- 09551/2023 REG.PROV.COLL.
- 15429/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15429 del 2022, proposto da
Castronovo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore concorsuale 12/E2 (Diritto Comparato), non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del giudizio di inidoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore Universitario II Fascia, settore concorsuale 12/E2 “Diritto Comparato” del 10.10.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 [#OMISSIS#] 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di seconda fascia nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale MIUR del 9 agosto 2018 n. 2175, per il settore concorsuale 12/E2– Diritto privato comparato.
All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità del ricorrente; il quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale espresso dalla Commissione, unitamente ai singoli giudizi individuali della Commissione giudicatrice, affidando il ricorso a censure articolate sotto due [#OMISSIS#]:
i) illegittimità del giudizio reso in considerazione del possesso, in capo al ricorrente, di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia ai fini del rilascio dell’abilitazione;
ii) contraddittorietà, arbitrarietà ed illogicità del giudizio finale reso rispetto alle valutazioni compiute dalla Commissione.
1.1 L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di stile chiedendo il rigetto del ricorso e depositando una relazione sui fatti di causa.
1.2 Da [#OMISSIS#] parte ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, il ricorrente ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia (D.D. 553/2021 come rettificato da D.D. n.589/2021) per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato con valutazione collegiale di 5/5 e sulla base delle medesime pubblicazioni. Ha insistito dunque sulla erroneità del giudizio ivi gravato e sulla coerenza delle pubblicazioni con le tematiche del settore concorsuale o comunque con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.
1.3 Alla pubblica udienza del 9 [#OMISSIS#] 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “[#OMISSIS#] peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, previste sia per i titoli che per le pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.
In particolare per la seconda fascia la disposizione fissa i criteri per l’accertamento della “maturità scientifica”, la quale deve essere “intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (maturità scientifica) ed ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della commissione si esaurisce [#OMISSIS#] previa individuazione dei valori-soglia.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
In assenza di tale specifica definizione dei criteri di valutazione dei titoli da parte della Commissione, deve ritenersi che la discrezionalità di quest’[#OMISSIS#] al riguardo resti comunque delimitata dai criteri di carattere generale indicati dal legislatore al richiamato comma 2 dell’art. 3 che letteralmente riferisce la valutazione tesa ad accertare il possesso della “maturità scientifica” sia alle pubblicazioni che ai titoli.
Nel complesso la valutazione dei candidati si compone di tre momenti che tuttavia possono arrestarsi all’accertamento del primo requisito. Difatti la normativa prevede che la Commissione, laddove accerti che il candidato non supera positivamente la soglia dell’impatto della produzione scientifica (raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3), può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016, di non procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e conseguentemente motivare il diniego di abilitazione unicamente con riferimento all’assenza del requisito di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica).
Per i candidati che invece superano positivamente tale valore, la Commissione deve necessariamente procedere con le due successive fasi relative alla valutazione dei titoli (tra quelli scelti nell’ambito dei titoli indicati dai numeri 2 a 11 dell’allegato A) e delle pubblicazioni.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è, dunque, attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) una valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
2.2 Inoltre in via preliminare deve rammentarsi che il giudizio di valore, il quale investe come s’è visto sia la valutazione delle pubblicazioni che quella dei titoli di cui ai nn. da 2 a 11 dell’allegato A, e su cui è chiamata ad esprimersi la Commissione, non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico, o erroneo in fatto (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).
Difatti, “sebbene sia stata oramai definitivamente accantonata l’opinione tradizionale che escludeva si potesse riconnettere alla sentenza del [#OMISSIS#] amministrativo l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto annullato, [#OMISSIS#] il fatto che non sempre il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento consente una definizione della fattispecie sostanziale;
– ciò accade nell’ipotesi in discussione, in cui il fatto presupposto del potere di accertamento della Commissione ‒ la sussistenza della piena maturità scientifica degli aspiranti professori ‒ viene preso in considerazione dalla [#OMISSIS#] attributiva del potere, non [#OMISSIS#] dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal [#OMISSIS#]), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione.
– in questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il [#OMISSIS#] non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’[#OMISSIS#] rientri o meno [#OMISSIS#] ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto;
– l’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.);
– è ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal [#OMISSIS#] deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile;
– fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il [#OMISSIS#], per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato…” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 195).
3. Premesso tutto quanto sopra esposto con riferimento sia alla normativa applicabile, sia ai limiti del sindacato giurisdizionale, il Collegio rileva in punto di fatto che, nel [#OMISSIS#] di specie, il ricorrente è stato valutato positivamente il ricorrente è stato valutato positivamente sia con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 avendo gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiunto “2 valori soglia su 3”, sia con riferimento al possesso di quattro titoli tra quelli individuati e definiti in base all’allegato A, dal n. 2 al n. 11.
Non è stato invece valutato positivamente sulle pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM n. 120 del 2016, avendo la Commissione a maggioranza (4 su 5 commissari) così ritenuto nel giudizio collegiale:
“Le pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della valutazione sono 9: 2 monografie, 5 articoli in rivista (tutti di fascia A) e 2 contributi in volume. Non tutte le pubblicazioni risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale IUS/02 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti.
[#OMISSIS#] prima monografia del 2017 (“Autonomia contrattuale e disponibilità dell’integrazione. La merger clause dal diritto americano a quello italiano”) il candidato, dopo aver presentato la prassi nordamericana che si sostanzia in contratti lunghi e dettagliati caratterizzati da clausole di interpretazione (come la merger clause e la no oral modification clause), esamina come queste clausole, utilizzate anche da operatori italiani, possano armonizzarsi con il [#OMISSIS#] sistema. La trattazione, per sé non originale, risulta semplificata e non dà adeguato conto del dibattito scientifico sviluppatosi sul punto in varii ambiti, soprattutto in quello comparatistico. Meglio argomentata è la parte, sostanzialmente al diritto interno, ove il candidato individua nel sistema giuridico nostrano rimedi adeguati a contemperare la tutela della volontà pattizia e gli interessi ‘irrinunciabili’ tutelati dal legislatore.
[#OMISSIS#] seconda monografia del 2021 (“Violenza economica e annullamento del contratto. Esperienze straniere e di diritto italiano”), il candidato riflette sul tema della violenza economica e si propone di analizzare in chiave comparativa le peculiarità funzionali e di tutela operanti nel sistema nordamericano con i rimedi proprii al sistema nostrano. Questo lavoro si offre come meramente ricognitivo delle due esperienze oggetto di analisi.
Per quanto riguarda la produzione minore (in cui due contributi sono in lingua [#OMISSIS#]), valgano le seguenti osservazioni. L’articolo in rivista del 2022 (“La responsabilità precontrattuale della e [#OMISSIS#] parte complessa: una nuova prospettiva per l’art. 1337 c.c.”) è un lavoro di mero diritto interno, che meriterebbe una segnalazione particolare fossimo a giudicare candidati per altro SSD; nell’articolo in rivista del 2022 (“The american contract and the Vienna convention: does it work?”), il candidato discute l’evenienza in cui i contratti di vendita internazionale, usualmente redatte secondo gli stilemi del common law, siano regolate dalla Convenzione di Vienna (che il candidato assume modellata prevalentemente sul civil law). Il lavoro esplora il percorso necessario per risolvere tale “conundrum” prospettando alcuni spunti di riflessione di matrice comparativa; nell’articolo in rivista del 2020 (dal titolo “Compensatio lucri cum damno e collateral source rule a confronto tra Italia e Stati Uniti”), il candidato, prendendo le mosse dall’analisi di quattro decisioni assunte nel 2018 dalla nostra Suprema Corte, si confronta col tema della compensatio lucri cum damno, provando a evidenziare alcuni criteri teorici che possano fungere da [#OMISSIS#] nelle soluzioni delle singole fattispecie, anche mercé un’analisi che offre qualche spunto di matrice comparatistica con il sistema statunitense; nell’articolo in rivista del 2019 (“La responsabilità da false informazioni comparata: special relationship nel diritto anglosassone, species della responsabilità da contatto sociale nel [#OMISSIS#] sistema”) il candidato si propone di approfondire in ottica comparata il tema della responsabilità per informazioni scorrette fra diritto italiano e diritto “anglosassone”, ma [#OMISSIS#] di considerare il quadro sistematico in cui s’inserisce il tema oggetto dell’indagine, quadro in cui spiccano per incisività la pure economic loss rule, nelle sue varie declinazioni, e l’istituto della misrepresentation (a quest’[#OMISSIS#] dedica qualche cenno laterale); il contributo in volume del 2019 (“Integrazione e interpretazione del contratto tra preliminare e definitivo”), è un breve lavoro che ha per oggetto il diritto interno, senza spunti comparatistici; nell’articolo in rivista del 2019 (“Tecniche di redazione del contratto dal common law statunitense al diritto italiano: conseguenze sul piano della prova del contratto nel [#OMISSIS#] ordinamento”) il candidato si confronta nuovamente con la diffusione dei modelli contrattuali statunitensi osservando, [#OMISSIS#] scia della prima monografia, come la trasposizione di tali strumenti giuridici imponga di individuare soluzioni che consentano la loro armonizzazione con le norme italiane; nell’articolo in rivista del 2017 (“The americanization of contract law: the merger clause in the european perspective”), il candidato, tornando ancora a confrontarsi con i [#OMISSIS#] della prima monografia, esplora le ragioni sottese alla diffusione dei modelli contrattuali nordamericani, esaminando in particolare come la clausola di completezza possa trovare applicazione nelle differenti realtà dei sistemi di civil law. Giudizio:
Complessivamente le pubblicazioni prodotte ai fini della valutazione mostrano il profilo di uno studioso che, in virtù dei risultati della ricerca in termini di articolazione degli interessi, di originalità e qualità, non ha raggiunto un livello di maturazione scientifica tale da far ritenere soddisfatto il presupposto del raggiungimento di un significativo impatto [#OMISSIS#] comunità scientifica nazionale. Pertanto, si ritiene che il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia, per il settore scientifico disciplinare 12/E2- IUS/02.”
3.1 Con tre motivi di ricorso parte ricorrente sostiene l’illegittimità del giudizio finale in quanto: I) illogico e irragionevole rispetto a giudizi individuali che avrebbero dovuto portare a ritenere soddisfatti i criteri di cui all’art.4 del D.M. n.120/2016, poiché tre Commissari si sarebbero espressi in maniera complessivamente positiva, in aperta contraddizione con l’esito finale della valutazione; evidenzia al riguardo come, pur [#OMISSIS#] doverosa valutazione dei requisiti richiesti dalla legge, il giudizio della Commissione sulle pubblicazioni non può spingersi a livelli tali da richiedere una particolare qualità delle opere; II) la Commissione avrebbe dato esclusivo rilievo alla valutazione della qualità delle pubblicazioni prodotte, tralasciando del tutto il possesso in capo al ricorrente di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente; III) il giudizio sarebbe fondato sul criterio della “qualità elevata”, riferibile solo alle abilitazioni alle funzioni di professore per la prima fascia.
3.2 Il ricorso è infondato.
I motivi possono essere trattati congiuntamente poichè tutti strettamente connessi.
3.3 Secondo parte ricorrente i giudizi resi dai Commissari Professori Amirante, Bussani e [#OMISSIS#] sarebbero complessivamente positivi, in aperta contraddizione con l’esito finale della valutazione collegiale.
Tuttavia tale censura non trova riscontro [#OMISSIS#] lettura complessiva dei singoli giudizi individuali, ma fa perno esclusivamente su singoli passaggi pure di apprezzamento dei lavori del candidato, che non possono però essere letti in maniera avulsa dall’intero giudizio.
3.4 I singoli giudizi individuali e quello collegiale appaiono inoltre plurimotivati, riferendosi sia alla non coerenza di tutte le pubblicazioni col settore concorsuale, sia alla non originalità, sia infine alla natura ricognitiva delle monografie, per concludere per la non idoneità alle funzioni di professore di seconda fascia non risultando integrato dunque quel “positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca” richiesto dall’art. del D.M. 120 del 2016.
Il giudizio dunque giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e viene indicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti di originalità e di innovatività. La motivazione del giudizio appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo e, pertanto, il giudizio impugnato deve considerarsi formulato in piena conformità alle disposizioni di cui [#OMISSIS#] artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.
3.5 I giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo sono tutti dotati di una propria motivazione idonea a ripercorrere il relativo percorso motivazionale che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.
3.6 La parziale coerenza con il settore del Diritto privato comparato e la diversa [#OMISSIS#] coerenza con il Diritto privato, d’altronde apparirebbero confermate dal fatto che successivamente il ricorrente ha conseguito l’abilitazione per tale [#OMISSIS#] settore.
Ad ogni modo la rilevanza dei [#OMISSIS#] prescelti e dei risultati in relazione al settore disciplinare costituisce una valutazione pienamente rientrante in quelle di spettanza della commissione, che [#OMISSIS#] gli stringenti limiti sopra evidenziati non è sindacabile in sede giudiziaria e che nel [#OMISSIS#] di specie appare adeguatamente sorretta da motivazione.
3.6 Quanto poi [#OMISSIS#] ulteriori motivi di ricorso occorre evidenziare che lo svolgimento del referaggio e l’inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi e finalità differenti rispetto a quelle oggetto dell’esame delle pubblicazioni, con la conseguenza che, purchè la determinazione sia adeguatamente motivata, il giudizio che la commissione deve svolgere nell’esaminare le pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio ai fini della pubblicazione di un lavoro all’interno di una rivista, anche se la collocazione editoriale di una rivista, per differenti finalità, può svolgere un ruolo.
Le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni e ai fini del conseguimento dell’abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive, sia per titoli che per pubblicazioni. Non è d’altro canto necessario descrivere analiticamente il contenuto e analizzare il contenuto di ogni scritto preso singolarmente dovendosi ritenere sufficiente, per [#OMISSIS#] giurisprudenza, procedere ad una descrizione collettiva delle varie opere esaminandone gli aspetti positivi e le criticità. Nel [#OMISSIS#] di specie la valutazione critica delle varie opere è compiuta dalla commissione in modo sufficientemente analitico.
3.7 Il riferimento alla “qualità elevata” contenuto nel giudizio di uno del Commissari (prof. [#OMISSIS#]) non appare implicare necessariamente una valutazione riferita alla abilitazione per la prima fascia e dunque inficiare il giudizio de quo, posto che l’art. 6, co.1 del D.M. 120 del 2016 testualmente dispone alla lett. b) che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che, unitamente alle condizioni di cui alla lett. a), presentino “pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.” senza distinguesti tra prima e seconda fascia.
A quest’[#OMISSIS#] riguardo deve rilevarsi che a mutare è il metro di valutazione della “qualità elevata”, che per la seconda fascia è la “maturità scientifica del candidato”, intesa nei termini di cui alla lett. b), co.2, art. 3 del richiamato D.M., e non la piena maturità scientifica richiesta invece per la prima fascia (lett. a).
4. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
5. Sussistono ragioni di equità per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, attesa la costituzione meramente formale della difesa di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 [#OMISSIS#] 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore