N. 08059/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07813/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7813 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bdl in Roma, Via Bocca di Leone, 78;
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, e l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del settore concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente;
– di tutti i verbali nei quali è stata valutata la posizione del ricorrente e relativi giudizi, nonché, di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti ed, in particolare:
– della “Relazione Finale” redatta dalla Commissione giudicatrice in data 12.12.2013 ed allegata al verbale n. 8, nella quale si richiama il contenuto dei verbali e dei giudizi espressi sui candidati e, quindi, del giudizio di non abilitazione espresso nei confronti del ricorrente;
– del verbale n. 1 del 09.04.2013 della Commissione esaminatrice per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 08/A3 (Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione), nominata con D.D. del Miur n, 567 del 29.11.2012 (integrata con D.D. del 4.02.2013), con cui sono predeterminati gli ulteriori criteri e parametri di valutazione, in assenza di una concreta ponderazìone degli stessi;
– del verbale n. 2 del 17.06.2013 (II seduta) della Commissione esaminatrice di affermata discussione dei giudizi individuali formulati dai commissari nei confronti dei singoli candidati alle funzioni di professore di seconda fascia e di esame collegiale della documentazione da questi prodotta nonché per aver la medesima Commissione svolto l’attività in un luogo diverso da quello ex lege determinato;
– del verbale n. 3 del 22.07.2013 (III Seduta – giudizi individuali e collegiali) della Commissione esaminatrice in cui si riporta la dichiarazione del commissario Prof. [#OMISSIS#], secondo cui lo stesso ritiene “necessario e inevitabile dover far propri i giudizi individuali formulati dal commissario OCSE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” e richiede l’esplicitazione in sede di giudizi definitivi del SSD di appartenenza dei candidati;
dei verbali della Commissione esaminatrice n. 4 del 23.07.2013 tabella, attestanti la redazione dei giudizi collegiali dei candidati alle funzioni di professore di seconda fascia;
– della “Relazione Finale” redatta dalla Commissione giudicatrice in data 10.09.2013 ed allegata al verbale n. 6, nella quale si richiama il contenuto dei verbali e dei giudizi espressi sui candidati e, quindi, del giudizio di non abilitazione espresso nei confronti del ricorrente, giammai comunicato e solo da ultimo conosciuto;
– del verbale n. 7 del 12.12,2013 (“VII Seduta – giudizi collegiali”), di redazione dei giudizi collegiali a seguito della nota Miur prot. n. 24654/2013, nonché per aver la Commissione svolto l’attività in un luogo diverso da quello ex lege determinato;
– della nota del Direttore Generale del Miur prot. n. 24654/ 2013, laddove nel disporre la rinnovazione delle valutazioni a seguito della procedimento di autotutela, conferma la Commissione esaminatrice nella medesima composizione;
– del Decreto Direttoriale MIUR n. 222 del 20 luglio 2012 con il quale è stata bandita la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Prima e Seconda fascia;
– dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 19 giugno 2013, e 26 settembre 2013, mediante i quali è stata prevista la possibilità per il MIUR di prorogare dapprima fino al 30.09.2013, al, successivamente fino al 30.11.2013 i lavori delle Commissioni di abilitazione scientifica nazionale;
– dei decreti direttoriali n. 1159 del 19 giugno 2013, n. 1263 del 28 giugno 2013, n. 1718 del 20.9.2013, n. 1767 del 30 settembre 2013, e n. 2696 delY11.12.2013, con i quali il Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha rispettivamente prorogato al 20 giugno 2013, al 23 settembre 2013, al 30 settembre 2013, al 30 novembre 2013 ed infine al 30 dicembre 2013, il termine di conclusione dei lavori della Commissione per il settore concorsuale 08/A3 (Infrastrutture e Sistemi dì Trasporto, Estimo e Valutazione);
– del D.M. n. 76/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. [#OMISSIS#] ha chiesto di partecipare al concorso per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, Bando 2012 – II fascia nel Settore Concorsuale 08/A3, indetta con D.D. n. 222/2012.
Con decreto del 4 febbraio 2013 è stata nominata la Commissione composta dai Prof. Agostino [#OMISSIS#] (Presidente, ICAR 05), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (Segretario, ICAR 05), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ICAR 05), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ICAR 22), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (OCSE), nessuno dei quali apparteneva al Settore Scientifico Disciplinare ICAR 04.
L’esito della valutazione è stato sfavorevole.
Avverso il giudizio negativo e gli atti indicati in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi
1) Violazione e falsa applicazione della L n. 240/2010, del D.P.R. n. 222/2011 e del D.M. n. 76/2012 – Macroscopici vizi di eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – Carenza di Motivazione – Erroneità di presupposto – Travisamento dei fatti – Sviamento di potere – Difetto di istruttoria – Grave illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste – Violazione delle norme in materia di autotutela – Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento – Illegittimità del giudizio derivata dal D.D. n, 567/2012, con il quale è stata nominata la Commissione nel settore concorsuale 08/A3.
La procedura di abilitazione scientifica nazionale relativa al SSD 08/A3 – Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione, sarebbe inficiata dall’assenza in capo ad uno dei commissari d’esame di una adeguata esperienza nelle tre discipline di cui si compone il settore in esame.
Il commissario Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nel verbale n. 3 ha dichiarato di non essere in condizione di valutare i candidati dei settore per il quale ha partecipato il Dott. [#OMISSIS#], affermando che avrebbe fatto propri i giudizi di altro Commissario (il commissario OCSE Nikiforas [#OMISSIS#]).
Il Ministero, sollecitato soltanto da esposti inviati, al termine di una verifica con nota n° 24654 del 27 novembre 2013 del Direttore Generale del Dipartimento ha ritenuto illegittima la valutazione suddetta, evidenziando, l’illegittimità dei citati giudizi individuali e collegiali, disponendo che la Commissione procedesse alla rivalutazione delle candidature interessate dal predetto annullamento, entro il 30 dicembre 2013.
Tuttavia, il 12 dicembre 2013 la Commissione ha chiuso la procedura ed ha inviato definitivamente gli atti al M.I.U.R., senza che chiedere alcun parere pro veritate per sopperire all’incompetenza dichiarata del prof. [#OMISSIS#];
2) Violazione e falsa applicazione della L. 240/2010 artt. 1, 3, 4, 6 e 11, del D.P.R. n. 222/2011 (in particolare art. 8) e del DM n. 76/2012 e relativi allegati – Violazione della nota circolare MIUR 11.01.2013, n. 754, nonché della nota circolare MIUR 27.5.2013, n. 12477 e della nota Anvur del 14.09.2012 – Macroscopici vizi di eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – Carenza di Motivazione – Erroneità di presupposto – Travisamento dei fatti – Sviamento di potere – Difetto di istruttoria ¬Grave illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste – Illegittimità derivata del giudizio del ricorrente – Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.
La commissione non avrebbe ponderato i criteri e parametri che la stessa aveva ritenuto rilevanti ai fini del decidere per la abilitazione dei candidati, sia per quanto concerne i titoli che le pubblicazioni, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del D.M. n. 76/12.
Sussisterebbe disparità di trattamento rispetto ad altri candidati che pur non avendo superato alcuna mediana sono stati abilitati, mentre il ricorrente, che ha superato due delle tre mediane, non è stato abilitato;
3) Violazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. legge [#OMISSIS#], in particolare art. 16); Violazione D.P.R. n. 222/2011 (in particolare art. 8); Violazione del D.M. 7 giugno 2012, n. 76 (in particolare, artt. 3-7 e relativi allegati richiamati); Violazione del D.D. 20 luglio 2012, n. 222 (art. 4); Violazione della nota circolare MIUR 11.01.2013, n. 754 nonché della nota circolare MIUR 27.05.2013, n. 12477; Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; Macroscopici vizi di eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche sotto il profilo della inosservanza delle norme e previsioni che disciplinano le modalità di espletamento della procedura finalizzata al conseguimento dell’abilitazione per la seconda fascia – Difetto di istruttoria – Carenza assoluta di motivazione – Grave illogicità, contraddittorietà, perplessità, incoerenza, incongruità, incompletezza, carenza di proporzionalità ed ingiustizia manifeste.
Nonostante il superamento di due delle tre mediane e il giudizio positivo della Commissione (espresso nei termini di:”buono”, “apporto significativo”, “valutazione positiva”, “buona capacità nella ricerca scientifica”, “buona attitudine all’attività accademica”, “mostrano..certo rigore metodologico, una certa padronanza delle tecniche adottate”), il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all’abilitazione richiesta senza alcuna motivazione, limitandosi la Commissione ad affermare contraddittoriamente, che “alla luce degli elementi evidenziati la commissione riconosce che il candidato non ha ancora raggiunto del tutto la maturità e autonomia nel settore concorsuale di riferimento 08/A3”.
La commissione avrebbe omesso di esaminare analiticamente la produzione scientifica del ricorrente, come viceversa avrebbero effettuato le commissioni esaminatrici di altri settori scientifici.
La Commissione esaminatrice si sarebbe avvalsa di parametri valutativi che non sono conformi alle classificazioni di merito contenute nell’Allegato D al D.M. n. 76/12 (“limitato, “accettabile”, “buono”, “eccellente”), per cui dal giudizio collegiale non sarebbe possibile comprendere le ragioni della valutazione negativa del ricorrente.
L’interessato avrebbe integrato tutti i parametri relativi ai titoli di cui all’art. 4, comma 1 e comma 4, del citato D.M. n. 76/2012, tra cui l’impatto della produzione scientifica complessiva, attestata dal superamento degli indicatori bibliometrici di cui all’Allegato A, il conseguimento di premi e riconoscimenti, l’attività didattica negli atenei italiani, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione ad accademie di prestigio nel settore, il coordinamento del dottorato di ricerca;
Dal giudizio collegiale non è dato comprendere, quindi, da quale aspetto sia dipesa la negatività della valutazione del ricorrente.
La Commissione esaminatrice ha espresso il giudizio di non abilitazione con una maggioranza di solo 3/5 dei componenti, in luogo dei prescritti 4/5;
4) Violazione e falsa applicazione della L. n. 240/2010, dell’art. 6, comma 5, del D.M. n. 76/2012 e relativi allegati, della nota MIUR dell’Il gennaio 2013, n. 754, e note ANVUR del 22 giugno 2011 e del 14 settembre 2012 – Violazione dell’art. 8, comma 5 del D.P.R. n. 222/2011 – Macroscopici vizi di eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche sotto il profilo della inosservanza delle norme e previsioni che disciplinano le modalità di espletamento della procedura finalizzata al conseguimento dell’abilitazione per la seconda fascia – Difetto di istruttoria ¬ Carenza assoluta di motivazione – Grave illogicità, contraddittorietà, incongruità, irrazionalità, incoerenza, perplessità, arbitrarietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifeste.
La valutazione compiuta dal Prof. [#OMISSIS#] nei confronti del ricorrente sarebbe inattendibile.
Il Prof. [#OMISSIS#], dopo aver affermato che il Prof. [#OMISSIS#] non soddisferebbe entrambe le condizioni previste per l’abilitazione rappresentate dal superamento delle mediane e dal positivo giudizio di merito, ammetterebbe che l’impatto della produzione scientifica del ricorrente ha un valore superiore ad almeno due dei tre indicatori previsti dall’Anvur per il settore scientifico disciplinare 08/A3 e la positività del giudizio di merito (ritenuto “buono”) relativo sia alle pubblicazioni che ai titoli.
Il giudizio negativo della commissione sarebbe viziato da disparità di trattamento, come risulterebbe dall’esame dei giudizi favorevoli resi nei confronti di altri candidati con mediane inferiori e dalla divergenza tra quanto dichiarato nei giudizi individuali dai commissari (sulla attribuzione o meno dell’abilitazione) e, quanto invece, riportato nelle tabelle riassuntive allegate ai verbali della Commissioni, riportanti il solo voto sintetico positivo/negativo, dagli stessi espresso;
5) Violazione del principio di trasparenza, imparzialità, buon andamento e di par condicio – Violazione dell’art. 16, comma 3 della L. n. 240/2010 e del D.P.R. n. 222/2011 – Violazione degli artt. 5 e 8, comma 7, del D.P.R. n. 222/2011 – Eccesso di potere – Perplessità – Illegittimità derivata del giudizio del ricorrente.
I verbali redatti dalla Commissione non conterrebbero una puntuale descrizione delle attività compiute, riportando generiche espressioni attestanti l’avvio, ovvero la conclusione, della discussione dei giudizi collegiali.
La commissione avrebbe reso pubblici i giudizi individuali espressi da ciascun commissario nei confronti dei candidati alle funzioni di professore sia di prima che di seconda fascia, già nella seconda seduta (verbale n. 2), avvenuta a circa due mesi di distanza dalla seduta preliminare.
Ciò sarebbe sintomatica dell’inadeguatezza della istruttoria compiuta dalla Commissione esaminatrice nella valutazione della produzione scientifica dei candidati del settore disciplinare 08/A3, in ragione della esiguità del tempo a disposizione (due mesi), rispetto alla necessità di esaminare la produzione di n. 186 candidati, di prima e seconda fascia, con conseguente impossibilità di esaminare le pubblicazioni in modo analitico, come richiesto per legge.
La Commissione esaminatrice, sia il 18.6.2013 (verbale n. 2), sia successivamente alla autotutela disposta dal Miur (cfr. verbali nn. 6, 7, 8) si è riunita, rispettivamente presso l’Hotel NH Excelsior e presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in luoghi diversi da quello individuati dai provvedimenti applicativi, in
6) Violazione e falsa applicazione della L. n. 240/2010, del D.P.R. n. 222/2011 e del D.M. n. 76/12 – Illegittimità del D.M. n. 76/12 per contrasto con la L. n. 240/2010 e con il D.P.R. n. 222/2011 – Illegittimità del giudizio di non idoneità per illegittimità derivata dai DPCM 19.6.2013 e 26.9.2013 e dai DD MIUR n. 1263/2013, 1767/2013 e n. 2696 dell’11.12.2013 per violazione dell’art. 16 L. 240/10 e dell’art. 1 commi 389 e 394 della L. 228/12 (finanziaria 2013) e del DPR n. 222/2011 – Violazione dei principi generali in materia di proroga – Eccesso di potere.
Il D.M. n. 76/2012 violerebbe la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e il regolamento attuativo (D.P.R. n. 222/2011), in quanto avrebbe individuato genericamente “criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare”, demandandone la formulazione alle singole Commissioni in relazione al settore concorsuale.
L’art. 16, comma 3, della 1. 240/2010 (legge “[#OMISSIS#]”), invece, avrebbe rimesso espressamente in capo al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca la esclusiva competenza ad individuare i criteri ed i parametri obiettivi di valutazione, differenziati per funzioni e per area disciplinare, al fine di assicurare la trasparenza, l’omogeneità delle regole e la par condicio di tutti candidati, nelle varie tornate concorsuali, tenuto conto anche della durata biennale della Commissione e del breve termine di conclusione dei lavori, limitando la discrezionalità del singolo organo valutativo ed escludendo la possibilità, per le singole Commissione, di autoregolamentarsi in autonomia.
Il D.M. n. 76/12, attribuendo alla Commissione il potere di definire autonomamente criteri e parametri, anche ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa, sarebbe andato oltre le direttive della legge di delega, contravvenendo al principio inteso a garantire regole certe ed uniformità di giudizio, nonché la valutazione dei Commissari sulla base dei criteri adottati anche per i candidati.
Sarebbero altresì illegittime le proroghe dei termini per la conclusione dei lavori della Commissione operate dai D.P.C.M. del 19.6.2013 e del 2609.2013 e dai successivi D.M. Miur nn. 1263/2013, 1718/2013, 1767/2013 e n. 2696 dell’11.12.2013, attesa l’incompetenza dell’Organo emanante e la avvenuta consumazione degli effetti del provvedimento originario prima delle disposte proroghe.
Ogni eventuale proroga successiva al 30 giugno 2013 avrebbe dovuto essere disposta mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il MEF.
Il D.P.C.M. 19-6-2013 e il D.P.C.M. 26-9-2013, intervenuti per prorogare il termine di conclusione dei lavori, rispettivamente al 30.9.13 ed al 30.11.13, non avrebbero disposto la proroga, ma si sarebbero limitati ad una previsione astratta, demandando tale onere al Direttore Generale del MIUR. Ne conseguirebbe l’illegittimità dei citati DPCM per violazione di legge, avendo rimesso ad un decreto direttoriale del MIUR il potere di stabilire in concreto, oltre il 30 giugno 2013, le proroghe dei lavori delle Commissioni.
I successivi decreti direttoriali del MIUR nn. 1263 del 28 giugno 2013, 1718 del 20.09.2013, 1767 del 30 settembre 2013 e n. 2696 dell’11.12.2013, che hanno di volta in volta prorogato i lavori al 30.12.2013, sarebbero anch’essi illegittimi in via derivata.
Peraltro, alla data di emissione dei decreti direttoriali di proroga n. 1263 del 28.6.13, n. 1767 del 30.9.2013 e n. 2696 dell’11.12.2013, non vi era alcuna diposizione vigente ed efficace che attribuisse al Dirigente Generale del MIUR il potere di prorogare ulteriormente i termini in oggetto, in quanto citati decreti Presidenziali del 19-6-2013 e del 26-9-2013, avrebbero avuto effetto a decorrere, rispettivamente, dall’1 luglio 2013 e dal 1° ottobre 2013.
In entrambi i casi la proroga sarebbe stata prevista a decorrere dalla data successiva a quella in cui scadeva il termine per la conclusione dei lavori da parte della Commissione;
7) Illegittimità derivata del d.p.r. 14.9.2011, n. 222, art. 6, commi 3 e 4, del d.m. 7.62012, n. 76, art. 8, nonché all. B, n. 6 e 7, del decreto direttoriale n. 181 del 27.6.2012 dall’illegittimità costituzionale della legge 30.12.2010 n. 240, art. 16, commi f), h), m), per violazione degli artt. 3, 33 (commi 1-6), 34 (commi 3-4), 51, 54 (comma 2), 97 e 98 Cost..
L’art. 16, lett. m) il quale preclude, “nel caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l’attribuzione della stessa o per l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione superiore”, violerebbe i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti a partecipare a selezioni pubbliche scientifiche, sarebbe illogica, in quanto impedirebbe di poter sottoporre a valutazione le ulteriori pubblicazioni nel frattempo portate a compimento.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 4741 del 25 settembre 2015 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, disponendo la rivalutazione del ricorrente da parte della Commissione in diversa composizione.
Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito, l’interessato ha insistito per l’accoglimento del ricorso ribadendo alcune delle censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio.
All’udienza del 6 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo l’istante deduce l’illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice in virtù della partecipazione del prof. [#OMISSIS#], il quale non sarebbe stato in possesso delle competenze necessarie per valutare i candidati.
La tesi merita adesione.
Dagli atti di causa si evince che nella riunione del 22 luglio 2013, il commissario Prof. [#OMISSIS#], unico componente esperto di Estimo e Valutazione (ICAR 22), ha dichiarato che stante la notevole diversità delle tematiche e degli ambiti di ricerca scientifica dei tre settori scientifico-disciplinari ha “ritenuto necessario e inevitabile dover far propri i giudizi individuali formulati dal Commissario Ocse [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], esperto indipendente per i medesimi settori scientifico-disciplinari.
Successivamente, nella quinta seduta (riunione del 9 settembre 2013), il Commissario Prof. [#OMISSIS#] ha precisato quanto aveva riferito il Prof. [#OMISSIS#] nella seduta del 22 luglio 2013, dichiarando di avere una lunga esperienza quale professore universitario e che tale esperienza lo aveva messo in condizione di effettuare valutazioni anche in aree differenti.
Sulla base di tali dichiarazioni, la Commissione ha proceduto alla redazione dei giudizi collegiali pubblicati l’11 settembre 2013.
Tuttavia, il Ministero dell’Università, sollecitato da alcune segnalazioni in ordine al non corretto svolgimento della procedura, con nota in data 27 novembre 2013 prot. 24654, ha annullato in autotutela i giudizi espressi dal Prof. [#OMISSIS#] e i giudizi complessivi della Commissione laddove i medesimi riguardano i candidati per i quali il Prof. [#OMISSIS#] aveva recepito i giudizi del Commissario straniero.
La Commissione, senza tener conto di quanto statuito dal Ministero, nella riunione del 12.12.2013 (verbale n. 7 recante “VII – relazione finale”), ha attestato che “il contenuto dei giudizi individuali e collegiali relativi a ciascun candidato come risultanti dalla “SCHEDA GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI” del 12.12.2013 ora 15,49 è conforme all’esito dei lavori della Commissione”, allegando tali giudizi al verbale conclusivo n. 8 del 12.12.2013.
In tal modo la commissione, però, ha fatto propri anche i giudizi espressi in precedenza dal prof. [#OMISSIS#], che si era dichiarato di avvalersi dei giudizi del membro OCSE al fine di valutare i candidati del settore scientifico in esame.
Appare evidente, pertanto, che l’organo collegiale non ha tenuto conto in alcun modo delle ragioni che avevano indotto il Ministero ad annullare i giudizi in autotutela, basando le proprie valutazioni anche sui giudizi resi da un componente, il quale in precedenza aveva espressamente affermato di non essere in grado di esprimere un giudizio individuale sui candidati (cfr. verbale n. 7 del 22.7.2013).
Sebbene il prof [#OMISSIS#] nelle successive sedute abbia espresso (formalmente) un giudizio individuale senza fare alcun riferimento a quello dell’altro componente straniero, ciò di per sé non può essere considerato sufficiente a far ritenere superata la questione riguardante la effettiva capacità del medesimo componente, di modo che il giudizio della commissione deve considerarsi irrimediabilmente viziato.
Appare, infatti, ben difficile che il docente possa aver acquisito le competenze necessarie nel breve lasso di tempo intercorrente tra la prima valutazione e quella successiva all’annullamento disposto dalla Direzione Generale del Ministero.
Deve essere disatteso viceversa il secondo motivo in ordine alla dedotta omessa ponderazione dei criteri e dei parametri di valutazione.
Dall’esame degli atti si evince infatti che la Commissione ha applicato i criteri di valutazione stabiliti nella prima seduta del 9 aprile 2013, esternandone i risultati nel giudizio individuale e complessivo redatto nei confronti del ricorrente.
Il giudizio si esprime in ordine all’attività di ricerca, ai lavori presentati ai fini della valutazione, all’apporto individuale, al livello delle pubblicazioni scientifiche e alla loro collocazione editoriale, l’impatto della produzione scientifica mediante gli indicatori, alla partecipazione a progetti ammessi a finanziamento, all’attività di referaggio per riviste internazionali di rilievo, all’attività didattica.
La commissione, quindi, ha valutato analiticamente i singoli aspetti traendone poi un giudizio complessivo negativo.
Ciò appare conforme ad un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che, sebbene riferito a procedure di valutazione comparativa tra concorrenti ad un posto di docente universitario, il collegio ritiene di poter applicare anche nel caso di specie, in cui si tratta di valutare soltanto la idoneità di un candidato a partecipare ad una successiva procedura concorsuale, “la valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente (Cons. di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2674; idem, n. 2705/2009 e richiami ivi indicati).
Ma non è condivisibile l’approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una valutazione comparativa, perché tale procedimento sarebbe farraginoso e porterebbe a risultati illogici (Cons. di Stato, sez. VI, n. 4824 del 2008).
Maggiormente aderente alla ratio della procedura e dotato di maggiore trasparenza appare invece il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla Commissione di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto agli altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa”.
In altri termini, secondo la menzionata giurisprudenza, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi.
In conclusione la commissione esaminatrice in una procedura come quella in esame ben può procedere ad una valutazione complessiva del candidato dopo aver esaminato analiticamente le pubblicazioni, prescindendo in tal modo da una necessaria ed espressa ponderazione dei criteri di valutazione, purché dal giudizio complessivo finale emergano in modo chiaro e non contraddittorio le ragioni che hanno condotto alla valutazione sia in senso favorevole, sia in senso sfavorevole del candidato.
Di conseguenza sia il secondo che il terzo mezzo devono essere considerati infondati.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la incongruità e contraddittorietà del giudizio della Commissione che, pur avendo espresso valutazioni positive sulle pubblicazioni indicate dall’istante ai fini della valutazione, avrebbe concluso viceversa con un giudizio negativo.
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere in sintesi il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E.
Di seguito l’art. 6 del medesimo D.M. n. 76/2012 (“Indicatori di attività scientifica”) in riferimento agli indicatori bibliometrici, stabilisce che “i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B” siano definiti dall’ANVUR “secondo modalità stabilite con propria delibera”.
Il comma 5, dell’art. 6 citato, stabilisce che le Commissioni possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal D.M. 76/2012, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Alla luce di tali premesse merita adesione la tesi della ricorrente, secondo cui la commissione, pur a fronte dei positivi giudizi espressi sulla produzione scientifica, ha concluso con una valutazione negativa, senza indicare in modo adeguato le ragioni dello scostamento dalle valutazioni positive sulle pubblicazioni rese nei giudizi individuali dei commissari.
Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito più volte che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.
Invero, l’Amministrazione con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso.
Secondo la menzionata circolare, quindi, il superamento degli indicatori numerici specifici non costituisce di per sé condizione sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione.
Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Tuttavia, le commissioni, come già osservato, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 76/2012, possono discostarsi da tale regola generale.
Ciò comporta che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
L’articolata disciplina in esame è espressione di un principio generale volto a selezionare i docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnati del settore di riferimento; ciò al fine evidente di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire.
Nel caso di specie, dunque, la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione all’interessato, sebbene egli avesse riportato giudizi positivi espressi in termini: di coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale, di contributo significativo nell’ambito della attività di ricerca, di partecipazione a comitati editoriali di riviste, di partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, di capacità della ricerca scientifica e attitudine all’attività accademica svolta anche all’estero.
Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui il ricorrente non solo ha superato due delle tre mediane, ma ha conseguito a livello individuale giudizi considerevolmente favorevoli.
In relazione a tale profilo deve essere considerata, infatti, la perplessità della valutazione degli altri due commissari ([#OMISSIS#], e [#OMISSIS#]) che, pur giungendo ad un valutazione negativa, nel motivare il proprio giudizio si sono, comunque, espressi in termini del tutto positivi affermando: che le tematiche sono coerenti con quelle del settore concorsuale, che il ricorrente ha pubblicato numerosi articoli su riviste internazionali, con spunti di interesse scientifico, rigore metodologico e padronanza dei modelli applicati, che emerge buona capacità nella ricerca e attitudine nell’attività accademica, partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, di continuità della produzione scientifica dal 2004.
Il Commissario [#OMISSIS#] oltre a evidenziare aspetti positivi, cade anch’egli in un’insanabile contraddizione laddove, dopo aver premesso che il candidato non soddisfa entrambe le condizioni per l’attribuzione dell’abilitazione, afferma che il dott. [#OMISSIS#] ha due dei tre indicatori bibliometrici, che costituiscono, in base alla vigente disciplina proprio uno dei presupposti sui quali si fonda ogni valutazione colta al conseguimento dell’abilitazione scientifica.
Ciò premesso non può non essere considerata l’intrinseca contraddittorietà del giudizio individuale dei suddetti Commissari, dai quali si evince che la Commissione non è pervenuta, nella pur ammissibile e fisiologica disparità delle opinioni a confronto, ad un sufficiente grado di sintesi tra le diverse e contrastanti posizioni dei suoi componenti, formulando un giudizio collegiale sintomatico di contraddittorietà e inadeguatezza della motivazione.
Dai predetti giudizi non è dato comprendere, quindi, come a fronte di espressioni in prevalenza positive, il ricorrente abbia, viceversa, ottenuto un giudizio negativo.
Sul quinto motivo di ricorso il Collegio rileva preliminarmente che la commissione ha operato nei limiti prefissati dall’art. 8 d.P.R. 222/2011 per le riunioni.
In particolare, per quanto concerne il dedotto illegittimo svolgimento dei lavori, a causa dei tempi a disposizione da ritenere incompatibili con un esame serio ed attento dei curricula e delle pubblicazione allegate, e la denunciata violazione delle regole relative alle verbalizzazioni dei lavori, alla sede ed alle modalità delle riunioni il Collegio, richiamando alcuni precedenti della Sezione (cfr. ex multis Tar Lazio, Sez. III, 11238 del 10.11.2014; id. 10560 del 21.10.2014), osserva che i tempi di lavoro della Commissione, ritenuti eccessivamente ridotti dalla ricorrente, non appaiono in realtà incompatibili con un serio lavoro di verifica dei titoli, tenuto conto che l’impegno di ciascun commissario non si esaurisce nelle sole sedute collegiali, ma si svolge anche individualmente, mediante l’esame delle singole pubblicazioni direttamente accessibili attraverso la piattaforma informatica che consentiva a ciascun commissario di esaminare individualmente le pubblicazioni.
E’ pertanto inappropriato ed inconferente valutare l’operato della commissione, nell’ottica della ricorrente, calcolando i soli tempi della riunione collegiale.
Quanto alla esiguità del tempo dedicato dalla commissione ad esaminare i titoli presentati dai candidati si ritiene che “non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati; in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati” (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947).
Nel caso di specie non risultano addotti elementi tali da fare ritenere che i tempi siano stati talmente ridotti da superare gli argomenti contenuti nella sentenza sopra riportata, considerato – tra l’altro – che appare verosimile quanto osservato dall’Amministrazione secondo cui occorre tener conto anche del lavoro preparatorio svolto dai Commissari al di fuori delle riunioni, che viene poi convogliato in sede collegiale.
Va respinto anche il sesto motivo in ordine al denunciato superamento del termine per la conclusione della procedura ASN in esame, il Collegio, in conformità ai numerosi precedenti in argomento (cfr. “ex multis” TAR Lazio, III, n. 12405 del 9.12.2014) ribadisce che “il termine per la conclusione dei lavori della commissione è stato legittimamente prorogato dapprima al 30 giugno 2013 per effetto dell’art. 1 comma 389 della L. 228/2012, poi -in forza del comma 394 del medesimo art. 1, che ha autorizzato la proroga con D.P.C.M. – dall’art. 1, comma 2, D.P.C.M. 19 giugno 2013 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 26 settembre 2013, che lo ha fissato al 30 novembre 2013; i decreti direttoriali del MIUR n. 1263 del 28.6.2013 e n. 1767 del 30.9.2013 hanno prorogato i lavori delle commissioni costituite, nell’osservanza dei suddetti termini finali a ciò autorizzati dai D.P.C.M. sopra menzionati”.
Quanto al settimo mezzo non si ravvisano motivi per sostenere la non manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, posto che non appare illogico il divieto di partecipazione biennale alla successiva procedura di valutazione, essendo necessario il decorso di un apprezzabile lasso di tempo per consentire ai candidati esclusi di integrare i titoli necessari per una successiva valutazione.
Peraltro, le preoccupazioni del candidato circa l’impossibilità di essere nuovamente sottoposta ad una verifica della propria maturità scientifica appaiono, in gran parte, superate dal recente art. 14, comma, 3 ter della legge 11 agosto 2014, n. 114 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari intervento normativo scientifica”), secondo il quale “i candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1º marzo 2015…”.
La norma afferma con evidente chiarezza che tutti i candidati che non hanno conseguito l’abilitazione scientifica nelle prime due tornate di concorso bandite a seguito della legge 240/2010, come l’interessato, possono comunque partecipare ad una nuova procedura selettiva a decorrere dal 1 marzo 2015.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 08/A3 – “Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e valutazione” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione, restando assorbiti gli ulteriori motivi non esaminati.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo con parziale compensazione, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 104/2010, attesa la violazione da parte del ricorrente del principio di sinteticità degli atti processuali espresso dall’art. 3, comma 2, del D.lgs. 104/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con una commissione composta nei sensi di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A., con parziale compensazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere