- 13654/2023 REG.PROV.COLL.
- 03927/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3927 del 2022, proposto da [#OMISSIS#] Genna, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Comande’, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Comande’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Comande in Roma, via [#OMISSIS#] Magno, 23/A;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fermani, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– dell’elenco dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di Prima fascia nel settore concorsuale 11/C5 (storia della filosofia) pubblicato sul [#OMISSIS#] del MUR in data 1 febbraio 2022, [#OMISSIS#] parte in cui la Prof.ssa [#OMISSIS#] Genna risulta non abilitata alle funzioni di professore per la classe di concorso 11 C/5, prima fascia;
– del “giudizio collegiale” e dei “giudizi individuali” resi dalla Commissione d’esame, ove si stabilisce di non attribuire alla ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di Prima fascia nel settore 11/C5 (storia della filosofia) e di tutti i giudizi individuali, recanti parere negativo, espressi dalla Commissione, conosciuti a seguito di pubblicazione sul [#OMISSIS#] del Ministero avvenuta in data 1 febbraio 2022;
– di ogni altro atto consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti evidenziati in epigrafe e se ne chiede l’annullamento.
2. I motivi di ricorso attengono, per l’essenza, a violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.d. 553/2021, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 e dell’Allegato D) (rectius e/o B) del d.m. n. 120/2016, violazione dei parametri di valutazione fissati dalla Commissione [#OMISSIS#] seduta del 31 agosto 2021, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost..
Le doglianze che precedono si appuntano in particolare sulla disamina delle pubblicazioni della ricorrente effettuata dalla Commissione, evidenziando la asserita illogicità dei giudizi resi sia in generale sia in relazione alle singole pubblicazioni, e riferendo la dedotta inconsistenza ed irragionevolezza dei giudizi espressi sia in forma collegiale che individuale.
3. L’amministrazione si è costituita in giudizio depositando atti, documenti ed una relazione contenente osservazioni volte a perorare il respingimento del ricorso.
4. All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato e va respinto.
6. Il Collegio ritiene opportuno effettuare, in via preliminare, un breve richiamo al quadro normativo vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, ove statuisce “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
6.1. Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
6.2. L’art. 6, comma 1, lett. b) del richiamato D.M. n. 120/2016 statuisce poi come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che presentano pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”, ove si precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
6.3. L’abilitazione scientifica può quindi essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, in particolare di rilevante valore per l’abilitazione alla prima fascia, come sopra precisato.
7. Nel [#OMISSIS#] di specie, alla parte ricorrente sono stati riconosciuti almeno tre tra i titoli prescelti dalla Commissione ed è stato positivamente riscontrato il raggiungimento dei valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica.
Tuttavia, non è stata favorevolmente delibata la documentazione scientifica prodotta ai sensi dell’art. 7 del citato d.m. n. 120/2016.
8. Il giudizio della Commissione viene criticato dalla ricorrente con i motivi sopra compendiati, che, vista la reciproca connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
8.1. Va anzitutto chiarito che [#OMISSIS#] presente sede processuale si opera uno scrutinio di legittimità, con cognizione non estesa al merito delle valutazioni della Commissione (cfr. per tutte Consiglio di Stato n. 4461/2023: “Non spetta, infatti, a questo [#OMISSIS#] “pesare” l’importanza delle pubblicazioni in parola, dovendo egli limitare il proprio sindacato all’accertamento di eventuali [#OMISSIS#] di irrazionalità, palese illogicità, irragionevolezza o abnormità delle valutazioni della Commissione”).
8.2. In effetti dalla normativa sopra richiamata e dalla giurisprudenza pertinente emerge che il procedimento abilitativo implica la formulazione di un giudizio complesso, sostanzialmente scomponibile in tre diversi momenti logici della valutazione del lavoro scientifico: il primo teso ad accertare il raggiungimento di alcune mediane (giudizio quantitativo statistico); il secondo a valutare analiticamente la produzione scientifica anche sulla base del metodo del cd. impact factor (giudizio qualitativo analitico ed obiettivo); il terzo a fornire una valutazione sintetica e finale sulla maturità scientifica (giudizio qualitativo finale).
8.3. In questo quadro, il superamento degli indicatori quantitativi e bibliometrici non assume di per sé valore decisivo al fine di formulare un giudizio positivo sulla maturità scientifica, dovendo la Commissione, sul piano sintetico qualitativo e finale, valutare la maturità scientifica del candidato, con un giudizio che può anche motivatamente superare l’esito positivo dei giudizi analitici.
Ciò accade nell’ipotesi in discussione, in cui il fatto presupposto del potere di accertamento della Commissione – la sussistenza della piena maturità scientifica degli aspiranti professori – viene preso in considerazione dalla [#OMISSIS#] attributiva del potere, non [#OMISSIS#] dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal [#OMISSIS#]), bensì di fatto conformato e modellato dall’organo amministrativo incaricato.
8.4. In questi casi il [#OMISSIS#] non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest'[#OMISSIS#] rientri o meno [#OMISSIS#] ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.
L’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue al principio di divisione dei poteri ed alla assenza di uno strumento processuale che preveda il parametro giuridico di valutazione, da parte del [#OMISSIS#], delle vicende affidate dalla legge (e dalla Costituzione) alla cura dell’amministrazione, emergendo come casi eccezionali quelli in cui è consentito operare in via suppletiva (e.g. ottemperanza e taluni casi di silenzio ex art. 31, comma 3, c.p.a.).
8.5. È ben possibile per l’interessato contestare – oltre al mancato rispetto delle garanzie formali e procedimentali e [#OMISSIS#] indici di eccesso di potere, anche – il contenuto tecnico-discrezionale del giudizio di valore espresso dalla Commissione, ma in tal [#OMISSIS#] lo stesso deve accollarsi l’onere di dimostrare che detto giudizio risulta scientificamente del tutto inattendibile (cfr. Consiglio di Stato n. 5518/2023).
Fino a quando invece si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, il [#OMISSIS#], per le ragioni anzidette, non può obliterare la posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2021, n. 8709).
Il superamento dei valori soglia è un dato numerico che può fornire un’indicazione in ordine alla consistenza della produzione scientifica ed alla sua rilevanza. Ma il suo valore non deve essere enfatizzato alla stregua di unico elemento [#OMISSIS#] ed indubitabile della valutazione.
Il superamento delle soglie ha la funzione di verificare che, sotto il profilo meramente quantitativo, il candidato abbia dei requisiti minimi che gli consentano di accedere alla valutazione da parte della Commissione, ma [#OMISSIS#] dice circa la qualità intrinseca di quelle pubblicazioni (se non su aspetti come la sede della pubblicazione).
Del resto, se la Commissione dovesse limitarsi a verificare il superamento delle soglie, allora tutti coloro che quelle soglie superano dovrebbero aver diritto alla Abilitazione e l’ASN potrebbe diventare effetto di un procedimento meccanizzato, cosa che non risulta dalla normativa vigente.
9. Ad avviso del Collegio, alla luce dei riportati principi, la valutazione della Commissione oggetto del presente giudizio non appare affetta da evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza, né di difetto di motivazione.
9.1. La Commissione, infatti, nel rispetto degli indici di valutazione sopra richiamati, ha legittimamente espresso un giudizio chiaro ed esaustivo in ordine alla qualità, ritenuta non sufficientemente elevata, delle pubblicazioni presentate dal candidato.
Ed invero, come emerge dalla lettura del giudizio collegiale espresso dalla Commissione nei confronti della ricorrente, la stessa risulta “valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A sl DM 120/2016, raggiungendo tutti e 3 i valori soglia fissati dal DM 589/2018. Possiede n. 5 titoli (a, b, e, f, l) tra quelli stabiliti dalla Commissione [#OMISSIS#] prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del DPR 95/2016”, mentre, con riferimento alla produzione scientifica, la Commissione ha affermato che “le 15 pubblicazioni a firma singola presentate dalla candidata delineano una produzione scientifica che non può essere considerata nel suo insieme di elevata qualità. Per quanto congruenti con il settore concorsuale 11/C5, esse attestano una predilezione della candidata per la descrizione di [#OMISSIS#] individuali e la ricostruzione di ambienti culturali che lascia uno spazio residuale all’analisi storico-filosofica degli argomenti trattati, dimostrando rigore metodologico non sempre solido. Benché delineino nel complesso una produzione scientifica in parte omogenea, quanto al versante italiano, volta a colmare presumibili vuoti negli studi sulla storia del [#OMISSIS#] italiano tra Otto e Novecento, raramente esse [#OMISSIS#] al di là della mera ricognizione. Peraltro, è riguardo alle figure di cosiddetti ‘minori’ (Saffiotti, Scinà o altri) che la candidata dimostra la sua capacità di ricostruzione, invero affetta da una particolare attrazione per le minuzie che spesso distraggono l’esposizione da questioni meritevoli di [#OMISSIS#] attenzione. Riguardo ai [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] autori di [#OMISSIS#] rilievo e spessore di cui si è occupata (Hobbes, [#OMISSIS#], Russell), è da dire che avrebbero meritato una trattazione meno sommaria e una più approfondita conoscenza della letteratura secondaria per essere oggetto di studi convincenti, in grado di apportare un contributo innovativo e originale … ”.
L’amministrazione resistente, nelle proprie osservazioni difensive, asserisce che dalla lettura del su riportato giudizio dell’organo esaminatore “si evincono agevolmente le ragioni che hanno indotto la Commissione – all’unanimità dei suoi componenti – a negare il titolo abilitativo, ragioni che riposano essenzialmente sull’insufficiente qualità in termini di innovatività, originalità e rigore metodologico delle pubblicazioni della candidata”.
Sempre in dette osservazioni si aggiunge che “ … il giudizio delle Commissioni, …, deve avere ad oggetto tutti gli elementi di valutazione indicati dalla normativa di riferimento, con la conseguenza che, la carenza anche di uno solo di tali elementi – e su tutti quello della qualità in termini di innovatività, originalità e rigore metodologico delle pubblicazioni – deve indurre la Commissione a negare l’Abilitazione Scientifica Nazionale ,,, Il riconoscimento da parte dei Commissari di taluni elementi positivi non è sufficiente a tacciare il giudizio di contraddittorietà.
Ed anzi costituisce la riprova del fatto che nessun intento discriminatorio vi è stato da parte della Commissione la quale ha colto tanto gli aspetti positivi quanto gli aspetti negativi del profilo scientifico, ritenendo i secondi prevalenti rispetto ai primi”.
Nell’opinione della ricorrente, invece, le argomentazioni spiegate dall’amministrazione a difesa degli atti impugnati non supererebbero i chiari vizi di legittimità che inficerebbero gli atti impugnati.
In particolare, il giudizio reso nel suo complesso sarebbe illogico e affetto da contraddittorietà motivazionale, inoltre il giudizio espresso dalla Commissione sarebbe contraddittorio rispetto [#OMISSIS#] stessi criteri e parametri individuati dal medesimo organo nel corso della prima riunione, svoltasi in data 31 agosto 2021, che dovevano essere utilizzati per la redazione dei giudizi.
9.2. Ad avviso del Collegio, le doglianze ricorsuali non sono condivisibili.
In primo luogo perché porre in evidenza luci e ombre di un candidato non è di per sé sintomo di contraddizione, in secondo luogo perché l’autovincolo cui si si era astretta la Commissione faceva ovviamente salva la nozione di pubblicazione di “elevata qualità” come definita nell’Allegato B del DM 120/2016 ed i criteri di cui all’art. 4 del DM citato.
Pertanto, la rilevanza delle monografie, delle edizioni critiche dei testi, e degli articoli pubblicati su riviste di fascia A, oltre che dei saggi pubblicati in volumi collettivi di rilevanza internazionale, non poteva comunque condurre a obliterare i criteri normativi.
In terzo luogo, non si rileva contraddittorietà nel sostenere, per un verso, che la produzione scientifica della candidata (i) è congruente con il settore scientifico 11/C5, (ii) è omogenea, (iii) è volta presumibilmente a colmare vuoti negli studi sulla storia del [#OMISSIS#] italiano tra Otto e Novecento, (iv) ha una apprezzabile collocazione editoriale ed (v) ha una buona continuità temporale. E per altro verso che la produzione scientifica della ricorrente (i) non può essere considerata nel suo insieme di elevata qualità, (ii) lascia uno spazio residuale all’analisi storico-filosofica, (iii) raramente va al di là della mera ricognizione, (iv) riguarda piuttosto figure di cosiddetti “minori”, (v) è connotata talvolta da una trattazione sommaria.
Infatti, congruenza, omogeneità, finalità, collocazione e continuità [#OMISSIS#] dicono di decisivo sulla elevata qualità richiesta dalle norme vigenti, in particolare e soprattutto, per l’abilitazione di prima fascia, mentre è arbitrario ritenere che la finalità di colmare spazi di analisi scientifica implichi necessariamente originalità, risultando possibile che dal punto di vista contenutistico il detto lodevole fine non venga raggiunto.
Non risulta quindi manifestamente incoerente rilevare, in una produzione scientifica, oltre ai menzionati pregi, anche insufficienze, limiti, ricognitività, vuoti di analisi e sommarietà.
In quarto luogo, quanto alle censure mosse dalla ricorrente ai giudizi riguardanti le singole pubblicazioni, le stesse appaiono sollecitare un giudizio sostitutivo da parte di questo Collegio, che, per le ragioni indicate in precedenza, non può essere operato.
Al riguardo si nota che, di per sé, l’inserimento in una rivista di classe A non è concludente in merito alla originalità ed alla innovatività della pubblicazione.
Si aggiunga, con [#OMISSIS#] autonomamente dirimente, che la ricorrente non ha prodotto negli atti di causa le sue pubblicazioni, o almeno quelle meno apprezzate dalla Commissione, sicché non è neanche concesso al Collegio verificare ex art. 64 c.p.a. che il giudizio, collegiale e individuale, di cui [#OMISSIS#] atti impugnati possa risultare, in termini probabilistici, scientificamente del tutto inattendibile.
Nemmeno possono valere all’uopo le tre note contenenti un giudizio scientifico sulla ricorrente formulato da insigni professori della materia.
Sul punto occorre anzitutto evidenziare che le predette note sono state depositate al (mero) dichiarato fine di far meglio comprendere la figura della ricorrente. Non appaiono dunque idonee a revocare in dubbio il diverso giudizio della Commissione.
Vale inoltre notare, da un lato, che è fisiologico che vi siano divergenze nell’inquadramento della figura scientifica di un accademico, e, dall’altro lato, che tali note sono successive al giudizio della Commissione qui impugnato, per cui non può darsi rilevanza [#OMISSIS#] presente sede ad un “controcanto” accademico di parte, la cui valorizzazione darebbe ingresso alla obliterazione delle valutazioni dell’organo competente.
9.3. Una volta appurato che lo scrutinio della Commissione è stato analitico e completo, e non risultando provato il carattere manifestamente errato del giudizio, non può che concludersi per il respingimento dei motivi di ricorso formulati.
10. Le spese di lite possono essere compensate vista la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Dello Sbarba, Referendario