TAR Lazio, Sez. III bis, 8 gennaio 2024, n. 327

Il vaglio delle pubblicazioni deve essere sufficientemente analitico

Data Documento: 2024-01-08
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il vaglio delle pubblicazioni deve essere sufficientemente analitico, seppure non necessariamente minuzioso né per forza schematico potendo anche essere discorsivo, dovendosi dimostrare in linea di principio lo scrutinio, da parte della Commissione, di ciascuna delle opere presentate dal candidato, in particolare qualora lo stesso superi positivamente l’esame delle mediane e dei titoli.

Contenuto sentenza

00327/2024 REG.PROV.COLL.

05933/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5933 del 2023, proposto da [#OMISSIS#] Indelli, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/A1, storia medievale, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dal candidato in data 2 febbraio 2023, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non;

– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione;

– del verbale n. 1 del 26 agosto 2023 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione;

– dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente;

– del bando di concorso D.R. 553 del 26 febbraio 2021 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– del D.R. 589 del 8.08.2018 nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne chiede l’annullamento.

2. I motivi di ricorso sono così articolati:

il primo: “sulla valutazione dei titoli. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241 e del d.r. 589/2018; violazione del d.r. 553/2021 eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di adeguata istruttoria; violazione e falsa applicazione del d.m. 7 giugno 2016 n. 120; errore manifesto;

il secondo: “violazione e falsa applicazione del d.m. 120/2016 e d.r. 589/2018 e falsa applicazione del d.r. 553/2018, omessa motivazione, eccesso di potere, irrazionalità”.

3. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

4. All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e pertanto meritevole di accoglimento nei limiti e termini di cui appresso.

6. Sul primo motivo di ricorso vale notare che la Commissione giudicatrice non riconosceva al candidato i titoli b), e) ed h).

Tuttavia il titolo e) è riconosciuto nella scheda riassuntiva, ma nella valutazione titoli collegiale ed in alcune delle valutazioni individuali dei commissari sembra leggersi diversamente, pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed il giudizio sotto tale profilo deve essere rinnovato.

Quanto al titolo h), coglie nel segno il motivo di ricorso che evidenzia come la valutazione della Commissione non consideri il criterio correttamente, limitandosi esclusivamente a valutare o meno il conseguimento di premi senza tenere in considerazione il criterio nella sua interezza e quindi l’inciso “inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio”.

Anche sotto tale profilo il giudizio deve quindi essere rinnovato.

In relazione al mancato riconoscimento del titolo b), invece, il ricorso è inammissibile e comunque infondato.

Si tratta di doglianza inammissibile in quanto contestazione generica, ci si limita infatti ad elencare le partecipazioni a gruppi di ricerca del ricorrente ed a sostenere che i “7 progetti di ricerca dichiarati, sono sicuramente tutti svolti presso l’Università degli Studi di Salerno, ma allo stesso tempo hanno tutti una rilevanza nazionale”.

Non risulta dunque rispettato il comma 2 dell’art. 40 c.p.a..

In ogni caso, per le stesse ragioni sopra indicate, la protesta in parola è inconsistente per carenza di prova ex art. 64 c.p.a. della sua fondatezza e va dunque respinta.

7. Il raggiungimento (potenziale) di tre titoli in relazione a quanto precede conduce a giudicare ammissibile l’ulteriore motivo di ricorso riguardante la contestazione della valutazione delle pubblicazioni.

Il ricorrente è stato ritenuto non idoneo alla abilitazione scientifica nazionale richiesta a causa dell’esame negativo delle pubblicazioni di cui all’art.7 d.M. n. 120/2016 dallo stesso presentate.

La motivazione a supporto di tale giudizio da parte della Commissione risulta però insufficiente, in quanto incentrata sull’evocazione di una non particolare originalità nella metodologia e nei risultati.

Si legge infatti nel giudizio collegiale che: “Indelli si occupa della storia dei Longobardi, con un focus sull’Italia meridionale e sulle pratiche giudiziarie. Due monografie (n. 10 e n. 6) sono sintesi di storia politico-evenemenziale e istituzionale che non denotano particolare originalità sul piano strettamente scientifico; inoltre, la n. 10 non può essere considerata un testo scientifico, data la totale assenza di riferimenti bibliografici e di discussione storiografica.”.

Quanto sopra rappresenta all’evidenza un giudizio troppo asciutto e comunque trascura la quarta monografia presentata.

I giudizi individuali sono parzialmente più specifici ma, anche per quanto dedotto dal ricorrente senza contestazione della resistente, appaiono in più parti imprecisi.

8. Deve quindi notarsi, in via assorbente, che la Commissione appare avere disatteso il principio dell’obbligo di sufficiente valutazione analitica di titoli e pubblicazioni (per tutte, sentenza Consiglio di Stato 4362/2015, cui si rinvia anche ex art. 74 c.p.a.) in caso di superamento delle c.d. mediane.

Per giurisprudenza [#OMISSIS#], infatti, nell’ambito delle procedure di ASN, il vaglio delle pubblicazioni deve essere sufficientemente analitico, seppure non necessariamente minuzioso né per forza schematico potendo anche essere discorsivo, dovendosi dimostrare in linea di principio lo scrutinio, da parte della Commissione, di ciascuna delle opere presentate dal candidato, in particolare qualora lo stesso superi positivamente l’esame delle mediane e dei titoli.

Nel presente caso tale sufficientemente analitica valutazione è assente da cui non può che derivare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Rimane comunque ferma la ampia discrezionalità della Commissione nel valutare le pubblicazioni del ricorrente su cui nella presente sede non possono svolgersi apprezzamenti di merito.

9. Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., di rivalutare il candidato, relativamente ai titoli e alle pubblicazioni di cui sopra e fermi gli altri giudizi, a cura di una Commissione in diversa composizione.

10. Le spese di lite possono essere compensate considerando la parziale (seppure insufficiente imprecisa e a tratti contraddittoria) motivazione che caratterizza gli atti impugnati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:

1) annulla i provvedimenti impugnati;

2) ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato, nei termini e nei limiti sopra enucleati, a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione, che dovrà essere nominata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Emiliano [#OMISSIS#], Presidente FF

Giovanni [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

[#OMISSIS#] Dello Sbarba, Referendario