Deve essere annullato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per difetto di motivazione qualora sia mancata l’evidenziazione, da parte dei singoli componenti della commissione, di un’indicazione espressa sull’idoneità o meno dell’interessata al conseguimento della richiesta abilitazione, pur a fronte di valutazioni, su titoli e pubblicazioni, nel complesso e sia pure in diversa misura, positive. Tutto ciò si è riverberato sul giudizio complessivo finale, generico, non sufficientemente chiaro, carente di sintesi ed in contraddizione nel suo esito con le posizioni espresse dai singoli commissari.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 giugno 2015, n. 8261
Abilitazione scientifica nazionale – Obbligo di motivazione del diniego – Contraddittorietà della motivazione
N. 08261/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04805/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4805 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Vitolo, rappresentata e difesa dall’avv. Orazio [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Orazio [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#], 7;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 10/B1 “storia dell’arte”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Vitolo, Ricercatore presso l’Università degli Studi di Catania, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 10/B1 “storia dell’arte”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010 e dell’art.8, comma 4 del D.P.R. n.222 del 2011 nonchè l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e della contraddittorietà.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che era mancato un giudizio analitico su titoli e pubblicazioni; che era stata omessa la considerazione di vari elementi positivi della produzione scientifica; che vi era stata disparità di trattamento rispetto ad altri abilitandi; che era mancata un’espressa pronuncia da parte dei singoli commissari sull’idoneità all’abilitazione; che in ogni caso tre componenti della Commissione si erano espressi in senso favorevole sul punto, con elementi significativi di positività anche nei restanti giudizi individuali; che dunque il giudizio collegiale negativo risultava poco chiaro, contraddittorio e privo di adeguata sintesi.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.3782 del 2014 il Tribunale fissava l’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Nell’udienza dell’8 aprile 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va precisato che non è configurabile una disparità di trattamento, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Occorre nondimeno rilevare che il giudizio risulta carente di motivazione sotto i molteplici profili dedotti (cfr. all.1 atti Amministrazione); che in particolare tre commissari ([#OMISSIS#], Romano, Tomei) giudicavano positivamente i titoli e le pubblicazioni della ricorrente; che anche i restanti due (La [#OMISSIS#], Pavanello) consideravano di rilievo i titoli dell’interessata; che tuttavia era mancata da parte dei singoli componenti della Commissione un’indicazione espressa sull’idoneità o meno all’abilitazione; che tutto ciò si è riverberato sul giudizio complessivo finale, generico, non sufficientemente chiaro, carente di sintesi ed anzi in contraddizione nel suo esito con le posizioni espresse dai singoli Commissari.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.4805/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)