Nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la commissione può legittimamente ritenere di attribuire una maggior rilevanza ad uno dei criteri e dei parametri indicati, purché la conseguente ponderazione sia equilibrata e motivata. Viceversa, è una alterazione irragionevole dei criteri e dei parametri valutativi la scelta di non concedere l’abilitazione al mancato raggiungimento del punteggio minimo di 80/100, laddove l’applicazione di tale scelta renda palesemente incoerente il giudizio di non idoneità determinato da tale mancato raggiungimento, a fronte di giudizi sostanzialmente positivi (sia il giudizio collegiale, che quelli individuali).
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 30 giugno 2015, n. 8751
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione titoli e pubblicazioni-Ponderazione dei criteri di valutazione-Obbligo di motivazione
N. 08751/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04887/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4887 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio legale [#OMISSIS#] in Roma, largo Arenula, 34;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del [#OMISSIS#] pro tempore;
Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alla prima e seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 12/B2 – diritto del lavoro, nominata con D.D. del MIUR n. 397 del 6 marzo 2013 e n. 1094 del 14 giugno 2013;
ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, settore concorsuale 12/B2 – diritto del lavoro, con riguardo alla domanda presentata dal ricorrente per ottenere l’abilitazione alla I fascia di docenza, nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal MIUR con D.D. del 28 gennaio 2013, n. 161;
del provvedimento finale di non abilitazione e di tutti gli atti istruttori, ivi inclusi i verbali della Commissione e, se del [#OMISSIS#], il D.D. di indizione della stessa, il D.P.R. n. 222/2011 e il D.M. 7 giugno 2012, n. 76;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 [#OMISSIS#] 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
– con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugna il giudizio negativo in merito alla abilitazione scientifica nazionale di prima fascia per il settore concorsuale 12/B2 – diritto del lavoro;
– il giudizio negativo è sostanzialmente stato basato da parte della Commissione sul fatto che il ricorrente, seppure valutato in termini sostanzialmente positivi con riferimento a pressoché tutti gli aspetti rilevanti della sua attività scientifica, non ha “raggiunto il livello minimo previsto dal verbale n. 2 del 22 aprile 2013, derivante dall’applicazione dei parametri e criteri ivi stabiliti”;
Dato atto che:
– si è costituita in giudizio l’amministrazione chiedendo che il ricorso sia respinto;
– alla [#OMISSIS#] di consiglio del 21 [#OMISSIS#] 2015 il collegio ha dato l’avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 75 cod. proc. amm.;
Ritenuto che siano fondate ed assorbenti le censure mosse da parte ricorrente in merito:
a) alla mancata valutazione dei titoli del prof. [#OMISSIS#];
b) all’evidente incoerenza tra il carattere sostanzialmente positivo dei giudizi (sia individuali, sia collegiale) espressi dalla Commissione nei suoi riguardi e la decisione di negare l’abilitazione, espressamente ricondotta al mancato raggiungimento del punteggio minimo di 80/100 fissato [#OMISSIS#] seduta del 22 aprile 2013 (verbale n. 2, impugnato);
c) all’arbitrarietà e manifesta incongruenza della predetta soglia di 80/100 – che ha determinato la cennata incoerenza tra giudizi espressi e punteggi attribuiti – nonché al peso marginale riconosciuto [#OMISSIS#] griglia di valutazione numerica (solo 25 punti su 100) alle opere monografiche (cioè alla produzione scientifica più importante), anche rispetto a quello di articoli e saggi (ben 35 punti su 100), che rappresentano in definitiva una produzione scientifica secondaria e comunque meno significativa;
d) alla conseguente alterazione irragionevole dei criteri e dei parametri valutativi dettati dal D.M. n. 76/2012;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada accolto con conseguenti annullamento del provvedimento di diniego di abilitazione del ricorrente, ordine all’amministrazione di riesaminare la sua posizione a mezzo di Commissione in diversa composizione e condanna del MIUR al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla – ai sensi di cui in motivazione – il provvedimento di diniego di abilitazione impugnato ed ordina all’amministrazione di disporre la rivalutazione del ricorrente, da parte di commissione in diversa composizione, nel [#OMISSIS#] di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente, forfetariamente liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori e rifusione del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 [#OMISSIS#] 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)