Difetta di adeguata motivazione il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia quando non presenta gli elementi diretti a comprendere le ragioni per le quali non sia rilevante l’apporto del candidato nei lavori in collaborazione.
TAR Lazio, Sez. III bis, 3 gennaio 2024, n. 127
Difetta di adeguata motivazione il giudizio della commissione che non specifichi le ragioni per le quali non sia rilevante l’apporto del candidato nei lavori in collaborazione
00127/2024 REG.PROV.COLL.
07930/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] Di Giminiani, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di Massimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in L’Aquila, viale [#OMISSIS#] De Gasperi n. 58/A;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
provvedimento, pubblicato sul sito ministeriale in data 31.5.2021, recante il giudizio di diniego della Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di Professore universitario di Prima Fascia, settore concorsuale bibliometrico “06/N2 – Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport” nonché dei verbali della Commissione e di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, pubblicato sul sito ministeriale in data 31.5.2021, recante il giudizio di diniego della Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di Professore universitario di Prima Fascia, settore concorsuale bibliometrico “06/N2 – Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport” nonché dei verbali della Commissione e di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.
Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E.
Mentre l’art. 5 richiede che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso nonché superi almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali di cui al relativo allegato “C” al d.m.
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata” definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”).
I Commissari sono cinque e i candidati ottengono l’abilitazione solo se hanno ottenuto almeno 3 su 5 giudizi positivi, ricondotti poi ad un unico giudizio collegiale.
Ulteriori disposizioni indicano, poi, il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
È poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
La valutazione negativa è stata espressa all’unanimità con particolare riferimento al requisito della congruenza con il settore disciplinare di riferimento e all’apporto nei lavori in collaborazione. Il giudizio collegiale è sostanzialmente ripreso anche nei vari giudizi individuali. Occorre tuttavia considerare che in base al d.m. del 2016, la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In particolare, per quanto interessa, la lettera a) richiede di esaminare la coerenza con le tematiche del settore concorsuale (e si tratta di una valutazione svolta sia nel giudizio collegiale che in quelli individuali), nonché della coerenza con tematiche interdisciplinari pertinenti con il settore concorsuale. Nel caso di specie, la motivazione difetta di una tale valutazione, con la conseguenza che la stessa appare carente sul punto e non sono presenti adeguati elementi diretti a comprendere le ragioni che depongono nel senso della non coerenza in questione e, in particolare, perché le pubblicazioni non riguardino a quel settore disciplinare, precisando in quale settore disciplinare debbano rientrare.
La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127). Il Collegio, nel ritenere fondate la predetta censura avverso la valutazione di “non coerenza” espressa dalla Commissione, non entra, per ciò solo, nel merito di valutazioni tecniche e scientifiche che sono, per definizione, riservate alla Commissione valutatrice. Ciò in quanto il sindacato di questo Giudice attiene alla inadeguata ed insufficiente motivazione della valutazione compiuta dalla Commissione sul punto, il che costituisce indice sintomatico di non adeguato (e non completo) esame del materiale curriculare e rende, altresì, non intellegibili e, dunque, non verificabili, le ragioni poste alla base della valutazione stessa (Tar Lazio 239/2019).
Anche con riferimento alla rilevanza dell’attività svolta dal ricorrente nelle produzioni in collaborazione, la commissione non indica in maniera puntuale quali siano le pubblicazioni in questione e le ragioni per le quali non sia rilevante il suo apporto.
Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Visto l’art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l’Amministrazione dovrà procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
3. In considerazione delle peculiarità della questione di lite e degli orientamenti giurisprudenziali sul tema devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Emiliano [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario