Nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, in base la normativa di riferimento (d.m. 7 giugno 2012, n. 76), la commissione può legittimamente ritenere di attribuire una maggior rilevanza ad uno dei criteri e dei parametri indicati, purché la conseguente ponderazione sia equilibrata e motivata. Viceversa, è una alterazione irragionevole dei criteri e dei parametri valutativi la scelta di non concedere l’abilitazione al mancato raggiungimento del punteggio minimo di 80/100, laddove l’applicazione di tale scelta rende palesemente incoerente il giudizio di non idoneità determinato da tale mancato raggiungimento a fronte di giudizi sostanzialmente positivi (sia il giudizio collegiale, che quelli individuali). Oltre a ciò, rileva anche il peso marginale riconosciuto nella griglia di valutazione numerica (solo 25 punti su 100) alle opere monografiche (cioè alla produzione scientifica più importante), rispetto a quello di articoli e saggi (ben 35 punti su 100), che rappresentano, in definitiva, una produzione scientifica meno significativa.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 1 luglio 2015, n. 8813
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione titoli e pubblicazioni-Ponderazione dei criteri di valutazione-Obbligo di motivazione
N. 08813/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04893/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4893 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Massimo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#], in Roma, largo Arenula n. 34;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore;
Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alla prima e seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 12/B2 – diritto del lavoro, nominata con D.D. del M.I.U.R. n. 397 del 6 marzo 2013 e n. 1094 del 14 giugno 2013;
ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore;
tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Pinto [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per l’annullamento
del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, settore concorsuale 12/B2 – diritto del lavoro, con riguardo alla domanda presentata da parte ricorrente per ottenere l’abilitazione alla II fascia di docenza, nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal MIUR con D.D. del 28 gennaio 2013, n. 161;
del provvedimento finale di non abilitazione e di tutti gli atti istruttori, ivi inclusi i verbali della Commissione e, se del caso, il D.D. di indizione della stessa, il D.P.R. n. 222/2011 e il D.M. 7 giugno 2012, n. 76;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’A.N.V.U.R. – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che.
– con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente impugna il giudizio negativo in merito alla abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia per il settore concorsuale 12/B2 – diritto del lavoro;
– il giudizio negativo è sostanzialmente stato basato da parte della Commissione sul fatto che parte ricorrente, seppure valutata in termini sostanzialmente positivi con riferimento a pressoché tutti gli aspetti rilevanti della sua attività scientifica, non ha “raggiunto il punteggio minimo previsto dal verbale n. 2 del 22 aprile 2013, derivante dall’applicazione dei parametri e criteri ivi stabiliti”;
Dato atto che:
– si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate chiedendo che il ricorso sia respinto;
– alla camera di consiglio del 21 maggio 2015 il collegio ha dato l’avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 75 cod. proc. amm.;
Ritenuto che siano fondate ed assorbenti le censure mosse da parte ricorrente in merito:
a) alla mancata valutazione dei titoli di parte ricorrente essendosi la commissione limitata a rilevate che “presenta titoli valutabili a) e b) d) e)”;
b) all’evidente incoerenza tra il carattere sostanzialmente positivo dei giudizi (sia individuali, sia collegiale) espressi dalla Commissione nei suoi riguardi attesa la [#OMISSIS#] sostanzialmente positivo da darsi alla valutazione in termini di accettabile della relativa produzione scientifica alla luce della normativa generale nella materia e la decisione di negare l’abilitazione, espressamente ricondotta al mancato raggiungimento del punteggio minimo di 80/100 fissato nella seduta del 22 aprile 2014 (verbale n. 2, anche questo impugnato);
c) all’arbitrarietà e manifesta incongruenza della predetta soglia minima del punteggio di 80/100 – che ha determinato la accennata incoerenza tra giudizi espressi e punteggi attribuiti – nonché al peso marginale riconosciuto nella griglia di valutazione numerica (solo 25 punti su 100) alle opere monografiche (cioè alla produzione scientifica più importante), anche rispetto a quello di articoli e saggi (ben 35 punti su 100), che rappresentano, in definitiva, una produzione scientifica secondaria e, comunque, meno significativa;
d) alla conseguente alterazione irragionevole dei criteri e dei parametri valutativi dettati dal D.M. n. 76/2012;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada accolto con conseguenti annullamento del provvedimento di diniego di abilitazione di parte ricorrente, ordine all’amministrazione di riesaminare la sua posizione a mezzo di Commissione in diversa composizione e condanna del M.I.U.R. al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla, ai sensi di cui in motivazione il provvedimento di diniego di abilitazione impugnato ed ordina all’amministrazione di disporre la rivalutazione di parte ricorrente, da parte di commissione in diversa composizione, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione a cura di parte o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente, forfettariamente liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Contributo unificato refuso come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)