TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 11 giugno 2015, n. 8218

Abilitazione scientifica nazionale-Criterio quantitativo di valutazione (mediane Anvur)

Data Documento: 2015-06-11
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di abilitazione scientifica nazionale, è illegittima la scelta della commissione giudicatrice di non utilizzare il criterio quantitativo delle “mediane” a cui invece si sarebbe dovuta attenere secondo l’art. 4, comma 4, del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, sia pure potendolo temperare con il criterio qualitativo.

Contenuto sentenza

N. 08218/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02023/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2023 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Calvano, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore [#OMISSIS#] Romano, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale XXI Aprile n.11;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento previa sospensiva
del diniego abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di prima fascia per il settore concorsuale 12/C1 (diritto costituzionale) per l’anno 2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Dato atto che:
– la ricorrente ha ritualmente presentato il ricorso in epigrafe notificandolo in data 23/01/2015 e depositandolo in data 09/02/2015;
– che ha impugnato il giudizio negativo di non abilitazione reso nei suoi confronti per le funzioni di professore di prima fascia dalla Commissione costituita per il settore concorsuale 12/C1 (diritto costituzionale) pubblicato sul sito del MIUR in data 20.11.2014 nell’ambito della procedura indetta per l’anno 2013 con DD MIUR 28.01.2013 n. 161 e dei relativi atti di approvazione, oltre a tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;
Vista la costituzione in giudizio dell’amministrazione con cui viene chiesto il respingimento del ricorso;
Avvisate le parti in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto da parte del Collegio che il ricorso è fondato in quanto:
– sono fondate le censure contenute nei motivi III punti B) e C) e VII, giacchè la Commissione, nella seduta del 26/02/2014 ha deciso di non utilizzare il criterio quantitativo delle “mediane” a cui invece si sarebbe dovuta attenere secondo l’art. 4 comma 4 del D.M. 76/2012, sia pure potendolo temperare con il criterio qualitativo;
– la scelta di non considerare le “mediane” ha leso la posizione della ricorrente che le ha superate;
– la stessa Commissione ha, inoltre, deciso di disattendere i criteri di cui all’art. 4, comma 2, del D.M. 76/2012, tra cui figura “la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari”;
– la scelta di disattendere tale criterio si è riflessa sul giudizio reso in ordine a talune delle pubblicazioni della ricorrente la quale ha pubblicato numerosi articoli ( 5 quelli sottoposti all’esame della commissione per l’ASN) su riviste quali “Giurisprudenza Costituzionale” e la “Rivista trimestrale di diritto Pubblico”;
Considerato, inoltre che, dalla lettura dei giudizi espressi da due dei commissari (Di Plinio e Poggi), risultano evidenti le contraddittorietà menzionate nel settimo motivo di ricorso:
– con particolare riguardo al giudizio del Di Plinio che contiene numerose note positive (livello adeguato di laboriosità complessiva, continuità, padronanza metodologica e capacità di apporto personale al settore) e che tuttavia perviene a una non positività sulla maturità scientifica della candidata;
– analogamente è a dirsi per il giudizio dell’altra commissaria Poggi che dopo avere scambiato la natura di alcuni lavori (note e sentenza in luogo di saggi data la lunghezza almeno di uno di questi (30 pagine), conclude incoraggiando “la candidata a proseguire nell’attività di ricerca”;
– non può infine non rilevarsi la fondatezza della censura relativa al declassamento di alcuni lavori della candidata, che erano stati positivamente valutati nella tornata dell’ASN per il 2012 e che sono stati immotivatamente considerati in misura minore nella tornata per il 2013, il che sarebbe stato anche ragionevole in relazione alla differente valutazione tra la I e la II fascia, ma avrebbe necessitato di una più adeguata motivazione;
Conclusivamente,
– il ricorso va accolto con conseguente annullamento del giudizio negativo impugnato;
– ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo, la posizione dell’interessata deve essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente;
– le spese del giudizio seguono, come di regola, il criterio della soccombenza, in quanto non ricorrono i presupposti per la compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c., secondo comma, e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione:
– annulla il provvedimento che ha giudicato la ricorrente inidonea;
– ordina all’amministrazione di riesaminare l’interessata entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)