In sede di abilitazione scientifica nazionale, con riferimento al titolo scelto dalla Commissione avente a oggetto la “direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale”, il Collegio ha rilevato che la Commissione “ritenendo che per la prima fascia non sia sufficiente la mera partecipazione, essendo al contrario necessaria la direzione delle attività di gruppo di ricerca, […] ha valutato” la ricorrente “non idonea, in quanto carente di un titolo a fronte dei tre necessari per il conseguimento dell’Abilitazione”. Tuttavia, “tale giudizio è illegittimo per violazione dell’art. 5 del DM 120/2016 e del relativo All. A. Il Collegio, infatti, rileva come, in assenza di specificazione da parte sia del Bando […] sia della Commissione giudicatrice, debba trovare applicazione il D.M. 120/2016, il quale non sembra operare alcuna distinzione tra prima e seconda fascia in ordine alla valutazione circa l’impatto scientifico dei titoli di cui all’All. A. Ne deriva, dunque, che tanto la direzione, quanto la partecipazione ai gruppi di ricerca, devono ritenersi entrambi titoli validi ai fini del conseguimento dell’abilitazione di prima e e/o seconda fascia. Ciò trova conferma nella circostanza che le due attività sono tra loro unite dalla congiunzione disgiuntiva “o”, la quale, come è noto, serve a coordinare due parti di una stessa frase, avvertite come alternative che si escludono a vicenda. Al contrario, laddove l’Amministrazione avesse voluto ritenere valido ai fini del conseguimento dell’abilitazione di professore di prima fascia unicamente la “direzione dei gruppi di ricerca”, avrebbe dovuto specificarlo nel Bando, o quantomeno nei verbali della Commissione Giudicatrice. In assenza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, le censure sollevate da parte ricorrente, in ordine alla violazione di legge, devono ritenersi fondate”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 19 luglio 2023, n. 12179
Abilitazione scientifica nazionale - Valutazione titoli - Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale
- 12179/2023 REG.PROV.COLL.
- 15435/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15435 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Ruocco, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via n. Porpora n. 12;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
per l’annullamento: a) del giudizio di non abilitazione espresso nei confronti della ricorrente dalla Commissione giudicatrice della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta con DM MIUR 1532 del 20.07.2016 – settore concorsuale 06D4 – Malattie Cutanee – Malattie Infettive – Malattie dell’apparato digerente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede l’annullamento a) del giudizio di non abilitazione espresso nei confronti della ricorrente dalla Commissione giudicatrice della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta con DM MIUR 1532 del 20.07.2016 – settore concorsuale 06D4 – Malattie Cutanee – Malattie Infettive – Malattie dell’apparato digerente; b) d’ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo dell’interesse della ricorrente.
Premette in fatto di aver partecipato alla procedura abilitativa di cui sopra, rispetto alla quale assume di essere stata giudicata non idonea a causa di una valutazione da parte dell’organo giudicante asseritamente erronea.
L’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
All’udienza di smaltimento del 6 giugno 2023 la causa è stata introitata per la decisione.
Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato.
Le deduzioni della ricorrente non sono state oggetto di contestazione specifica ex art. 64 c.p.a. e pertanto devono considerarsi, ai fini processuali, dimostrate.
Il D.M. 120/2016 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonchè le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95. (16G00130)), definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima e seconda fascia dei professori universitari.
In particolare, l’art. 5 del menzionato DM 120/2016, prevede che “ 1. [#OMISSIS#] valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione:
a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’allegato A;
b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Allo scopo di garantire l’oggettività, la trasparenza e l’omogeneità’ delle procedure e dei metodi di valutazione, la delibera ha validità per l’intera durata dei lavori della Commissione, anche nel [#OMISSIS#] in cui uno o più’ commissari siano sostituiti. Tale delibera puo’ essere rivista esclusivamente nel [#OMISSIS#] in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazioni dei candidati”.
Il citato Allegato A, tra i titoli potenzialmente valutabili dalla Commissione giudicatrice, annovera “direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale”; titolo che l’odierna ricorrente, nel [#OMISSIS#] di specie, ha dichiarato di possedere.
Tuttavia, ritenendo che per la prima fascia non sia sufficiente la mera partecipazione, essendo al contrario necessaria la direzione delle attività di gruppo di ricerca, la Commissione ha valutato la Prof. [#OMISSIS#] Ruocco non idonea, in quanto carente di un titolo a fronte dei tre necessari per il conseguimento dell’Abilitazione (DM 120/2016).
Tale giudizio è illegittimo per violazione dell’art. 5 del DM 120/2016 e del relativo All. A.
Il Collegio, infatti, rileva come, in assenza di specificazione da parte sia del Bando (DM MIUR 1532/2016), sia della Commissione giudicatrice, debba trovare applicazione il DM 120/2016 il quale non sembra operare alcuna distinzione tra prima e seconda fascia in ordine alla valutazione circa l’impatto scientifico dei titoli di cui all’All. A.
Ne deriva, dunque, che tanto la direzione, quanto la partecipazione ai gruppi di ricerca, devono ritenersi entrambi titoli validi ai fini del conseguimento dell’abilitazione di prima e e/o seconda fascia.
Ciò trova conferma [#OMISSIS#] circostanza che le due attività sono tra loro unite dalla congiunzione disgiuntiva “o”, la quale, come è noto, serve a coordinare due parti di una stessa frase, avvertite come alternative che si escludono a vicenda.
Al contrario, laddove l’Amministrazione avesse voluto ritenere valido ai fini del conseguimento dell’abilitazione di professore di prima fascia unicamente la “direzione dei gruppi di ricerca”, avrebbe dovuto specificarlo nel Bando, o quantomeno nei verbali della Commissione Giudicatrice.
In assenza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, le censure sollevate da parte ricorrente, in ordine alla violazione di legge, devono ritenersi fondate.
Il Collegio rileva, ad ogni modo, che il giudizio della commissione giudicatrice è caratterizzato altresì da una motivazione poco chiara anche sulle pubblicazioni,. In particolare, la commissione, nel succinto giudizio collegiale, non esprime una ragionata e completa descrizione delle ragioni che l’hanno spinta a non ritenere adeguatamente matura la candidatura della ricorrente ovvero di fatto poco originali le sue opere specie [#OMISSIS#] parte in cui si parla di “revisione della letteratura e di presentazione di casi clinici”, posto che le stesse pubblicazioni sono state nel contempo valutate coerenti con le tematiche di settore e di buona qualità.
Ne discende la fondatezza anche del secondo motivo del ricorso.
Premesso tutto quanto sopra, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Visto l’art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l’Amministrazione dovrà procedere ad un nuovo esame della candidata, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il [#OMISSIS#] di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
In considerazione delle peculiarità della questione di lite e della natura degli interessi ad essa sottesi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Dello Sbarba, Referendario
Pubblicato il 19/07/2023