TAR Lazio, Sez. III bis., 3 gennaio 2024, n. 130

Elementi per il riconoscimento della seconda fascia della abilitazione scientifica nazionale

Data Documento: 2024-01-03
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

La sussistenza di una posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca è l’elemento fondamentale per il riconoscimento della seconda fascia della abilitazione scientifica nazionale.

Contenuto sentenza

00130/2024 REG.PROV.COLL.

11179/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11179 del 2023, proposto da [#OMISSIS#] Orlacchio, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Fagotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Miur in persona Ministro Pt, Commissione Abilitazione Scientifica Settore Neurologia, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[#OMISSIS#] Rossi, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

delle sentenze del TAR Lazio, Sez. III, n. 9839/2018 pubblicata in data 10/10/2018 e, Sez. IV, n. 7932/2022, pubblicata in data 14/06/2022 con le quali sono stati accolti i ricorsi presentati dal Prof. [#OMISSIS#] Orlacchio con la dichiarazione di nullità dei giudizi di non idoneità, imponendo al Miur di rinnovare ulteriormente la valutazione con una Commissione in diversa composizione e specificando che “l’organismo valutativo dovrà procedere, entro il termine ulteriore di giorni 60 (sessanta), alla rinnovata disamina della posizione dal ricorrente vantata, esprimendo, entro lo stesso termine, conclusivo giudizio, nel quadro della [#OMISSIS#] conformativa indotta dalla presente decisione; fin da ora riservandosi il Collegio l’eventuale nomina di organo commissariale che a tanto potrà provvedere, in presenza di perdurante contegno omissivo, quanto all’attuazione del dictum giudiziale”, nonché per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, compresa la sospensione dei provvedimenti impugnati, la concessione dell’abilitazione con riserva, ovvero l’ordine all’amministrazione di riesaminare nuovamente la posizione del ricorrente da parte della Commissione in diversa composizione, nonché il risarcimento del danno ingiusto, – dei giudizi individuali e collegiale negativi espressi dalla Commissione nei confronti della domanda presentata per il I quadrimestre dal Prof. [#OMISSIS#] Orlacchio ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di I fascia per il Settore Concorsuale 06-D6 (Neurologia), indetto con Decreto Direttoriale n. 1532 del 29.7.2016, nonché dei Verbali n. 1 del 7.4.2023 e n. 2 del 18.4.2023 e dei relativi giudizi individuali e collegiale, tutti pubblicati sul sito del M.I.U.R. (http://abilitazione.miur.it/public/pubblicarisultati_2016.php) in data 25.5.2023 e mai comunicati all’odierno ricorrente; – in quanto occorra, della mancata acquisizione da parte della Commissione di un parere pro veritate obbligatorio, previsto all’art. 16, comma 3, lett. i) della L. n. 240 del 30.12.2010; – di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe si domanda l’ottemperanza delle sentenze di questo TAR sopra enucleate.

In particolare, si tratta di una serie di pronunzie con le quali sono stati accolti alcuni ricorsi presentati dal Prof. [#OMISSIS#] Orlacchio avverso i giudizi di non idoneità alla abilitazione scientifica nazionale espressi nei suoi confronti.

1.1. L’Amministrazione si è costituita in giudizio esplicando difese meramente formali.

1.2. All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di cui appresso.

3. La presente causa si inserisce in una vicenda più ampia di cui è utile ricordare i tratti salienti.

In data 25 maggio 2017, il ricorrente proponeva un primo ricorso dinanzi a questo TAR che, con sentenza n. 9839 del 10/10/2018, veniva accolto con l’annullamento del giudizio di non abilitazione espresso dalla Commissione competente, e l’ordine all’Amministrazione di procedere entro sessanta giorni a dare esecuzione alla sentenza mediante una Commissione, in composizione del tutto differente da quella precedente, al fine del rinnovo della valutazione del candidato, tenendo conto di quanto affermato dalla pronuncia adottata, in cui venivano fornite le modalità da seguire per la nuova valutazione.

Nello specifico, con la prefata sentenza si precisava, da un lato, che “non può ritenersi che la Commissione abbia adeguatamente assolto all’onere motivazionale che su di essa incombeva, in quanto il ricorrente ha dimostrato di essere nel pieno possesso di tutti e tre i prescritti indicatori di produttività scientifica e di possedere sette degli otto titoli selezionati dalla Commissione (giova rammentare al riguardo che ai sensi dell’art. 5, comma lett. b), D.M. n. 120 del 2016, era sufficiente avere al proprio attivo “almeno tre titoli”), senza che i commissari abbiano sollevato dubbi sulla afferenza di detti titoli e degli indicatori di impatto al settore scientifico della Neurologia.

Risulta quindi oscuro, in assenza di adeguata esplicitazione, perché uno studioso ritenuto in possesso di titoli e indicatori congrui rispetto al settore concorsuale “de quo”, sia stato valutato non congruente sotto il profilo della produzione scientifica che è stata ricondotta “in [#OMISSIS#]” alla Genetica Medica. Al riguardo è opportuno anche rammentare che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), D.M. 120/2016 “1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti”.

Dall’altro lato, si chiariva che “non è sufficiente all’affermazione della non idoneità del candidato una motivazione che consideri soltanto la non pertinenza delle pubblicazioni allo specifico settore della Neurologia “stricto sensu” intesa, senza motivare anche sulla non coerenza delle pubblicazioni stesse rispetto a tematiche interdisciplinari in cui comunque la Neurologia sia coinvolta”.

4. Con Decreto Direttoriale n. 3362 del 17 dicembre 2018, l’Amministrazione nominava una nuova Commissione per effettuare il rinnovo della valutazione imposto dalla sentenza.

A seguito della nuova valutazione la Commissione ha ritenuto l’odierno ricorrente idoneo con riguardo alla seconda fascia con la seguente valutazione dei titoli “il candidato ha partecipato come relatore a convegni di carattere scientifico, ha partecipato alle attività di gruppi di ricerca con collaborazioni nazionali ed internazionali, ha avuto responsabilità in ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private, ha avuto responsabilità scientifiche per progetti di ricerca internazionali o nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione fra pari, ha partecipato a comitati editoriali di riviste, membro del collegio dei docenti nell’ambito di Dottorati di Ricerca, attribuzione di incarichi di insegnamento o fellowship presso centri di ricerca esteri, conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, ha presentato inoltre specifiche esperienze professionali”.

La Commissione inoltre ha formulato il seguente giudizio: “la Commissione nella formulazione del giudizio collegiale sottolinea come il candidato abbia raggiunto i criteri di tre mediane su tre e sia in possesso di titoli scelti dalla Commissione. Il candidato ha ottenuto un Dottorato di Ricerca in Neuroscienze ed è stato titolare di fondi di ricerca nell’ambito delle malattie neurodegenerative ed ha svolto la sua attività scientifica nell’ambito delle neuroscienze e della neurologia. La sua produzione scientifica è da considerarsi adeguata sia per la quantità che la qualità e l’originalità dei risultati ottenuti. Produzione adeguata per ottenere l’abilitazione a professore di II fascia nel settore della Neurologia (MED 26. Gli articoli scientifici presentati nel suo curriculum sono anch’essi adeguati e sono pubblicati prevalentemente su riviste di neuroscienze e di neurologia. In particolare gli articoli scientifici presentati per la valutazione sono pubblicati su buone riviste di neurologia con un buon fattore di impatto. La posizione di primo o ultimo nome nell’ambio degli autori dimostra che il candidato ha certamente ha avuto un ruolo adeguato nella preparazione, esecuzione e scrittura dei lavori stessi. I lavori pubblicati dal candidato, caratterizzati da una forte impronta di neurogenetica, sono congrui con il settore scientifico della neurologia. In conclusione la Commissione nella sua globalità ritiene che il candidato è idoneo per l’abilitazione scientifica per professore di II fascia nel settore della neurologia (MED26 )”.

5. Di diverso tenore era invece il giudizio con riguardo all’abilitazione relativa alla prima fascia, in cui la medesima Commissione, pur dando atto del possesso da parte del candidato di 8 titoli su 8 e adottando una identica valutazione con riguardo ai titoli rispetto a quella formulata per la seconda fascia, ha ritenuto il candidato non idoneo, sulla scorta della seguente motivazione “il candidato, specialista in Neurologia, Dottore di ricerca in Neuroscienze, è stato Ricercatore di Neurologia presso il Dipartimento di Neuroscienze, Università di Roma Tor Vergata, ed è attualmente dal 2015 Professore Associato di Genetica Medica SSD MED/03 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Università di Perugia. Il candidato [#OMISSIS#] Orlacchio supera 2 mediane su 3. In particolare ha soddisfatto il criterio del numero di pubblicazioni in 15 anni; ha presentato un H index di 20, esattamente nella misura richiesta dai criteri; non ha raggiunto il numero di citazioni richiesto. I lavori scientifici presentati dal candidato, pubblicati su riviste scientifiche neurologiche/neuroscienze sono coerenti con il settore concorsuale. Le pubblicazioni allegate dimostrano che il candidato nella sua attività scientifica ha approfondito quasi esclusivamente gli aspetti genetici delle malattie neurodegenerative, con particolare interesse per la paraparesi spastiche ereditarie. Il candidato ha svolto attività di ricerca attinente al settore concorsuale.

Tuttavia la sua collocazione nel raggruppamento di Genetica Medica dal 2015 lo ha portato verosimilmente a limitare le esperienze professionali più recenti in un ambito diverso dal settore concorsuale in oggetto. In conclusione, sebbene il candidato presenti alcune specifiche esperienze professionali attinenti al settore concorsuale, si ritiene che, al momento, non abbia raggiunto la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia nel SSD MED/26 Neurologia. La produzione scientifica nel suo complesso non si colloca pienamente nel panorama nazionale dei professori di I fascia di Neurologia e l’esperienza professionale acquisita appare troppo limitata ad alcuni specifici aspetti di Neurologia (in particolare alla neurogenetica) per un Professore di I fascia. Pertanto, il candidato non viene giudicato idoneo per l’ottenimento dell’abilitazione in I fascia di Neurologia”.

5.1. Avverso tale valutazione veniva presentato un ulteriore ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 9839/2018, rispetto al quale la Sezione disponeva la conversione del [#OMISSIS#] in ordinario, in modo da poter eventualmente trattare i profili di novità della motivazione congiuntamente a quelli sviluppati in ordine alla violazione di giudicato.

6. Con la sentenza n. 7932/2022 del 14/6/2022 il ricorso è stato ritenuto fondato e correttamente radicato ex artt. 112 e ss. c.p.a., in quanto “l’ottemperanda sentenza aveva infatti statuito il non corretto assolvimento dell’onere motivazionale in relazione alla precedente valutazione, avendo il ricorrente “dimostrato di essere nel pieno possesso di tutti e tre i prescritti indicatori di produttività scientifica e di possedere sette degli otto titoli selezionati dalla Commissione (giova rammentare al riguardo che ai sensi dell’art. 5, comma lett. b), D.M. n. 120 del 2016, era sufficiente avere al proprio attivo “almeno tre titoli”), senza che i commissari abbiano sollevato dubbi sulla afferenza di detti titoli e degli indicatori di impatto al settore scientifico della Neurologia”.

Di conseguenza “risulta quindi oscuro, in assenza di adeguata esplicitazione, perché uno studioso ritenuto in possesso di titoli e indicatori congrui rispetto al settore concorsuale “de quo”, sia stato valutato non congruente sotto il profilo della produzione scientifica che è stata ricondotta “in [#OMISSIS#]” alla Genetica Medica. Ciò posto, la Commissione ha continuato a ritenere insufficiente il livello di maturità scientifica del candidato – analogamente al primo giudizio censurato dall’ottemperanda sentenza – in ragione della eccessiva focalizzazione della produzione scientifica del ricorrente in un particolare settore – nel caso ascrivibile a talune malattie neurologiche rare. Come correttamente dedotto dalla parte ricorrente, invero, appaiono correttamente superati dalla produzione scientifica del ricorrente i criteri descritti dall’art. 4 D.M. 120.2016, posto che le valutazioni espresse dai singoli commissari, con riferimento ai criteri forniti dalla normativa di riferimento, tutte più che positive, avrebbero dovuto condurre ad una positiva valutazione del ricorrente anche per quanto riguarda la prima fascia di abilitazione.

Risulta, pertanto testualmente violato il dispositivo dell’ottemperanda sentenza laddove ha stabilito che la Commissione non abbia “abbia adeguatamente assolto all’onere motivazionale che su di essa incombeva, in quanto il ricorrente ha dimostrato di essere nel pieno possesso di tutti e tre i prescritti indicatori di produttività scientifica e di possedere sette degli otto titoli selezionati dalla Commissione (giova rammentare al riguardo che ai sensi dell’art. 5, comma lett. b), D.M. n. 120 del 2016, era sufficiente avere al proprio attivo “almeno tre titoli”), senza che i commissari abbiano sollevato dubbi sulla afferenza di detti titoli e degli indicatori di impatto al settore scientifico della Neurologia”.

Con riguardo agli altri motivi, la sentenza ha ritenuto che “coglie nel segno, inoltre, il profilo di doglianza con cui il ricorrente lamenta che criterio della eccessiva focalizzazione scientifica su un singolo gruppo di malattie neurologiche non viene in alcun modo contemplato dal D.M. 120/2016 il quale si limita a fare riferimento per le funzioni di professore di prima fascia alla “piena maturità scientifica del candidato attestata dall’importanza delle tematiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca.

5.2 Parimenti, meritevoli di favorevole considerazione sono i motivi con i quali parte ricorrente contesta il mancato riconoscimento di una posizione di rilievo nazionale ed internazionale nonostante l’invito del ricorrente a numerosi convegni internazionali in qualità di relatore; la presentazione di pubblicazioni su alcune delle migliori riviste internazionali di neurologia ad alto fattore di impatto; la direzione di attività di un gruppo di ricerca a livello internazionale caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale; la responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedo la revisione tra pari; la partecipazione a comitati editoriali di riviste di riconosciuto prestigio internazionale con il ruolo di Revisore ad hoc per numerose e prestigiose riviste internazionali; la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali; il conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore di riconosciuto valore internazionale.

5.3. Va, ulteriormente, dichiarato fondato anche il profilo del ricorso con cui parte ricorrente censura l’erronea motivazione espressa dalla Commissione nella parte in cui afferma che il ricorrente non possa essere considerato maturo a fronte del “raggiungimento appena sufficiente sia dell’indice H (pari al numero minimo) che del numero degli articoli scientifici (51 su 49)”, posto che una volta appurato il superamento del suddetto indice non è più ammissibile un’ulteriore valutazione discrezionale della Commissione in merito al suddetto criterio.

La Commissione avrebbe dovuto, pertanto, esclusivamente valutare il superamento parametri di impatto della produzione scientifica, stante quanto previsto dal D.M. 120/2016 ed in particolare dall’all. C punto 3, lett.b) il quale prevede espressamente: “ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui parametri sono almeno pari a «valore soglia» in almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lett. a), b) e c)”.

Pertanto, una volta verificato il superamento di almeno due dei suddetti parametri, la Commissione avrebbe dovuto essere automaticamente positiva con riguardo all’impatto della produzione scientifica del candidato.

6. Per quanto precede, il ricorso va accolto con conseguente dichiarazione di nullità dei giudizi impugnati per difetto di motivazione e di istruttoria nei termini sopra precisati.

Nel caso di specie, tenuto conto che il mancato conseguimento dell’ASN è basato esclusivamente sulla valutazione negativa delle pubblicazioni, pare opportuno che la rivalutazione delle stesse, conformemente a quanto indicato in questa sentenza, sia effettuata da una Commissione in diversa composizione. Alla nomina del nuovo organismo valutatore provvederà la competente Autorità ministeriale entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notificazione, o se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Insediatosi, l’organismo valutativo dovrà procedere, entro il termine ulteriore di giorni 60 (sessanta), alla rinnovata disamina della posizione dal ricorrente vantata, esprimendo, entro lo stesso termine, conclusivo giudizio, nel quadro della [#OMISSIS#] conformativa indotta dalla presente decisione; fin da ora riservandosi il Collegio l’eventuale nomina di organo commissariale che a tanto potrà provvedere, in presenza di perdurante contegno omissivo, quanto all’attuazione del dictum giudiziale”.

7. A seguito di tale pronunzia è stata nominata una nuova Commissione per la ripetizione della valutazione.

Il menzionato organo valutativo, tuttavia, ha adottato un ulteriore giudizio negativo fondato su elementi che il ricorrente ritiene sostanzialmente analoghi a quelli di cui ai precedenti giudizi, già ritenuto illegittimi.

Per tale ragione è stato presentato il presente ricorso.

8. Il primo motivo di doglianza attiene a: “I. Elusione del giudicato della sentenza n. 9839/2018 e 5710/2022 [n.d.r. probabile refuso per la confusione del numero di ruolo con il numero di sentenza]. Violazione degli artt. 3, 4, 5, 6 del D.M. 120/2016 e relativi allegati. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, motivazione insufficiente ed errata, travisamento dei fatti.”.

In questo profilo del ricorso viene rilevato anzitutto che la Commissione ha rivalutato in peius il possesso dei titoli del ricorrente, non riconoscendo allo stesso quello di cui alla lettera “h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”, mentre la Commissione precedente, quella nominata in seguito alla prima sentenza e che si era espressa nel 2019, pur non ritenendo il candidato idoneo alla seconda fascia, aveva riconosciuto il possesso di tutti gli 8 titoli su 8.

Tale circostanza, ad avviso del ricorrente, si pone in contrasto con la decisione del TAR cui la Commissione afferma di dare esecuzione che prevedeva esclusivamente la rivalutazione delle pubblicazioni scientifiche “conformemente a quanto indicato in questa sentenza” e non anche una nuova rivalutazione dei titoli.

8.1. Sempre nel predetto motivo di doglianza si evidenzia come la nuova Commissione abbia espresso, per ciò che più importa nella presente sede, il seguente giudizio negativo: “Nel rispetto di quanto concordato nella Riunione preliminare del 7 aprile 2023, la Commissione per il riesame della idoneità a professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 06/D6 del Prof. [#OMISSIS#] Orlacchio dichiara di essersi attenuta, nella formulazione dei singoli giudizi individuali e del presente giudizio collegiale, ai medesimi criteri di valutazione adottati dalla Commissione della ASN 2016/2018.

In base a tali criteri, la presente Commissione concorda pienamente nel ritenere del tutto condivisibile il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per la ASN 2016/2018.

Come rilevato dalla Commissione della ASN 2016/2018, infatti, il Prof. [#OMISSIS#] Orlacchio raggiungeva al tempo della valutazione 2 indicatori su 3, soddisfacendo il criterio del numero di pubblicazioni in 10 anni (51 su 49) e dell’H index (20), esattamente nella misura richiesta dai criteri, ma non raggiungeva il numero di citazioni richiesto (1127 su un numero minimo richiesto di 1169).

La presente Commissione per il riesame concorda che nonostante tali risultati risultino sufficienti a soddisfare uno dei criteri stabiliti dalla Commissione per la ASN 2016/2018, il giudizio negativo espresso da tale precedente Commissione a proposito della congruenza delle pubblicazioni scientifiche allegate dal candidato con il Settore Concorsuale 06/D6 – Neurologia risulta ampiamente giustificato.

Tale aspetto costituisce un elemento essenziale alla base del giudizio negativo espresso dalla Commissione della ASN 2016/2018 ed è stato perciò oggetto di attenta valutazione da parte di questa Commissione, attraverso un meticoloso riesame delle pubblicazioni allegate. Da tali pubblicazioni si evince che il candidato ha svolto la sua attività̀ scientifica quasi esclusivamente nel campo della genetica di un singolo gruppo di rare malattie neurologiche, le paraparesi spastiche ereditarie.

La qualità scientifica di tali studi è certamente buona, ma essi sembrano aver impegnato il Prof. [#OMISSIS#] Orlacchio prevalentemente nella fase laboratoristica di analisi su campioni di sangue e su database clinici ottenuti in larga parte grazie a collaborazioni nazionali e internazionali.

Nella gran parte delle pubblicazioni presentate dal candidato non si evince un ruolo attivo dello stesso nella selezione e nel reclutamento dei pazienti, né emerge una diretta attività nella raccolta dei dati clinici. Per la quasi totalità dei lavori, non viene specificata la sede e la modalità con cui i pazienti arruolati sono stati selezionati e sottoposti a prelievo di campioni biologici.

Diversi lavori inoltre sono stati effettuati in collaborazione con gruppi stranieri, utilizzando quindi campioni provenienti da Centri clinici all’estero. (…).

In base a tali considerazioni, la Commissione per il riesame concorda con la valutazione della Commissione della ASN 2016/2018 espressa nel suo giudizio di non idoneità, auspicando per un professore di prima fascia in Neurologia maggiore diversificazione delle attività scientifiche, preferenzialmente svolte anche al letto dei pazienti e non solo in laboratorio.

All’unanimità, pertanto, la Commissione per il presente riesame esprime parere NEGATIVO alla attribuzione al Prof. [#OMISSIS#] Orlacchio della idoneità a professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 06/D6 – Neurologia”.

Tale giudizio, nell’impostazione ricorsuale, sarebbe illegittimo in quanto non sarebbero stati seguiti i criteri indicati nelle sentenze cui si doveva dare ottemperanza e sarebbero stati assunti nuovi e diversi parametri non contemplati dalle norme applicabili.

9. Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso appena ricordato sia fondato.

Difatti, in primo luogo, sono illegittime e quindi nulle tutte le valutazioni della Commissione in relazione agli indici ai titoli ed agli indicatori previsti dalla legge, in quanto già coperte da precedenti valutazioni di precedenti commissioni e poi dal giudicato.

Palese è altresì l’inconferenza della considerazione secondo cui il profilo scientifico del candidato sarebbe “più adeguato per un Settore Scientifico Disciplinare di ricerca in campo genetico”, dal momento che si tratta di un aspetto non rientrante nell’attività valutativa demandata dal TAR alla Commissione.

Parimenti è a dirsi, per le medesime ragioni sopra vedute, in relazione al criterio della eccessiva focalizzazione scientifica su un singolo gruppo di malattie neurologiche, questione già ritenuta non dirimente dalle ottemperande sentenze.

Nella medesima ottica, i commenti sulla partecipazione a gruppi di lavoro internazionali, piuttosto che al profilo eccessivamente laboratoriale o ancora le elucubrazioni su chi abbia elaborato i dati su cui si sono basate le ricerche cui ha partecipato il ricorrente appaiono non pertinenti.

Occorreva infatti appurare, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 120/2016, “l’importanza delle tematiche affrontate” ed il “raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità” nonché la sussistenza di una “posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca”.

In particolare quest’ultimo è l’elemento fondamentale per il riconoscimento della seconda fascia della abilitazione scientifica nazionale e, come indicato nelle sentenze ottemperande, può essere desunto anche da: “l’invito del ricorrente a numerosi convegni internazionali in qualità di relatore; la presentazione di pubblicazioni su alcune delle migliori riviste internazionali di neurologia ad alto fattore di impatto; la direzione di attività di un gruppo di ricerca a livello internazionale caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale; la responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedo la revisione tra pari; la partecipazione a comitati editoriali di riviste di riconosciuto prestigio internazionale con il ruolo di Revisore ad hoc per numerose e prestigiose riviste internazionali; la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali; il conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore di riconosciuto valore internazionale” (in questo senso il già ricordato punto 5.2 della sentenza n. 7932/2022).

Quantomeno occorre specifica motivazione in ordine alla compatibilità di un accertamento di presunti limiti delle pubblicazioni con lo svolgimento delle attività sopra indicate.

In conclusione il motivo è fondato, la nuova valutazione va dichiarata nulla ed inefficace per violazione del giudicato, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

10. Il ricorso va quindi accolto con dichiarazione di nullità dei giudizi espressi nei Verbali n. 1 del 7.4.2023 e n. 2 del 18.4.2023, da considerarsi elusivi del giudicato.

Di conseguenza dovrà essere rinnovato il giudizio nei confronti del ricorrente, da parte di una Commissione interamente rinnovata.

Tale Commissione dovrà limitarsi ad un giudizio sulle pubblicazioni del ricorrente applicando i parametri legislativamente previsti, ossia, si ribadisce ancora una volta “l’importanza delle tematiche affrontate”, il “raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità” nonché la sussistenza di una “posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca”, alla luce dei chiarimenti interpretativi forniti dalle sentenze ottemperande e dalla presente.

A parte il rinnovo della valutazione sulle pubblicazioni, per il resto rimane confermato quanto espresso nel giudizio di cui al verbale del 19.04.2019.

Alla nomina del nuovo organismo valutatore provvederà la competente Autorità ministeriale entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notificazione, o se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Insediatosi, l’organismo valutativo dovrà procedere, entro il termine ulteriore di giorni 60 (sessanta), alla rinnovata disamina della posizione dal ricorrente vantata, esprimendo, entro lo stesso termine, conclusivo giudizio.

11. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

– dichiara la nullità dei giudizi di cui ai Verbali n. 1 del 7.4.2023 e n. 2 del 18.4.2023 ai sensi dell’art. 114, comma 5, lett. b) per violazione del giudicato;

– ordina al Ministero intimato di dare esecuzione, nei termini indicati in motivazione, alle sentenze di questo Tar, Sez. III, n. 9839/2018 e Sez. IV, n. 7932/2022, rinnovando la valutazione del ricorrente solo ed esclusivamente quanto alle pubblicazioni, oltre che alla conseguente valutazione finale, da parte di una Commissione in diversa composizione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Emiliano [#OMISSIS#], Presidente FF

Giovanni [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

[#OMISSIS#] Dello Sbarba, Referendario