TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 4 giugno 2015, n. 7859

Abilitazione scientifica nazionale – Obbligo di motivazione

Data Documento: 2015-06-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Vìola l’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, il d.m.  7 giugno 2012, n. 76, nonché la nota circolare del 11 gennaio 2013 del MIUR-nella parte in cui prescrivono alla commissione una rigorosa motivazione sul merito dei candidati partecipanti alla procedura di abilitazione scientifica nazionale- il giudizio di non idoneità nei confronti di un candidato che abbia superato tutte e tre le mediane, qualora la commissione non abbia motivato specificatamente sul perché non sia stata attribuita alcuna rilevanza al numero, al tipo e all’impatto delle pubblicazioni scientifiche del candidato.

Contenuto sentenza

N. 07859/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05107/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5107 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Guerrieri, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Mango e [#OMISSIS#] Guerrieri, con domicilio eletto ex art.25 cpa presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via Collina, 36;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
1) dell’atto contenente il giudizio collegiale e quello dei componenti della Commissione giudicatrice determinatosi con votazione del 5 Novembre 2014, stante i giudizi individuali formatisi il 03 Novembre 2014, pubblicato mediante caricamento sul sito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ai sensi dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) — MIUR, il 27 gennaio 2015, con il quale il candidato [#OMISSIS#] Guerrieri non è stato abilitato alla funzione di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 08/A3 Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione;
2) dell’atto contenente l’elenco degli abilitati e non, pubblicato mediante caricamento sul sito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale – MIUR il 27 gennaio 2015, nella parte in cui l’odierno ricorrente non è stato incluso tra gli abilitati alla funzione di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 08/A3 Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione;
3) di ogni altro atto connesso e/o presupposto, con particolare riguardo ai criteri generali di valutazione stabiliti con verbale n. 1 dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 3 settembre 2014 .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e rilevato che le stesse non hanno dichiarato l’intenzione di proporre ulteriori motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione, ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art.60 c.p.a., avuto riguardo ai precedenti conformi della Sezione;
Rilevato che:
– l’art. 16 della legge 240/2010 ha introdotto l’“abilitazione scientifica nazionale” quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari;
– l’abilitazione è attribuita previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio di una commissione fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3 lett. a) della legge n. 240 del 2010);
– il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 ha quindi definito i suddetti criteri, parametri e indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione;
– conseguentemente per i procedimenti di abilitazione all’accesso alle funzioni di prima e seconda fascia, la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentati si basa su criteri e parametri definiti, per l’accesso a ciascuna fascia, rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 76/2012 i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la commissione si attiene e tra gli altri parametri alla verifica dell’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale;
– per la valutazione dei titoli, poi, la commissione si attiene, in particolare, all’impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A ed E del D.M. n. 76/2012;
– il citato art. 6 del D.M. n. 76/2012 (“Indicatori di attività scientifica”) fa, a sua volta, riferimento agli indicatori bibliometrici e non (c.d. “mediane”), che, distinti per fascia, sono definiti nell’allegato A del regolamento approvato con il predetto decreto;
– in particolare l’art. 3 del citato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”;
– il successivo art. 5, che individua i criteri e i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia stabilisce che: “Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affinate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’art. 3 comma 3, di non utilizzare uno o più di tali criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale”.
– infine, le commissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del citato D.M. n. 76/2012 possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi;
Con il presente ricorso parte ricorrente, che ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di seconda fascia, tornata 2013 (ASN 2013) per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/04 , settore concorsuale 08/A3 Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione deduce l’illegittimità del provvedimento in epigrafe, sotto vari profili di violazione dell’art. 3 della 1. 7 agosto 1990, n. 241; della Nota Circolare del 11.01.2013 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.; degli artt. 3, 5 e 6 comma 2 del D.M. n. 76/2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari), difetto di motivazione, contraddittorietà tra i giudizi individuali e quello collegiale;
Considerato che il ricorrente argomenta, quanto ai propri indicatori bibliometrici, di avere superato tre mediane su tre mentre, quanto alle pubblicazioni scientifiche di cui è autore, di averne indicate n. 52 (cinquantadue), oltre a copiosi titoli nella ricerca, nell’insegnamento universitario e accademici in generale;
Che, in particolare, “La circostanza di avere superato tutte e tre le mediane, secondo la Circolare dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) “Criteri e parametri di valutazione dei candidati e dei commissari dell’abilitazione scientifica nazionale”, del 22 giugno 2011 ( DOC. 13 pp. 4-5) “assicura che i candidati al concorso per l’abilitazione siano allo stesso tempo tra gli studiosi più attivi in termini di produzione scientifica, tra coloro che hanno prodotto un impatto significativo nel loro settore, e, infine, che abbiano una ragionevole continuità nella produzione scientifica recente”;
che, quindi, la valutazione di non idoneità della Commissione non risulta adeguatamente motivata, considerando che mentre per la valutazione di idoneità all’abilitazione di professore di I fascia l’art. 4 del DM 76 del 2012, a motivo della posizione di vertice che i professori andranno a ricoprire nell’accademia, richiede alla Commissione una valutazione sulla “piena maturità scientifica” del candidato, per la seconda fascia tale valutazione, alla luce dei criteri di cui all’art. 5 DM 76 del 2012, si arresta alla più attenuata indagine sulla “maturità scientifica” del candidato, “intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”, che il ricorrente, come emerge dal CV e dalle pubblicazioni allegate, ha senz’altro raggiunto;
Vista la giurisprudenza della sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (ex multis: TAR Lazio, Sez. III, n.6329/2015 del 5 maggio 2015 e n.6268/2015 del 22 aprile 2015), secondo cui in caso di superamento da parte del candidato di tre mediane su tre la Commissione ha l’onere di motivare specificatamente sul perché, ai fini del raggiungimento della maturità scientifica, non sia stata attribuita alcuna rilevanza al numero, al tipo e all’impatto delle pubblicazioni scientifiche del candidato, essendosi nel caso di specie la Commissione limitata da un lato sostenere che “la produzione scientifica del candidato non rispetta il criterio stabilito dalla commissione relativamente al livello delle pubblicazioni scientifiche” e dall’altro, contraddittoriamente, ad argomentare che “Il contributo individuale del candidato risulta complessivamente significativo nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo svolte, le quali sono state condotte con rigore metodologico con qualche spunto di innovazione sui temi dello studio delle intersezioni stradali e della stima degli inquinanti da traffico veicolare”, con conseguente violazione dell’art. 3 della 1. 241/1990, degli art. 3 e 5 del DM 76 del 2012 nonchè della Nota Circolare del 11.01.2013 del MIUR, nella parte in cui prescrivono alla Commissione una rigorosa motivazione sul merito dei candidati partecipanti alla procedura.
Considerato, quindi, che il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati e vanno pertanto accolti, dal che dovrebbe derivare l’assorbimento, per difetto di rilevanza, della terza censura.
Ritenuto, comunque, per completezza che anche la terza censura meriti accoglimento, nella parte in cui si deduce disparità di trattamento con riferimento alla diversa valutazione, da parte della medesima Commissione, di identiche pubblicazioni allegate, oltre che dall’odierno ricorrente, anche da altro candidato, coautore delle medesime pubblicazioni e, più precisamente:
– la pubblicazione n. 4 dell’odierno ricorrente: CORRIERE F, DI [#OMISSIS#] D, GUERRIERI M (2013). A logic fuzzy model for evaluation of the railway station’s practice capacity in safety operating conditions. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, vol. LIX, p. 3-19, ISSN: 1230-2945, doi: 10.2478/ace-2013-0001, ha ricevuto il giudizio di “limitato”, mentre la stessa pubblicazione, n. 3 nell’elenco del candidato Corriere, ha ricevuto il giudizio di “buono”;
– la pubblicazione n. 6 dell’odierno ricorrente: CORRIERE F, GUERRIERI M, TICALI D, MESSINEO A (2013). Estimation of air pollutant emissions in flower roundabouts and in conventional roundabouts. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, vol. LIX, p. 229-246, ISSN: 1230-2945, ha ricevuto il giudizio di “accettabile”, mentre la stessa pubblicazione, n. 5 nell’elenco del candidato Corriere, ha ricevuto il giudizio di “limitato”;
– la pubblicazione n. 10 dell’odierno ricorrente GUERRIERI M, CORRIERE F, PARLA G, TICALI D (2013). Estimation of pollutant emissions from road traffic by image processing techniques. A case study in a suburban area. JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, vol. 8, p. 668¬676, ISSN: 1819-6608, ha ricevuto il giudizio di “accettabile”, mentre la stessa pubblicazione, n. 9 nell’elenco del candidato Corriere, ha ricevuto il giudizio di “limitato”.
Considerato, pertanto, che il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
Che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, l’amministrazione debba procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato ai fini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.500,00 (Millecinquecento/00) oltre a IVA e CPA come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)