TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 5 ottobre 2023, n. 546

Concorso da RTDA - Composizione della Commissione

Data Documento: 2023-10-05
Autorità Emanante: TAR Emilia-Romagna
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel caso in esame, i ricorrenti lamentavano la non corretta composizione della commissione giudicatrice per l’affidamento di un posto da RTDA, impugnando la disposizione del bando e del regolamento di Ateneo, che affermava che “la selezione degli RTD-a è svolta da una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari o associati appartenenti all’area concorsuale oggetto della selezione: uno dei commissari deve appartenere al settore concorsuale al quale si riferisce la selezione”. Applicando pedissequamente tale disposizione, infatti, l’Università aveva proceduto alla nomina di due commissari che non afferivano al settore concorsuale corrispondente all’oggetto della procedura.

Secondo il Collegio, per quanto l’Ateneo avesse applicato la norma regolamentare,  la mancanza di coincidenza tra il settore scientifico disciplinare di cui alla selezione e quello cui appartengono i due componenti della commissione in questione deve ritenersi effettivamente inficiante la legittimità della nomina.

Infatti, deve ritenersi un principio generale, comunque applicabile quello secondo cui “la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica non può che essere operata in relazione al settore concorsuale o scientifico-disciplinare messo a concorso e, a tal fine, non può che essere condotta da una Commissione composta da soggetti competenti ad effettuare la valutazione in relazione a quel settore concorsuale o scientifico-disciplinare; ciò in quanto la presenza di un solo componente “esperto” (su tre) in relazione al profilo di riferimento determina un suo peso del tutto marginale nell’espressione delle valutazioni”.

Quanto affermato si può ricavare anche dall’art. 35 del d.lgs. 165/2001, che specifica il principio generale di cui alla Carta europea dei ricercatori, secondo cui i componenti la commissione di concorso debbono essere “in possesso della esperienza necessaria per valutare i candidati”, chiarendo che tale condizione può ritenersi rispettata solo quando la commissione sia composta “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso”. Tale condizione non può dunque ritenersi integrata laddove, come nel caso di specie, lo stesso regolamento di ateneo consenta la nomina di una commissione composta da tre componenti, di cui uno solo appartenente al medesimo settore concorsuale.

Da qui, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della disposizione regolamentare.

Contenuto sentenza
  1. 00546/2023 REG.PROV.COLL.
  2. 00695/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 695 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Bononi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara Mazziotta, [#OMISSIS#] Morciano, [#OMISSIS#] Patergnani e [#OMISSIS#] Charles [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spasiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita’ degli Studi [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di [#OMISSIS#], domiciliataria ex lege in [#OMISSIS#], via A. Testoni, 6;
Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

nei confronti

[#OMISSIS#] Torreggiani ed [#OMISSIS#] Reali, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

per quanto attiene al ricorso introduttivo:

– del bando di concorso approvato con Decreto Rettorale 13 luglio 2022 n. 1084 (albo n. 566, prot. n. 245551 del 29 luglio 2022), finalizzato alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. a) dell’art. 24, comma 3, della L. 30 dicembre 2010 n. 240, nel settore concorsuale 05/F1 Biologia applicata – Settore scientifico disciplinare BIO/13 Biologia applicata e, in particolare, dell’art. 6 dello stesso;

– dell’art. 9, comma 4, del Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratti a tempo determinato a [#OMISSIS#] dell’art. 24 della L. 240 del 2010 dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], emanato con D.R. rep. n. 1504/2021 prot. n. 178375 del 7 ottobre 2021;

– della delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 2 settembre 2022, con la sono stati designati i membri della Commissione giudicatrice;

– del D.R. n. 1315 del 7 settembre 2022, avente ad oggetto la nomina della Commissione giudicatrice del suindicato concorso;

– della nota del Rettore di data e numero ignoto con la quale è stata respinta l’istanza di ricusazione proposta da taluni partecipanti al concorso nei confronti di due dei tre componenti la Commissione, in quanto non afferenti al settore concorsuale 05/F1 al quale si riferisce il bando;

– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti:

– dei verbali della Commissione giudicatrice della selezione suddetta n. 1 del 22 settembre 2022, n. 2 del 26 settembre 2022, n. 3 del 16 novembre 2022, n. 4 del 12 dicembre 2022, n. 5 del 13 dicembre 2022, nonché della Relazione riassuntiva della medesima Commissione in data 13 dicembre 2022;

– del D.R. dell’Università di [#OMISSIS#] di approvazione degli atti 15 dicembre 2022, n. 2013 (di contenuto ignoto, non essendo sinora pubblicato sul [#OMISSIS#] di Ateneo);

– per quanto possa occorrere di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, previa notifica alla sopravvenuta controinteressata Dott.ssa [#OMISSIS#] Reali.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi [#OMISSIS#];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso in esame i ricorrenti lamentano la non corretta composizione della commissione giudicatrice per l’affidamento di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. a) dell’art. 24, comma 3, della L. 30 dicembre 2010 n. 240, nel settore concorsuale 05/F1 Biologia applicata – Settore scientifico disciplinare BIO/13 Biologia applicata, in quanto la nomina di essa sarebbe avvenuta in violazione delle stesse norme richiamate dal bando e comunque in applicazione del comma 4 dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo, il quale sarebbe anch’esso illegittimo.

Ciò avrebbe determinato un esito della procedura di selezione inficiato da invalidità derivata.

Secondo la tesi dei ricorrenti, il provvedimento di nomina della commissione – alla cui adozione ha fatto seguito anche un’istanza di ricusazione respinta dal Rettore, in quanto non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010 – e, prima ancora, il quarto comma dell’art. 9 del Regolamento d’ateneo sarebbero, come dedotto in ricorso, affetti da illegittimità per violazione del principio generale in materia di concorsi universitari secondo il quale, [#OMISSIS#] impossibilità oggettiva, deve sussistere corrispondenza tra settore concorsuale per il quale il posto è bandito e settore di afferenza dei componenti la commissione giudicatrice. Ciò integrerebbe la violazione, oltre che dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001, dell’art. 3, comma 6 del DPR n. 117 del 2000 e dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010, nonché della Carta europea dei ricercatori. In particolare, si sostiene nel ricorso, il principio contenuto nell’art. 3, comma 6, del DPR n. 117/2000 – il quale esplicita il principio immanente secondo cui i componenti delle commissioni giudicatrici devono essere “esperti” nelle materie di concorso – sarebbe ancora in vigore nonostante la sopravvenuta legge n. 240/2010 e, dunque, imporrebbe il rispetto della regola secondo cui i componenti della commissione debbono essere scelti tra gli “appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando, non in servizio presso l’ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa”. Nel [#OMISSIS#] di specie non sussisterebbe la suddetta appartenenza al medesimo settore scientifico e comunque si tratterebbe di docenti in servizio presso lo stesso ateneo.

Si è costituita in giudizio l’Università, sostenendo l’infondatezza di quanto dedotto con riferimento alla vigenza dell’art. 3, comma 6, del DPR n. 117/2000, da ritenersi abrogato a seguito dell’adozione del Regolamento di Ateneo.

L’Ateneo ha rivendicato, altresì, la propria autonomia nel dare attuazione al principio contenuto [#OMISSIS#] Carta europea dei ricercatori, che si limiterebbe a specificare che le commissioni devono essere composte da soggetti “in possesso della esperienza necessaria per valutare i candidati”, così come previsto anche dall’art. 35 del d.lgs. 165/2001 (che prevede che la commissione sia composta “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso”).

Dopo la richiesta di parte ricorrente che ha portato alla cancellazione dal ruolo dell’istanza cautelare, in ragione delle sospensione disposta dall’Ateneo, la commissione ha dato corso alla procedura concorsuale, che si è conclusa con la copertura del posto bandito da parte di una candidata terza rispetto ai ricorrenti, che, dunque, hanno impugnato la sua individuazione come prima graduata (e gli atti conseguenti) con ricorso per motivi aggiunti, nel quale è stata dedotta l’invalidità derivata da quella dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, precisando che il ricorso a docenti di differenti settori concorsuali è eccezionalmente ammesso sono nel [#OMISSIS#] di indisponibilità negli organici di docenti dello stesso settore e, comunque, attingendo a “settori affini”.

Anche in relazione ai motivi aggiunti si è costituita in giudizio l’Università che, dopo aver richiamato le difese già dispiegate (data la solo invalidità derivata dedotta), ha precisato che la selezione del ricercatore in questione era finalizzata alla realizzazione del progetto dal titolo “Ecosystem for Sustainable Transition” in [#OMISSIS#]-Romagna, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – Ecosistemi dell’innovazione. Ciò ha determinato la necessità di procedere a una pronta assegnazione del posto per poter aspirare a completare il progetto entro il [#OMISSIS#] finale del 26 febbraio 2026 e, conseguentemente, secondo l’Amministrazione, il venir meno di ogni utilità rispetto alla rinnovazione della procedura, in quanto sarebbe impossibile il rispetto dei termini previsti dalle scadenze ministeriali per poter godere delle risorse comunitarie.

Nessuna memoria è stata presentata in vista dell’udienza pubblica del 27 settembre 2023, nel corso della quale la causa, su conforme richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deve preliminarmente ritenersi che, nonostante l’Università abbia rappresentato come la rinnovazione della procedura di selezione non potrebbe avere alcuna utilità concreta, in quanto il posto di ricercatore non potrebbe più essere riassegnato, permanga l’interesse dei ricorrenti alla definizione della controversia nei termini che seguono.

È pur vero, infatti, che può ritenersi venuto meno l’interesse alla rinnovazione della procedura selettiva, dal momento che l’affermazione fatta dall’Università nell’[#OMISSIS#] capoverso della propria memoria dell’1 marzo 2023 – secondo cui sarebbe di fatto impossibile ribandire la procedura selettiva “non essendo più in tempo utile per disporre la presa di servizio nel rispetto delle scadenze ministeriali e non disponendo l’Ateneo dei fondi necessari per coprire, anche solo in parte, la relativa posizione in assenza del finanziamenti” – non è stata confutata da parte ricorrente.

Non risulta, però, venuto meno l’interesse alla caducazione della [#OMISSIS#] regolamentare applicata [#OMISSIS#] fattispecie, in particolare considerato che non è comunque preclusa la possibilità di un’eventuale azione di risarcimento del danno derivato ai ricorrenti dall’applicazione di una disposizione regolatoria che dovesse essere ritenuta illegittima.

Ravvisata, dunque, la procedibilità del ricorso, appare necessario premettere che il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 6 del bando in questione, secondo cui “La Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste dall’art. 9 del Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratti a tempo determinato a [#OMISSIS#] dell’art. 24 della L. 240 del 2010 dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#]”.

Il richiamato art. 9 del Regolamento di Ateneo, al comma 4 prevede che “La selezione degli RTD-a è svolta da una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari o associati appartenenti all’area concorsuale oggetto della selezione: uno dei commissari deve appartenere al settore concorsuale al quale si riferisce la selezione”.

Applicando pedissequamente tale disposizione, l’Università ha proceduto alla nomina di due commissari che, pur appartenendo alla stessa area concorsuale non afferivano al settore concorsuale di cui al bando e cioè la prof.ssa [#OMISSIS#] Varani, professore ordinario del Settore Concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia clinica e farmacognosia) e la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], professore associato del Settore Concorsuale 05/E1 (Biochimica generale).

Come sostenuto da parte ricorrente e non confutato dall’Università, infatti, il settore scientifico disciplinare BIO/13 – BIOLOGIA APPLICATA, per il quale l’Università ha bandito la selezione concorsuale per un posto di ricercatore è riconducibile al settore concorsuale 05/F1, anch’esso denominato BIOLOGIA APPLICATA, il quale ricomprende, oltre al settore BIO 13 – Biologia, i settori M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive. Nessuna affinità sussisterebbe, dunque, tra il settore della Biologia applicata (per il quale si è bandito il posto a concorso) e il Settore concorsuale 05/G1 (che infatti ricomprende solo BIO/14 Farmacologia e BIO/15 Biologia farmaceutica) e il Settore concorsuale 05/E1 (che a sua volta ricomprende BIO/10 Biochimica; BIO/12 Biochimica clinica e Biologia molecolare e clinica; M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie; M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive).

Sia la professoressa Varani, che la professoressa [#OMISSIS#], seppur docenti [#OMISSIS#] stessa area concorsuale, non sarebbero, dunque, qualificabili come esperte in settori concorsuali riconducibili allo 05/F1 per cui era bandito il concorso.

Ciò, sebbene indubbiamente conforme al regolamento di ateneo, sarebbe, secondo quanto sostenuto in ricorso, in contrasto con i principi di legge in subiecta materia.

La tesi merita positivo apprezzamento.

La suddetta mancanza di coincidenza tra il settore scientifico disciplinare di cui alla selezione e quello cui appartengono i due componenti della commissione in questione deve, infatti, ritenersi effettivamente inficiante la legittimità della nomina.

Ciò a prescindere dalla previsione dell’art. 3, comma 6 del DPR n. 117 del 2000, rispetto alla quale il Consiglio di Stato, [#OMISSIS#] sentenza n. 4675/2018, ha affermato che <<l’abrogazione della previgente disciplina (e quindi anche dell’art. 3 del D.P.R. 117/2000) è chiarito dai commi 1 e 2 dell’art. 29 della medesima legge 240/2010, dove si afferma che “[#OMISSIS#] restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo. 2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all’articolo 18, comma 1”.>>.

Dunque, analogamente a quanto già ritenuto [#OMISSIS#] stessa sentenza ora citata, avendo l’Università resistente disciplinato mediante propri regolamenti le nuove procedure di cui all’art. 18 comma 1, non può più trovare applicazione l’art. 3 del D.P.R. 117/2000 sul reclutamento dei professori.

Debbono, però, condividersi anche le ulteriori conclusioni cui è addivenuto il [#OMISSIS#] d’appello [#OMISSIS#] pronuncia ora ricordata, laddove afferma che deve ritenersi un principio generale, comunque applicabile, anche alla luce della normativa comunitaria, quello secondo cui “la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica non può che essere operata in relazione al settore concorsuale o scientifico-disciplinare messo a concorso e, a tal fine, non può che essere condotta da una Commissione composta da soggetti competenti ad effettuare la valutazione in relazione a quel settore concorsuale o scientifico-disciplinare; ciò in quanto la presenza di un solo componente “esperto” (su tre) in relazione al profilo di riferimento determina un suo peso del tutto marginale nell’espressione delle valutazioni.”.

A ulteriore specificazione del principio e per dare concreta attuazione allo stesso, dunque, non può ritenersi che la comprovata esperienza dei commissari sia ravvisabile ogni volta che essi provengano da settori concorsuali diversi, ancorché appartenenti alla stessa area concorsuale (nel [#OMISSIS#] di specie la “05- Scienze Biologiche”).

L’art. 35 del d.lgs. 165/2001, infatti, specifica il principio generale di cui alla Carta europea dei ricercatori, secondo cui i componenti la commissione di concorso debbono essere “in possesso della esperienza necessaria per valutare i candidati”, chiarendo che tale condizione può ritenersi rispettata solo quando la commissione sia composta “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso”.

Tale condizione non può ritenersi integrata laddove, come nel [#OMISSIS#] di specie, lo stesso regolamento di ateneo consenta la nomina di una commissione composta da tre componenti appartenenti alla stessa area concorsuale, di cui uno solo appartenente al medesimo settore concorsuale.

La [#OMISSIS#] di riferimento impone, infatti, che i commissari abbiano una specifica competenza nelle materie del concorso e poiché la procedura ha a oggetto la selezione di un ricercatore nel settore scientifico disciplinare BIO/13 Biologia applicata, non possono qualificarsi come “esperti” [#OMISSIS#] materia docenti che, pur afferendo alla medesima area, appartengano a settori completamente diversi secondo l’apposita tabella ministeriale (per il contenuto, cfr. più sopra) redatta sulla scorta del D.M. 4 ottobre 2000.

Né, si ribadisce, può essere ritenuto sufficiente a garantire lo standard di competenza richiesto dalla [#OMISSIS#] il fatto che solo uno dei tre componenti della Commissione appartenga allo stesso settore concorsuale, proprio in considerazione del peso marginale che, come già detto, risulterebbe attribuito all’esperto nell’espressione del parere (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 4675/2018).

Ne deriva l’illegittimità della [#OMISSIS#] contenuta nel regolamento di ateneo, che deve, dunque, essere caducata.

Quanto [#OMISSIS#] atti adottati in applicazione dello stesso e parimenti impugnati, attesa la sopra ricordata impossibilità di procedere alla rinnovazione della procedura, pur riconoscendone l’illegittimità derivata, anche in un’ottica risarcitoria, non può ravvisarsi il permanere dell’interesse di parte ricorrente al loro annullamento.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'[#OMISSIS#] Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il regolamento impugnato, dando atto dell’improcedibilità della domanda caducatoria in relazione ai conseguenti atti applicativi.

Condanna l’Università resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dei ricorrenti, in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere