Gli atti delle pubbliche amministrazioni devono essere redatti in lingua italiana e ciò non può non valere, specularmente, anche per gli atti e i documenti presentati dai candidati per la partecipazione ai concorsi universitari, eccezion fatta per le pubblicazioni.
Cons. Stato, Sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 41
I candidati ad un concorso bandito dall’Università devono presentare documenti redatti in lingua italiana
00041/2024 REG.PROV.COLL.
01025/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2023, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Callari, rappresentata e difesa dall’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dall’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Trieste, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
[#OMISSIS#] Marcatto, rappresentato e difeso dall’Avvocato [#OMISSIS#] Borghese e dall’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 492 del 17 novembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#], sez. I.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione dell’Università degli Studi di Trieste e dell’odierno appellato [#OMISSIS#] Marcatto;
visto l’appello incidentale dell’Università degli Studi di Trieste;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per l’odierna appellante principale, dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Callari, l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e per l’odierno appellato, dott. [#OMISSIS#] Marcatto, l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellato, dott. [#OMISSIS#] Marcatto, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#] – di qui in avanti, per brevità, il Tribunale – il decreto del 3 febbraio 2022 con cui l’odierna appellante incidentale, l’Università degli Studi di Trieste, ha approvato atti relativi alla pubblica selezione indetta con bando, decreto rettorale del 13 ottobre 2021 n. 980 – allegato A4, per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della l. n. 240 del 2010, per il settore concorsuale 11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli studi di Trieste, nonché la graduatoria di merito, e con cui è stata nominata vincitrice della selezione la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Callari.
1.1. Il ricorrente in prime cure, assumendo l’illegittimità degli atti impugnati sia per l’errata valutazione dell’esperienza didattica a livello universitario sia in Italia che all’estero che dei titoli scientifici della vincitrice sia per l’illegittima presentazione del curriculum vitae in inglese da parte di questa, ne ha chiesto l’annullamento.
1.2. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti la controinteressata e odierna appellante principale, dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Callari, e l’Università, odierna appellante incidentale.
2. All’esito del giudizio così incardinato il Tribunale, con la sentenza n. 492 del 17 novembre 2022, il Tribunale ha accolto in parte il ricorso.
2.1. Il primo giudice ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento sia sotto il primo profilo, denunciato dalla ricorrente in prime cure, inerente in particolar modo all’illegittimità della valutazione svolta dalla Commissione con riferimento all’attività didattica della dott.ssa Callari, sia sotto il secondo profilo, inerente alla presentazione del curriculum vitae da parte di questa in lingua inglese.
2.2. Il Tribunale ha così annullato gli atti e provvedimenti impugnati nella parte in cui risultano inficiati dai vizi ora acclarati ovvero, in sostanza, laddove hanno ritenuto idoneamente prodotto e valutato il curriculum vitae redatto dalla controinteressata in lingua inglese, valorizzando, peraltro, in termini di punteggio le attività didattiche dalla medesima dichiaratamente svolte, seppur indicate in maniera inidonea ad essere lette e, per l’appunto, valutate alla luce dei parametri valutativi stabiliti dalla Commissione in relazione al criterio di cui alla lettera “b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero”.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello principale la controinteressata, dott.ssa Callari, nonché appello incidentale l’Università degli Studi di Trieste e ne hanno chiesto la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado dal dott. Marcatto.
3.1. Si è costituito l’appellato, dott. [#OMISSIS#] Marcatto, il quale ha chiesto di respingere gli appelli e, in via subordinata, di accogliere i motivi assorbiti dal primo giudice e qui riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
3.2. Le parti hanno depositato le rispettive memorie, anche in replica, ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
3.3. Infine, nella pubblica udienza del 21 novembre 2023, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. Gli appelli, principale ed incidentale, devono essere respinti, seppure per le ragioni e con le precisazioni qui di seguito svolte.
5. Deve essere anzitutto escluso in limine litis il vizio di ultrapetizione lamentato dalle odierne appellanti in quanto il ricorrente ha dedotto comunque a p. 36 del ricorso introduttivo di primo grado, nel trarre le conclusioni del secondo motivo di ricorso, che «il curriculum della dottoressa Callari deve considerarsi non prodotto in quanto redatto in lingua diversa dall’italiano la mancata produzione di un documento richiesto dal bando comporta l’esclusione della procedura selettiva».
5.1. Quando pure per ipotesi si volesse escludere che il ricorrente avesse espressamente dedotto l’esclusione della controinteressata, ciò che, invece, egli ha richiesto nel ricorso di primo grado, sta di fatto che il primo giudice non è andato ultra petita allorché ha riconosciuto, correttamente (come ora si dirà), che l’esperienza didattica della controinteressata non dovesse e non potesse essere riconosciuta legittimamente alla dott.ssa Callari, con la necessitata conseguenza di aggiudicare legittimamente al ricorrente in prime cure il bene della vita qui agognato.
5.2. Infondate sono poi le censure di inammissibilità riproposte dall’Università di Trieste, in quanto il ricorso di primo grado è stato tempestivamente proposto dal dott. Marcatto contro l’atto finale della procedura (approvazione definitiva della graduatoria) e i motivi proposti non intendevano in nessun modo sostituirsi al merito delle scelte della Commissione.
6. Ritiene il Collegio, ciò premesso, di procedere anzitutto all’esame delle censure con cui le appellanti, principale e incidentale, lamentano che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente sanzionato con l’esclusione la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Callari per il fatto di avere presentato il proprio curriculum in lingua inglese anziché in lingua italiana.
6.1. L’esclusione disposta dal giudice ai danni della dott.ssa Callari, in conseguenza dell’allegazione del curriculum vitae in lingua inglese, costituirebbe, a dire di entrambe le appellanti, una sanzione sproporzionata e soprattutto non prevista espressamente dal bando.
6.2. La tesi delle appellanti riposa essenzialmente su alcuni postulati:
a) la lingua inglese è veicolare, ammessa per qualsiasi titolo o documento concorsuale, senza obbligo di traduzione;
b) il documento (curriculum) è esistente e regolarmente presentato;
c) il curriculum non costituisce parte integrante e sostanziale della domanda;
d) la relativa produzione non è prevista a pena di esclusione;
e) sussisteva il dovere di soccorso istruttorio.
6.3. L’inglese è attualmente la lingua comune della scienza, nella quale si scrivono tutti i prodotti scientifici che vogliano avere un impatto internazionale.
6.4. I bandi dell’Università di Trieste prevedono espressamente l’accettazione di articoli e scritti in lingua inglese, senza necessità di traduzione, e lo stesso dott. Marcatto ha presentato buona parte della produzione scientifica per la valutazione in lingua inglese.
6.5. Inoltre, deducono sempre le appellanti, non solo i candidati stranieri (che, per tutti gli atenei che ambiscono ad una dimensione internazionale, sono un arricchimento) hanno naturalmente maggior agio a presentare le loro esperienze nella comune lingua dell’inglese scientifico, con la sua terminologia internazionalmente riconosciuta, ma anche i candidati italiani con sistematiche esperienze internazionali (come la dott. Callari) curano e abitualmente presentano curricula redatti in inglese.
6.6. I commissari per le procedure valutative presso l’Università di Trieste, ma non solo, possono essere nominati anche tra esperti e studiosi stranieri (in tal senso si esprimono l’art. 5 del Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e l’art. 6 del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato), che naturalmente avranno maggior facilità nella lettura di curriculum redatti direttamente in inglese.
6.7. Si sottolinea ancora da parte delle appellanti inoltre che l’utilizzo di materiale in lingua inglese è del tutto comune e ormai ampiamente diffuso nel contesto accademico italiano.
6.8. Ad esempio, i bandi PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) prevedono la presentazione di curriculum vitae in lingua inglese.
6.9. Inoltre, è ormai ampiamente diffusa la presenza di commissari e candidati di nazionalità non italiana nelle procedure comparative per posizioni accademiche nel nostro paese.
7. Pertanto, entrambe le appellanti assumono che un curriculum vitae in lingua inglese sia un accettabile strumento di presentazione delle proprie attività all’interno della comunità scientifica ed evidenziano, in aggiunta, che la Commissione non ha segnalato di aver trovato difficoltà alcuna nella comprensione del materiale contenuto nel curriculum vitae allegato dalla candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Callari.
7.1. Occorrerebbe dunque pervenire alla conclusione per la quale:
a) a fronte della puntuale allegazione del curriculum (in inglese) da parte della dott.ssa Callari, la Commissione poteva e doveva utilizzarlo senza riserve, ciò che avrebbe fatto diligentemente e legittimamente, senza dire che anche il primo giudice utilizza e comprende pienamente il curriculum;
b) l’allegazione del curriculum in inglese non poteva essere qualificata alla stregua di mancanza dello stesso né come assenza di un elemento essenziale della domanda, con conseguente esclusione dal concorso;
c) qualora la Commissione avesse avuto necessità della versione italiana del curriculum, avrebbe potuto chiederne la traduzione (in tutto o in parte), senza in questo modo violare la par condicio, ma in fin dei conti il curriculum è stato pienamente compreso dalla commissione e dallo stesso giudice.
8. Le censure sono prive di fondamento.
9. Come ha bene rilevato il primo giudice, infatti, l’italiano è lingua della procedura selettiva oggetto di causa e l’utilizzo della lingua italiana è, senza dubbio, espressione di un principio immanente all’ordinamento, non passibile di deroga, se non espressamente prevista, nemmeno in ragione del fatto che, come sostengono le appellanti, «la ricerca e l’insegnamento universitario sono caratterizzati dalla circolazione delle competenze oltre i confini nazionali» e sarebbero tali da rendere «l’ordinamento universitario maggiormente improntato alla internazionalizzazione delle competenze e delle procedure».
9.1. Il “rafforzamento dell’internazionalizzazione”, al quale si richiamano le appellanti invocando varie norme a supporto della tesi sostenuta, non è invero sufficiente a superare non solo il principio dell’ufficialità della lingua italiana, ricavabile a contrario dall’art. 6 della Costituzione (“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”), ma nemmeno il chiaro disposto dell’art. 1, comma 1, della l. n. 482 del 1999 che ha dato attuazione a tali esigenze di tutela, a mente del quale «la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano».
9.2. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 42 del 24 febbraio 2017, ha richiamato l’esigenza di non relegare l’italiano ad un ruolo di marginalità e ha evidenziato che la centralità costituzionalmente necessaria della lingua italiana «si coglie particolarmente nella scuola e nelle università, le quali, nell’ambito dell’ordinamento “unitario” della pubblica istruzione (sentenza n. 383 del 1998), sono i luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza “nei vari rami del sapere” (sentenza n. 7 del 1967) e alla formazione della persona e del cittadino».
9.3. E qui giova aggiungere che questa Sezione di recente, sulla scorta di quanto ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 42 del 2017, che, se l’italiano è la lingua ufficiale della Repubblica italiana, gli atti delle pubbliche amministrazioni tutte, incluse le Università, devono essere redatti in lingua italiana (Cons. St., sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414) e ciò non può non valere, specularmente, anche per gli atti e i documenti presentati dai candidati per la partecipazione alla procedura selettiva dell’Università, eccezion fatta per le pubblicazioni, di cui ora in breve si dirà.
9.4. Da quanto osservato discende che i candidati non potevano presentare curricula in lingue diverse dall’italiano o comunque, se stranieri, non tradotti in italiano e ciò vale tanto più nel caso di specie, ove si trattava di una candidata italiana.
9.5. La domanda di partecipazione – di cui, si rammenta, il curriculum vitae costituisce parte integrante e sostanziale [art. 4, commi 1 e 2, lett. a), Avviso di selezione: «Nella domanda di ammissione il candidato dichiara i titoli ritenuti utili ai fini della procedura selettiva ed elenca le pubblicazioni da sottoporre a valutazione. Alla domanda il candidato allega esclusivamente in formato pdf: a) il curriculum sottoscritto della propria complessiva attività scientifica e didattica, analiticamente dettagliata»] – deve ritenersi invero, come ha ritenuto il primo giudice, insanabilmente mancante in parte qua, in ragione del suo mancato invio entro i termini e nel rispetto delle modalità stabiliti, a pena di esclusione, dall’art. 3 dell’Avviso di selezione («La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la selezione, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: pica.cineca.it/units. (…) La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere prodotta entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale»).
9.6. Né, come sostengono le appellanti, poteva darsi luogo al soccorso istruttorio per il principio di autoresponsabilità che grava sui candidati a fronte di un obbligo così chiaro e, si vorrebbe dire, connaturale alla partecipazione ad una procedura selettiva bandita da un Ateneo italiano e, cioè, quello di presentare la domanda e i relativi allegati in italiano, anche in una prospettiva, sicuramente auspicabile, di deciso rafforzamento dell’internalizzazione, che non sminuisce né certo contraddice, ma anzi rafforza il fondamentale obbligo di sottoporre alla valutazione della Commissione di un’Università italiana un curriculum in italiano.
9.7. Che la lingua italiana fosse obbligatoria anche per la redazione del curriculum si evince poi, a contrario, dalla previsione dell’art. 4, comma 5, dell’Avviso di selezione, il quale stabilisce che «le pubblicazioni scientifiche redatte in lingua straniera devono essere accompagnate da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale» e che «la suddetta traduzione non è richiesta qualora le pubblicazioni siano redatte in una delle lingue veicolari (inglese, francese, tedesco e spagnolo) nonché nei casi in cui la procedura selettiva riguardi un settore linguistico e le pubblicazioni siano redatte nella lingua oggetto di valutazione».
9.8. Ciò conferma a contrario, come ha bene rilevato la sentenza qui impugnata, l’imprescindibile esigenza della produzione in lingua italiana di tutti i restanti titoli e documenti per i quali non è stata, per l’appunto, prevista apposita deroga ovvero assentito espressamente l’utilizzo di una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato italiano.
10. Del resto, e procedendo ora all’esame delle censure svolte dalle appellanti in ordine all’erronea valutazione dell’attività didattica da parte del primo giudice, anche se non si volesse condividere quanto sinora si è precisato e si volesse, invece, muovere dal presupposto, sostenuto dagli appellanti, della non necessità della lingua italiana, resterebbe e resta il dato, anch’esso correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, per cui la dott.ssa Callari, che ha, in effetti, svolto in Italia e non all’estero (segnatamente, presso l’Università di Torino, ove – è legittimo supporre – ha sottoscritto dei contratti recanti chiare indicazioni identificative della specifica attività svolta) la parte più significativa dell’attività didattica esibita in valutazione, non ha descritto l’attività stessa nemmeno in termini idonei a consentirne la certa corrispondenza con le posizioni accademiche italiane universalmente note e, cioè, “Ordinario” (sottinteso professore), “Associato” (sottinteso professore), “Ricercatore (RTDb)” e “Ricercatore (RTDa)” in relazione alle quali il D.M. 1 settembre 2016, n. 662 (Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere) ha stabilito, per l’appunto, le corrispondenze.
10.1. Come ha bene rilevato la sentenza impugnata, in base alla tabella allegata a tale decreto, consta, in particolare, che la posizione accademica di “Lecturer” (segnatamente “Contract Lecturer” o, nella maggior parte dei casi, “Adjunct Lecturer”) che la controinteressata riferisce, nel proprio curriculum, di avere ricoperto nel periodo 2016-2019 presso il Trinity College di Dublino in Irlanda è corrispondente a quella di ricercatore sicché è ragionevole dedurre che la medesima abbia colà occupato una posizione di ricercatore aggiunto, come, del resto, in relazione alla più parte dell’attività didattica svolta (in Italia), che ha analogamente indicato o, in un caso, di ricercatore a contratto.
10.2. Quello che è certo è che non risulta, in alcun modo, specificato nel curriculum vitae – tralasciando qui le tardive produzioni ed integrazioni documentali effettuate dall’appellante incidentale in giudizio, che certo non possono sostituire gli atti presentati nel procedimento per il rispetto della par condicio – se la medesima sia stata titolare di insegnamenti, di moduli o di laboratori/attività didattiche integrative.
10.3. L’appellante principale e l’appellante incidentale sostengono che tutti i titoli dichiarati nel curriculum dalla dott.ssa Callari sarebbero stati e sono stati pienamente e legittimamente valutabili dalla Commissione, come del resto è avvenuto senza che alcun commissario abbia sollevato dubbi e/o difficoltà interpretative a riguardo, mentre la dedotta presunta genericità e/o incomprensibilità, nell’ambito dell’attività didattica, del corrispondente ruolo accademico italiano che ha svolto la controinteressata costituisce una affermazione infondata.
10.4. Dal curriculum vitae presentato nell’ambito della procedura in parola dall’appellante principale si evincerebbe chiaramente che ella è stata ed è tuttora titolare di numerosi insegnamenti in qualità di Adjunct Lecturer, che corrisponde al ruolo accademico di Docente universitario aggregato a contratto.
10.4. Le attività indicate presso l’Ateneo di Torino dalla controinteressata sono state svolte in base all’art. 23 della l. n. 240 del 2010 (Contratti per attività di insegnamento) e sono state segnalate tutte con il ruolo di Adjunct Lecturer.
10.5. Nello specifico, la candidata ne avrebbe dettagliato, per ciascuna attività, l’ente presso il quale è stata svolta, gli anni accademici, il titolo, il corso per il quale è tenuta e ne sintetizza anche il contenuto, elementi più che sufficienti per la valutazione preliminare dei candidati e, nelle altre esperienze professionali, è anche specificatamente indicato che la predetta ha svolto altre attività didattiche, quali moduli e seminari.
11. Le censure, nei termini esposti e sin qui riassunti, vanno respinte.
11.1. La sentenza impugnata ha invero proceduto ad una analitica, e completa, disamina dei verbali della procedura, da cui non si evince in quale modo la Commissione abbia classificato e valutato le esperienze di insegnamento rappresentate – in inglese – dalla candidata o quantomeno la loro rapportabilità alle corrispondenze sancite dal citato D.M. n. 662 del 2016 tra esperienze didattiche estere e quelle italiane.
11.2. Nel verbale della seduta dedicata alla valutazione preliminare dei candidati (verbale n. 2) è interessante notare, come ha rilevato il primo giudice, che né nel “Motivato giudizio complessivo sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica del candidato” formulato da ciascuno dei commissari, né in quello “Collegiale complessivo” viene spesa alcuna parola per spiegare a quale delle tipologie di esperienza didattica previste sono state ricondotte quelle indicate dalla dott.ssa Callari, quasi da tutti, però, apprezzate come “insegnamenti”.
11.3. Tale corretta osservazione del primo giudice non è stata in nessun modo contestata dalle appellanti, le quali trascurano di considerare che la inammissibile genericità del curriculum redatto in lingua inglese, nel riportare le esperienze di insegnamento, non ha consentito di apprezzare le motivazioni che hanno condotto la Commissione ad assegnare il relativo punteggio, parlandosi spesso, nei verbali della procedura, in modo generico, indistinto e approssimativo di “insegnamenti”, senza invece distinguersi tra insegnamenti, moduli o laboratori/attività didattiche integrative.
11.4. Sono, invero, queste tre diverse “espressioni” dell’attività didattica (come si può agevolmente evincere anche dalla lettura dell’art. 19 del Regolamento didattico di Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 1063/2013 del 25 settembre 2013, come modificato con successivo decreto n. 377/2014 del 27 marzo 2014), che – avuto riguardo ai parametri valutativi espressamente stabiliti dalla Commissione, idonei a vincolarne la successiva attività – avrebbero meritato, anzi, obbligatoriamente richiesto una più puntuale indicazione da parte dell’interessata e, stante la genericità che la connota, una conseguente altrettanto puntuale specificazione da parte della Commissione del rilievo loro riconosciuto ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo comunque assegnato alla medesima in relazione al criterio in questione, la cui mancanza vale, invece, di per sé ad appalesare, come ha giustamente rilevato ancora una volta la sentenza impugnata, l’assenza di qualsivoglia plausibile motivazione idonea a giustificarlo e, al contempo, a fare emergere l’irragionevolezza/illogicità che connota la relativa attribuzione e che rende anche per tale solo motivo censurabile l’operato della Commissione.
12. Le censure mosse dagli appellanti, dunque, devono essere tutte disattese.
13. Ne segue, insomma, che vada immune da censura la statuizione del primo giudice, allorché, nell’accogliere entrambi i motivi dell’originario ricorso, ha ritenuto che la scelta di presentare il curriculum in inglese, da cui non è stato possibile inquadrare e valutare con esattezza, nemmeno esaminando gli atti della Commissione le cui motivazioni sul punto – incontestabilmente – appaiono generiche e insufficienti, le singole esperienze che hanno costituito la pregressa attività didattica svolta dalla candidata, precluda radicalmente ogni possibilità di riesame da parte della Commissione, nel caso di specie, con la conseguente definitiva assegnazione del posto di ricercatore a tempo determinato al dott. Marcatto.
14. Rimangono assorbiti anche in questo grado di giudizio i motivi qui riproposti dall’appellato, dott. Marcatto, subordinatamente all’eventuale accoglimento delle censure proposte con gli appelli, che invece sono state tutte respinte.
15. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, gli appelli sono infondati, con la conseguente conferma della sentenza impugnata ai sensi di cui sopra.
16. Le spese del presente grado del giudizio, per la novità e per la complessità, in fatto e in diritto, delle questioni esaminate (a cominciare dall’utilizzo della lingua inglese per la presentazione del curriculum vitae, di cui non constano a questo Collegio precedenti in termini specifici), possono essere interamente compensate tra le parti.
16.1. Rimane definitivamente a carico degli appellanti, principale e incidentale, il contributo unificato richiesto per la proposizione dei rispettivi gravami.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Callari, e sull’appello incidentale, proposto dall’Università degli Studi di Trieste, li respinge entrambi e, per l’effetto, conferma ai sensi di cui in motivazione la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Callari il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello principale e a carico dell’Università degli Studi di Trieste il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Contessa, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
Raffaello [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere