Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la commissione istituita per valutare la qualificazione scientifica dei candidati vìola il principio del collegio perfetto se il commissario OCSE è docente di una materia estranea al settore concorsuale per cui si chiede l’abilitazione, con l’effetto di viziare il giudizio di inidoneità espresso dall’organo collegiale nei confronti del candidato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 giugno 2015, n. 8124
Abilitazione scientifica nazionale–Composizione commissioni di valutazione–Principio del collegio perfetto
N. 08124/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02436/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2436 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale De Vergottini in Roma, Via [#OMISSIS#] Bertoloni, 44;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore Universitario di II fascia, settore concorsuale 06/D1 “malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”,
del nuovo giudizio di non idoneità, impugnato con motivi aggiunti,
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ricercatore presso l’Università degli Studi di Bologna, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 06/D1 “malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.4 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.5 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.97 Cost. nonché l’eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e dell’irragionevolezza manifesta, della contraddittorietà, del difetto di motivazione, del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti, della violazione dei criteri di valutazione, della disparità di trattamento, dell’ingiustizia grave e manifesta.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che l’esito finale del giudizio era contraddetto dalle sue premesse; che non era stato tenuto in debito conto il superamento di due delle tre “mediane”; che vi era stata disparità di trattamento rispetto ad altri candidati in possesso di titoli di minor rilievo e con giudizi meno lusinghieri.
Con memoria l’interessata ribadiva i propri assunti.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, deducendone l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.2071 del 2014 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
L’interessata chiedeva inoltre l’esecuzione della predetta misura, ex art.59 c.p.a., mentre il Soggetto pubblico presentava istanza per la sua revoca.
Con successiva ordinanza n.3882 del 2014 la Sezione accoglieva la domanda ex art.59 c.p.a. e respingeva contestualmente l’istanza di revoca della misura cautelare.
Con decreto n.4339 del 2014 veniva respinta la richiesta di adozione di una ulteriore misura cautelare provvisoria.
Con ordinanza n.5378 del 2014 veniva respinta la domanda cautelare della ricorrente, tenuto conto che era in corso il procedimento di riesame del giudizio per l’abilitazione.
Con motivi aggiunti l’interessata impugnava il nuovo giudizio di non idoneità, emesso dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza n.2071 del 2014, censurandolo per violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.4 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.5 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.97 Cost., del D.D. n.222 del 2012 nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e dell’irragionevolezza manifesta, della contraddittorietà, del difetto di motivazione, del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti, della violazione dei criteri di valutazione, della disparità di trattamento, dell’ingiustizia grave e manifesta.
L’interessata nello specifico ha sostenuto che erano risultati estremamente ridotti i tempi di riesame delle posizioni tra cui quella della medesima ricorrente; che vi erano state varie manchevolezze nella procedura; che il nuovo giudizio appariva fortemente carente rispetto ai criteri prefissati dalla stessa Commissione e si poneva inoltre in grave contraddizione col primo, senza esporne le ragioni; che in ultimo la Commissione non aveva dato seguito alle indicazioni contenute nell’ordinanza cautelare n.2071 del 2014.
Con ulteriori motivi aggiunti la ricorrente deduceva inoltre la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.6 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.8 del D.M. n.76 del 2012, del principio di imparzialità nonchè l’incompetenza e l’eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, rappresentando che il membro OCSE della Commissione era Professore di radiologia, macrosettore 06/I “clinica radiologica”, settore concorsuale 06/I1 “diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia”, del tutto estraneo dunque al settore in esame.
Con decreto n.6682 del 2014 veniva accolta l’istanza, abbinata ai motivi aggiunti, per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Con ordinanza n.425 del 2015 veniva accolta la domanda cautelare della ricorrente annessa ai motivi aggiunti.
Con memorie le parti ribadivano i rispettivi assunti.
Nell’udienza del 25 marzo 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Occorre invero in primo luogo precisare che la ricorrente, oltrepassando due delle tre mediane, si trovava in posizione idonea, in relazione alle stesse, per il conseguimento dell’abilitazione e che tuttavia il menzionato superamento non era all’uopo sufficiente, atteso che gli indici correlati alle mediane, essendo a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), non potevano comunque assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima (cfr. anche art.6 del D.M. n.76 del 2012 e verbale n.1 del 22 aprile 2013, all.2 al ricorso), risultando preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014); in relazione all’asserita disparità di trattamento operata dalla Commissione medesima inoltre che trattasi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno è necessario evidenziare al riguardo che l’esito finale di non idoneità dei giudizi individuali e collegiale si poneva in contraddizione col rilievo positivo attribuito nelle premesse degli stessi ai titoli ed alle pubblicazioni della ricorrente (cfr. all.1 al ricorso).
Del pari fondati e dunque da accogliere, con conseguente annullamento del nuovo giudizio di non idoneità impugnato, risultano i motivi aggiunti.
Va premesso, quanto ai tempi di verifica dei titoli e delle pubblicazioni, che gli stessi non possono risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
In ogni caso occorre rilevare in proposito che i giudizi individuali e collegiale risultano in gran parte disancorati dai criteri di valutazione fissati dalla Commissione (cfr. criteri, all.2 al ricorso e nuovi giudizi, all.26 al ricorso); che inoltre nei predetti giudizi erano espresse valutazioni molto meno lusinghiere rispetto a quelle contenute in quelli impugnati col ricorso introduttivo, pur trattandosi di esaminare stessi titoli e pubblicazioni, riscontrandosi dunque evidenti profili di contraddittorietà tra i primi giudizi ed i secondi, senza evidenziare, quantomeno in forma sintetica, le ragioni di siffatto scostamento (cfr. ancora all.1 al ricorso e all.26 ai motivi aggiunti).
Giova in ultimo evidenziare che, in base all’art.16, comma 3f,h della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011, è prescritta la corrispondenza tra il settore concorsuale per il quale si chiede l’abilitazione e quello relativo ai Commissari; che il settore concorsuale in argomento è il 06/D1 “malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”; che tuttavia il componente OCSE della nuova Commissione di valutazione, Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], risulta Professor of thoracic imaging e Consultant radiologist (all.33 ai motivi aggiunti); che dunque, rientrando l’ambito di competenza nel macrosettore 06/I “clinica radiologica”, settore concorsuale 06/I1 “diagnostica per immagini, radioterapia, neuroradiologia”, il membro OCSE svolge la propria attività in una materia non solo estranea al settore concorsuale in esame 06/D1 “malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, ma anche al macrosettore 06/D “clinica medica specialistica” (cfr. D.M. n.159 del 2012); che quindi risultano violate le predette norme di cui all’art.16, comma 3f,h della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011; che pertanto il Prof. [#OMISSIS#] non poteva far parte della suddetta Commissione; che in conclusione, trattandosi di collegio perfetto, col necessario apporto dunque di tutti i componenti, ovvero di un quorum strutturale pari ai componenti predetti, il giudizio emesso risulta viziato (cfr. TAR Lazio, III, n.10865 del 2014).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del suddetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite, per difetto di rilevanza, le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.2436/2014 indicato in epigrafe ed i motivi aggiunti al medesimo e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)