La pertinenza dei titoli e delle pubblicazioni con il settore costituisce un presupposto indispensabile ai fini dell’abilitazione, come riconosciuto dall’art. 4 D.M. n. 120/2016, rappresentando il parametro alla cui stregua la Commissione è tenuta a verificare l’idoneità non solo dei titoli ma anche delle pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato e la rilevata assenza preclude (rendendo superflua) la valutazione degli ulteriori criteri.
TAR Lazio, Sez. III bis, 5 febbraio 2024, n. 2219
Pertinenza dei titoli e delle pubblicazioni con il settore concorsuale
02219/2024 REG.PROV.COLL.
03545/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3545 del 2022, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensiva,
– dei provvedimenti di non abilitazione scientifica della dott.ssa OMISSIS, pubblicati sul sito web istituzionale del MUR in data 28 gennaio 2022, per l’accesso al ruolo dei professori universitari di seconda fascia per il settore concorsuale 06/M2 (Medicina Legale e del Lavoro) di cui al Decreto Direttoriale n. 553 del 27 febbraio 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca emesso a norma dell’art. 3 del D.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016;
– del verbale di non abilitazione e dell’elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende la ricorrente;
– di tutti gli atti della procedura e, in particolare, di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo della ricorrente;
– di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se e in quanto lesivi dei diritti della ricorrente;
– ove necessario e soltanto cautelativamente, ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione della ricorrente, del D.D. n. 553/2021 del MUR nonché del D.P.R. n. 95/2016, del D.P.R. n. 222/2011 e del D.M. n. 120/2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – specializzata in Anatomia Patologica e ricercatrice di tipo B in Patologia Clinica, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate dell’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, nonché abilitata alle funzioni di professore di II fascia nel settore 06/A2 “Patologia generale e patologia clinica” – ha presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale “06/M2 (Medicina Legale e del Lavoro)”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con D.D. n. 553 del 26 febbraio 2021 (I quadrimestre).
1.2. – All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità della ricorrente, con giudizio in questa sede contestato, in quanto illegittimo per i seguenti motivi:
1) “I. Violazione artt. 3, 4 e 5 D.M. n. 120/2016. Carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed eccesso di potere”, in relazione alla mancanza di una analitica valutazione dei titoli, dei lavori e delle pubblicazioni scientifiche e ad una “sovrapponibilità lessicale” dei giudizi dei commissari. Erroneamente inoltre la Commissione avrebbe giudicato non attinenti i titoli dichiarati con il settore concorsuale di interesse, vista la stretta connessione tra l’anatomia patologica e la medicina legale, che devono essere considerati settori affini.
2) “II. Irrazionalità. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere. Violazione del principio della imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost”, in relazione al diverso giudizio espresso sui propri titoli e sulle pubblicazioni rispetto alle valutazioni fatte dalla Commissione con riferimento ai primi due candidati abilitati.
1.3. – In data 3.12.2022 si è costituito in giudizio il Ministero resistente, depositando una memoria con le proprie controdeduzioni.
1.4. – All’udienza del 23.1.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito.
2.1. La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il relativo accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.
Con riferimento alla prima fascia, la disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica”, la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca” (mentre, per le funzioni di seconda fascia, si prevede l’accertamento della semplice “maturità scientifica”, la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”).
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
2.2. – Nel caso di specie, la Commissione, pur valutando positivamente i titoli relativi all’impatto della produzione scientifica (raggiungendo il valore soglia sui tre indicatori previsti), si esprime all’unanimità nel senso della non idoneità della ricorrente, in quanto i “lavori presentati non sono tuttavia coerenti con gli obiettivi scientifici del SSD Med/43”. In particolare, afferma la Commissione “il contributo della candidata alle attività di didattica, ricerca e assistenziali appare coerente con il personale percorso formativo anatomo-patologico, non lo è invece – se non marginalmente e di recente – per il settore scientifico concorsuale 06/M2.”
Tale valutazione viene poi articolata dalla Commissione con riferimento sia ai titoli sia alle pubblicazioni presentate e viene motivata dalla Commissione anche in base ai criteri definiti dalla stessa nel corso della procedura (all.to 1 alla relazione dell’amministrazione).
2.3. – Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene la illegittimità del giudizio della Commissione, in quanto – come sopra richiamato – non appare assistito da una congrua motivazione, vista l’assenza di una motivazione analitica e la presenza di espressioni identiche nel giudizio dei commissari.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
In via preliminare si rammenta che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. T.A.R. Lazio, III-bis, sentenze n. 14/2021 e n. 3653/2019).
Inoltre, deve osservarsi come la pertinenza dei titoli e delle pubblicazioni con il settore costituisce un presupposto indispensabile ai fini dell’abilitazione, come riconosciuto dall’art. 4 D.M. n. 120/2016, rappresentando il parametro alla cui stregua la Commissione è tenuta a verificare l’idoneità non solo dei titoli ma anche delle pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato e la rilevata assenza preclude (rendendo superflua) la valutazione degli ulteriori criteri (cfr. ex multis, TAR Lazio, Sez. III bis, n. 10156/2019 e n. 1726/2019).
Ciò premesso, il giudizio negativo espresso dalla Commissione nel caso della ricorrente, non risulta affetto dalle censure prospettate, poiché appare sorretto da adeguata motivazione e conforme ai criteri stabiliti dalle fonti normative sopra descritte. Esso rappresenta la sintesi dei giudizi individuali, espressi dai vari componenti della commissione che hanno formulato all’unanimità un giudizio negativo, pur essendo da questo distinguibile.
In particolare, il giudizio della Commissione appare effettuare un esame analitico dei titoli e, con riferimento alle pubblicazioni (il cui eventuale giudizio positivo non sarebbe comunque idoneo a superare il giudizio negativo sui titoli, dovendo concorrere entrambi ai fini dell’abilitazione), fornisce evidenza delle ragioni che inducono a formulare la contestata valutazione di non congruenza dei temi trattati con il settore scientifico dell’abilitazione.
Nel dettaglio, per ciascun titolo dichiarato dalla ricorrente, la Commissione espone i motivi in base ai quali non ritiene che gli stessi siano posseduti dal ricorrente, che si sostanziano prevalentemente sul comune rilievo della non coerenza con il settore di riferimento per l’abilitazione: il contributo della candidata viene infatti ritenuto perseguire “chiare e evidenti finalità scientifico-disciplinari anatomo-patologiche” e, in quanto tali, non pertinenti con il settore SSD MED/43. Ciò, come vedremo vale anche per le pubblicazioni: la Commissione ritiene pertinenti o parzialmente pertinenti al SSD Med/43 solo tre delle dodici pubblicazioni presentate dalla ricorrente
La candidata ritiene che tale giudizio sia erroneo, in quanto sussiste un’affinità tra la Anatomia patologica e la Medicina legale e del lavoro e cita, a supporto, le tabelle ministeriali delle specializzazioni affini valida per i medici chirurghi/odontoiatri (allegate al D.M. 31.1.1998; doc. 6 del ricorso)
Sul punto vale evidenziare come, da un lato, il citato D.M. non rilevi ai fini delle procedure di abilitazione scientifica (riguardando il diverso tema della disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale); dall’altro, in punto di attinenza al settore scientifico-disciplinare concorsuale scelto per l’abilitazione, occorre fare riferimento al D.M. 4.10.2000 (come modificato dal D.M. 18.3.2015) che reca “Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie” e, in particolare, alla tabella sub all.to D, che definisce “le affinita’ tra i predetti settori scientifico-disciplinari”, allo specifico fine delle procedure di valutazione comparativa dei professori.
Ebbene il citato decreto ministeriale non include il settore della Anatomia patologica tra i settori affini a quello della Medicina legale e del lavoro, né evidenzia una interdisciplinarietà tra i medesimi. Anzi, i due settori (Anatomia patologica e Medicina legale) appaiono non solo distinti, ma anche appartenenti a macrosettori differenti (06/A-Patologia e Diagnostica di Laboratorio e 06/M-Sanità pubblica).
L’assenza di affinità è altresì confermata dal confronto tra le declaratorie dei due settori, laddove il primo (06/M2-Medicina legale) si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a essa congrua nel campo della medicina legale e della medicina del lavoro: in particolare “sono specifici ambiti di competenza del settore la medicina sociale, la criminologia, la psicopatologia forense, la tossicologia forense, la deontologia, l’etica medica e la bioetica clinica” e, con riguardo alla medicina del lavoro, “sono specifiche competenze del settore la clinica (diagnosi eziologica, terapia e riabilitazione) delle malattie causate, favorite o aggravate dal lavoro, l’igiene, l’epidemiologia, la tossicologia e l’ergonomia occupazionali”; il secondo (06/A4-Anatomia patologica), individua invece la “specifica competenza nella diagnostica autoptica, istologica, citologica, ultrastrutturale e molecolare, con riferimento anche a settori della patologia specialistica d’organo e d’apparato che comportano specifiche competenze anatomo-cliniche” (all.to B al D.M. 30.10.2015).
A ciò si aggiunge il rilievo per cui la Commissione – già in via preliminare – aveva stabilito che avrebbe presso in considerazione i titoli solo “se coerenti con le tematiche proprie del settore concorsuale 06/M2 medicina legale”, ovvero “attinenti al settore concorsuale 06/M2”, ovvero ancora (nel caso di incarichi di insegnamento e ricerca) “congruenti con il settore concorsuale 06/M2” (verbale della Commissione del 7.9.2021).
2.4. – È alla luce di tale contesto che deve quindi essere ritenuto congruamente motivato, e non affetto da irragionevolezza o illogicità, il giudizio della Commissione che ha riscontrato come “il contributo della candidata alle attività di didattica, ricerca e assistenziali appare coerente con il personale percorso formativo anatomo-patologico, mentre lo è marginalmente per il settore scientifico concorsuale 06/M2.”
Tale giudizio si fonda sull’esame di ciascun titolo prodotto dalla ricorrente, nonché delle pubblicazioni presentate, che la Commissione esamina e ritiene tuttavia non sufficienti ai fini dell’idoneità.
Nello specifico:
– con riguardo al Titolo A, appare mancare la documentata partecipazione a tre convegni coerenti con le tematiche del SSD Medicina legale (oltre a non risultare specificato il ruolo di relatore). Al riguardo, la semplice circostanza – sostenuta dalla ricorrente – che l’oggetto dei propri lavori riguardasse le “autopsie giudiziarie, assolutamente pertinenti, quindi, all’ambito della Medicina Legale”, non appare sufficiente a superare il giudizio della Commissione, dovendo la rilevata attinenza essere giudicata alla luce del quadro sopra ricostruito, in cui le “competenze nella diagnostica autoptica” sono specifiche del SSD 04/Anatomia patologica e non a quello del settore di interesse per l’abilitazione;
– con riguardo al Titolo B – fermo quanto appena rilevato con riferimento alla pertinenza delle attività dichiarate con il settore disciplinare –, dall’esame della domanda non risulta dichiarata, con riferimento all’unica attività di gruppo di ricerca ritenuta pertinente con il settore, la collaborazione a livello almeno nazionale richiesta dal titolo in questione;
– con riguardo al Titolo C, rilevano le responsabilità di ricerca (e non l’attività didattico-scientifica), in relazione alle quali l’oggetto dell’attività dichiarata non appare pertinente al settore, come sopra evidenziato, riguardando le evidenze di un studio autoptico;
– con riguardo al Titolo G, gli atenei in cui la ricorrente dichiara di aver svolto attività di insegnamento non appaiono qualificabili come “sovranazionali”, dovendo con tale termine individuare istituti di ricerca diversi dalle università nazionali indicate nella domanda;
– con riguardo al Titolo L, le esperienze professionali dichiarate, limitatamente a quelle caratterizzate da attività di ricerca, appaiono riconducibili ad ambiti non direttamente attinenti al settore disciplinare in questione, riguardando la morfologia clinica e patologica che, come sopra visto, esulano dal contenuto proprio del settore della Medicina legale.
Con riguardo al Titolo E appare invece condivisibile la censura del ricorrente relativa all’assenza di una preventiva perimetrazione da parte della Commissione del concetto di “partecipazione” a comitati editoriali o di riviste: anche la qualifica di ‘guest-editor’ può quindi essere in ipotesi idonea a integrare il requisito, alla luce del tenore letterale del criterio definito dalla Commissione (cfr. TAR Lazio, IV, n. 12341/2022). Cionondimeno, un’eventuale positiva valutazione di tale titolo non sarebbe di utilità per il ricorrente, posto che non supererebbe in ogni caso la soglia dei tre titoli stabilita dal D.M. n. 120/2016.
2.5. – Le esposte considerazioni, in merito alla pertinenza del contributo del candidato al settore scientifico di interesse, valgono anche per ciò che riguarda la parte del giudizio della Commissione relativo alle pubblicazioni.
Invero, la Commissione mostra di aver esaminato le pubblicazioni del candidato e di aver rilevato come su dodici pubblicazioni presentate, solo tre rispettano il requisito della coerenza con il settore concorsuale. Per le restanti, infatti, la Commissione ritiene che i temi medico legali siano affrontati solo marginalmente, avendo rilevato che “lo sviluppo e la discussione dei dati appaiono evidentemente orientati in senso anatomo-patologico”, prevalendo (in almeno nove pubblicazioni delle dodici presentate) “case report o casistiche, relativi in particolare a specifici riscontri autoptici”.
Il giudizio in questione, seppur sinteticamente espresso, appare risentire della negativa valutazione dei titoli e fornisce una ulteriore giustificazione delle ragioni che hanno determinato la data conclusione, alla luce dalla rilevata diversità delle materie ricadenti nel settore in questione rispetto a quello dell’Anatomia patologica.
2.6. – In conclusione, a fronte di un giudizio di non attinenza rispetto al settore concorsuale che rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica della Commissione (atteso che il fatto storico viene valutato mediante un giudizio di valore necessariamente opinabile), si ritiene che nel caso di specie la valutazione effettuata risulti completa e debitamente motivata relativamente all’attinenza dei lavori e delle attività presentate dal candidato, senza che emergano “vizi ictu oculi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti” che possano giustificarne l’annullamento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4796/2021 e n. 396/2021).
2.7. – Né le asseritamente differenti valutazioni, estrapolate dai giudizi resi dalla Commissione in relazione ad altri candidati, sono idonee a fondare una diversa conclusione.
Vale al riguardo la circostanza per cui la procedura di abilitazione scientifica nazionale non è di natura comparativa e la Commissione è chiamata a giudicare, caso per caso, la sussistenza dei singoli requisiti per l’integrazione del titolo, valutando nella specie anche i documenti dai candidati addotti a sostegno degli stessi. Di conseguenza, gli eventuali errori nell’attribuzione dell’abilitazione ad altri candidati non possono inficiare la mancata abilitazione del ricorrente (TAR Lazio, III-bis, n. 302/2024 e IV, n. 3338/2023).
3. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento.
4. La peculiare natura della controversia e degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente, FF
Omissis, Referendario
Omissis, Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 5 febbraio 2024