È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso proposto per dedurre che la revoca di una procedura selettiva si sia fondata su una motivazione ad un tempo illogica ed errata.
Cons. Stato, Sez. VII, 5 febbraio 2024, n. 1161
Revoca di una procedura selettiva e difetto di legittimazione
01161/2024 REG.PROV.COLL.
02320/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2320 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS e dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Commissione esaminatrice nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore, non costituita in giudizio;
Senato Accademico dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Dipartimento di -OMISSIS-(già Facoltà) dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per OMISSIS-sez. I, resa tra le parti, che ha così statuito:
– ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo;
– ha dichiarato inammissibili, nonché irricevibili, i motivi aggiunti;
– ha compensato le spese del giudizio.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio e di Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Università degli Studi di -OMISSIS- e del controinteressato -OMISSIS-;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il Consigliere OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS e OMISSIS;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio riguarda la procedura di selezione indetta nel lontano dicembre 2010 (prima dell’entrata in vigore della l. n. 240 del 2010) dall’Università di -OMISSIS- per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS- (-OMISSIS-) presso il Dipartimento di -OMISSIS-(allora Facoltà).
1.1. La dott.ssa -OMISSIS- risultava vincitrice della procedura, ma il decreto del Rettore n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante l’approvazione degli atti e la nomina della dott.ssa -OMISSIS-, veniva annullato dal Tribunale amministrativo regionale per le -OMISSIS- – di qui in avanti, per brevità, il Tribunale – con la pronuncia n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (su ricorso proposto dal candidato non vincitore dott. -OMISSIS-, odierno appellante), con cui si disponeva una rivalutazione dei candidati.
1.2. All’esito della nuova valutazione, la commissione ha dichiarato di nuovo vincitrice la dott.ssa -OMISSIS-, che è stata nominata ricercatrice ed assunta in servizio con decorrenza dal -OMISSIS-.
1.2. Anche questi provvedimenti venivano impugnati dal dott. -OMISSIS-, il quale, soccombente in primo grado per effetto della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale, ha visto accolto il proprio appello con sentenza n. -OMISSIS- di questo Consiglio di Stato, la quale si fondava sul presupposto per cui l’Ateneo avrebbe dovuto rinnovare la procedura, nominando una nuova commissione in diversa composizione.
1.3. L’Università ha dato seguito alla sentenza di questo Consiglio di Stato solo limitatamente alla parte relativa all’annullamento della nomina della dott.ssa -OMISSIS- e degli atti presupposti (Decreto Rettorale del -OMISSIS-, n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-), ma non ha proceduto ad alcun altro adempimento e, segnatamente, alla nomina della nuova commissione e al riavvio della procedura selettiva.
1.4. Tanto la dott.ssa -OMISSIS- quanto il dott. -OMISSIS- hanno adìto questo Consiglio di Stato per l’ottemperanza della pronuncia n. -OMISSIS-.
1.5. Dopo aver disposto la riunione dei due ricorsi, sempre questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, ha assegnato all’Università il termine di 60 giorni per procedere alla nomina della nuova commissione e al riavvio del concorso, designando altresì un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
1.6. La nuova commissione, che veniva nominata e si insediava dopo due anni dalla pronuncia di ottemperanza e, cioè-OMISSIS- non ha mai concluso i suoi lavori.
2. Con il provvedimento dell’Università di -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Responsabile dell’Area Risorse Umane, Ufficio Personale Docente, è stato comunicato ai due candidati interessati che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del -OMISSIS-, aveva disposto la revoca della procedura comparativa in corso di svolgimento.
2.1. Il dott. -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS- hanno adito nuovamente il Consiglio di Stato con un’incidente di esecuzione, lamentando la violazione e/o elusione del giudicato.
2.2. Il dott. -OMISSIS-, inoltre, ha ritenuto di impugnare il citato provvedimento del -OMISSIS- e gli atti presupposti avanti al Tribunale anche con il ricorso introduttivo del presente giudizio, in cui, in sintesi, ha dedotto che la revoca della procedura selettiva si fonda su una motivazione ad un tempo illogica ed errata.
2.3. Successivamente, dopo aver formulato istanza di accesso agli atti e aver visionato i documenti relativi alla posizione di uno dei commissari (l’odierno controinteressato prof. -OMISSIS-), il dott. -OMISSIS- ha proposto i motivi aggiunti depositati in data -OMISSIS-, con cui censura i provvedimenti – risalenti al 2015 – con cui l’Ateneo aveva autorizzato il passaggio del prof. -OMISSIS- al -OMISSIS- -OMISSIS-.
2.4. Per resistere al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti si sono costituiti in giudizio i Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca (eccependo il difetto di legittimazione passiva), l’Università di -OMISSIS-, e i controinteressati dott.ssa -OMISSIS- e prof. -OMISSIS- (il quale ultimo ha eccepito l’inammissibilità, sotto vari profili, del ricorso e dei motivi aggiunti).
2.5. La trattazione della causa ha subito vari differimenti da parte del Tribunale, dovuti alla necessità di attendere la decisione del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza, fino a che è stata fissata per il -OMISSIS- l’udienza di discussione del merito.
2.6. Nel frattempo, in data -OMISSIS- è stata pubblicata la sentenza n. -OMISSIS- di questa sez. VII del Consiglio di Stato, con cui il è stato dichiarato nullo il provvedimento dell’Università recante la revoca della procedura ed è stato ordinato il riavvio della selezione, operazione che ha avuto effettivamente avvio con la designazione dei nuovi commissari e che infine, come si dirà, si è conclusa ancora una volta con la nomina della dott.ssa -OMISSIS-.
2.7. In vista dell’udienza di discussione, fissata avanti al Tribunale per la data del -OMISSIS-, l’Università, il ricorrente e il controinteressato prof. -OMISSIS- hanno depositato documenti e memorie.
2.8. Infine, con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Tribunale ha così statuito:
– ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo;
– ha dichiarato inammissibili, nonché irricevibili, i motivi aggiunti;
– ha compensato le spese del giudizio.
3. In sintesi, il primo giudice ha ritenuto improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse dato che questo Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha dichiarato nulli gli atti con cui l’Università ha dichiarato la revoca della procedura per elusione del precedente giudicato, mentre ha ritenuto inammissibili e, comunque, irricevibili i motivi aggiunti proposti contro i provvedimenti – risalenti al 2015 – con cui l’Ateneo aveva autorizzato il passaggio del prof. -OMISSIS- al -OMISSIS- -OMISSIS- perché – oltre a rilevare sul piano della tempestività del ricorso che, se l’interesse alla coltivazione dei motivi aggiunti è quello indicato dal ricorrente nella memoria del -OMISSIS-, esso sussisteva già al momento della proposizione del mezzo introduttivo, sicché la lesività del decreto rettorale che ha autorizzato il passaggio del prof. -OMISSIS- al -OMISSIS- -OMISSIS- era percepibile già a quel tempo, visto che il provvedimento di revoca sul punto non ha aggiunto alcunché – ha valutato, quanto alla legittimazione, che il dott. -OMISSIS- non fosse al momento legittimato a censurare le modalità di nomina di professori ordinati o associati, atteso che:
a) non è detto che il dott. -OMISSIS-, all’esito della rinnovazione della presente procedura, risulti vincitore;
b) il ricorrente, in caso di vittoria nella selezione, verrebbe inquadrato come ricercatore universitario a tempo indeterminato (ancorché tale figura accademica non sia più contemplata nell’ordinamento di settore e sopravviva solo “ad esaurimento”);
c) il dott. -OMISSIS- non è in possesso dell’A.S.N. e dunque non potrebbe ancora concorrere per ricoprire il posto attualmente coperto dal prof. -OMISSIS-;
d) in ogni caso, anche per aspirare a tale prestigiosa cattedra il ricorrente dovrebbe sottoporsi ad una procedura selettiva allo stato meramente ipotetica e il cui esito è impronosticabile, ma che l’Ateneo potrebbe decidere di indire nonostante la presenza del prof. -OMISSIS-.
3. Avverso tale sentenza, nella parte in cui ha dichiarato irricevibili e, comunque, inammissibili i motivi aggiunti, ha proposto appello il dott. -OMISSIS- e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente accoglimento dei motivi aggiunti proposti in primo grado.
4.1. Si sono costituiti il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Università di -OMISSIS- e il controinteressato, dott. -OMISSIS-, che hanno contestato la fondatezza dell’appello sotto diversi profili, ribadendo l’irricevibilità e, comunque, l’inammissibilità dei motivi aggiunti in primo grado proposti.
4.2. In sede di discussione, all’udienza del 16 gennaio 2024 sono stati uditi per la parte appellante l’Avvocato OMISSIS e per la parte controinteressata costituita l’Avvocato OMISSIS.
4.3. L’Avvocato OMISSIS ha chiesto un breve differimento della discussione, mentre l’Avvocato OMISSIS si è opposto al differimento chiedendo la decisione.
4.4. Il Presidente del Collegio, all’esito della discussione, ha disposto che la causa fosse trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
6. In via preliminare il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per il differimento, richiesto dal difensore dell’appellante in sede di discussione orale all’udienza pubblica del 16 gennaio 2024, dato che il giudizio di ottemperanza promosso in primo grado dal dott. -OMISSIS- contro gli atti con i quali la commissione, dopo la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha dichiarato nuovamente vincitrice la dott.ssa -OMISSIS- non incidono sull’esito del presente giudizio.
6.1. Il giudizio proposto avverso gli esiti della procedura di valutazione comparativa, come documentato in atti, risulta attualmente pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale per -OMISSIS-sez. I, con R.G. -OMISSIS- e la camera di consiglio per la discussione della questione di ottemperanza è stata fissata il 16 gennaio 2024, contestualmente all’udienza pubblica in pari data avanti a questo Consiglio di Stato.
6.2. E tuttavia, quale che sia l’esito di tale giudizio, rimane ormai definitiva la declaratoria di nullità della revoca della procedura, sancita da questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, mentre sul piano dell’interesse in capo all’appellante, come ora si dirà, la circostanza che con il nuovo giudizio, incardinato avanti al Tribunale, egli possa ottenere l’agognato posto di ricercatore non incide sul rilievo che egli non sia più legittimato e, comunque, non abbia più alcun interesse a contestare, con i motivi aggiunti proposti in primo grado, il decreto rettorale che ha autorizzato il passaggio del prof. -OMISSIS- al -OMISSIS- -OMISSIS-.
7. L’appello, pertanto, può essere deciso nel merito, senza necessità di differire la trattazione della causa.
8. In sintesi, quanto alle contestazioni mosse con il ricorso per motivi aggiunti contro tale decreto rettorale e, cioè, il D.R. -OMISSIS- che non è mai stato reso oggetto di alcuna pubblicazione da parte dell’amministrazione universitaria, né al momento della sia adozione né successivamente, si può anche convenire con l’appellante quando afferma che i motivi aggiunti fossero ricevibili, a differenza di quanto ha affermato il primo giudice, dato che, anche a prescindere dalla lesività di tale decreto al momento in cui fu proposto in primo grado il ricorso introduttivo del presente giudizio, egli non poteva conoscerne comunque il contenuto, che è stato messo a sua disposizione solo in seguito all’istanza di accesso da lui proposta e con la conseguente nota dell’-OMISSIS- da parte della Responsabile dell’Area Affari Generali dell’Università di -OMISSIS-, non senza rilevare, peraltro, che è stato possibile per il dott. -OMISSIS- conoscere il parere del CUN del -OMISSIS- solo dopo che questo Consiglio di Stato, accogliendo con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il ricorso per ottenere l’accesso civico generalizzato, ha ordinato l’ostensione, con la sola eccezione dei dati sensibili, di tale parere.
9. E tuttavia, quando pure si voglia condividere tale rilievo circa la ricevibilità dei motivi aggiunti, resta comunque fermo, e immune da censura, invero il rilievo del primo giudice in ordine alla radicale inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, sicuramente in seguito alla sopravvenuta declaratoria di nullità dell’atto di revoca della procedura per effetto della citata sentenza n. –OMISSIS- di questo Consiglio di Stato, per la carenza di legittimazione, ormai, ad impugnare il decreto rettorale citato in capo al dott. -OMISSIS- e, comunque, per l’assenza anche residua di un qualsivoglia interesse giuridicamente tutelabile.
10. La deduzione dell’appellante, per il quale il diverso (ed autonomo) interesse a censurare il D.R. -OMISSIS- non originerebbe dal pregiudizio che questo arrecherebbe all’(eventuale) assunzione del dott. -OMISSIS- all’esito della procedura, bensì al successivo ed immaginabile pregiudizio che il medesimo patirebbe (in caso di assunzione) nel “coesistere” in Ateneo, nel medesimo S.S.D., con un docente ivi incardinato in conseguenza di un provvedimento gravemente illegittimo, è priva di fondamento dato che l’appellante non ha alcuna legittimazione a contestare il titolo del prof. -OMISSIS- a “coesistere”, eventualmente, con lui nel medesimo S.S.D., non spettando allo stesso appellante nessun potere di controllo sulla legittima coesistenza, nello stesso Ateneo, di altri colleghi.
11. Al di là di ogni questione circa l’attualità e la concretezza di tale affermata coesistenza, di cui allo stato difetta qualsivoglia presupposto (essendo sub iudice, come detto, gli atti della nuova procedura che ha nuovamente dichiarato vincitrice la dott.ssa -OMISSIS-), è evidente che non spetta ad un ricercatore contestare la legittimità del titolo che consente ad un professore associato di permanere in Ateneo nello stesso S.S.D., a meno che egli non ambisca, evidentemente, a quel posto.
11.1. È lo stesso appellante tuttavia ad ammettere che l’impugnazione del D.R. con il quale è stato disposto, in maniera – a suo dire – clamorosamente illegittima, il passaggio del prof. -OMISSIS- nel S.S.D. -OMISSIS- non è mossa da un interesse a “soppiantare” un professore associato già incardinato, bensì da un interesse a non coesistere, nel medesimo S.S.D., con un docente che non avrebbe alcun titolo per essere ivi incardinato.
12. Ma, una volta venuto meno l’interesse a contestare tale passaggio quale mezzo al fine di eliminare dal mondo del diritto l’illegittima revoca della procedura, dichiarata nulla da questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza con la più volte citata sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, non residua più alcuna legittimazione e, comunque, non residua più nessun concreto ed attuale interesse in capo all’appellante, nemmeno nei termini – del tutto generici e ipotetici – in cui egli assume che, invece, tale interesse sussista, a contestare il detto passaggio statuito dal D.R. citato.
13. Ne consegue che, correttamente, la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile (rectius: improcedibile) – una volta, come detto, dichiarato nullo l’atto di revoca – il ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado per difetto di legittimazione e comunque, a tutto concedere, di interesse, restando irrilevante ormai ogni ulteriore considerazione del primo giudice in ordine all’esistenza dell’originario interesse ad impugnare tale decreto con i motivi aggiunti anche prima che questo Consiglio di Stato dichiarasse nulla la revoca, in quanto ormai ogni considerazione sul punto assorbita radicalmente da tale declaratoria di nullità.
14. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte che assorbono ogni altra questione e deduzione, l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma, seppure per dette ragioni non del tutto coincidenti sul piano motivazionale, della sentenza impugnata nei sensi sopra precisati, essendo precluso ogni esame, nel merito, delle censure qui riproposte contro il decreto rettorale gravato in primo grado con i motivi aggiunti.
15. Le spese del presente grado del giudizio, considerata comunque, anche alla luce di tali ragioni, la complessità della vicenda giurisdizionale qui esaminata, possono essere interamente compensate tra le parti.
15.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da -OMISSIS-, lo respinge e per l’effetto conferma, ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024, con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente
Omissis, Consigliere
Omissis, Consigliere, Estensore
Omissis, Consigliere
Omissis, Consigliere
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 5 febbraio 2024