la mancata bontà ai fini della loro valutazione per ottenimento dell’ASN, specie perché tali lavori sono stati riconosciuti dalla stessa Commissione come originali.
9.4 Per quanto attiene, poi, al fatto che la ricorrente appaia solo in un lavoro scientifico quale [#OMISSIS#] autore, la sinteticità del giudizio non lascia trasparire il ragionamento logico che ha portato la Commissione a ritenere tale circostanza come determinante, facendo supporre, in maniera non prevista in alcuna previsione normativa, che l’abilitazione scientifica possa essere riconosciuta solo a candidati che ricoprano, nell’ambito delle pubblicazioni presentate, la posizione di [#OMISSIS#] autore.
9.5 A venire in rilievo, pertanto, sia con riferimento al giudizio collegiale che a quello reso dai singoli Commissari, è una motivazione del tutto tautologica e autoreferenziata che non può trovare l’avallo di questo Collegio.
9.6 Come più volte precisato dalla giurisprudenza, invero, “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020).
Sul punto, occorre evidenziare come non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere i giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Deve invero precisarsi che secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza la normativa non pretende una motivazione ipertrofica del giudizio collegiale finale, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle singole pubblicazioni presentate da parte dei singoli Commissari, essendo possibile, [#OMISSIS#] successiva formulazione del giudizio collegiale che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi dei candidati.
9.7 Nel [#OMISSIS#] in questione, invece, sia il giudizio finale che i singoli giudizi individuali, con riferimento alle pubblicazioni presentate dalla ricorrente, sono espressi in maniera eccessivamente sintetica e apodittica, non consentendo di verificare la correttezza del percorso logico seguito dalla Commissione per giungere al giudizio negativo reso sui lavori scientifici presentati dalla candidata.
10. Per tali ragioni, il ricorso va accolto nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) di rivalutare la candidata a cura di una Commissione in diversa composizione.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1) annulla i provvedimenti impugnati;
2) ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere nominata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il [#OMISSIS#] di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 08/05/2023