La preventiva indicazione dello specifico settore scientifico disciplinare esternata dall’Università nel decreto di indizione della procedura selettiva comporta che il suddetto settore debba essere preso come riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti.
TAR Lazio, Sez. III ter, 19 dicembre 2023, n. 19247
Il settore scientifico disciplinare indicato nel decreto di indizione della procedura selettiva comporta che il suddetto settore debba essere preso come riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti
19247/2023 REG.PROV.COLL.
05579/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5579 del 2022, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale [#OMISSIS#] in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Cerulli Irelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#], 1;
per l’annullamento
del Decreto della Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” del 18 marzo 2022 n. 906, recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore di I fascia per il S.C. 11/E1 – S.S.D. M-PSI/02 – presso il Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Medicina e Psicologia, con il quale è stata dichiarata «vincitrice» la Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi dell’odierna ricorrente e, in particolare, del D.R. dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” del 12 ottobre 2021 n. 2638, con il quale è stata indetta “ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010, una procedura valutativa di chiamata per n. 2 posti di Professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Medicina e Psicologia”; del D.R. del 29 dicembre 2021 n. 3630, di nomina della Commissione per la Procedura; del verbale n. 1 della riunione preliminare del 19 gennaio 2022, con il quale la Commissione dichiara di prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti nel Bando, e dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi e della relazione finale dei lavori;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente ivi incluso il provvedimento di nomina di cui alla delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 marzo 2022 e Giunta di Facoltà del 24 marzo 2022 e presa di servizio prot. n. 643/2022 del 31 marzo 2022 della Prof.ssa [#OMISSIS#] e, ove occorrer possa, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia D.R. 1820/2019; nonché per la condanna dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col presente gravame, la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ricorre avverso il decreto di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di I fascia per il S.C. 11/E1 – S.S.D. M-PSI/02 – presso il Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza, all’esito della quale è stata dichiarata vincitrice la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ritenendo il giudizio espresso manifestamente illogico ed irragionevole, in quanto fondato su una valutazione comparativa assente nonché su giudizi singoli palesemente contraddittori.
2. Il ricorso è affidato, in particolare, ai seguenti motivi di doglianza:
«I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 e art. 24, della l. 30 dicembre 2010 n. 240 –Falsa applicazione dell’art. 8 del Regolamento e art. 1 del Bando. – Eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo la Commissione omesso la valutazione comparativa e formulato un giudizio complessivo sui candidati senza indicare le ragioni di prevalenza della Prof.ssa [#OMISSIS#]. – Eccesso di potere per carenza della motivazione e disparità di trattamento, avendo la Commissione omesso la valutazione delle pubblicazioni e valutato (solo) l’attività didattica della Prof.ssa [#OMISSIS#] limitatamente all’a.a. 20/21. – Eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria e disparità di trattamento avendo la Commissione omesso la formazione di sub-criteri o sub-parametri»: ad avviso della ricorrente, l’intera valutazione si rivelerebbe manifestamente illogica e palesemente arbitraria sotto più profili, non essendo possibile ricostruire in modo oggettivo il procedimento logico seguito nella scelta dalla Commissione.
La stessa avrebbe infatti omesso di compiere una valutazione comparativa, in quanto l’indicazione, nei giudizi finali, di un profilo “ottimo” rispetto ad un altro definito “molto buono” non consentirebbe di mettere in relazione il curriculum dei candidati e di comprendere rispetto a quali elementi il profilo della candidata vincitrice sia stato giudicato complessivamente il migliore.
La Commissione non avrebbe inoltre espresso un giudizio sulle singole pubblicazioni scientifiche, né quello complessivo alla luce dei criteri previsti dal bando e nel verbale n. 1: la stessa si sarebbe limitata ad esprimere lo stesso giudizio in termini generali ed omnicomprensivi, sia per la ricorrente che per la controinteressata, nonostante le differenze emergenti in favore della prima già nel profilo curriculare quanto ad apporto individuale, collocazione editoriale e numero di lavori.
Anche il giudizio espresso in ordine all’attività didattica della ricorrente sarebbe viziato da una disparità di trattamento e da un’applicazione errata ed arbitraria dei criteri di valutazione, in quanto solo per essa la Commissione avrebbe considerato gli insegnamenti tenuti nell’ultimo anno accademico senza che questo elemento fosse stato indicato tra i criteri valutativi.
Nel giudizio complessivo, si sarebbe infine riconosciuto un valore decisivo solo ed esclusivamente alla valutazione delle attività istituzionali, unico elemento in grado di distinguere la controinteressata rispetto agli altri candidati in ragione del ruolo ricoperto come Prorettore, avendo ottenuto infatti il giudizio di “eccellente”.
«II. Violazione e falsa applicazione dell’art.18 e art. 24, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 –Falsa applicazione dell’art. 8 del Regolamento e art. 5 del Bando. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza e perplessità della motivazione, nonché per travisamento dei presupposi di fatto.–. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e sviamento stante la violazione delle priorità definite nei criteri»: secondo la parte, il mero raffronto degli elementi del giudizio individuale delle due candidate sul profilo curriculare evidenzierebbe un giudizio complessivamente migliore per la prof.ssa [#OMISSIS#].
Inoltre, i singoli giudizi individuali sarebbero viziati da errori nella valutazione dei profili curriculari, avendo la Commissione riconosciuto alla prof.ssa [#OMISSIS#] ore di didattica non afferenti al SSD MPS/02, quindi non valutabili, e, d’altra parte, omesso di considerare in favore della prof.ssa [#OMISSIS#] ore di didattica in carico.
Rispetto ai criteri di priorità fissati dal bando, la Commissione, sovvertendone l’ordine, avrebbe infine riconosciuto valore decisivo all’attività istituzionale, attribuendo peraltro [#OMISSIS#] decisiva ad incarichi che non sono di natura “elettiva”, come invece indicato nel criterio individuato dalla stessa.
«III. Violazione dell’art. 46 e 47 del DPR n. del 28 dicembre 2000, n. 445, stante la non veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione Allegato C. – Violazione del principio di auto-responsabilità. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti atteso che la candidata ha attestato il possesso di titoli non effettivamente posseduti»: secondo la ricorrente, nella dichiarazione della controinteressata presentata in allegato alla domanda di partecipazione, vi sarebbero incongruenze e dichiarazioni non corrispondenti al vero in relazione ad aspetti (quali i progetti di ricerca, l’attività didattica, gli indici bibliometrici) che sono stati invece oggetto di valutazione da parte della Commissione e che hanno contribuito in modo determinante a formare il giudizio positivo sul suo profilo curriculare. Sulla base del principio generale di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., in ipotesi di dedotta falsità della dichiarazione resa, il candidato non potrebbe giovarsi in sede concorsuale del titolo che si rivelasse oggetto di dichiarazione non veritiera, pertanto nel caso in esame la Commissione non avrebbe dovuto considerare detti elementi nella valutazione della prof.ssa [#OMISSIS#].
3. Si sono costituiti in resistenza l’Università Sapienza – depositando documentazione, relazione illustrativa e controdeduzioni tecniche della Commissione – e la controinteressata, argomentando con successiva memoria per l’inammissibilità e infondatezza del ricorso, pur rappresentando la presenza di “refusi” nella compilazione del proprio CV e nella dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione, tuttavia non rilevanti ai fini della valutazione.
4. Alla camera di consiglio del 22 giugno 2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare pure avanzata col ricorso, la causa è stata cancellata dal ruolo in ragione dell’avvenuta presa di servizio della prof.ssa [#OMISSIS#].
5. In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato le note di riscontro dell’Ateneo resistente all’istanza di accesso formulata dalla prima in merito agli insegnamenti svolti dalla prof.ssa [#OMISSIS#] ed ai progetti di ricerca dalla stessa curati, producendo poi memoria difensiva.
6. Alla pubblica udienza del 7 novembre 2023, per la quale le resistenti hanno richiesto il passaggio in decisione sulla base degli scritti, sentito il difensore ricorrente comparso, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Viene all’esame del Collegio la procedura valutativa indetta dalla Sapienza per la copertura di un posto di docente universitario di prima fascia (professore ordinario), Settore Concorsuale 11/E1 – Settore scientifico disciplinare M-PSI/02 per le esigenze del Dipartimento di Psicologia, vinta dalla prof.ssa [#OMISSIS#], che nelle more del giudizio ha preso servizio in data 31 marzo 2022.
7.1. Ad avviso della ricorrente, professoressa associata presso lo stesso Ateneo, la valutazione operata dalla Commissione sarebbe manifestamente illogica e palesemente arbitraria sotto più profili, non potendo ricostruirsi in modo oggettivo il procedimento logico seguito nella scelta della candidata vincitrice, basata altresì su errori e false rappresentazioni, oltre a violare i criteri prefissati dal bando e dalla stessa Commissione.
8. Preliminarmente, il Collegio non ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della controinteressata in quanto, pur invocando parte ricorrente la prevalenza del proprio profilo rispetto a quello della vincitrice, le censure formulate non sostituiscono le valutazioni di merito della parte a quelle operate dalla Commissione, ma denunciano asserite manifeste illegittimità derivanti da pretese violazioni degli stessi criteri valutativi ovvero travisamento di fatti e difetto istruttorio.
8.1. Va invero ribadito l’orientamento consolidato della giurisprudenza sui limiti del sindacato del giudice amministrativo qualora abbia ad oggetto valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici, costituenti espressione della discrezionalità tecnica propria dell’amministrazione, che attengono quindi alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico, e censurabili unicamente sul piano della legittimità per macroscopici vizi o comunque per manifesta incongruenza, illogicità, disparità, emergenti ictu oculi.
8.1.1. Il giudizio amministrativo non può infatti rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (ex multis, Tar Lazio, Sezione Terza, sentenza n. 5583/2022).
8.2. E’ inoltre consolidata in giurisprudenza l’opinione che il giudizio finale della Commissione di concorso per la copertura di posti di professore universitario rappresenta il risultato di una valutazione comparativa complessiva tra i candidati – effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica – incompatibile non soltanto con l’attribuzione di punteggi globali, ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri: il giudizio finale della Commissione, infatti, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure – in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli – la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o disparità evidente di trattamento.
8.2.1. In tale prospettiva, è stato evidenziato come “la finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consista in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione” (Cons. St., Sezione Sesta, sentenza n. 5865/2017).
9. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato sotto il profilo del denunciato vizio di travisamento dei fatti.
9.1. In base all’art. 3 del bando di concorso, ciascun candidato doveva presentare, insieme alla domanda di partecipazione, il proprio curriculum vitae contenente «oltre all’elenco delle pubblicazioni, ogni altro titolo ritenuto utile con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel presente bando», il cui possesso doveva essere poi attestato con una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
9.1.1. Per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, l’art. 1 del bando fissava, quali «Criteri di valutazione individuale: – Produzione scientifica rilevante e continuativa congruente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare M-PSI/02, valutabile attraverso l’analisi delle pubblicazioni presentate. – Capacità di attrarre fondi per la ricerca, documentata dal ruolo di PI, co-PI, o responsabile di unità in progetti di ricerca finanziati. – Attività didattica relativa al settore scientifico-disciplinare M-PSI/02, documentata dalla titolarità di insegnamenti pertinenti il settore all’interno corsi di laurea di primo e secondo livello. – Attività di coordinamento di gruppi di ricerca e di formazione di dottorandi e assegnisti di ricerca; [e come] Criteri comparativi: 1. Quantità e qualità della produzione scientifica pertinente l’attività di ricerca prevista relativa all’intera carriera del candidato, anche con riferimento agli indicatori bibliometrici: Impact factor, Citazioni, Indice H; 2. Responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali e internazionali; 3. Quantità e qualità dell’attività didattica svolta come affidatari d’insegnamento nei CdS, nelle Scuole di Specializzazione e nei Master dell’Ateneo; 4. Impegno istituzionale-gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di governo, a commissioni o a gruppi di lavoro. Ulteriori criteri di valutazione: Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali».
9.1.2. Al successivo art. 5, relativo agli adempimenti della Commissione giudicatrice, il bando specificava altresì che «Al termine dei propri lavori la Commissione consegna agli uffici competenti una relazione contenente:
– profilo curriculare di ciascun candidato, comprensivo dell’attività didattica svolta;
– breve valutazione collegiale del profilo;
– valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca, avvalendosi anche di indicatori bibliometrici autocertificati dai candidati e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature nel caso in cui ciò sia prassi riconosciuta nel SC oggetto del procedimento (ad esempio numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; «impact factor» totale; «impact factor» medio per pubblicazione); combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili); attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, con la relativa valutazione (se esistente);
– discussione collegiale su profilo e produzione scientifica;
– valutazione comparativa e suoi esiti.
Sono da considerare per rilievo, nell’ordine:
– attività didattica prestata a livello universitario congruente con l’attività didattica prevista nel bando;
– produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD, in particolare sotto i profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel periodo indicato nel Bando;
– altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi;
– i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
– attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza».
9.2. Da quanto sopra, emerge chiaramente come la selezione del vincitore avvenga esclusivamente sulla base della valutazione del curriculum e delle dichiarazioni presentate da ciascun candidato, che assumono quindi rilevanza determinante in quanto costituiscono l’unico elemento su cui si fonda il giudizio della Commissione valutatrice per desumere l’idoneità del candidato vincitore e stabilirne la prevalenza rispetto agli altri.
9.3. Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dalla controinteressata relativamente ai progetti di ricerca e all’attività didattica – profili rilevanti alla luce dei criteri sub 9.1.1. – si sono rilevate, all’esito dell’accesso agli atti effettuato dalla ricorrente (cfr. documenti depositati il 26 settembre 2023 e memoria ricorrente del 6 ottobre 2023) ovvero per stessa ammissione della prof.ssa [#OMISSIS#], non corrispondenti al vero, in quanto alcuni insegnamenti, che la stessa ha dichiarato di aver tenuto, non risultano invece nell’applicativo utilizzato dall’Ateneo per la compilazione delle Schede Insegnamento; i CFU sono inferiori a quelli indicati; non è stato ricoperto il ruolo di Principal Investigator per il progetto di ricerca indicato; non è mai stata svolta attività di docenza nel corso di dottorato.
9.3.1. A ciò si aggiunga che, come pure evidenziato dalla ricorrente, la controinteressata è stata peraltro valutata con riguardo ad un carico didattico non afferente al SSD M-PSI/02 – oggetto di concorso – essendo stata illegittimamente considerata dalla Commissione anche l’attività didattica svolta nel SSD M-PSI/01, per i Corsi di Professione sanitaria tecnica, rientrante nello stesso settore concorsuale 11/E1. Così facendo la Commissione ha però disatteso la previsione del bando e del verbale n. 1 che identifica tra i criteri di valutazione individuale l’“Attività didattica relativa al settore scientifico-disciplinare M-PSI/02”.
9.3.1.1. Deve infatti essere ribadito che la preventiva indicazione dello specifico settore scientifico-disciplinare ad opera dell’Università – come avvenuto nella procedura selettiva de qua – comporta che il suddetto settore scientifico-disciplinare debba essere preso come riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti (in tal senso, cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza, n. 1269/2019).
10. Alla stregua di quanto sopra, è dunque evidente come il giudizio della Commissione si sia formato in maniera macroscopicamente viziata, atteso che la valutazione collegiale del profilo curriculare, poi confluita in quella complessiva, ha tenuto conto, per quanto riguarda in particolare l’attività didattica e i finanziamenti, di titoli in realtà non sussistenti (cfr. allegato 1 al verbale n. 2).
11. Il ricorso va pertanto accolto con annullamento del decreto rettorale impugnato, unitamente agli altri atti della procedura de qua, derivandone, per l’effetto conformativo, l’obbligo per l’Università di rinnovare la valutazione delle candidate tramite apposita Commissione in diversa composizione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) della pronuncia medesima, ferma restando la facoltà dell’Ateneo, prevista dal bando, di procedere in qualunque tempo ai controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, determinandosi di conseguenza.
12. Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto rettorale impugnato, unitamente agli altri atti della procedura indicati in epigrafe.
Condanna Sapienza Università di Roma al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori per legge e rimborso C.U.
Spese compensate con la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario