Nell’ambito di un giudizio avente a oggetto l’impugnazione della graduatoria della prova di accesso ai corsi di laurea magistrale a numero programmato in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria (per l’anno accademico 2021/2022), il Collegio ha accolto il ricorso in ragione della ravvisata ambiguità dei quesiti n. 10 e n. 21 della matrice ministeriale. Da tale accoglimento discende l’obbligo per l’Amministrazione resistente di procedere alla riformulazione della graduatoria, previa rimodulazione del punteggio conseguito da parte ricorrente, in linea con quanto già affermato dalla Sezione nell’ambito dei precedenti pronunciamenti resi su contestazioni di analogo tenore (cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenze n. 16495/2022, n. 16073/2022 e n. 15389/2022).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 luglio 2023, n. 11857
Prova di accesso a numero programmato - Ambiguità dei quesiti
Pubblicato il 14/07/2023
- 11857/2023 REG.PROV.COLL.
- 12408/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12408 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Universita’ degli Studi di [#OMISSIS#] – Fisciano, Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, Universita’ degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ucciardello, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare
1) del D.M. 25 giugno 2021, n. 730 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 21/22 e dei relativi allegati;
1 bis) del medesimo D.M. n. 730/21 anche [#OMISSIS#] parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;
1 ter) del medesimo D.M. n. 730/21 [#OMISSIS#] parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste [#OMISSIS#] soluzione di sessanta quesiti” così distinti “dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica” nonché del Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l’aumento delle domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all’inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione;
2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 730/21 e il Decreto del MINISTERO 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università in epigrafe;
4) della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee [#OMISSIS#] Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche [#OMISSIS#] parte in cui rammenta [#OMISSIS#] Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;
5) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2021/22 pubblicata sul [#OMISSIS#] www.universitaly.it, in data 28 settembre 2021, [#OMISSIS#] quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'[#OMISSIS#] posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti [#OMISSIS#] parte in cui non consentono l’iscrizione di parte ricorrente;
6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
8) dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA [#OMISSIS#] parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 730/21, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 21 e 28 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva ivi compreso quanto dedotto sul quesito già annullato n. 56 e [#OMISSIS#] perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;
11) del D.M. 730/21, [#OMISSIS#] parte in cui generano posti liberi in [#OMISSIS#] di chiusura anticipata della graduatoria o in [#OMISSIS#] di rinunce;
12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;
13) degli atti di programmazione di Ateneo [#OMISSIS#] parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
14) del D.M. n. 1071/21 inerente la definizione dei posti disponibili in Medicina [#OMISSIS#] parte in cui limita a soli 14.332 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto ministeriale D.M. 1 settembre 2021, n. 1067 inerenti la definizione dei posti disponibili in Medicina, Odontoiatria [#OMISSIS#] parte in cui limita a soli 1.231 il numero dei posti banditi per Odontoiatria;
15) degli stessi DD.MM. [#OMISSIS#] parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a [#OMISSIS#] nazionale e vincolante, in conformità all’art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all’art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell’art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto” e [#OMISSIS#] parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a [#OMISSIS#] conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l’interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”;
16) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
17) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, [#OMISSIS#] parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell’Istruzione e di Universita’ degli Studi di [#OMISSIS#] – Fisciano e di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 [#OMISSIS#] 2023 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente partecipava alle prove selettive per l’accesso al corso di laurea magistrale unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022.
1.1. All’atto della pubblicazione della graduatoria nazionale di merito, la ricorrente medesima risultava collocata in posizione non utile per l’ammissione al corso di laurea in questione per le sedi universitarie prescelte, avendo conseguito il punteggio finale di 37,30 punti.
2. Con il proposto gravame, impugna la graduatoria finale unitamente a tutti gli atti della procedura selettiva, articolando otto motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo, contesta la formulazione dei quesiti somministrati [#OMISSIS#] svolgimento della prova, censurando [#OMISSIS#] specifico le domande indicate con i numeri 10, 21, 26, 28 e 56 della matrice ministeriale, in quanto asseritamente ambigue ed erronee, invocando la conseguente attribuzione di un punteggio aggiuntivo idoneo a consentirne l’ammissione alla facoltà di interesse.
2.2. Con i successivi motivi numerati in ricorso come II, III e IV, deduce l’erronea
determinazione del contingente di posti disponibili da mettere a bando, sostenendo che la quantificazione operata non avrebbe tenuto conto delle reali capacità ricettive degli Atenei né tantomeno dell’effettivo fabbisogno professionale.
2.3. Con il [#OMISSIS#] motivo, lamenta l’omessa copertura integrale dei posti vacanti (a seguito di rinunce sopravvenute ovvero di trasferimenti anche successivi) nell’ipotesi di chiusura anticipata della graduatoria.
2.4. Con il sesto motivo, censura la struttura del test somministrato, denunciando il peso inferiore assegnato nell’articolazione del test alle prove di “cultura generale” rispetto a quello delle domande inerenti alle materie “disciplinari”.
2.5. Con il settimo motivo, formulato in via subordinata, deduce la violazione dei principi di anonimato e di segretezza della prova.
2.6. Con l’ottavo ed [#OMISSIS#] motivo, censura l’omessa trasmissione della documentazione pertinente alla procedura selettiva de qua, all’esito del mancato accoglimento della richiesta di accesso avanzata da altri candidati che hanno proposto analoghi ricorsi, lamentando al riguardo molteplici [#OMISSIS#] di violazione di legge.
2.7. In conclusione, chiede l’annullamento degli atti gravati e il risarcimento dei danni in forma specifica, tramite l’ammissione al corso di laurea ambito, nonché in via subordinata il risarcimento per equivalente dei danni asseritamente subiti.
3. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione.
4. Con ordinanza 2 febbraio 2022, n. 707 è stata respinta l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente.
5. La ricorrente ha successivamente presentato istanza di prelievo, richiamando l’esito della verificazione disposta nell’ambito di controversie analoghe nel senso della ravvisata ambiguità dei quesiti nn. 10 e 21, oggetto di espressa contestazione da parte della ricorrente medesima.
6. In vista della trattazione nel merito del ricorso, parte ricorrente ha depositato documentazione e memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., deducendo il superamento della c.d. “prova di resistenza” per quanto concerne l’ammissione all’agognato corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede universitaria di prima scelta.
7. All’udienza pubblica del 24 [#OMISSIS#] 2023, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, stante la fondatezza del primo motivo di doglianza proposto, per la parte relativa alla contestazione dei quesiti n. 10 e 21 della matrice ministeriale, nei termini di seguito precisati.
2. Il Collegio, nel richiamarsi al pertinente contenuto dei precedenti pronunciamenti della Sezione resi anche in sede di merito con riguardo a contestazioni di analogo tenore riferite alla medesima tornata concorsuale 2021/2022 (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenze 9 dicembre 2022, n. 16495, 2 dicembre 2022, n. 16073 e 21 novembre 2022, n. 15389), intende aderire ai risultati della verificazione disposta dal Consiglio di Stato nell’ambito di giudizi omologhi a quello per cui è causa (cfr., tra le tante, ordinanze Cons. Stato, sez. VII, n. 2878/2022, n. 1578/2022 e n. 1962/2022).
2.1. In particolare, la Commissione incardinata presso l’incaricato Istituto Superiore di Sanità, all’esito delle espletate operazioni di esame e di valutazione dei quesiti sottoposti, ha riconosciuto quelli contrassegnati con i numeri 10 e 21 della matrice ministeriale come “ambigui” e, dunque, “tali da poter indurre il candidato in errore”.
3. Ciò posto, va osservato che nel [#OMISSIS#] di specie parte ricorrente ha espressamente contestato entrambi i quesiti nn. 10 e 21 in seno al primo motivo di doglianza proposto, deducendo di aver fornito per i quesiti medesimi, [#OMISSIS#] svolgimento della prova, rispettivamente una risposta omessa per il quesito n. 10 e una risposta ritenuta errata per il quesito n. 21, lamentando per l’effetto la penalizzazione subita in termini di punteggio ottenuto.
3.1. Sul punto, ai fini del superamento della prova di resistenza occorre rilevare che, attribuendo alla ricorrente per il quesito n. 10 il punteggio di 1,50 in relazione alla risposta omessa e per il quesito n. 21 il punteggio di 1,90 in relazione alla risposta ritenuta errata, le sarebbe riconosciuto un punteggio superiore a quello minimo richiesto per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia (attestato in misura pari a 36,20 per l’accesso alla sede universitaria di prima scelta, allo stato della documentazione versata in atti inclusa [#OMISSIS#] produzione di parte ricorrente del 7 febbraio 2023: cfr. in specie il relativo allegato n. 3).
4. Il Collegio, in adesione alle risultanze della predetta verificazione e alla luce delle circostanze sopra evidenziate, ravvisa dunque il carattere ambiguo della formulazione dei quesiti n. 10 e 21 della matrice ministeriale – espressamente contestati – in quanto, [#OMISSIS#] sostanza, non recavano alcuna possibile risposta esatta, rilevando come l’accertata ambiguità dei quesiti medesimi abbia finito per penalizzare in maniera determinante la ricorrente precludendo alla stessa l’utile collocamento in graduatoria o, comunque, un migliore posizionamento in vista dei successivi scorrimenti.
4.1. Risulta, pertanto, fondato il primo motivo di gravame articolato in ricorso, per la parte riferita alla contestazione dei suddetti quesiti n. 10 e 21.
4.2. Per completezza espositiva, va rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta l’intervenuta immatricolazione di parte ricorrente alla facoltà di medicina e chirurgia nell’anno accademico per cui è causa (2021/2022) presso una delle sedi universitarie opzionate, non coincidente con la sede di prima scelta (cfr. la produzione documentale di parte ricorrente del 4 aprile 2023 e memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a. depositata il 19 aprile 2023).
Dal complesso del fascicolo di causa emerge come la suddetta immatricolazione non sia avvenuta in esecuzione di un provvedimento cautelare eventualmente reso in sede di gravame (non risultando appellata l’ordinanza di questa Sezione n. 707/2022, sopra richiamata, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare di parte ricorrente), bensì costituisca l’esito di uno scorrimento naturale della graduatoria – visto il punteggio (di 37,30) originariamente conseguito dalla ricorrente medesima – con conseguente assegnazione presso una delle sedi universitarie opzionate (quale l’Università degli studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”), se pure non coincidente con quelle indicate tra le prime preferenze espresse dalla ricorrente stessa all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva de qua (cfr. allegato n. 4 alle note di udienza depositate da parte ricorrente il 7 febbraio 2023).
Sul punto va altresì rilevato come la medesima ricorrente nell’ambito dell’[#OMISSIS#] memoria prodotta ex art. 73, co. 1, c.p.a., nell’insistere [#OMISSIS#] richiesta di accoglimento del ricorso in ragione dell’accertata ambiguità dei contestati quesiti nn. 10 e 21, abbia evidenziato di essere allo stato immatricolata presso una sede universitaria non coincidente con quella di prima scelta, allegando il superamento della prova di resistenza rispetto al punteggio minimo utile per l’ammissione al medesimo corso di laurea presso la sede di prima scelta, coincidente [#OMISSIS#] specifico con l’Università di [#OMISSIS#] (cfr. memoria depositata da parte ricorrente il 19 aprile 2023).
5. Conclusivamente, dall’accoglimento del primo motivo di gravame in ragione della ravvisata ambiguità dei quesiti n. 10 e n. 21 della matrice ministeriale discende l’obbligo per l’Amministrazione resistente di procedere alla riformulazione della graduatoria previa rimodulazione del punteggio conseguito da parte ricorrente, in linea con quanto già affermato dalla Sezione nell’ambito dei precedenti pronunciamenti resi su contestazioni di analogo tenore (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenze n. 16495/2022, n. 16073/2022 e n. 15389/2022, cit.).
6. Il Collegio rileva come l’accoglimento del primo motivo di doglianza nei termini e con gli effetti sopra precisati, nel comportare la rimodulazione del punteggio ottenuto da parte ricorrente e la conseguente riformulazione della graduatoria ai fini dell’ammissione alla facoltà di interesse presso una delle sedi universitarie opzionate (tenuto conto del punteggio conseguito e delle preferenze
espresse), possa giustificare l’integrale assorbimento dei restanti motivi di gravame, come già evidenziato nell’ambito dei precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione su controversie analoghe (tra cui, cfr. ex multis sent. n. 15389/2022, cit.).
7. In considerazione della natura del contenzioso e della peculiarità della questione trattata, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 [#OMISSIS#] 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Montixi, Referendario