- 15925/2023 REG.PROV.COLL.
- 02983/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2983 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Osele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del giudizio per l’abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 Bando S.D. 553/2021 settore concorsuale 12/H3 FILOSOFIA DEL DIRITTO – SECONDA FASCIA contenente i giudizi individuali riferiti al dott. -OMISSIS- e pubblicato sul [#OMISSIS#] https://abilitazione.miur.it/public/candidati_2021.php per la prima volta in data 20 gennaio 2022;
2) nonché degli atti endoprocedimentali riferiti all’attività svolta della Commissione Nazionale per il conseguimento della Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia come pubblicati sul [#OMISSIS#] https://abilitazione.miur.it/public/candidati_2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dottor -OMISSIS- ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) per la seconda fascia di professore universitario, in relazione al settore concorsuale 12/H3 (“Filosofia del diritto”), indetta con decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito anche MUR) n. 553 del 26 febbraio 2022.
Il candidato, all’unanimità, è stato giudicato non idoneo al conseguimento dell’abilitazione in ragione dell’insufficiente qualità della produzione scientifica sulla base del seguente giudizio collegiale: «Ai fini dell’art. 7 del DM 120/2016, presenta tre monografie in lingua italiana (9; 8; 7;) una monografia in lingua tedesca (4); due traduzioni dal tedesco di monografie altrui (10; 3); tre articoli su rivista (5; 2;1), di cui uno in lingua tedesca, e un contributo in volume in lingua [#OMISSIS#] (6). ). La produzione del candidato è continua e articolata nei diversi generi, spaziando da monografie a articoli su rivista e contributi in volumi, anche di [#OMISSIS#] collocazione editoriale e di sicuro respiro internazionale. Le tematiche trattate sono d’interesse per il settore 12/H3, ma sono affrontate attraverso un metodo storico-ricostruttivo che ne inficia pesantemente l’attinenza con il settore medesimo e la sua effettiva capacità di incidenza in esso. Ciò trova riscontro sia nei volumi monografici, sia negli altri contributi che non siano mere traduzioni (10; 3 a cui il candidato premette una Introduzione). Il volume “Storia di Kelsen” 2012 (n. 9), è certamente coerente con il settore 12/H3 nelle tematiche affrontate, ma è totalmente carente sotto il profilo metodologico. Si tratta infatti di una mera ricostruzione espositiva, tramite citazioni o parafrasi, dei testi o delle tesi degli autori esaminati, priva di quell’analisi critica che integra uno degli aspetti dell’originalità della produzione secondo i canoni propri del settore 12/H3. Parimenti, nel volume dedicato a Montesquieu (n. 8), il candidato si confronta con diverse interpretazioni del pensatore francese, con l’intento di rileggerle alla luce del contesto storico-politico e culturale in cui egli operava. Il metodo seguito – che privilegia la ricostruzione del [#OMISSIS#] dei diversi autori considerati tramite lunghe citazioni e parafrasi – non è coerente con i [#OMISSIS#] del settore per la pressoché totale assenza di analisi concettuale dei testi riportati, nonché della esplicitazione e giustificazione (in sede introduttiva o conclusiva) delle linee concettuali portanti della ricostruzione, dellasua scansione e dei suoi guadagni. La monografia in lingua tedesca dedicata a Montesquieu (n. 4) è una rivisitazione e approfondimento di quella in lingua italiana (8), interessante per gli spunti e le fonti indagate ma prospetta una ricostruzione di storia del diritto e storia della filosofia, più che di filosofia del diritto. Il medesimo approccio metodologico si ritrova anche [#OMISSIS#] terza monografia “L’idealismo giuridico di [#OMISSIS#] Frosini”, 2019 (n. 7) che si configura come una indagine storiografica non accompagnata da una autonoma ricostruzione critica. L’articolo dedicato a Frosini (n. 2) non è [#OMISSIS#] di più di un compendio, in lingua tedesca, della monografia. Parimenti, gli altri studi in cui il candidato riprende, approfondisce o compendia gli esiti delle monografie (nn. 6, 5, 1), si caratterizzano per l’adozione di un metodo ricostruttivo dello sfondo storico-politico in cui maturarono le tesi degli autori esaminati, più che per un [#OMISSIS#] confronto critico con esse. Per queste ragioni, la Commissione conclude all’unanimità che la produzione del candidato non raggiunge quel positivo livello di qualità e originalità sorretto da rigore metodologico tale da riconoscere il grado di maturità scientifica richiesto per l’abilitazione alla seconda fascia del settore concorsuale 12H3 tratta infatti di una mera ricostruzione espositiva, tramite citazioni o parafrasi, dei testi o delle tesi degli autori esaminati, priva di quell’analisi critica che integra uno degli aspetti dell’originalità della produzione secondo i canoni propri del settore 12/H3».
2. Con il presente gravame il ricorrente agisce avverso il predetto giudizio, ed i presupposti giudizi individuali.
A fondamento del gravame ha fatto valere i seguenti motivi di ricorso:
“1. VIOLAZIONE DI LEGGE E DELLA LEX SPECIALIS PER VIOLAZIONE ED OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 4, DEL D.D. 553/2021 E PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SS.MM. – ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA, CARENZA ISTRUTTORIA E MANIFESTA INGIUSTIZIA.”;
“2. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SS.MM. – ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA E DELLA CARENZA ISTRUTTORIA.”.
3. L’Università degli Studi Roma “La Sapienza” si è costituita per resistere al gravame, chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. Il MUR si è costituito per resistere al gravame chiedendone il rigetto.
5. All’esito della [#OMISSIS#] di consiglio del 24 aprile 2022 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
6. Con ordinanza adottata a seguito dell’udienza pubblica del 25 gennaio 2023, questa Sezione, ai fini di una compiuta disamina delle censure contenute nel primo motivo, che rivestono carattere preliminare, ha chiesto all’Amministrazione di voler chiarire le competenze linguistiche in lingua tedesca dei componenti della Commissione giudicatrice, stante la produzione in valutazione, da parte del candidato, di una monografia e di un articolo nel predetto idioma.
7. All’esito dell’udienza pubblica del 25 ottobre 2023, fissata per la prosecuzione della trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato.
8.1. Il via preliminare deve accogliersi la richiesta di estromissione per difetto di legittimazione passiva dell’Università “La Sapienza” di Roma, atteso che la stessa si è limitata a fornire un supporto logistico all’espletamento della procedura, senza in alcun modo entrare nel merito delle valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice, oggetto delle censure di parte ricorrente.
8.2. Venendo all’esame nel merito del ricorso si osserva quanto segue.
Con il primo motivo parte ricorrente, dopo aver rimarcato che [#OMISSIS#] produzione scientifica offerta in valutazione dei commissari, vi erano anche una monografia ed un articolo in lingua tedesca, lamenta vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere con particolare riferimento alla carenza di istruttoria e all’ingiustizia manifesta perché “in assenza di dichiarazioni precise dei commissari in merito alle loro competenze linguistiche, non vi è evidenza alcuna di quale sia stato l’approfondimento e la comprensione che i medesimi commissari possano aver avuto di opere redatte in una lingua straniera (tedesco) la quale, a differenza dell’[#OMISSIS#], nemmeno può godere di alcuna presunzione di conoscenza” (p. 9 del ricorso). Al riguardo evidenzia altresì che “i Commissari non hanno dichiarato le loro competenze linguistiche e non hanno neppure valutato l’opportunità di avvalersi o meno di un parere pro veritate come previsto dall’art. 5, comma 4, del D.D. 553/2021, da affidare ad un filosofo del diritto di comprovate competenze linguistiche in tedesco. Sul punto [#OMISSIS#] qualsivoglia riferimento o giustificazione o conferma della perfetta conoscenza della lingua tedesca”.
L’Amministrazione, in replica alle contestazioni di parte ricorrente, si è limitata ad affermare sul punto che “a dipanare qualsiasi dubbio in ordine alle competenze linguistiche dei commissari sarebbe stato sufficiente che il ricorrente si fosse premurato di visionarne i curricula (pubblici e presenti anche sulla piattaforma CINECA) ove sono specificate le lingue parlate dai vari commissari, i rispettivi periodi di studio, ricerca ed insegnamento effettuati all’[#OMISSIS#], nonché i diversi prodotti (articoli, traduzioni, volumi) scritti in lingua tedesca” (p. 2 della memoria depositata in data 19 aprile 2022) e che “all’interno dell’attuale commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore 12/H3 vi è:
a. chi per anni è stato borsista della Alexander von Humboldt-Stiftung;
b. chi ha studiato al Goethe Institut;
c. chi ha soggiornato per diverso tempo in alcune Università tedesche (Freiburg i.B.,
Heidelberg, Köln, ecc.)
d. e, non da [#OMISSIS#], anche chi ha tradotto dal tedesco libri e articoli” (così nota di controdeduzioni Prof.ssa -OMISSIS- allegata alla memoria dell’Amministrazione).
8.3. Ai fini di un più compiuto scrutinio del motivo, occorre precisare che l’art. 2, comma 4, lett. b) del citato decreto 553/2021, [#OMISSIS#] sua originaria formulazione, prevedeva “a pena di esclusione” che: “(…) Il candidato ha l’obbligo per ciascuna delle pubblicazioni indicate in elenco di allegare, mediante caricamento in piattaforma, l’intero prodotto da esaminare in formato elettronico (pdf) e, ove la pubblicazione sia redatta in lingua diversa dall’italiano e/o dall’[#OMISSIS#], la traduzione giurata della pubblicazione in un unico file”.
Con il successivo decreto 589/2021 il MUR ha tuttavia eliminato l’obbligo di traduzione, ritenendolo “eccessivamente gravosa, per gli aspiranti candidati, la traduzione giurata di pubblicazioni redatte in lingua diversa dall’italiano e/o [#OMISSIS#]”. Con tale motivazione, il MUR con l’art. 1 del predetto decreto 589/2021 ha sostituito l’art. 2, comma 4, lett. b), il quale [#OMISSIS#] nuova formulazione prevede, sempre a pena di esclusione, che “(…) Il candidato ha l’obbligo per ciascuna delle pubblicazioni indicate in elenco di allegare, mediante caricamento in piattaforma, l’intero prodotto da esaminare in formato elettronico (pdf)”.
È evidente che l’eliminazione dell’obbligo della traduzione delle pubblicazioni richiede quale suo necessario contraltare, a garanzia di una completa valutazione della produzione scientifica del candidato, la necessità che tutti i componenti della commissione giudicatrice abbiano una conoscenza approfondita della lingua in cui sono redatte tutte le pubblicazioni prodotte dai candidati.
8.4. Il Collegio, a fronte della mancata produzione, da parte dell’Amministrazione, di qualsivoglia elemento attestante le competenze linguistiche dei singoli commissari e della genericità delle affermazioni delle difese erariali sul punto, con la richiamata ordinanza istruttoria ha chiesto a quest’[#OMISSIS#] di chiarire, in relazione a ciascun commissario, le competenze in lingua tedesca possedute, depositando in giudizio i rispettivi CV nonché una sintetica relazione [#OMISSIS#] quale “ – specificare se eventuali seminari o corsi di insegnamento svolti dai commissari all’[#OMISSIS#] (segnatamente in Austria e in [#OMISSIS#]) siano stati tenuti in [#OMISSIS#] o in lingua tedesca;
– indicare ogni elemento utile a consentire a questo Collegio di verificare se ciascun commissario avesse un livello di conoscenza della lingua tedesca idoneo a consentire un’agevole comprensione delle pubblicazioni prodotte dal ricorrente [#OMISSIS#] predetta lingua”.
L’Amministrazione non ha dato riscontro al disposto adempimento istruttorio e da ciò è possibile trarre argomenti di prova ai sensi dell’articolo 64, comma 4, cod. proc. amm.
Occorre inoltre evidenziare che il Collegio, a fini di completezza, ha comunque visionato i CV reperibili in rete diversi commissari, dai quali non ha tuttavia potuto trarre elementi che potessero supportare la conclusione che tutti i componenti della commissione avessero una conoscenza della lingua tedesca tale da consentire un’agevole comprensione della produzione scientifica in lingua del candidato.
A titolo esemplificativo, dal cv del Professore -OMISSIS- reperibile sul [#OMISSIS#] www.unipa.it, non risultano periodi né corsi di studio tenuti in [#OMISSIS#], attestati di lingua o pubblicazioni o collaborazioni con riviste scientifiche in lingua tedesca (nel cv è stato dato rilievo, per [#OMISSIS#], alle numerose pubblicazioni in lingua spagnola).
Analogamente, dall’analisi del CV del il Prof. -OMISSIS- pubblicato sul [#OMISSIS#] dell’Università di Trento, si evince un’ampia esperienza di didattica in lingua [#OMISSIS#], senza alcun elemento che possa far solo presumere la conoscenza, da parte dello stesso, della lingua tedesca. Né, a tal fine, può essere sufficiente il riferimento, contenuto nel predetto CV ad «“ATTIVITA’ DIDATTICHE E SEMINARIALI PRESSO ALTRE FACOLTA” dall’a.a. 2019/20 ad oggi Leopold-Franzens University of Innsbruck, Facoltà di Giurisprudenza, corso di Filosofia del Diritto”». Difatti, non viene specificato nel cv, e tantomeno dall’Amministrazione, nemmeno a seguito della specifica richiesta istruttoria, se tale corso sia stato tenuto in [#OMISSIS#], come appare verosimile dall’analisi del cv del Professore, o in lingua tedesca.
Ne consegue che anche ove gli altri commissari conoscessero perfettamente la lingua tedesca, ciò non sarebbe comunque sufficiente a superare i vizi dedotti con il primo motivo: la collegialità del giudizio, difatti, postula un attento e completo esame di tutta la produzione scientifica del candidato da parte di ogni singolo commissario, non essendo viceversa consentita tra gli stessi una “suddivisione” delle opere da leggere.
Ne deriva la sussistenza dei dedotti vizi di difetto di motivazione e di istruttoria.
8.5. L’accoglimento del primo motivo, in quanto satisfattivo dell’interesse del ricorrente alla ripetizione della valutazione, da parte di una diversa Commissione, composta da professori di comprovata conoscenza della lingua tedesca, assorbe l’esame del secondo motivo.
9. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei giudizi negativi impugnati. All’accoglimento del ricorso accede, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo, in capo alla soccombente Amministrazione, di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierno ricorrente, a mezzo di organo avente composizione diversa e comprovate competenze in lingua tedesca. Al rinnovato esame del candidato l’Amministrazione dovrà provvedere nel [#OMISSIS#] di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati nei sensi e ai fini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida [#OMISSIS#] misura di euro 2.500,00, oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato [#OMISSIS#] misura di quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei componenti della Commissione di abilitazione nominati nel ricorso.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario