TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 giugno 2015, n. 7795

Abilitazione scientifica nazionale – Preclusione biennale per le tornate successive in caso di esito negativo

Data Documento: 2015-06-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il divieto di partecipare alle tornate successive (nel caso di specie a quella del 2012) può valere solo ove, prima della scadenza del termine per l’ammissione alla sessione di valutazione successiva, il candidato abbia già ricevuto la formale comunicazione dell’esito negativo della valutazione precedente, atteso che esigenze di certezza inducono a ritenere che la preclusione biennale possa valere soltanto nelle ipotesi in cui la precedente tornata si sia conclusa e i partecipanti siano stati informati dell’esito negativo. Pertanto, il ricorrente deve essere ammesso alla seconda tornata di valutazioni (2013) per l’abilitazione scientifica a professore di I fascia.

Contenuto sentenza

N. 07795/2015 REG.PROV.COLL.
N. 10265/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10265 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] TINE’, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Sandulli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Benedetto [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via [#OMISSIS#] Paulucci De Calboli,9;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e ANVUR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– della mancata ammissione all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 03/A2 per l’anno 2013 (modelli e metodologie per le scienze chimiche)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 giugno 2015 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato la nota con cui l’Amministrazione intimata non ha ammesso l’interessata a partecipare alla tornata 2013 della procedura di abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di I fascia (settore concorsuale 03/A2 – modelli e metodologia per le scienze chimiche), in ragione del fatto che avrebbe partecipato alla precedente procedura del 2012, senza conseguire l’abilitazione.
Per effetto dell’esclusione, l’istante non figura nella lista dei candidati pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.
La ricorrente ha quindi contestato l’esclusione deducendo che, al momento della scadenza dei termini di partecipazione alla seconda tornata di abilitazione, la Commissione non aveva chiuso i lavori relativi alla prima tornata e non aveva ancora pronunciato il giudizio di inidoneità dal quale la legge fa discendere l’efficacia preclusiva della partecipazione alla tornata successiva: sicché, al momento della scadenza dei termini, non era maturato il presupposto indicato dall’art. 16, comma 3, lett. m) della legge n. 240/2010 e dall’art. 3 del d.P.R. n. 222/2011.
Ciò posto, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale della Sezione (per tutte, TAR Lazio, sez. III, n. 11091/2014), il ricorso è fondato in quanto la ricorrente ha chiesto di partecipare alla seconda tornata di valutazione per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del settore concorsuale 03/A2 – modelli e metodologia per le scienze chimiche (anno 2013), prima della comunicazione dei risultati della sessione relativa al 2012.
Da ciò consegue che, al momento della presentazione dell’istanza per la procedura relativa all’anno 2013, non si era ancora verificata la condizione prevista dal combinato disposto dell’art. 16, comma 3, lett. m) della legge n. 240/2010 e dell’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 222/2011.
La disposizione di legge citata stabilisce, invero, “m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l’attribuzione della stessa o per l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione superiore”, e la norma regolamentare, nel ribadire la preclusione enunciata in via di principio dal predetto art. 16, comma 3, lett. m), dispone che “il mancato conseguimento dell’abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore”.
Premesso quanto sopra, risulta evidente che il divieto di partecipare alle tornate successive può valere solo ove, prima della scadenza del termine per l’ammissione alla sessione di valutazione successiva (in questo caso il 2013), il candidato non abbia ancora ricevuto la formale comunicazione dell’esito negativo della valutazione precedente.
Esigenze di certezza inducono a ritenere, pertanto, che la preclusione biennale possa valere soltanto nelle ipotesi in cui la precedente tornata si sia conclusa ed i partecipanti siano stati informati dell’esito negativo.
In conclusione, l’impugnazione deve essere accolta con conseguente obbligo per l’Amministrazione di ammettere la ricorrente alla procedura di abilitazione per l’anno 2013.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti del giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda e del fatto che si tratta comunque delle prime applicazioni della normativa oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)