Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale risulta preminente, rispetto al superamento delle mediane, il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati. È illegittimo l’esito di inidoneità del giudizio collegiale qualora risulti in contraddizione colle sue premesse, ovvero il riconoscimento della coerenza della produzione scientifica della ricorrente col settore concorsuale in esame nonché la continuità della stessa, il livello “accettabile” (e dunque lusinghiero, ex all. D del D.M. n.76/2012) della qualità delle pubblicazioni, per rigore metodologico e carattere innovativo nonché per l’impatto e la collocazione editoriale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 giugno 2015, n. 8314
Abilitazione scientifica nazionale – Valutazione a carattere quantitativo e qualitativo - Accezione non negativa del giudizio di “accettabile” riferito alla produzione scientifica – Obbligo di motivazione – Contraddittorietà della motivazione
N. 08314/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04703/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4703 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Marita Tomasini, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ghia e [#OMISSIS#] Ghia, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Ghia in Roma, Via delle Quattro Fontane, 10;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Commissione di valutazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 09/A2 “meccanica applicata alle macchine”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Commissione di valutazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Marita Tomasini, Ricercatore presso il Politecnico di Milano, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 09/A2 “meccanica applicata alle macchine”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, degli artt.4, 6 del D.P.R. n.222 del 2011, del D.M. n.76 del 2012, del D.M. n.159 del 2012, del D.D. n.222 del 2012, del D.D. n.549 del 2012, degli artt.3, 97 Cost. nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, arbitrarietà, travisamento dei fatti, superficialità, incompletezza.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che non era stato preso in giusta considerazione il dato del superamento di tutte e tre le “mediane”; che nel giudizio collegiale l’esito di non idoneità non era coerente colle sue premesse lusinghiere; che la collaborazione nei lavori scientifici del settore concorsuale in esame doveva essere valutata positivamente, senza disconoscere l’apporto individuale e che sul punto vi era stata disparità di trattamento con altri candidati; che la settorialità della ricerca non poteva assumere [#OMISSIS#] negativa, anche secondo i criteri prefissati dalla Commissione di valutazione; che non potevano assumere rilievo negativo i congedi per maternità, di cui si era usufruito secondo legge; che inoltre vari titoli non erano stati valutati; che altresì non si era tenuto in debito conto del parere positivo espresso dal Prof. Chris Baker, presente nel proprio curriculum; che vi erano state carenze procedimentali, nello specifico in relazione alle modalità di intervento ai lavori della Commissione da parte del membro OCSE.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.3811 del 2014 il Tribunale fissava l’udienza di merito, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza del 22 aprile 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero va precisato in primo luogo che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014); che inoltre non è configurabile una disparità di trattamento, trattandosi in ogni caso di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno è necessario in ogni caso evidenziare che l’esito di inidoneità del giudizio collegiale si pone in contraddizione colle sue premesse, laddove si riconosce la coerenza della produzione scientifica della ricorrente col settore concorsuale in esame nonché la continuità della stessa, il livello “accettabile” e dunque lusinghiero, ex all.D del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.10549 del 2014, n.2418 del 2015, n.5657 del 2015), della qualità delle pubblicazioni, per rigore metodologico e carattere innovativo nonché per l’impatto e la collocazione editoriale (cfr. all.1 al ricorso).
A ciò va aggiunto che dalla motivazione del giudizio non appare esser stato preso in considerazione il complesso dei titoli della ricorrente, che vanta, tra l’altro, la partecipazione a vari progetti di ricerca (cfr. ancora all.1 al ricorso).
Ne discende in relazione alla posizione della ricorrente una valutazione in parte contraddittoria ed in parte incompleta.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.4703/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)