Deve essere annullato il giudizio di inidoneità all’abilitazione scientifica nazionale qualora esso sia basato sull’erroneo presupposto del mancato superamento di almeno una mediana. Nel caso di specie, la commissione, che in sede di fissazione dei criteri di valutazione aveva legittimamente stabilito il superamento di una mediana quale prerequisito per l’abilitazione, è incorsa in errore (riportando un errato valore numerico) nel non considerare superata da parte del candidato almeno una mediana.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 12 giugno 2015, n. 8257
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione quantitativa e qualitativa-Erroneo calcolo mediane Anvur
N. 08257/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04769/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4769 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Mazza, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Grassi in Roma, Via Tacito, 41;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Commissione di valutazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 10/A1 “archeologia”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Professore associato presso l’Università degli Studi di Catania, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 10/A1 “archeologia”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010, dell’art.8, comma 4 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.5, commi 1, 2 del D.M. n.76 del 2012 nonché l’eccesso di potere sotto il profilo dell’errore di fatto, della contraddittorietà.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che la Commissione, incorrendo in errore, non aveva considerato il superamento di una “mediana”, valevole come prerequisito per l’idoneità all’abilitazione, secondo i criteri dal medesimo Organo valutativo prefissati; in subordine che vi era stato un incompleto giudizio sulle pubblicazioni scientifiche.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.3780 del 2014 il Tribunale fissava l’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza dell’8 aprile 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che la predetta Commissione, in sede di fissazione dei criteri di valutazione, aveva stabilito, come prerequisito per l’idoneità all’abilitazione, il superamento di una mediana (cfr. verbale n. 1 del 2013, all.2 atti Ministero); che inoltre l’ANVUR, in relazione al settore concorsuale 10/A1 in argomento, con delibera n.7 del 2012, aveva quantificato le mediane per “libri normalizzati”, “articoli su rivista e capitoli di libri normalizzati” e “articoli in riviste di fascia A normalizzati” rispettivamente in 1, 23, 3 (cfr. all.3 al ricorso); che la predetta Commissione dava conto, nelle premesse del giudizio collegiale, di n.28 pubblicazioni utili per la valutazione, di cui n.1 per libri normalizzati e n. 1 per articoli in riviste di fascia A normalizzati (cfr. scheda e giudizio, all.2 al ricorso); che tuttavia nella cennata scheda risultava un valore numerico di 22 per articoli su rivista e capitoli di libri normalizzati, in luogo del valore corretto di 26, superiore alla seconda mediana (cfr. ancora all.2 al ricorso); che pertanto l’Organo valutativo incorreva in errore nel non considerare superata da parte del ricorrente almeno una mediana e dunque nel ritenere non riscontrato il prerequisito fissato per poi verificare l’idoneità all’abilitazione.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame dei giudizi individuali e collegiale, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.4769/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)