TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 agosto 2023, n. 13335

Abilitazione scientifica nazionale - Motivazione

Data Documento: 2023-08-21
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Per giurisprudenza costante, nell’ambito delle procedure di ASN, la valutazione delle pubblicazioni deve essere sufficientemente analitica, seppure non necessariamente minuziosa, dovendosi dimostrare lo scrutinio, da parte della Commissione, di ciascuna delle opere presentate dal candidato, in particolare qualora lo stesso superi positivamente l’esame delle mediane e dei titoli. Nel caso in esame tale sufficientemente analitica valutazione è assente da cui non può che derivare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Contenuto sentenza
  1. 13335/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 16012/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16012 del 2022, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensiva, del provvedimento recante il giudizio collegiale ed i giudizi individuali di tenore negativo ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente di prima fascia del settore concorsuale 06/N1 “Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – fascia 1”, mai comunicato alla prof.ssa [#OMISSIS#], ancorchè nei limiti dell’interesse della ricorrente; per quanto di interesse, di tutti gli atti e i documenti della procedura di reclutamento, ivi compresi tutti i verbali della procedura e, in particolare, i verbali nn. 6 e 7 del terzo quadrimestre 2022 ed i relativi allegati, nei limiti dell’interesse della ricorrente;

di ogni atto, documento e/o provvedimento, ancorché non conosciuto, connesso e/o consequenziale a quelli di cui in epigrafe.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne chiede l’annullamento.

2. Si tratta di provvedimenti inerenti ad una procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) ed i motivi di ricorso denunziano una serie di vizi di istruttoria e di motivazione a supporto delle domande ivi formulate.

In sintesi, si evidenzia che la ricorrente ha superato pacificamente due soglie di sbarramento, quella sull’impatto delle pubblicazioni e quella sui titoli, delle tre previste.

Superati detti scrutini, la Commissione doveva procedere con la valutazione delle pubblicazioni sulla scorta dei criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016.

In questo frangente, la Commissione ha formulato una valutazione negativa in relazione alla qualità “elevata” delle pubblicazioni, non riconoscendo la pregnanza delle pubblicazioni presentate ed assumendo che le stesse fossero limitatamente congruenti con il settore SC 06/N1 per il quale era richiesta la abilitazione.

Si tratterebbe però, nell’impostazione della ricorrente, di un errore, dal momento che il settore C 06/N1 (come da schema del macrosettore) ha come discipline corrispondenti anche SC Med 46 (scienze tecniche in medicina di laboratorio), 47 (scienze infermieristiche ostetrico ginecologiche), 50 (scienze mediche applicate), alle quali tutte le pubblicazioni presentate sarebbero attinenti, essendo in parte relative alle discipline ostetriche e a quelle ginecologiche, ed anche incentrate su tecnologie applicate.

Secondo la ricorrente, diversamente da quanto assunto dalla Commissione, le pubblicazioni da lei presentate sarebbero quindi perfettamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale di riferimento o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, con particolare riguardo [#OMISSIS#] aspetti di sviluppo ed applicazione di tecnologie e biotecnologie mediche nelle diverse aree delle professioni sanitarie e delle aree clinico-assistenziali definite dai SSD ricompresi nel settore scientifico disciplinare SC 06/N1.

Inoltre, sempre nell’opinione della ricorrente, la Commissione sarebbe caduta in errore riconoscendo limitata innovatività ed originalità alle sue pubblicazioni.

Anche in questo [#OMISSIS#] il giudizio sarebbe errato ed illegittimo, posto che nelle 16 pubblicazioni presentate non vi sarebbero revisione e metanalisi, trattandosi di lavori derivati da protocolli di ricerca originali dei quali la stessa candidata è stata Responsabile Scientifico.

Parimenti erroneo, secondo l’impostazione ricorsuale, sarebbe il giudizio della Commissione in merito alla collocazione delle pubblicazioni della candidata, che secondo l’organo scrutinante troverebbero spazio su riviste internazionali con un fattore d’impatto medio/basso e di rilevanza non elevata. Tale circostanza non sarebbe veritiera a detta della ricorrente, giacché tutte le sue pubblicazioni sarebbero avvenute su riviste di qualità e di rilevo internazionale, peer reviewed ed indicizzate in repertori bibliografici ufficiali quali Pubmed (Medline), Scopus di Elsevier e Web Of Science di Thomson Reuters.

Inoltre, 9 delle 16 pubblicazioni presentate sarebbero su riviste di altissimo rilievo internazionale (Obstetrics & Gynecology; Fertility and Sterility; Human Reproduction; Redox Biology), con un impact factor corrente fra 6 ed 11 ed un impact factor medio sugli ultimi 5 anni pari a 6,97, superiore al limite di 6 previsto come criterio preferenziale [#OMISSIS#] valutazione delle pubblicazioni nel verbale di insediamento della Commissione esaminatrice.

3. L’amministrazione si è costituita ed ha presentato una relazione con cui ha controdedotto rispetto alle doglianze sopra compendiate.

4. All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato e va accolto, in particolare alla luce del principio, disatteso nel [#OMISSIS#] di specie, dell’obbligo di sufficiente valutazione analitica di titoli e pubblicazioni (per tutte, sentenza Consiglio di Stato 4362/2015, cui si rinvia anche ex art. 74 c.p.a.) in [#OMISSIS#] di superamento delle c.d. mediane, nei limiti e termini di cui appresso.

6. Va premesso che le parti del ricorso afferenti alla contestazione della valutazione dei titoli sono inammissibili per difetto di interesse.

Infatti, in relazione a tale fase, come sopra accennato, la ricorrente ha superato lo scrutinio, essendole stato riconosciuto il possesso di 4 titoli su 8, ampiamente sufficienti al raggiungimento dei requisiti previsti normativamente.

Pertanto, trattandosi di procedura abilitativa, nessun vantaggio la ricorrente può conseguire dall’eventuale delibazione favorevole delle sue doglianze per il profilo sopra enucleato.

7. Venendo alla valutazione delle pubblicazioni, deve rilevarsi che le puntuali contestazioni della ricorrente non hanno trovato smentita in atti difensionali dell’amministrazione o in documenti dalla stessa depositati.

Tuttavia, trattandosi di [#OMISSIS#] attinenti all’impiego di discrezionalità tecnica da parte della Commissione, il Collegio non può sostituirsi all’amministrazione ed esprimere condivisione o meno circa le posizioni espresse nel ricorso in merito alla coerenza, alla innovatività ed alla originalità dei lavori della candidata.

Al tempo stesso, le censure di cui al ricorso, non trovando alcuna minima risposta logica, eventualmente anche implicita o autoevidente, nelle motivazioni di cui ai provvedimenti impugnati, evidenziano la carenza di istruttoria e di motivazione degli stessi.

Per giurisprudenza [#OMISSIS#], infatti, nell’ambito delle procedure di ASN, la valutazione delle pubblicazioni deve essere sufficientemente analitica, seppure non necessariamente minuziosa, dovendosi dimostrare lo scrutinio, da parte della Commissione, di ciascuna delle opere presentate dal candidato, in particolare qualora lo stesso superi positivamente l’esame delle mediane e dei titoli.

Nel [#OMISSIS#] in esame tale sufficientemente analitica valutazione è assente da cui non può che derivare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

8. Vale chiarire che, nel [#OMISSIS#] di specie, rimane [#OMISSIS#] il potere della Commissione, anche in sede di ottemperanza, di verificare le deduzioni della ricorrente in ordine alla coerenza, alla innovatività ed alla originalità delle sue opere, ma ovviamente è necessaria specifica istruttoria e precisa motivazione, anche alla luce di quanto argomentato nel presente ricorso, qualora si intenda respingere la candidata.

9. Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) di rivalutare la candidata, relativamente alle pubblicazioni e fermi gli altri giudizi, a cura di una Commissione in diversa composizione.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:

1) annulla i provvedimenti impugnati;

2) ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata, nei termini e nei limiti sopra enucleati, a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione, che dovrà essere nominata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il [#OMISSIS#] di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario