N. 08125/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02273/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Giorgini, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, largo Arenula, 34;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione di valutazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio elettoin Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pacifico, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/A1 “diritto privato”, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’ANVUR, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione di valutazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Giorgini, Ricercatore presso l’Università Politecnica delle Marche, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/A1 “diritto privato”, tornata 2012, unitamente [#OMISSIS#] atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.1, comma 394 della Legge n.228 del 2012, dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, degli artt.2, 6, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art. 3 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4 del D.D. n.222 del 2012, dell’art.1 del D.D. n.181 del 2012 nonchè l’eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, per sviamento.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ANVUR e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con note d’udienza la ricorrente ribadiva i propri assunti.
Con ordinanza n.1871 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
La predetta misura veniva riformata in sede di appello (cfr. Cons. Stato, VI, ord. n.3256 del 2014), ai fini di una sollecita definizione del giudizio, mediante fissazione dell’udienza, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con D.D. n.4534 del 16 dicembre 2014 veniva nominata una nuova Commissione di valutazione, per il riesame, tra gli altri, del giudizio di inidoneità impugnato.
Nell’udienza del 25 marzo 2015, indicata quale questione rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art.73, comma 3 c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Considerato che, a contenzioso in corso, il giudizio di non idoneità impugnato ha esaurito i propri effetti, essendo stata nominata con D.D. n.4534 del 16 dicembre 2014 una nuova Commissione per il riesame, tra le altre, della posizione della ricorrente, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.10865 del 2014, sul difetto dei requisiti del componente OCSE della Commissione – censura dedotta dalla ricorrente -).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.2273/2014 indicato in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a [#OMISSIS#] e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)