TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 10 luglio 2023, n. 11570

Procedura comparativa per RTDB - art. 24, comma 3, lett. b) legge n. 240/2010 - Manifesta illogicità e irrazionalità del giudizio

Data Documento: 2023-07-11
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore di tipo B, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, il Collegio ha rilevato che “la Commissione ha […] utilizzato metodologie differenti nella valutazione dei due candidati o quanto meno non ha spiegato perché nei confronti di uno solo dei due ha ritenuto di dover ricorrere a “fonti aperte” per riscontrare le emergenze documentali, mentre per l’altro no. Oltre a questa illogicità, non si spiega perché […] una preponderanza quali – quantitativa nelle attività del ricorrente principale sia esitata in una valutazione notevolmente minore (quasi la metà) rispetto a quella del controinteressato ricorrente incidentale. Infatti, a quest’ultimo sono state valutate 9 attività di cui 4 come responsabile, mentre al primo, pur sottraendo 4 attività, come fatto dalla Commissione nella nuova valutazione, sono state valutate 13 attività di cui 5 come responsabile. In ciò apparendo l’esito della riedizione del potere tecnico discrezionale dell’organo valutativo, in assenza di adeguata motivazione, manifestamente irrazionale”.

Contenuto sentenza

Pubblicato il 10/07/2023

  1. 11570/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 09042/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9042 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, [#OMISSIS#] di San [#OMISSIS#], 101;

per

con il ricorso introduttivo:

l’attuazione

della sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. III, 21 [#OMISSIS#] 2021, n. 5954 nonché per la declaratoria di nullità della disposizione dirigenziale n. 36726 del 22 luglio 2021, con la quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica, per il settore concorsuale 09/E3 e settore scientifico disciplinare ING-INF/01

del verbale n. 6 della Commissione esaminatrice

per quanto occorrer possa, della nota dell’Ufficio concorsi dell’Ateneo resistente prot. n. 37088 del 26 luglio 2021, con cui sono stati comunicati al ricorrente gli esiti della rinnovazione della procedura e trasmessi i relativi atti;

in via subordinata

per l’annullamento

dei medesimi atti,

della disposizione dirigenziale n. 1541 dell’11 dicembre 2019, pubblicata il 17 dicembre 2019, con la quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica, per il settore concorsuale 09/E3 e settore scientifico disciplinare ING-INF/01;

di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e della relazione finale;

del bando della procedura e del regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della l. n. 240 del 2010, con particolare riferimento all’art. 5;

della chiamata approvata dal Dipartimento e del contratto eventualmente stipulato tra l’Università e il dott. Di [#OMISSIS#];

di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ove lesivo per gli interessi del ricorrente

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 12/11/2021:

decurtazione di 2 punti dalla valutazione dott. [#OMISSIS#] nonché l’aumento di 0,5 punti alla valutazione del dott. Di [#OMISSIS#].

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 [#OMISSIS#] 2023 il dott. [#OMISSIS#] Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, unitamente al controinteressato ricorrente incidentale in epigrafe indicato, ha preso parte alla procedura bandita dall’Ateneo resistente per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica, per il settore concorsuale 09/E3 e settore scientifico disciplinare ING-INF/01. All’esito dei lavori della commissione, con disposizione dirigenziale prot. n. 1541 dell’11 dicembre 2019, l’Ateneo ha approvato gli atti della procedura ed è risultato vincitore il citato controinteressato. Il ricorrente ha, quindi, impugnato gli esiti con ricorso innanzi a questo Tribunale, chiedendo l’annullamento degli atti. L’impugnativa è stata articolata dal ricorrente in otto motivi di ricorso, presentati in via gradata, in quanto l’eventuale accoglimento di alcuni avrebbe condotto alla sua nomina a vincitore, mentre l’accoglimento degli altri, a una ripetizione della procedura.

L’Ateneo resistente e il controinteressato si sono costituiti in giudizio resistendo al ricorso.

Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, con cui ha chiesto l’annullamento degli atti della selezione [#OMISSIS#] parte in cui non hanno disposto l’esclusione del ricorrente principale.

A conclusione del giudizio instaurato, la Terza Sezione di questo Tribunale ha adottato la sentenza n. 5954/2021.

Tale pronuncia ha accolto il ricorso principale ritenendo fondato il primo motivo di diritto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte e con conseguente annullamento degli atti gravati.

Il ricorso incidentale è stato, invece, respinto.

In conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale, è stato disposto che la medesima commissione esaminatrice – venendo in rilievo un profilo circoscritto di valutazione su di un’unica voce – “dovrà procedere alla rinnovata valutazione del solo titolo rappresentato dalla “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi” sulla base di quanto allegato dal ricorrente e dal controinteressato tramite le rispettive domande di partecipazione, nel rispetto dei criteri di valutazione già fissati dal bando e puntualizzati dalla stessa commissione [#OMISSIS#] riunione preliminare, tenendo altresì conto di quanto affermato [#OMISSIS#] presente pronuncia”.

La Commissione ha, quindi, rinnovato la valutazione dei due candidati con esclusivo riferimento alle attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi.

Il risultato della nuova valutazione è stato il seguente «Candidato Dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] Il candidato allega un “Elenco Titoli” che, a pag. 7, include una sezione intitolata “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi”. In tale sezione il candidato evidenzia la partecipazione continuativa, dal Novembre 2006 fino alla data di sottomissione della domanda, alle attività del gruppo di ricerca in Architetture Digitali per il Signal Processing del Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Roma Tor Vergata. Il candidato dichiara altresì responsabilità di direzione e coordinamento per quattro progetti di ricerca. Per ciascuno di essi il candidato allega una dichiarazione del responsabile dell’ente partecipante alla ricerca, in cui tale ruolo viene esplicitamente attestato. In maggior dettaglio: • Il progetto “X/X-band transponder adaptations” / “Analisi progetto e sviluppo di algoritmi DSP per l’elaborazione di segnali multi carrier (e relativa implementazione)”, finanziato dall’ESA, svolto in collaborazione con la Società Thales Alenia Space. Le attività del progetto sono congrue con il settore concorsuale oggetto del bando, come pur tali appaiono quelle svolte dal candidato. • Nel progetto “Sistema di Processamento di Segnali ad alte Prestazioni ed alta Flessibilità – SP2F”, finanziato dalla Regione Lazio e svolto in collaborazione con la Società IT Systems, le attività sono congrue con il settore concorsuale oggetto del bando, come pur tali appaiono quelle svolte dal candidato. • Nel progetto “Flexible and Autonomous TT &C Transponders for Multi Mission Application”, finanziato da ESA e svolto in collaborazione con Thales Alenia Space, le attività sono congrue con il settore concorsuale oggetto del bando, come pur tali appaiono quelle svolte dal candidato. • Nel progetto “DSP for digital beamforming Network”, finanziato da ESA e in collaborazione con Thales Alenia Space, le attività sono congrue con il settore concorsuale oggetto del bando, come pur tali appaiono quelle svolte dal candidato. Ulteriori informazioni relative al punto “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi” sono rintracciabili all’interno del Curriculum Vitae presentato dal candidato. In particolare, in tale documento la voce in questione può essere ritrovata al punto denominato “Attività Progettuali”, a partire da pag.13. In questa sezione sono elencate nove attività relative a progetti di ricerca, quattro delle quali già discusse in precedenza. Le rimanenti cinque appaiono anch’esse congrue con il settore concorsuale oggetto del bando e vedono la partecipazione del candidato con specifici ruoli all’interno del progetto. A seguito dell’analisi sopra dettagliata, la Commissione conferma l’assegnazione ai titoli del candidato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], relativamente al punto “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi”, della votazione di 3,5 punti. Candidato Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Il documento “Elenco dei titoli posseduti dal candidato Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e ritenuti utili ai fini della selezione” allegato dal Candidato alla domanda di partecipazione non include esplicitamente alcun riferimento ad “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi”. Le informazioni relative a tale punto sono da rintracciarsi dunque all’interno del Curriculum Vitae. In particolare, in quest'[#OMISSIS#], la voce in questione può essere ritrovata al punto 13., dettagliata a pag.11. Il punto 13. consta di due paragrafi, che indicano le attività a riguardo svolte rispettivamente dal 2001 al 2010 e dal 2009 alla data di sottomissione della domanda. Nel primo il candidato dichiara la partecipazione alle attività di ricerca del gruppo DFT diretto dal Prof. A. Salsano sul progetto di sistemi hi-rel per applicazioni spaziali. Nel secondo si indicano le attività svolte per l’Unità di Roma “Tor Vergata” del CNIT relative alla progettazione di architetture hardware ed algoritmi per l’analisi del traffico sulla rete Internet. Nel corso di tale periodo, e a partire dal 2015, il candidato dichiara la responsabilità di due task (T2.1 e T2.2progetto H2020 BeBa) nonché dell’intero Work Package 3 (progetto H2020 5°

PICTURE) per i quali ha coordinato un gruppo costituito da un dottorando e cinque ricercatori junior. All’interno del curriculum presentato dal Candidato, al di là dello specifico punto 13., è presente altresì il punto denominato “5. Finanziamenti dei progetti di cooperazione e ricerca” (pag. 4) dal quale possono essere desunti ulteriori elementi di valutazione relativamente alla “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi”. Infatti, in tale punto sono elencate 17 voci, due delle quali indicate anche al punto 13. appena illustrato (progetti BeBa e 5O-PICTURE). Tre di tali voci sono relative a “Cisco Research Awards” che attestano l’acquisizione del finanziamento relativo senza evidenziarne i contenuti, oltre alle limitate informazioni desumibili dai titoli. In un’altra voce il candidato dichiara di essere stato coinvolto in un’azione COST, non rilevante per “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi”. In otto di tali voci il candidato dichiara il ruolo di ‘Partecipante’ in progetti di ricerca (sia nazionali che internazionali) che appaiono congrui con il settore concorsuale oggetto del bando. Nelle rimanenti cinque dichiara di rivestire un ruolo di responsabilità. In maggior dettaglio: il progetto BeBa già menzionato non è inquadrabile nel settore concorsuale oggetto del bando, come si evince dalla documentazione acquisibile da fonti aperte. Parimenti, le responsabilità dichiarate (Task 2.1 e 2.2) appaiono non riguardare elementi del settore concorsuale oggetto del bando; il progetto 5O-PICTURE già menzionato non è inquadrabile nel settore concorsuale oggetto del bando, come si evince dalla documentazione acquisibile da fonti aperte. La responsabilità dichiarata nel WP3 appare non riguardare elementi del settore concorsuale oggetto del bando, mentre la responsabilità del Task 7.1 riguarda elementi accessori all’attività di ricerca [#OMISSIS#] e propria e, data la natura del progetto, non valutabile; nel progetto PRISM (EU 7th Framework Programme), anch’esso non direttamente inquadrabile nel settore concorsuale oggetto del Bando, il candidato si dichiara responsabile del Task 4.1 in cui vengono svolte attività riconducibili al settore concorsuale oggetto del Bando, come si evince dalle pubblicazioni presentate; nel progetto ESA “Hi-Rel COTS BAsed on Board Computer” il candidato dichiara la responsabilità del WP 3400 nel quale viene svolta l’attività “Survey of candidate memory devices”. Le tematiche affrontate nel progetto sono congrue con il settore concorsuale oggetto del bando, seppure non venga esplicitata una diretta attività di ricerca; per il Grant “Yield and reliability enhancement techniques for novel memory devices”, finanziato dallo UK-EPRSC, il candidato dichiara la co-direzione. Le tematiche affrontate nel progetto sono congrue con il Settore Concorsuale oggetto del Bando e hanno portato anche a diverse pubblicazioni scientifiche. La co[1]direzione dichiarata non trova riscontro dall’analisi delle fonti aperte consultate, nelle quali viene indicato un Principal Investigator (Prof. Dhiraj Pradhan, University of Bristol) ma non un co-direttore. A seguito dell’analisi sopra dettagliata, la Commissione conferma l’assegnazione ai titoli del candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], relativamente al punto “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi”, della votazione di 2,0 punti».

All’esito del rinnovato giudizio valutativo, la commissione di concorso ha, dunque, confermato i risultati a cui era pervenuta in precedenza.

Secondo il ricorrente principale tali rinnovati giudizi sarebbero nulli o, in subordine, annullabili.

Ha perciò proposto ricorso per l’ottemperanza della citata sentenza e, in subordine, per l’annullamento degli atti concretizzanti la riedizione della valutazione effettuata dalla commissione.

Il ricorso è stato notificato il 15.9.2021 e depositato il 17.9.2021.

Nel mezzo di gravame, si afferma che i giudizi emessi dalla commissione a seguito della sentenza, sarebbero nulli per aver eluso le statuizioni del pronunciamento, poiché l’indicazione del Tar sarebbe stata, a parere del ricorrente, chiara: l’unico criterio di differenza tra i due [#OMISSIS#] relativamente alle valutate partecipazioni a progetti di ricerca, dagli atti in causa, sarebbe quantitativo. Il ricorrente si attendeva, perciò, che la commissione gli attribuisse, all’esito della rivalutazione, un punteggio [#OMISSIS#] rispetto al controinteressato. Viceversa, la commissione valutando anche “attività progettuali” del controinteressato, avrebbe, in elusione del giudicato, aumentato il numero di partecipazioni a progetti di ricerca valutabili a suo vantaggio, duplicando, altresì la valorizzazione delle “attività progettuali” già oggetto di autonoma valutazione curricolare. In subordine, il ricorrente articola ricorso in annullamento dei medesimi atti, in epigrafe meglio dettagliati, per eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché riproponendo anche i motivi di censura dichiarati assorbiti con la sentenza ottemperanda.

Il ricorso in annullamento proposto in subordine era assistito da istanza cautelare.

Il 22.9.2021 si è costituita l’amministrazione resistente, mentre il 28.9.2021 si è costituito il controinteressato, il quale ha proposto anche ricorso incidentale, notificato e depositato il 12.11.2021.

All’udienza in [#OMISSIS#] di consiglio del 1.12.2021 il collegio ha disposto il rinvio della trattazione a data da destinarsi.

All’udienza in [#OMISSIS#] di consiglio del 23.11.2022 il ricorso in ottemperanza della sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. III, 21 [#OMISSIS#] 2021, n. 5954 è stato trattenuto in decisione e poi respinto con la sentenza di questa Sezione n. 17231 del 22 dicembre 2022, perché, in sintesi, la sentenza ottemperanda “non conteneva un precetto puntuale ed espresso così determinato da circoscrive l’esercizio del potere della commissionenei termini indicati dal ricorrente”.

La medesima pronuncia ha disposto “la conversione del rito, prevedendo la prosecuzione del giudizio per la trattazione delle domande impugnatorie introdotte con ricorso principale e ricorso incidentale, fissando apposita udienza al 31 [#OMISSIS#] 2023”.

Ciò premesso vengono di seguito sintetizzati i motivi del ricorso impugnatorio.

Primo motivo di ricorso (in realtà il secondo, [#OMISSIS#] numerazione originale del mezzo di gravame, dove il primo motivo era dedicato alle censure di nullità per violazione/elusione del giudicato). Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Si dice che la Commissione avrebbe duplicato la valutazione delle “attività progettuali” del controinteressato, che sono state oggetto di giudizio [#OMISSIS#] loro “sede naturale” e nell’ambito del criterio di valutazione in esame (cioè “attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi”), con la conseguenza che sarebbe errata la conferma del punteggio di 3,5 al controinteressato, esito della valutazione di un’attività che non avrebbe dovuto trovare ingresso nel criterio in esame.

Si dice, inoltre, che se le medesime attività fossero state valutate anche nei confronti del ricorrente la Commissione non avrebbe potuto confermare il punteggio di 2 punti attribuitogli, ma avrebbe dovuto assegnargliene uno più elevato.

Si deduce, altresì, che per confermare il punteggio del controinteressato, la Commissione avrebbe fatto ricorso all’aspetto dell’inconferenza rispetto al settore concorsuale delle attività di ricerca delle quali è stato responsabile il ricorrente. Sarebbe evidente, ad avviso del ricorrente, la contraddittorietà dell’azione della commissione, la quale, in sede di prima valutazione, non aveva effettuato alcun riferimento all’aspetto in esame, essendosi limitata a valorizzare esclusivamente il dato quantitativo relativo alla frequenza delle partecipazioni e/o direzioni dei due candidati.

Sotto questo profilo, afferma il ricorrente, questi presenterebbe un numero di partecipazioni superiori al controinteressato, per cui non potrebbe che giungersi alla conclusione che egli è risultato migliore del controinteressato nell’aspetto di valutazione in esame.

Si afferma, altresì, che contrariamente a quanto lascerebbe intendere la lettura del suo curriculum, il controinteressato non avrebbe svolto il ruolo di coordinamento dei 4 progetti ivi indicati. Come risulterebbe dalle dichiarazioni da lui prodotte nell’ambito della procedura (allegato n. 14), egli avrebbe coordinato soltanto alcuni segmenti di questi progetti, assumendo dunque esattamente lo stesso ruolo che ha avuto il ricorrente in relazione ai 4 progetti per i quali ha dichiarato il ruolo di responsabile di task. Ecco, allora, che il controinteressato, diversamente dal ricorrente, ad avviso di questi, non avrebbe mai svolto il ruolo di vero coordinatore del progetto, ovvero di primary investigator, come invece avrebbe fatto per i suoi 4 progetti l’odierno ricorrente.

Quindi si chiede che, in accoglimento del motivo di diritto, una nuova commissione sia chiamata a rivalutare i punteggi da attribuire ai due candidati relativamente al criterio inerente i progetti di ricerca.

Nel ricorso si ripropongono, poi, (dal motivo di diritto n. 3 al n. 9) i medesimi motivi di diritto già dichiarati assorbiti dalla sentenza ottemperanda.

Il 28.9.2021, come già scritto, si è costituito il controinteressato, il quale ha proposto anche ricorso incidentale, notificato e depositato il 12.11.2021.

Con il ricorso incidentale il controinteressato ha dedotto i seguenti motivi di diritto.

Primo motivo. Violazione degli artt. 3 e 8, comma 3.2 del bando eccesso di potere per carenza di istruttoria e perplessità dell’azione amministrativa.

Si dice che la commissione avrebbe dovuto valutare soltanto i titoli contenuti nel documento denominato “Elenco dei titoli posseduti dal candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e ritenuti utili ai fini della valutazione”, anziché prelevare ulteriori titoli risultanti dal curriculum, che però non erano stati inseriti nel citato elenco. Inoltre, si afferma, il ricorrente principale non avrebbe documentato i propri titoli.

Secondo motivo. Violazione dell’art. 3 del bando eccesso di potere per carenza di istruttoria e perplessità dell’azione amministrativa.

Il ricorrente incidentale deduce, altresì, la mancata valutazione da parte della commissione di propri titoli, in particolare dei seguenti “collaborazioni con: – l’Università Technical University of Iasi – [#OMISSIS#], dal 2016 al 2019; 12 – l’Università di Princeton – USA, dal 2010 al 2012; – l’Università DTU (Danmarks Tekniske Universitet) – Danimarca, dal 2008”.

All’udienza del 31 [#OMISSIS#] 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

Va analizzato il ricorso incidentale, avente natura escludente, quindi priorità logica.

Il primo motivo è inammissibile, essendo già stato lo stesso dedotto nell’appello avverso la sentenza ottemperanda e rigettato (“L’appello incidentale va respinto anche [#OMISSIS#] parte in cui ripropone la censura secondo cui la Commissione non avrebbe potuto tener conto di titoli diversi rispetto a quelli indicati dai candidati nell’“elenco dei titoli”, mentre, avendolo fatto, avrebbe avvantaggiato il dottor [#OMISSIS#] addirittura [#OMISSIS#] misura di 7,5 punti in più di quelli che gli sono stati assegnati.

I ridetti titoli risultano dal curriculum e, pertanto, la Commissione esaminatrice ha correttamente proceduto a valutarli, avuto riguardo al principio del favor partecipationis e alla mancanza di una precisa [#OMISSIS#] del bando che commini espressamente la non valutabilità dei titoli”, Consiglio di Stato, sez. VII, 14 luglio 2022, n. 5979). Sullo stesso è calato quindi il giudicato. Peraltro lo stesso sarebbe infondato, ben potendo la commissione reperire informazioni utili alla valutazione nel curriculum e avendolo, peraltro, fatto con riferimento a entrambi i candidati.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato, in quanto i titoli di cui si reclama la valutazione non paiono rientrare [#OMISSIS#] voce “A4” dei criteri valutativi (cfr. verbale n. 1 all.to 7 al ricorso), non integrando partecipazione a o direzione di gruppi di ricerca, bensì attività di collaborazione accademica.

Il ricorso incidentale va dunque in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.

Il ricorso principale è, viceversa, fondato, per le ragioni seguenti.

Dal sopra riportato rinnovato esito valutativo, emerge che relativamente al vincitore, odierno controinteressato ricorrente incidentale, la Commissione esaminatrice, in merito alle attività relative ai “gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi” ha, tra l’altro, affermato che “Le rimanenti cinque appaiono anch’esse congrue con il settore concorsuale oggetto del bando e vedono la partecipazione del candidato con specifici ruoli all’interno del progetto”. Relativamente alle ridette 5 attività, valutate in blocco, non vi sono ulteriori specificazioni, sia in merito alla qualità dei ruoli svolti dal candidato, se essi fossero, cioè, di responsabilità o di mera partecipazione, sia in merito all’afferenza/congruità dell’attività al settore concorsuale.

Viceversa, relativamente all’attività del ricorrente principale, la Commissione appare molto più analitica e dettagliata. In particolare l’organo collegiale cita non meglio precisate “fonti aperte” che sarebbero state analizzate a riscontro di quanto indicato dal candidato e dalle quali sarebbe emersa la non congruità al settore concorsuale.

La Commissione ha, dunque, utilizzato metodologie differenti [#OMISSIS#] valutazione dei due candidati o quanto meno non ha spiegato perché nei confronti di uno solo dei due ha ritenuto di dover ricorrere a “fonti aperte” per riscontrare le emergenze documentali, mentre per l’altro no.

Oltre a questa illogicità, non si spiega perché (come peraltro messo in evidenza già [#OMISSIS#] sentenza oggetto di ottemperanza) una preponderanza quali – quantitativa nelle attività del ricorrente principale sia esitata in una valutazione notevolmente minore (quasi la metà) rispetto a quella del controinteressato ricorrente incidentale. Infatti, a quest’[#OMISSIS#] sono state valutate 9 attività di cui 4 come responsabile, mentre al primo, pur sottraendo 4 attività, come fatto dalla Commissione [#OMISSIS#] nuova valutazione, sono state valutate 13 attività di cui 5 come responsabile.

In ciò apparendo l’esito della riedizione del potere tecnico discrezionale dell’organo valutativo, in assenza di adeguata motivazione, manifestamente irrazionale.

Oltre a ciò, va anche considerato che, se è vero che nei confronti di entrambi i candidati la Commissione è ricorsa al curriculum per correttamente valutare le rispettive attività, mentre nel [#OMISSIS#] del ricorrente principale tale ricorso ha riguardato elementi non oggetto di rilevanza per ulteriori valutazioni relative ad altri titoli diverse dalla voce “a4” (“attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi”), viceversa, nei confronti del controinteressato ricorrente incidentale, il ricorso al curriculum ha interessato altri elementi rilevanti per la valutazione di altri titoli, in particolar modo, la voce “a7” relativa all’attività di ricerca (cfr. verbale n. 1 del 16 ottobre 2019, all.to 7 al ricorso).

In tal modo dando luogo a duplicazione o quanto meno a commistione, tra due criteri valutativi diversi (criterio “a4” e criterio “a7”).

Alla luce delle considerazioni esposte il primo motivo di gravame risulta fondato.

Quanto ai rimanenti motivi di censura va, con loro riferimento, posta in evidenza l’intervenuta e già menzionata sentenza del Consiglio di Stato della Sez. VII, 14 luglio 2022, n. 5979, che ha definito l’appello proposto dall’odierno ricorrente principale avverso la sentenza ottemperanda (i.e. Tar Lazio, Roma, Sez. III, 21 [#OMISSIS#] 2021, n. 5954).

Il [#OMISSIS#] dell’appello, pur respingendo la domanda del ricorrente diretta al suo immediato riconoscimento quale vincitore della procedura di selezione, ha confermato in parte la sentenza già oggetto di ottemperanza, confermando, in particolare, la disposta attività di rivalutazione del titolo curricolare “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi”, mentre ha riformato la pronuncia [#OMISSIS#] parte in cui ha assorbito i restanti motivi di censura (qui riproposti con numerazione da 3 a 9).

All’esame degli stessi, il [#OMISSIS#] di secondo grado li ha accolti tutti, disponendo la complessiva rivalutazione dei curricula dei candidati, [#OMISSIS#] il titolo oggetto del presente giudizio (e già oggetto di quello in ottemperanza già definito).

Sui ridetti motivi di censura (i.e. dal n. 3 al n. 9 della numerazione fornita dal ricorrente nell’odierno ricorso), è calato quindi il giudicato e non possono essere riesaminati, risultando quindi inammissibili.

Gli stessi sarebbero ad ogni modo inammissibili, posto che è qui in giudizio la legittimità dell’esito della riedizione del potere della Commissione a seguito della sentenza n. 5954/2021, inerente la rivalutazione del solo titolo “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi”.

I motivi di diritto svolti con l’originario ricorso, prima ancora che tale attività amministrativa di rivalutazione fosse posta in essere, non sono pertanto, logicamente, prima ancora che giuridicamente, ammissibili.

In conclusione il ricorso incidentale va dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, mentre il ricorso principale va dichiarato in parte inammissibile e in parte va accolto, nei sensi in motivazione e per l’effetto va annullata la determinazione dirigenziale n. 36726 del 22 luglio 2021, con onere dell’Università resistente di ripetere la valutazione dei candidati, mediante una commissione esaminatrice in composizione soggettivamente completamente diversa.

Le spese, liquidate nel dispositivo tenuto conto anche del definito giudizio di ottemperanza, [#OMISSIS#] poste a carico della resistente Università a favore del ricorrente, con rimborso del contributo unificato, se versato.

Vi sono sufficienti ragioni per compensare le altre.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti,

– in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso incidentale;

– in parte dichiara inammissibile e in parte accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso principale, per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale n. 36726 del 22 luglio 2021, con onere dell’Università resistente di ripetere la valutazione dei candidati, mediante una commissione esaminatrice in composizione soggettivamente completamente diversa.

Condanna la resistente Università al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, quantificate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato. Compensa le altre spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 31 [#OMISSIS#] 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario

[#OMISSIS#] Belfiori, Referendario, Estensore