TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 2 gennaio 2024, n. 2

Impossibilità di provvedere all’ostensione dei documenti dei quali l’Università abbia dichiarato l’inesistenza

Data Documento: 2024-01-02
Autorità Emanante: TAR Sicilia, sezione staccata di Catania
Area: Giurisprudenza
Massima

Laddove l’Amministrazione resistente abbia dichiarato, assumendone la responsabilità, che i documenti richiesti sono inesistenti, per essi vi è un’oggettiva e assoluta impossibilità di provvedere alla relativa ostensione, per cui il giudice non può che pretendere atto dell’inesistenza (allegata e giustificata) dei documenti richiesti, pervenendo al rigetto della pretesa ostensiva per carenza del suo oggetto, salvo che dagli atti di causa emergano elementi istruttori volti a minare la veridicità di quanto dichiarato dalla resistente (circostanza nella specie da escludere).

Con questa motivazione, il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha negato a un professore di prima fascia l’accesso all’atto di designazione del responsabile di un sondaggio, dal quale erano emersi giudizi poco lusinghieri sul proprio insegnamento, alla luce della dichiarazione dell’Amministrazione di inesistenza del documento richiesto.

Contenuto sentenza

00002/2024 REG.PROV.COLL.

01035/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montagnese e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Catania, via Umberto, 306;

contro

Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Chiara [#OMISSIS#] Scollo, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura di Ateneo in Catania, Piazza Università n. 2;
Dipartimento di Fisica e Astronomia (DFA) [#OMISSIS#] Majorana dell’Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Commissione Paritetica (CPDS) del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento e/o la declaratoria di illegittimità

– della determinazione prot. n. 1-OMISSIS- con cui l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Fisica e Astronomia [#OMISSIS#] Majorana, ha evaso solo parzialmente detta istanza rifiutandosi implicitamente di consentire al ricorrente l’accesso di parte dei documenti richiesti; di ogni altro atto connesso, consequenziale e comunque esecutivo tra cui, occorrendo, ove venisse intesa come integrante la motivazione dell’accoglimento solo parziale dell’istanza, la nota prot. n.-OMISSIS-a firma del Presidente della CPDS;

e per il conseguente accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l’istanza di cui sopra;

e per la condanna

delle amministrazioni resistenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, all’esibizione, ex articolo 116 Cod. Proc. Amm., di tutta la documentazione oggetto dell’istanza in data 04.04.2023 e ad oggi non trasmessi al ricorrente ovvero:

– dei sondaggi con i relativi questionari pervenuti e proposti dalla CPSD, dai quali sono state desunte le criticità poi riprese nella relazione del 16 dicembre citata del progetto e la relazione delle specifiche tecniche del sondaggio promosso dal CPDS, dai quali desumere la piattaforma utilizzata, i dati di accesso per la verificazione della pertinenza di coloro che hanno inviato il questionario, gli strumenti per il controllo della autenticità, l’eventuale comparazione del campione sondato rispetto alla platea statisticamente rappresentata, l’eventuale comparazione con i dati OPIS, i metodi di conservazione dei dati, il protocollo di gestione dei dati poi anonimizzati, il tutto come richiesto nell’istanza, sub 1; – del documento che designa il responsabile o i responsabili del sondaggio con le specifiche di autenticità, di non duplicabilità, di identificabilità dei soggetti sondati (con garanzia di anonimizzazione degli stessi), come richiesto nell’istanza, sub 3.

3. dell’atto di nomina del soggetto responsabile della conservazione dei dati a tutt’oggi.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 26 maggio 2023 e depositato in data 8 giugno 2023 il deducente ha rappresentato quanto segue.

Il ricorrente è professore di prima fascia presso l’Ateneo di Catania, titolare dell’insegnamento di -OMISSIS-del corso di laurea triennale presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia [#OMISSIS#] Majorana.

Recentemente il ricorrente ha appreso che la Commissione Paritetica (CPDS) del Dipartimento di Fisica e Astronomia [#OMISSIS#] Majorana, nel verbale n. -OMISSIS- in una prima versione della relazione annuale 2022 datata 16 dicembre 2022, ha affermato che “da un sondaggio online anonimo sottoposto dalla CPDS agli studenti di Fisica” è emerso che tre insegnamenti della triennale in fisica tra cui quello di -OMISSIS-, presenterebbero delle importanti “criticità” (in particolare, a pag. 8 della citata relazione si legge: “gli studenti lamentano carichi di lavoro poco coerenti con quanto dichiarato nel syllabus, giudizi d’esame poco obiettivi e a volte vessatori che costringono a dovere riprovare l’esame più volte”; ed ancora: “si suggerisce quindi di prestare molta attenzione sia alle modalità di svolgimento di tali corsi, ma soprattutto alle condizioni in cui gli studenti svolgono i relativi esami, per garantirne uno svolgimento in condizioni di equità e serenità”. Inoltre la relazione testualmente fa propri i risultati del sondaggio concludendo a pag. 13: “tali criticità hanno grosse implicazioni sul ritardo nel conseguimento del titolo di studio triennale che si ripercuotono poi anche in quello della magistrale”).

Sia il verbale n. -OMISSIS- citati sono stati pubblicati (ad accesso libero) sul sito web del Dipartimento di Fisica e Astronomia alla voce “documenti” per un periodo di tempo compreso tra le date dei suddetti documenti e almeno fino al -OMISSIS-, tanto che, avutone notizia, il ricorrente ha potuto scaricare i files (che non erano neanche collocati in un’area, per così dire, riservata).

Per il deducente, quanto appreso mette a repentaglio – non solo nell’ambiente universitario – la reputazione di docente dello stesso ed oltre 30 anni di onorata carriera universitaria; così, al fine di conoscere l’iter che ha condotto l’Amministrazione ad esprimere giudizi così poco lusinghieri nei confronti dei metodi didattici seguiti, il ricorrente, in data 4 aprile 2023, ha presentato istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241/1990.

Riscontrando detta istanza il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università, con nota prot. n.-OMISSIS-, ha inviato a mezzo posta elettronica solo una parte della documentazione richiesta, rappresentando, quanto ad una delle richieste formulate dalla deducente (id est, di conoscere i responsabili della diffusione dei dati sul sito del Dipartimento di Fisica e Astronomia) “che, sulla base dell’organizzazione interna a questo Dipartimento, l’accesso alla pubblicazione di documenti sul sito del DFA è consentito esclusivamente al Presidente della CPDS per la parte di competenza, il quale può essere coadiuvato dal Prof. -OMISSIS-e dal tecnico informatico sig. -OMISSIS-”.

Successivamente, in modo informale, in data 16 maggio 2023, l’esponente ha ricevuto via mail dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia un documento di quattro fogli sul c.d. sondaggio condotto dall’Università, documento farcito di omissis in cui le poche righe “in chiaro” risultano illeggibili.

Con il ricorso in epigrafe, dunque, il deducente ha impugnato il – parziale – riscontro alla articolata istanza di accesso agli atti ex art. 116 cod. proc. amm..

1.1. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Catania chiedendo di ritenere e dichiarare irricevibile, inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto il ricorso e, per l’effetto, con qualunque formula, rigettarlo.

1.2. Con ordinanza 12 ottobre 2023, n. 2995 – in ragione del fatto che l’Università resistente con memoria depositata in data 18 settembre 2023 aveva rappresentato (pag. 10) che “il ricorrente ha avuto accesso a tutti gli atti e i documenti formati e detenuti dal Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell’Università di Catania e dalla CPDS, dai quali desumere, con riferimento alla fattispecie in esame, la serietà dell’esperimento dei sondaggi anonimi su cui la relazione fonda le conclusioni nonché la corrispondenza dei risultati alle asserzioni della CPDS.” e poi affermato (pag. 13) “che non esiste alcun ulteriore atto, oltre a quelli esibiti, nei confronti del quale consentire l’accesso” – è stato assegnato all’Università degli Studi resistente, e per essa al direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia “[#OMISSIS#] Majorana”, il termine ivi stabilito ai fini della eventuale formazione (previ sottesi accertamenti e approfondimenti) e deposito nel fascicolo del giudizio di una “attestazione di “inesistenza” – totale o parziale – dei documenti della cui ostensione si tratta”.

L’Università resistente ha depositato in data 31 ottobre 2023 la nota a firma del direttore generale dell’Università degli Studi di Catania, prot. 0213426 del 31 ottobre 2023, con le allegate dichiarazioni della prof.ssa -OMISSIS-, in qualità di direttore del Dipartimento di Fisica ed Astronomia [#OMISSIS#] Majorana dell’Università degli Studi di Catania (dichiarazioni assunte al protocollo nelle date -OMISSIS-).

1.3. Alla camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023, presenti i difensori della parte ricorrente e dell’Università resistente, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La parte ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, e 25 della L. n. 241/1990. Difetto assoluto di motivazione a sostegno del riscontro solo parziale all’istanza di accesso avanzata dal ricorrente. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Il deducente, in sintesi, ha evidenziato che il diritto di accesso in funzione difensiva è garantito dall’art. 24, comma 7, della L. 241/1990, che, nel rispetto dell’art. 24 Cost., prevede con una formula di portata generale che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, mentre per il successivo art. 25, comma 3, “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi sono nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 e devono essere motivati”.

Nel caso concreto, lamenta il deducente:

– l’istanza di accesso formulata non è né generica, né generalizzata ed è anche motivata (peraltro il deducente ha ricordato che a tutela della propria immagine e della propria reputazione ha proposto querela, chiedendo l’accertamento di eventuali condotte criminose);

– i documenti oggetto dell’istanza non sono sottratti al diritto di accesso ex art. 24 della L. 241/1990;

– l’Amministrazione deve consentire l’accesso a tutta la documentazione richiesta dal momento che trattasi di documenti che contengono notizie e dati che attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, una volta accertata l’utilità in chiave difensiva del documento, a prescindere da ogni indagine sulla natura degli strumenti di tutela disponibili;

– il ricorrente è titolare di un interesse individuale, concreto, attuale e giuridicamente qualificato, collegato ai documenti di cui si chiede l’accesso.

Per il ricorrente, l’Amministrazione resistente ha riscontrato favorevolmente l’istanza di accesso solo parzialmente e senza motivare le eventuali ragioni a sostegno dell’implicito rigetto all’accesso ai documenti non trasmessi; né la successiva ed irrituale trasmissione di un documento di quattro pagine da parte del Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia modifica il quadro della situazione trattandosi di un documento – rectius di un estratto – pieno di omissis ed illeggibile nelle poche righe “in chiaro”.

Osserva il ricorrente, inoltre, che la nota del Presidente della CPDS del 20 aprile 2023 (quarto ed ultimo dei documenti consegnati al ricorrente con l’impugnata nota del 27 aprile 2023 come “specifiche del sondaggio”), tra l’altro ipotizza che i dati del sondaggio dovrebbero restare riservati a non essere trasmessi al ricorrente a tutela della privacy degli studenti: e tuttavia, osserva il deducente, tali considerazioni non sono richiamate nel corpo del provvedimento impugnato di consegna parziale della documentazione richiesta (restando considerazioni personali del Presidente della CPDS).

Aggiunge l’esponente che la necessaria prevalenza nella fattispecie del diritto a ricevere i risultati del sondaggio rispetto alle imprecisate esigenze di privacy emerge dalle considerazioni che seguono:

– la popolazione afferente al sondaggio è costituita da circa 700 studenti che hanno sostenuto esami di -OMISSIS-negli ultimi 7-8 anni: non è possibile dunque pensare che dal contenuto di circa 25 commenti anonimi si possa risalire agli autori; in ogni caso ove vi fossero specifici riferimenti che dovessero “oggettivamente” consentire il riconoscimento questi (ma solo questi specifici riferimenti) potrebbero essere oscurati;

– per quanto riguarda altri insegnamenti basterebbe oscurare ogni riferimento specifico al titolo dell’insegnamento, cosa che è stata già fatta nell’invio parziale dei dati relativi alle criticità di altri due insegnamenti;

– conoscere i commenti liberi degli studenti è fondamentale per la comprensione delle motivazioni e quindi dell’attendibilità delle risposte;

– il Presidente della CPDS ha un interesse personale alla non divulgazione dei dati proprio per non consentire al ricorrente di comprovare tutti gli elementi (ex se probanti) presenti nella querela per diffamazione a suo carico.

Per il deducente, inoltre, è stato affermato che l’interesse alla riservatezza è sempre da considerarsi recessivo di fronte al diritto di accesso quando questo sia esercitato per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente.

2. L’Amministrazione resistente ha contrastato le argomentazioni articolate e le pretese avanzate dalla parte ricorrente.

3. Le parti – ricorrente e resistente – hanno versato in atti documenti e memorie, illustrando in modo ampio ed articolato le rispettive posizioni in ordine al thema decidendum.

4. Il ricorso merita di essere parzialmente accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.

4.1. Il Collegio osserva, in primo luogo, che l’istanza di accesso in esame deve essere ricondotta alla tipologia dell’accesso c.d. difensivo.

Segnatamente, dal tenore dell’istanza si ricava che la pretesa ostensiva è sorretta dalla avvertita (dal deducente) esigenza di conoscere il contenuto del materiale documentale indicato, che, per le espressioni in esso riversate – secondo la prospettazione del ricorrente – sarebbe in grado, in quanto reso pubblico (liberamente accessibile), di vulnerare la reputazione di taluni soggetti (i docenti universitari e, segnatamente, lo stesso deducente)

La motivazione della detta istanza di accesso appare idonea ai fini di interesse, in quanto risultano introdotti elementi che consentono la verifica della sussistenza del nesso di strumentalità necessaria (tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare); invero, come chiarito dalla giurisprudenza, non si richiede all’istante una probatio diabolica in termini di utilità, ma solo una prospettazione delle ragioni che rendono la documentazione oggetto dell’accesso necessaria a tutela della posizione giuridica tutelanda (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 aprile 2023, n. 5607; T.A.R. Molise, sez. I, 9 gennaio 2023, n. 1).

Nello specifico, poi, sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale – quanto alle esigenze di cura o difesa di interessi giuridici – della parte ricorrente alla ostensione della documentazione, in ragione dell’astratta inerenza dei documenti richiesti con la posizione soggettiva dell’istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell’accesso.

Osserva il Collegio – facendo proprio un indirizzo interpretativo [#OMISSIS#] – che nel “caso di accesso difensivo, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell’esigenza difensiva prospettata dall’istante e della pertinenza del documento rispetto all’esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l’ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità della documentazione ai fini dell’ulteriore conclusione del giudizio. Ciò che compete all’Amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull’operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso è pertanto la verifica dell’astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell’istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell’accesso. Ne consegue che l’Amministrazione non può subordinare l’accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria. Ciò in quanto il giudice dell’accesso non è e non deve essere il giudice della “pretesa principale” azionata o da azionare. E[g]li respinge la pretesa se la stessa gli appaia platealmente infondata, temeraria, od emulativa e la accoglie negli altri casi, in quanto la trasparenza e l’ostensione degli atti è la regola, e la non ostensione è l’eccezione” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2022, n. 1450).

Va dunque ribadito che l’Amministrazione non può spingersi a valutare se gli atti richiesti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali (che possono essere anche alternative alla Giustizia Amministrativa), posto che l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza di accesso né, addirittura, allo stesso Giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 19 dicembre 2022, n. 7905).

4.2. Premesso quanto sopra occorre esaminare partitamente i documenti oggetto (prima dell’istanza ostensiva, e poi) del ricorso proposto dal deducente.

A) quanto ai “sondaggi con i relativi questionari pervenuti e proposti dalla CPSD, dai quali sono state desunte le criticità poi riprese nella relazione del 16 dicembre citata del progetto e la relazione delle specifiche tecniche del sondaggio promosso dal CPDS, dai quali desumere la piattaforma utilizzata, i dati di accesso per la verificazione della pertinenza di coloro che hanno inviato il questionario, gli strumenti per il controllo della autenticità, l’eventuale comparazione del campione sondato rispetto alla platea statisticamente rappresentata, l’eventuale comparazione con i dati OPIS, i metodi di conservazione dei dati, il protocollo di gestione dei dati poi anonimizzati”, va osservato che la prof.ssa -OMISSIS-, nella indicata qualità di direttore del Dipartimento di Fisica ed Astronomia [#OMISSIS#] Majorana dell’Università resistente, ha dichiarato (cfr. la produzione documentale del 31 ottobre 2023) che:

– “Come già comunicato i risultati del sondaggio in forma aggregata sono stati trasmessi al prof. -OMISSIS- in data -OMISSIS-; successivamente in data 16/05/2023 è stato trasmesso l’integrale sondaggio con i commenti riferiti al prof. -OMISSIS- “in chiaro” avendo oscurato qualsiasi riferimento ad altri docenti”;

– “Come già comunicato dal Presidente della CPDS, il sondaggio è stato organizzato dalla componente studentesca della CPDS utilizzando la piattaforma google form. L’invito a partecipare al sondaggio è stato inviato agli studenti ed ex studenti di Fisica utilizzando Telegram. La piattaforma Google garantisce la compilazione del questionario, in maniera anonima, solo una volta, attraverso il controllo dell’indirizzo mail dello studente. Questa procedura, con le stesse modalità, era stata già utilizzata nel passato dalla CPDS in occasione di altri sondaggi proposti agli studenti di fisica, come quello sulla didattica a distanza del 2020 e quello sulla didattica mista del 2021, ambedue molto apprezzati dagli esperti della commissione ANVUR durante la loro visita di accreditamento del maggio 2021. Il sondaggio si configura come uno strumento d’informazione per la CPDS previsto dalle direttive ANVUR;

– “Non è possibile una comparazione con i dati OPIS perché quest’ultimo deve essere compilato prima di sostenere l’esame e pertanto fa riferimento solamente a valutazioni relative allo svolgimento del corso e comunque il docente ha ottenuto nel corso degli anni una valutazione inferiore alla media del corso di studi relativamente al quesito 2 “Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?”. Criticità che viene rilevata anche dal sondaggio studentesco”.

Alla luce di quanto sopra richiamato, il Collegio rileva che l’Amministrazione, con la detta dichiarazione, ha consentito al ricorrente di acquisire conoscenza:

– del soggetto che ha organizzato il sondaggio (componente studentesca della CPDS);

– delle modalità di invio dell’invito a partecipare (utilizzo di Telegram);

– della piattaforma utilizzata (piattaforma google form);

– della modalità di garanzia dell’anonimato nella compilazione del questionario assicurata dalla piattaforma in questione (la piattaforma Google garantisce la compilazione del questionario, in maniera anonima, solo una volta, attraverso il controllo dell’indirizzo mail dello studente);

– della circostanza che non è possibile una comparazione con i dati OPIS.

L’Amministrazione resistente, inoltre, aveva già riferito (con nota prot. n.-OMISSIS-) che l’“[…] accesso alla pubblicazione di documenti sul sito del DFA è consentito esclusivamente al Presidente della CPDS per la parte di competenza, il quale può essere coadiuvato dal Prof. -OMISSIS-e dal tecnico informatico sig. -OMISSIS-”.

Occorre poi osservare che per condiviso e consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato per promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste, né per ottenere informazioni non veicolate da documenti amministrativi (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 22 dicembre 2022, n. 3376; T.A.R. Veneto, sez. I, 4 gennaio 2022, n. 7).

Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla parte ricorrente sia fondata limitatamente alla pretesa di ostensione dei risultati dei “sondaggi” nella forma – non aggregata, bensì – “originale”, assicurando, dunque, al deducente l’acquisizione dei quesiti e delle risposte fornite (appunto nella forma “originale” e non aggregata), nel rispetto delle seguenti condizioni:

– l’ostensione va, innanzitutto, limitata alla sola materia e, quindi, al solo insegnamento universitario tenuto dal prof. -OMISSIS- (escludendo i documenti o le parti di documenti riguardanti altri insegnamenti ed altri docenti);

– dovrà essere rigorosamente preclusa l’ostensione di qualsivoglia riferimento ai soggetti che hanno reso le risposte (ovvero di qualsivoglia riferimento che consenta di risalire o di individuare i soggetti che hanno reso le risposte): all’uopo, pertanto, laddove nei files (“i dati del sondaggio sono conservati in maniera digitale” ha dichiarato la prof.ssa -OMISSIS-) fossero presenti detti riferimenti (e non fosse possibile l’oscuramento in modalità digitale), l’Amministrazione resistente avrà cura di (a titolo esemplificativo) procedere alla stampa dei dati digitali e assicurare in modo rigoroso l’oscuramento dei detti riferimenti;

B) quanto al documento che designa il responsabile o i responsabili del sondaggio con le specifiche di autenticità, di non duplicabilità, di identificabilità dei soggetti sondati (con garanzia di anonimizzazione degli stessi), va osservato che la prof.ssa -OMISSIS-, nella indicata qualità di direttore del Dipartimento di Fisica ed Astronomia [#OMISSIS#] Majorana dell’Università resistente, ha dichiarato (cfr. la produzione documentale del 31 ottobre 2023) che “Non esiste alcun documento che designi un responsabile, ma come già dichiarato dal Presidente della CPDS i dati del sondaggio sono conservati in maniera digitale e riservata dal Presidente stesso”.

Alla luce della sopra riportata dichiarazione la pretesa ostensiva in parte qua si rivela infondata, non potendo il Giudice che pervenire al rigetto della domanda di accesso per carenza del suo oggetto, salvo che dagli atti di causa emergano elementi istruttori volti a minare la veridicità di quanto dichiarato dalla resistente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 10 febbraio 2023, n. 2274), circostanza nella specie da escludere;

C) quanto all’atto di nomina del soggetto responsabile della conservazione dei dati a tutt’oggi, va osservato che – in difetto di detto atto (la prof.ssa -OMISSIS- ha dichiarato, ulteriormente, che “[…] è stata trasmessa tutta la documentazione esistente […]”) – è stato chiaramente esplicitato dalla prof.ssa -OMISSIS- che “i dati del sondaggio sono conservati in maniera digitale e riservata dal Presidente della CPDS.

La pretesa ostensiva, pertanto, in parte qua si rivela infondata.

5. Il Collegio rileva, infine, che non possono essere esaminate pretese ostensive aventi ad oggetto documenti diversi da quelli puntualmente evocati nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr., in particolare, l’epigrafe a pag. 2, e le conclusioni alle pagg. 9 e 10), non potendo gli altri scritti difensivi (segnatamente le memorie, peraltro non notificate) ampliare il thema decidendum.

6. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso proposto, deve essere ordinato alla resistente Università degli Studi di Catania di consentire alla parte ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta – entro i limiti oggettivi e nel rispetto delle modalità indicate supra, nella lett. A) del punto 4.2. in Diritto – entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla notificazione ove antecedente.

7. Le spese di lite, considerata la peculiarità della vicenda contenziosa e la complessità delle questioni sottese, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi e nei termini in motivazione, e per l’effetto ordina alla resistente Università degli Studi di Catania di consentire alla parte ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta – entro i limiti oggettivi e nel rispetto delle modalità indicate in motivazione, lett. A) del punto 4.2. in Diritto – entro il termine sopra stabilito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e tutte le persone menzionate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere

Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Dato, Primo Referendario, Estensore