È illegittimo il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale qualora esso sia basato sul mancato superamento delle mediane, determinato dall’errato calcolo dell’età accademica e dalla distribuzione degli articoli e delle pubblicazioni nella vita accademica del ricorrente.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 giugno 2015, n. 7980
Abilitazione scientifica nazionale – Valutazione quantitativa e qualitativa – Erroneo calcolo mediane ANVUR
N. 07980/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02274/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Quarta, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Vignola, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Russi in Roma, Via [#OMISSIS#] Bazzoni 5;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento previa sospensione
del diniego di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/e2 – Diritto Comparato;
di tutti gli atti presupposti, connesse e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
– con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugna il giudizio negativo in merito alla abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E2 – Diritto Comparato;
– il giudizio negativo è sostanzialmente stato basato da parte della Commissione sul fatto che “non risulta superata alcuna mediana”, risultato che è derivato dal calcolo dell’età accademica e dalla distribuzione degli articoli e delle pubblicazioni nella vita accademica del ricorrente;
Dato atto che:
– si è costituita in giudizio l’amministrazione chiedendo che il ricorso sia respinto;
– alla camera di consiglio del 04.06.2015 (rinviata dal 21.05.2015 su richiesta di parte ricorrente) il Collegio ha dato l’avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 75 c.p.a.;
Ritenuto che:
– siano da accogliere le censure mosse da parte ricorrente in merito all’erroneo calcolo dell’età accademica, così come spiegate sia nel ricorso sia nella memoria depositata il 28.05.2015, censure che appaiono al Collegio fondate, essendosi la commissione meramente attenuta al dato della “piattaforma MIUR” laddove il ricorrente ha presentato un’“istanza di annullamento in autotutela” a cui non risulta sia stato dato riscontro;
– la correzione dell’errore in cui è incorsa la Commissione può essere agevolmente operata mediante rivalutazione del candidato alla luce del superamento almeno di una mediana con consequenziale rivalutazione di tutti i profili posto che molte delle pubblicazioni del ricorrente avevano ottenuto il giudizio di “accettabile”, da ritenersi positivo alla luce della giurisprudenza della sezione (v. sentenza n. 7515/2015 del 26/05/2015, v. anche sez. III, n. 00482/2015 del 14/01/2015);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da accogliere con condanna dell’amministrazione del MIUR al pagamento delle spese del giudizio che sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di disporre la rivalutazione del ricorrente da parte di commissione in diversa composizione nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento,00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)