Cons. Stato, Sez. VII., 3 gennaio 2024, n. 134

Necessità di una nuova valutazione dei candidati a seguito della rinuncia alla chiamata da parte del vincitore di una procedura selettiva

Data Documento: 2024-01-03
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

A seguito della manifestazione di rinuncia espressa dal vincitore di una procedura di reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, il Consiglio di Dipartimento, laddove non abbia provveduto alla formulazione della proposta prevista dall’art. 18, comma 1, lett. e) della Legge n. 240 del 2010, deve riprendere il procedimento, deliberando, ora per allora, in ordine alla chiamata dei candidati inseriti nella graduatoria approvata con il decreto rettorale.

Contenuto sentenza

00134/2024 REG.PROV.COLL.

02075/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2023, proposto dalla prof.ssa [#OMISSIS#] Ciccocioppo, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi n. 35/b e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

l’Università degli Studi di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

del prof. Angelo Scuteri, non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima), n. 553/2022, pubblicata in data 28 luglio 2022.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Sassari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2023 il Consigliere [#OMISSIS#] Bruno e udito per la parte appellante l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR per la Sardegna ha respinto il ricorso da lei proposto avverso la delibera del Consiglio di dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari n. 35 del 2021, con la quale è stato stabilito “all’unanimità di non procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al D.R. Rep. n. 3127 Prot. n. 117309 del 14 ottobre 2020 e di dar corso alla nuova programmazione basata sulle nuove esigenze didattiche”, con riguardo alla procedura di reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia per il macro-settore 06/B – clinica medica generale, settore concorsuale 06/B1 – medicina interna, settore scientifico disciplinare MED/09 – medicina interna, indetta con decreto rettorale n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020.

1.1. La deducente, infatti, ha partecipato alla sopra indicata selezione, in esito alla quale è stato individuato nel prof. [#OMISSIS#] Scuteri il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto, con un punteggio di 93,85 su 100, mentre l’appellante si è collocata al secondo posto della graduatoria, con un punteggio di 92 su 100.

1.2. Successivamente alla approvazione degli atti della procedura, con decreto rettorale n. 3127 del 14 ottobre 2020, e alla delibera del Consiglio di dipartimento del 22 ottobre 2020, di approvazione della chiamata del prof. Scuteri, quest’ultimo, con nota del 26 ottobre 2020 ha espresso la propria rinuncia alla chiamata. Con atto del 22 febbraio 2021, l’odierna appellante ha, dunque, invitato l’Università à “a voler procedere senza ulteriore indugio alla definizione della procedura di reclutamento mediante l’adozione degli atti prescritti per la chiamata, seguendo l’ordine della graduatoria approvata”. In esito a ulteriori sollecitazioni e successivamente al giudizio interposto dall’interessata per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ateneo sulla propria istanza, la prof.ssa [#OMISSIS#] Ciccocioppo ha ricevuto la comunicazione della sopra indicata delibera del Consiglio di dipartimento.

2. Con la sentenza impugnata le censure dedotte sono state ritenute infondate, evidenziandosi, in sintesi, che la procedura si era conclusa con l’adozione del decreto rettorale n. 3127 del 14 ottobre 2020, di approvazione degli atti della procedura comparativa della quale era risultato vincitore il prof. Scuteri e con la successiva chiamata del medesimo. Il primo giudice, inoltre, ha escluso l’illegittimità dell’operato dell’Ateneo, alla luce, in specie, delle ragioni sottese alla scelta operata, correlate all’aggiornamento della programmazione annuale dipartimentale e alle esigenze emerse dall’analisi dell’offerta formativa e dalle carenze nelle scuole di specializzazione.

3. L’appellante critica la sentenza impugnata, deducendo che erroneamente il primo giudice non avrebbe considerato gli elementi di fatto e di diritto che assumerebbero rilievo nella fattispecie, non venendo in considerazione la pretesa allo scorrimento della graduatoria bensì quella alla conclusione della procedura, rimasta, in tesi, priva di determinazioni definitive, non potendosi detta conclusione ravvisare negli atti indicati nella sentenza e assumendo, invece, rilevanza la rinuncia espressa dal prof. Scuteri precedentemente all’adozione del provvedimento di chiamata, mai intervenuto. Nella prospettazione dell’appellante, dunque, in mancanza di un provvedimento di chiamata e in assenza anche di determinazioni di revoca in autotutela della procedura, l’Ateneo avrebbe dovuto senz’altro procedere alla chiamata in proprio favore, in quanto classificata nella graduatoria al posto immediatamente successivo a quello del rinunciante. Le deduzioni successive si appuntano sugli ulteriori capi della sentenza impugnata, segnatamente riferiti ai giustificativi alla base della deliberazione del Consiglio di dipartimento avversata con il ricorso originario

4. L’Università degli Studi di Sassari si è costituita in giudizio, producendo documentazione e concludendo per il rigetto del ricorso.

5. Successivamente le parti hanno prodotto documenti e memorie, anche in replica, insistendo per l’accoglimento delle rispettive deduzioni.

6. All’udienza pubblica del 12 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. L’appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito indicati.

8. L’art. 18, comma 1, lett. e) della l. n. 240 del 2010 demanda al dipartimento la formulazione della proposta di chiamata, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia.

8.1. Come chiarito in numerose pronunce di questa Sezione (cfr., ex multis, la sentenza 17 aprile 2023, n. 3845), discende proprio dalla previsione sopra richiamata l’attribuzione al dipartimento di specifiche prerogative, in quanto se è vero che il dipartimento che non può né deve ignorare le risultanze della valutazione riferita ai profili scientifici dei concorrenti, la deliberazione che è tenuto ad adottare non si pone in un rapporto di automatica vincolatività con gli esiti delle fasi precedenti della procedura. Al Consiglio di dipartimento compete, dunque, alla luce della norma primaria di riferimento, la possibilità di considerare la maggiore o minore rispondenza del profilo dei candidati alle specifiche funzioni correlate all’incarico da ricoprire (con i limiti chiariti dall’orientamento consolidato di questa Sezione; cfr. n. 7719/2022), come pure l’apprezzamento in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze alla base della indizione della procedura.

8.2. Non può essere, però, revocato in discussione che i poteri dei quali è attributario il Consiglio di dipartimento debbano essere legittimamente esercitati, non sottraendosi al sindacato giurisdizionale in ordine alla logicità, ragionevolezza, plausibilità e non arbitrarietà della scelta adottata.

8.3. Nella fattispecie emergono plurimi elementi che convergono nel senso di escludere, in esito ad un vaglio svolto in stretto ancoraggio alle risultanze fattuali in atti e con un approccio proteso a considerare la vicenda su di un piano sostanziale, la legittimità dell’operato dell’Ateneo.

8.4. Ad assumere precipuo rilievo è, infatti, in primo luogo, la circostanza che l’intera vicenda si snoda in un arco temporale piuttosto delimitato. Emerge in atti, infatti, che la procedura, indetta con decreto rettorale del 27 marzo 2020 è stata celermente svolta, tanto che i lavori della commissione esaminatrice si sono conclusi in data 7 ottobre 2020, con la definizione di una graduatoria nella quale figurano indicati cinque candidati, con specifica indicazione dei punteggi attribuiti a ciascuno e con una differenza di solo 1,85 punti tra il primo classificato e l’odierna appellante. Gli atti della procedura sono stati approvati con decreto rettorale del 14 ottobre 2020, anche per quanto attiene alla suddetta graduatoria e a breve distanza di tempo e, segnatamente in data 22 ottobre 2020, è intervenuta la delibera del Consiglio di dipartimento dal cui verbale consta l’assenza di qualsivoglia rilievo in ordine alla perdurante sussistenza del fabbisogno che il reclutamento della ricorsa oggetto della procedura era diretto a soddisfare, emergendo, anzi, una chiamata approvata in modo pressoché automatico in relazione agli esiti della valutazione espressa dall’organo collegiale valutativo tecnico.

8.5. La rinuncia del prof. Scuteri è intervenuta dopo soli quattro giorni dalla sopra indicata delibera e, cioè, i data 26 ottobre 2020, in una fase, dunque, nella quale sarebbe stato ancora possibile per il Consiglio di dipartimento portare ad utile definizione la procedura, con soddisfacimento dell’esigenza positivamente apprezzata in sede di formulazione della proposta di attivazione della stessa, con inserimento nella programmazione a suo tempo approvata.

8.6. Se, quindi, alla luce della disciplina primaria di riferimento, deve certamente escludersi la sussistenza di un obbligo per l’Ateneo di addivenire senz’altro alla chiamata dell’odierna appellante, essendo necessaria una nuova deliberazione da parte del Consiglio di dipartimento, il quale nella seduta del 22 ottobre 2020 si era espresso positivamente esclusivamente sulla chiamata del prof. Scuteri, senza alcun appezzamento né votazione riferiti ad altri candidati, deve, tuttavia, ritenersi sussistente un dovere dell’Ateneo, in coerenza con l’attività sino ad allora espletata e anche in conformità ai generali canoni di correttezza, di procedere a detta ulteriore valutazione, accedendo ad una nuova votazione, tenuto, peraltro, conto delle risultanze dell’attività svolta dalla commissione, i cui esiti hanno fatto emergere profili professionali, ulteriori rispetto a quello del candidato rinunciatario, suscettibili di seria considerazione ai fini della copertura della posizione oggetto della selezione.

8.7. A fronte, dunque, della rapidità con la quale sono state espletate tutte le attività funzionali al reclutamento della risorsa, altrettanto rapidamente l’Ateneo avrebbe dovuto considerare l’incidenza della rinuncia espressa dal vincitore della selezione e attivarsi entro un tempo ragionevole, idoneo a scongiurare la sostanziale vanificazione della procedura svolta.

8.8. Nel descritto quadro fattuale, le ragioni ostative addotte dal Consiglio di dipartimento appaiono scarsamente plausibili, essendo stato sostenuto un mutamento così radicale del fabbisogno assunzionale, che sarebbe intervenuto in un arco temporale oggettivamente esiguo, non supportato dallo sviluppo diacronico della procedura in esame.

8.9. In altri termini, in considerazione delle peculiarità della vicenda che viene in rilievo, gli elementi che avrebbero potuto giustificare la decisione adottata dal Consiglio di dipartimento con la deliberazione impugnata con il ricorso originario, avrebbero dovuto avere una consistenza tale da evidenziare o l’erroneità originaria nella valutazione del fabbisogno, sicché anche la chiamata del prof. Scuteri avrebbe dovuto risultare preclusa, oppure circostanze talmente rilevanti e imprevedibili, idonee a fornire congruo supporto alla scelta operata, escludendo, senza alcun margine di opinabilità, qualsivoglia dubbio circa la rispondenza a interessi oggettivi e prevalenti sopravventi, non potendosi evidentemente ammettere che le selezioni finiscano di fatto per essere riservate solo ad un candidato secondo logiche estranee a quelle che devono orientare le determinazioni di ogni ateneo.

9. Deriva da quanto esposto, quindi, che le deduzioni dell’Università appellata che si appuntano sulla conclusione della procedura al momento della presentazione della rinuncia da parte del prof. Scuteri rivestono una [#OMISSIS#] eminentemente formale e, comunque, tale da non poter ritenere superato il vaglio di legittimità della determinazione adottata.

10. In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini sopra indicati, e, per l’effetto, la sentenza di primo grado va riformata, con accoglimento del ricorso originario.

11. Il Collegio ritiene, infine, di specificare, con riguardo al vincolo conformativo derivante dalla presente sentenza, che il Consiglio di dipartimento, nel riesercitare la sua discrezionalità, debba riprendere il procedimento, deliberando, ora per allora, in ordine alla chiamata dei candidati inseriti nella graduatoria approvata con il decreto rettorale, in conformità alle previsioni della normativa primaria e regolamentare di riferimento, oltre che ai vincoli discendenti dalla presente pronuncia.

12. Le spese del doppio grado del giudizio, per la complessità delle ragioni in fatto e in diritto sin qui esposte, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 2075 del 2023), lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] Contessa, Presidente

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] Bruno, Consigliere, Estensore