- 11508/2023 REG.PROV.COLL.
- 10580/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10580 del 2022, proposto da
[#OMISSIS#] Ruo Roch, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara Notaro, [#OMISSIS#] Cassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Universita’ e Ricerca, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Palazzi, [#OMISSIS#] Fazzolari, non costituiti in giudizio;
asn
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 09/E3 – ELETTRONICA espresso dalla Commissione giudicatrice in relazione alla domanda n. progr. 53619 del prof. [#OMISSIS#] Ruo Roch e pubblicato in data 3 giugno 2022; – del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi nei confronti del ricorrente nell’ambito della suddetta procedura per l’abilitazione scientifica nazionale dalla Commissione giudicatrice e dai singoli Commissari; del verbale n. 1 del 2 settembre 2021 di insediamento della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento alle parti in cui non definisce le modalità di valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, nonché, per quanto occorrer possa, di tutti i verbali delle operazioni della Commissione medesima e, più specificatamente, il n. 1 del 23 marzo 2022, il n. 2 del 29 marzo 2022 i nn. 3, 4 e 5 del 11 aprile 2022, il n. 6 del 3 [#OMISSIS#] 2022, il n. 7 del 23 [#OMISSIS#] 2022 e i nn. 8 e 9 del 24 [#OMISSIS#] 2022; per quanto occorrer possa, di tutti gli atti ed i provvedimenti antecedenti, presupposti preordinati, conseguenziali e connessi anche non conosciuti e, fra questi, il D.D. 26 febbraio 2021, n. 553 con cui è stata bandita dal Ministero dell’Università e Ricerca la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e il D.D. 9 luglio 2021, n. 1693 del medesimo Ministero di nomina della commissione giudicatrice per il settore concorsuale 09/E3 ELETTRONICA; per il risarcimento dei danni.
Si costituiva l’amministrazione resistente.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e [#OMISSIS#] allegati A e E.
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione coerente con i criteri previsti nel decreto come valutati e determinati dalla commissione stessa.
È da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Nel [#OMISSIS#] di specie il giudizio della commissione è stato espresso all’unanimità ma è caratterizzato da una motivazione poco chiara sulle pubblicazioni, sulle ragioni che hanno spinto il collegio a ritenere non idoneo il ricorrente all’abilitazione e priva della completa descrizione dell’iter seguito dall’amministrazione per pervenire alla citata conclusione, anche in mancanza di una specifica motivazione sulle pubblicazioni del ricorrente. Emerge, tra l’altro, anche con riferimento alla pertinenza al settore, una non corretta ponderazione del contenuto delle pubblicazioni – parametro principale da considerare al fine di individuare la pertinenza a un dato settore, piuttosto che la loro collocazione -.
In particolare, la commissione, nel succinto giudizio collegiale, non esprime una ragionata e completa descrizione delle ragioni che l’hanno spinta a non ritenere adeguatamente matura la candidatura del ricorrente ovvero poco originali le sue opere, con la conseguenza che non si può ricavare se il giudizio collegiale costituisca o meno la sintesi delle posizioni individuali espresse dai commissari. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Tuttavia, la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e [#OMISSIS#] individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata [#OMISSIS#] determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere [#OMISSIS#] interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar [#OMISSIS#], sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).
Nel [#OMISSIS#] di specie, come anticipato, i giudizi individuali e collegiali sono inidonei a descrivere in senso compiuto l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto la commissione a qualificare come non adeguate le pubblicazioni. Specie [#OMISSIS#] parte in cui si parla di uniformità della originalità delle pubblicazioni senza accertarne o esprimere una compiuta motivazione sulla qualità.
Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Visto l’art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l’Amministrazione dovrà procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il [#OMISSIS#] di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Non sussistono adeguati elementi per accogliere la domanda di risarcimento del danno in mancanza di prova del nesso di causalità, della colpa e della spettanza del [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#].
In considerazione delle peculiarità della questione di lite e della natura degli interessi ad essa sottesi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Dello Sbarba, Referendario